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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/12/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il 09.031982 Parte_1
E
nato ad [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. PASINI EVELINA e domiciliati presso il suo studio in Arco (TN), giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il
03.09.2011 in Arco (TN)
preso atto che all'udienza presidenziale del 25.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 11.03.2021 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 15.10.2020 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b)
n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già
decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile di e trascritto al n. 24 Parte I Serie / del Registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Arco (TN) per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NO
a) il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, in maniera Per_1
condivisa tra loro (con facoltà di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione), ferma restando la residenza anagrafica dello stesso presso la casa famigliare, unitamente alla madre, in Arco (TN), Via
delle Grazie nr. 16/E;
b) Quanto alla regolamentazione delle condizioni di affidamento del figlio minore e alla correlata gestione della permanenza dello stesso presso ciascun genitore, i coniugi convengono che starà a settimane alterne presso Per_1
pag. 2 di 7 ciascun genitore, salvo trascorrere ogni settimana le giornate di mercoledì e giovedì con l'altro genitore (quindi con quello a cui non compete la settimana di riferimento). In questo modo i genitori terranno presso di sé per un uguale Per_1
periodo ogni settimana, a week- end alternati tra loro, come proficuamente attuato sin dall'epoca della separazione.
In sostanza, quindi, la prima settimana starà con la madre dal lunedì Per_1
dopo scuola al mercoledì mattina e nuovamente dal venerdì (dopo scuola o direttamente dalla mattina) sino al lunedì mattina;
mentre starà con il padre dal mercoledì (dopo scuola durante il periodo scolastico o dal mattino in caso di sospensione scolastica o festività) al venerdì, allorquando verrà
riaccompagnato a scuola ovvero riconsegnato alla madre.
La settimana successiva starà con il padre lunedì dopo scuola al Per_1
mercoledì mattina e nuovamente dal venerdì (dopo scuola o direttamente dalla mattina) sino al lunedì mattina;
mentre starà con la madre dal mercoledì (dopo scuola durante il periodo scolastico o dal mattino in caso di sospensione scolastica o festività) al venerdì, allorquando verrà riaccompagnato a scuola ovvero riconsegnato al padre, e così via.
Per quanto riguarda le festività e il periodo estivo di vacanze:
Festività natalizie: le vacanze di Natale saranno suddivise a metà tra i genitori;
il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale e Natale, e così ultimo Per_1
dell'anno e Capodanno ad anni alterni presso ciascun genitore, con la precisazione che il giorno di Natale possa essere almeno in parte condiviso tra i genitori che si accorderanno di anno in anno in tal senso.
pag. 3 di 7 Festività pasquali: le vacanze di Pasqua saranno suddivise a metà tra i genitori;
il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni Per_1
alterni presso ciascun genitore.
Vacanze estive: il figlio trascorrerà durante le vacanze estive tre Per_1
settimane (di cui massimo due settimane consecutivamente) con ciascun genitore, da concordarsi con congruo anticipo. Essi concordano, in ogni caso,
come durante le vacanze estive, i periodi di permanenza del figlio presso il padre, anche nei giorni di competenza della madre, potranno essere modificati previo accordo tra i genitori stessi, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun di loro e del fatto che il sig. proprio durante il periodo estivo, avrà Pt_2
più tempo libero in considerazione della sua attuale occupazione.
Le parti, inoltre, si impegnano a garantirsi un reciproco periodo di ferie durante l'anno, prendendosi cura del figlio in autonomia, previa comunicazione con congruo anticipo.
Le parti convengono altresì che il giorno del compleanno, il figlio Per_1
vedrà entrambi i genitori, congiuntamente o disgiuntamente in base ad accordi che verranno assunti dagli stessi.
Tutte le altre festività, giorni di vacanza e i ponti nel corso dell'anno qui non espressamente citati verranno di norma suddivisi a metà tra i genitori e preferibilmente accorpati al rispettivo week-end di competenza, salvo diverso accordo tra loro.
Durante il periodo scolastico, la consegna e il prelievo del figlio avverranno di norma attraverso e presso la scuola. Negli altri periodi di pag. 4 di 7 sospensione scolastica, ciascun genitore si farà carico di accompagnare il minore presso l'altro genitore al termine del proprio periodo di visita,
normalmente entro le ore 10.00 del mattino, salvo diverso accordo delle parti.
I coniugi hanno l'obbligo reciproco di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti quando hanno il minore con sé.
I coniugi si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia del minore sia per loro stessi.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio verrà presa di comune accordo tra i genitori, nel suo esclusivo interesse.
2) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO NO
Considerati gli attuali redditi di entrambi i genitori e la suddivisione sostanzialmente equivalente dei tempi di permanenza del figlio minore Per_1
presso ciascuno di loro, i ricorrenti convengono di farsi carico in forma diretta del mantenimento ordinario del figlio minore medesimo ciascuno per il proprio periodo di competenza.
