Articolo 2 della Legge 8 agosto 1957, n. 795
Articolo 1
Versione
24 settembre 1957
Art. 2.
Alla spesa di lire 81.000.000 occorrente al pagamento della indennita' del 5 per cento a favore della societa'.
Montecatini sul valore dello stabilimento di Pallerone, di cui all'art. 6 della convenzione, relativa al periodo dal 2 marzo 1954 al 30 giugno 1956 viene provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.
All'onere annuo di milioni 36 relativo alla stessa indennita' per il periodo dal 1 luglio 1956 fino alla data di approvazione della convenzione di cui alla presente legge verra' provveduto con i fondi gia' iscritti al detto capitolo n. 132 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 settembre 1957