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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3245/2023 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Sacco ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Melfi, al viale G. d'Annunzio
n. 13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...]
del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 27.11.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di disporre consulenza medico – legale finalizzata ad accertare l'origine lavorativa delle patologie denunciate e l'entità del danno biologico conseguente alle malattie professionali denunciate, nella misura complessiva del 25-27% e/o nella misura che risulterà dall'istruttoria; di dichiarare che la ricorrente ha diritto all'indennizzo in rendita e/o all'indennizzo in unica soluzione conseguente dalla menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del 25-27%
e/o nella misura che sarà accertata in corso di causa;
di condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, di tutte le prestazioni economiche come accertate in corso di causa, con i relativi ratei maturati e maturandi dall'epoca dell'infortunio, ovvero dalla diversa data che dovesse essere accertata in corso di causa, fino al momento del pagamento, con interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava CP_1
di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque rigettare la domanda in quanto infondata. Spese come per legge.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e mediante CTU e, in data 18 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di ritenere la sussistenza della malattia professionale in capo al ricorrente e il Consulente Tecnico, con valutazione
2 esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che: “Sulla scorta di queste ultime considerazioni, ritengo che le menomazioni della Sig.ra , sono da Parte_1
ascrivere a malattia professionale, e da mettere in relazione all'attività lavorativa svolta, con grado di menomazione complessivo che va quantificato nel 19(diciannove) %, a decorrenza dal Novembre 2020 (RMN rachide)”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca CP_2 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2
delle connesse previdenze, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014 e tenuto conto di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della sezione civile e dai Giudici della sottosezione lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 27.11.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo alla sig.ra un danno biologico permanente, Parte_1
quale conseguenza della patologia di cui risulta affetta, pari al 19% con decorrenza da novembre 2020;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
corresponsione in favore della sig.ra delle connesse Parte_1
provvidenze, oltre accessori come per legge;
3 3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle CP_1
spese di lite che liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
Potenza, 18 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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