Quanto alle ulteriori spese di carattere unitario, seppur ordinario, quali, a titolo esemplificativo: mensa, abbigliamento, eventuali spese accessorie quotidiane, trasporti, ricariche cellulari, paghette, tecnologia in generale, esse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In tal senso le parti decideranno e concorderanno tra loro se versare una somma mensile di pari importo su un conto corrente che verrà utilizzato da entrambe le parti per dette causali, ovvero se un genitore farà fronte alle spese e l'altro pag. 5 di 7 provvederà al rimborso pro quota delle stesse dietro semplice richiesta, nel termine di 15 giorni successivi.
3) SPESE STRAORDINARIE PER IL FIGLIO
Le spese straordinarie necessarie per il figlio minore, di cui al protocollo stilato dal CNF a cui le parti espressamente rimandano, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Esse dovranno in ogni caso:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori in ragione delle quote sopra indicate;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice AN verrà indicato nella richiesta stessa (ovvero prelevate dal conto eventualmente acceso per tali causali);
d) quanto alle spese che prevedono un preventivo accordo, le parti concordano che il genitore che propone la spesa dovrà chiedere l'assenso all'altro per iscritto (anche a mezzo sms o what's app), il quale avrà 10 giorni per prestare assenso o motivato dissenso. Decorso tale termine senza risposta,
la spesa si riterrà accettata.
Le parti concordano, inoltre, che anche le spese di carattere ordinario anche unitario, quali abbigliamento, mensa, ricariche cellulare, paghetta, gite scolastiche giornaliere, cancelleria, etc e tutto quanto necessario al figlio diverso dalle spese correnti quotidiane che seguiranno il criterio del mantenimento diretto, verranno suddiviso al 50% tra loro, come avviene attualmente.
pag. 6 di 7 I coniugi concordano che le provvidenze, quindi sia l'assegno unico provinciale (AUP) che quello unico universale (AUU) verranno suddivise tra loro al 50% ciascuno, salvo diverso accordo tra loro, prevedendo sin d'ora che la sig.ra rovvederà a formulare domanda di AUP e il sig. di AUU, Pt_1 Pt_2
comunicandosi i relativi importi e conguagliando tra loro le somme corrisposte mensilmente, salvo diverso successivo accordo.
Le parti convengono sin d'ora che le deduzioni fiscali relative alle spese straordinarie seguiranno il criterio di ripartizione ed assunzione della relativa spesa e quindi al 50% ciascuno, salvo diverso e successivo accordo tra loro.
4) ULTERIORI QUESTIONI PATRIMONIALI
Le parti dichiarano di avere regolato tutte le questioni patrimoniali e non patrimoniali tra loro pendenti e di nulla più doversi reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e/o a qualsiasi altro titolo.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 11.12.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il 09.031982 Parte_1
E
nato ad [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. PASINI EVELINA e domiciliati presso il suo studio in Arco (TN), giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il
03.09.2011 in Arco (TN)
preso atto che all'udienza presidenziale del 25.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 11.03.2021 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 15.10.2020 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b)
n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già
decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile di e trascritto al n. 24 Parte I Serie / del Registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Arco (TN) per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NO
a) il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, in maniera Per_1
condivisa tra loro (con facoltà di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione), ferma restando la residenza anagrafica dello stesso presso la casa famigliare, unitamente alla madre, in Arco (TN), Via
delle Grazie nr. 16/E;
b) Quanto alla regolamentazione delle condizioni di affidamento del figlio minore e alla correlata gestione della permanenza dello stesso presso ciascun genitore, i coniugi convengono che starà a settimane alterne presso Per_1
pag. 2 di 7 ciascun genitore, salvo trascorrere ogni settimana le giornate di mercoledì e giovedì con l'altro genitore (quindi con quello a cui non compete la settimana di riferimento). In questo modo i genitori terranno presso di sé per un uguale Per_1
periodo ogni settimana, a week- end alternati tra loro, come proficuamente attuato sin dall'epoca della separazione.
In sostanza, quindi, la prima settimana starà con la madre dal lunedì Per_1
dopo scuola al mercoledì mattina e nuovamente dal venerdì (dopo scuola o direttamente dalla mattina) sino al lunedì mattina;
mentre starà con il padre dal mercoledì (dopo scuola durante il periodo scolastico o dal mattino in caso di sospensione scolastica o festività) al venerdì, allorquando verrà
riaccompagnato a scuola ovvero riconsegnato alla madre.
La settimana successiva starà con il padre lunedì dopo scuola al Per_1
mercoledì mattina e nuovamente dal venerdì (dopo scuola o direttamente dalla mattina) sino al lunedì mattina;
mentre starà con la madre dal mercoledì (dopo scuola durante il periodo scolastico o dal mattino in caso di sospensione scolastica o festività) al venerdì, allorquando verrà riaccompagnato a scuola ovvero riconsegnato al padre, e così via.
Per quanto riguarda le festività e il periodo estivo di vacanze:
Festività natalizie: le vacanze di Natale saranno suddivise a metà tra i genitori;
il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale e Natale, e così ultimo Per_1
dell'anno e Capodanno ad anni alterni presso ciascun genitore, con la precisazione che il giorno di Natale possa essere almeno in parte condiviso tra i genitori che si accorderanno di anno in anno in tal senso.
pag. 3 di 7 Festività pasquali: le vacanze di Pasqua saranno suddivise a metà tra i genitori;
il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua e di Pasquetta ad anni Per_1
alterni presso ciascun genitore.
