Art. 2.
Alla spesa di lire 81.000.000 occorrente al pagamento della indennita' del 5 per cento a favore della societa'.
Montecatini sul valore dello stabilimento di Pallerone, di cui all'art. 6 della convenzione, relativa al periodo dal 2 marzo 1954 al 30 giugno 1956 viene provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.
All'onere annuo di milioni 36 relativo alla stessa indennita' per il periodo dal 1 luglio 1956 fino alla data di approvazione della convenzione di cui alla presente legge verra' provveduto con i fondi gia' iscritti al detto capitolo n. 132 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla spesa di lire 81.000.000 occorrente al pagamento della indennita' del 5 per cento a favore della societa'.
Montecatini sul valore dello stabilimento di Pallerone, di cui all'art. 6 della convenzione, relativa al periodo dal 2 marzo 1954 al 30 giugno 1956 viene provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.
All'onere annuo di milioni 36 relativo alla stessa indennita' per il periodo dal 1 luglio 1956 fino alla data di approvazione della convenzione di cui alla presente legge verra' provveduto con i fondi gia' iscritti al detto capitolo n. 132 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.