Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01660/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2025, proposto da
HA Md Al AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 0017303 del 15.1.2025 con il quale il Prefetto ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. AM HA Md Al in data 2.5.2023 su istanza della richiedente Sig.ra SA MA prodotta in data 27.3.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. RO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze della impresa della sig.ra SA, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente presentava apposita richiesta in data 14 giugno 2024.
1.2. Successivamente, il ricorrente, stante la sopravvenuta indisponibilità dell’azienda richiedente a procedere alla sua assunzione del ricorrente, non ha potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno.
1.3. Indi, in data 15 gennaio 2025 veniva emanato il provvedimento di revoca del nulla osta.
1.4. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- Difetto di motivazione. Difetto istruttorio. Violazione art. 3 legge 241/1990. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 22 D. Lgs. n. 286/1998 e art. 9 DPCM del 29 dicembre 2022. Eccesso di potere. Violazione requisiti art. 21 quinquies l.7.8.1990, n. 241. Sviamento. Er-rore sul presupposto di diritto. Violazione del DL 145/2024 e della Legge di conversione n. 187 del 2024, stante la “incolpevolezza” del ricorrente, giusta la indisponibilità sopravvenuta del primigenio datore di lavoro, e la omessa valutazione da parte della intimata Amministrazione della possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione.
1.5. Si costituiva l’intimata Amministrazione, che instava per la reiezione del gravame e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 21 gennaio 2026.
2. Il ricorso non è fondato, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, il contenuto dispositivo dell’impugnato provvedimento costituisce la risultante di un esercizio logico e ragionevole della discrezionale potestas in subicta maderia ex lege demandata alla Amministrazione.
2.1.1. Siccome già prospettato in sede cautelare la revoca del permesso di soggiorno è stata motivata sui presupposti della inesistenza ab initio dei presupposti per la stipulazione del contratto di soggiorno e, indi, la inesistenza in nuce delle condizioni legittimanti in allora il nulla osta.
2.1.2. Né tale situazione -con la inesistenza, indi, di un rapporto di lavoro e la insussistenza di redditi idonei alla permanenza nel territorio nazionale- risulta mutata medio tempore , nel corso del lungo lasso temporale intercorso dall’ingresso in Italia del ricorrente fino alla convocazione avanti gli uffici della Prefettura.
2.1.3. E, invero, legittimo si appalesa l’operato dell’Amministrazione che, nel provvedimento impugnato, ha dato conto della insussistenza dei presupposti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; non è quivi in discussione, non essendo mai stata allegata neanche dal ricorrente, la inesistenza in allora –vale a dire, al momento dell’ingresso in Italia- delle condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro con l’indicato datore.
Né il ricorrente, dal momento in cui ha fatto il suo ingresso in Italia, risulta avere iniziato veruna attività lavorativa, ovvero rinvenuto qualsivoglia fonte lecita di redditi adeguati alla permanenza nel territorio nazionale.
2.1.4. E, ben vero che la Amministrazione ha serbato per un lungo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto; e, tuttavia, il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- benchè non imputabile al ricorrente:
- non vale a mutare, naturalmente, i presupposti di fatto e di diritto che solo potevano legittimare ex lege e ab origine il rilascio del nulla osta; presupposti, nella fattispecie, pacificamente insussistenti;
- non ha consentito, in ogni caso, al ricorrente di procedere quodammodo all’inserimento sociale e lavorativo nel tessuto nazionale, non avendo esso ricorrente allegato, e documentato, di avere effettivamente iniziato una qualsivoglia attività lavorativa medio tempore ; di qui la inesistenza di flussi reddituali sufficienti alla permanenza nel territorio nazionale, circostanza non mai disconosciuta dallo stesso ricorrente che, nel corpo del gravame, non provvede ad allegare, né tampoco a comprovare, eventuali attività lavorative espletate, nonché la correlata percezione di redditi; con ciò pienamente confermando la assenza di adeguati flussi reddituali nel momento di adozione del provvedimento in questa sede impugnato.
2.1.5. In altre parole, non mai allegata, né tampoco comprovata, risultano:
- la effettività del rapporto lavorativo ab initio allegato, la cui concreta sussistenza, per converso, appare ab imis minata dalla stessa allegazione del ricorrente circa la sua ignoranza (“incolpevole”) delle ragioni della “assenza” del datore di lavoro; di qui sembra discendere, invero, la inidoneità delle censure del ricorrente a scalfire il giudizio della Amministrazione circa la inattendibilità dell’allegato rapporto di lavoro;
- il concreto svolgimento, in ogni caso, di altra attività lavorativa, con il rinvenimento aliunde di adeguate fonti di reddito; ciò che solo, al fine, avrebbe potuto indurre la Amministrazione al rilascio di un titolo di lavoro con diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione.
2.1.6. Sotto tale ultimo aspetto, invero, anche l’invocato rilascio del permesso per attesa occupazione è precluso dal fatto che, nella fattispecie che ne occupa, non è a parlarsi di circostanze “successive” –non ascrivibili a contegni colposi di esso ricorrente- determinanti la “interruzione/cessazione” del rapporto di lavoro, bensì:
- della inesistenza in nuce di esso rapporto e, indi, della mancanza ab origine dei requisiti normativamente richiesti ai fini che ne occupano;
- della insussistenza, comunque, di altro rapporto lavorativo -rinvenuto nelle more della convocazione - tale da diversamente orientare le determinazioni della Amministrazione.
2.2. Di qui la ragionevolezza dell’ iter logico-giuridico seguito dalla Autorità nella emanazione dell’impugnato provvedimento, che si appalesa, pertanto, immune da vizi, comechè giustificato da puntuali circostanze di fatto e da un adeguato impianto motivazionale, non scalfito dalle allegazioni contenute nel gravame, con una valutazione che non può ritenersi illogica o carente.
3. Le spese di lite, tenuto conto delle peculiari connotazioni della controversia, sono compensate inter partes .
4. Va, infine, disposta la ammissione del ricorrente - atteso che il ricorso -pur respinto- non è manifestamente infondato (anche al lume dell’andamento del giudizio)- al beneficio del gratuito patrocinio e va, indi, disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Negretti, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
NT UD, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MP | NT UD |
IL SEGRETARIO