Vacanze estive: il figlio trascorrerà durante le vacanze estive tre Per_1
settimane (di cui massimo due settimane consecutivamente) con ciascun genitore, da concordarsi con congruo anticipo. Essi concordano, in ogni caso,
come durante le vacanze estive, i periodi di permanenza del figlio presso il padre, anche nei giorni di competenza della madre, potranno essere modificati previo accordo tra i genitori stessi, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun di loro e del fatto che il sig. proprio durante il periodo estivo, avrà Pt_2
più tempo libero in considerazione della sua attuale occupazione.
Le parti, inoltre, si impegnano a garantirsi un reciproco periodo di ferie durante l'anno, prendendosi cura del figlio in autonomia, previa comunicazione con congruo anticipo.
Le parti convengono altresì che il giorno del compleanno, il figlio Per_1
vedrà entrambi i genitori, congiuntamente o disgiuntamente in base ad accordi che verranno assunti dagli stessi.
Tutte le altre festività, giorni di vacanza e i ponti nel corso dell'anno qui non espressamente citati verranno di norma suddivisi a metà tra i genitori e preferibilmente accorpati al rispettivo week-end di competenza, salvo diverso accordo tra loro.
Durante il periodo scolastico, la consegna e il prelievo del figlio avverranno di norma attraverso e presso la scuola. Negli altri periodi di pag. 4 di 7 sospensione scolastica, ciascun genitore si farà carico di accompagnare il minore presso l'altro genitore al termine del proprio periodo di visita,
normalmente entro le ore 10.00 del mattino, salvo diverso accordo delle parti.
I coniugi hanno l'obbligo reciproco di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti quando hanno il minore con sé.
I coniugi si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia del minore sia per loro stessi.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio verrà presa di comune accordo tra i genitori, nel suo esclusivo interesse.
2) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO NO
Considerati gli attuali redditi di entrambi i genitori e la suddivisione sostanzialmente equivalente dei tempi di permanenza del figlio minore Per_1
presso ciascuno di loro, i ricorrenti convengono di farsi carico in forma diretta del mantenimento ordinario del figlio minore medesimo ciascuno per il proprio periodo di competenza.
Quanto alle ulteriori spese di carattere unitario, seppur ordinario, quali, a titolo esemplificativo: mensa, abbigliamento, eventuali spese accessorie quotidiane, trasporti, ricariche cellulari, paghette, tecnologia in generale, esse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In tal senso le parti decideranno e concorderanno tra loro se versare una somma mensile di pari importo su un conto corrente che verrà utilizzato da entrambe le parti per dette causali, ovvero se un genitore farà fronte alle spese e l'altro pag. 5 di 7 provvederà al rimborso pro quota delle stesse dietro semplice richiesta, nel termine di 15 giorni successivi.
3) SPESE STRAORDINARIE PER IL FIGLIO
Le spese straordinarie necessarie per il figlio minore, di cui al protocollo stilato dal CNF a cui le parti espressamente rimandano, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Esse dovranno in ogni caso:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori in ragione delle quote sopra indicate;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice AN verrà indicato nella richiesta stessa (ovvero prelevate dal conto eventualmente acceso per tali causali);
d) quanto alle spese che prevedono un preventivo accordo, le parti concordano che il genitore che propone la spesa dovrà chiedere l'assenso all'altro per iscritto (anche a mezzo sms o what's app), il quale avrà 10 giorni per prestare assenso o motivato dissenso. Decorso tale termine senza risposta,
la spesa si riterrà accettata.
Le parti concordano, inoltre, che anche le spese di carattere ordinario anche unitario, quali abbigliamento, mensa, ricariche cellulare, paghetta, gite scolastiche giornaliere, cancelleria, etc e tutto quanto necessario al figlio diverso dalle spese correnti quotidiane che seguiranno il criterio del mantenimento diretto, verranno suddiviso al 50% tra loro, come avviene attualmente.
pag. 6 di 7 I coniugi concordano che le provvidenze, quindi sia l'assegno unico provinciale (AUP) che quello unico universale (AUU) verranno suddivise tra loro al 50% ciascuno, salvo diverso accordo tra loro, prevedendo sin d'ora che la sig.ra rovvederà a formulare domanda di AUP e il sig. di AUU, Pt_1 Pt_2
comunicandosi i relativi importi e conguagliando tra loro le somme corrisposte mensilmente, salvo diverso successivo accordo.
Le parti convengono sin d'ora che le deduzioni fiscali relative alle spese straordinarie seguiranno il criterio di ripartizione ed assunzione della relativa spesa e quindi al 50% ciascuno, salvo diverso e successivo accordo tra loro.
4) ULTERIORI QUESTIONI PATRIMONIALI
Le parti dichiarano di avere regolato tutte le questioni patrimoniali e non patrimoniali tra loro pendenti e di nulla più doversi reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e/o a qualsiasi altro titolo.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 11.12.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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