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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/10/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5118/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/08/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PISANO ROSSANA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PISANO ROSSANA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1 [...]
, matrimonio contratto il 05/07/2007 e trascritto al n. 24, Parte 2, Serie Parte_2
A, Ufficio 1, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MISILMERI alle seguenti condizioni:
1. I coniugi abiteranno separati di tetto e mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori e resteranno affidati in via condivisa e congiunta Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori;
manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare in
Istrana (TV), via Via Domenico Quirini n. 1 /A, insieme alla madre;
3. la casa familiare sita in Istrana (TV), via Via Domenico Quirini n. 1 /A (catastalmente censita: Comune di Istrana (codice e373) - Catasto Fabbricati: Sez. D - Foglio 2 - n. 402
- sub 11 – Cat. C6 – Cl.
2- Rendita € 42,14; Sez. D - Foglio 2 - n. 402 - sub 16 - Cat. A/2
- Cl.
2 - Rendita 395,09), è assegnata alla madre che vi abiterà insieme ai figli, provvederà
al pagamento di tutte le utenze relative all'immobile, pagherà per intero le spese condominiali relative all'uso e nella misura del 50% le spese condominiali relative alla proprietà; il sig. pagherà le spese condominiali relative alla proprietà nella misura Pt_2
2 del 50%;
4. salvo diverso accordo, dettato dalle esigenze scolastiche, extrascolastiche e di salute dei figli, e dalle esigenze lavorative dei genitori, in relazione ai tempi di permanenza i ricorrenti hanno concordato come di seguito: , considerata la sua età (15 anni), Per_1
potrà vedere e stare con il padre quando lo riterrà, previo accordo e comunicazione alla madre;
Gabriele: un fine settimana alternato con ciascun genitore dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena, con facoltà di estensione al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
con il padre due giorni infrasettimanali da individuare di volta in volta in base agli impegni lavorativi dei genitori;
pernotto presso il padre sospeso fino al momento in cui il sig. reperirà un appartamento dove trasferirsi;
Natale/ Capodanno/Pasqua Pt_2
ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo;
periodo estivo 15 giorni,
anche non consecutivi, con ciascun genitore, con impegno a concordare il periodo entro il 30.4. di ogni anno in base al piano ferie lavorativo di ciascun genitore.
Ciascun genitore dovrà organizzarsi quando ha i figli minori con sé. La scelta dei due giorni infrasettimanali in cui potrà stare con il padre, è lasciata libera al fine di Per_2
individuare i giorni migliori di volta in volta in base ai turni di lavoro di entrambi i genitori.
Fino al compimento dell'età di 14 anni del figlio , quando il sig. sarà Per_2 Pt_2
impegnato in servizi di guardia o di altro genere, oppure sarà impegnato in addestramento presso campi militari, e non potrà rispettare la frequentazione infrasettimanale e il fine settimana di spettanza, tali giorni saranno recuperati dal padre nel giorno di sabato lavorativo della signora Parte_1
5. il sig. entro il giorno 25 di ogni mese pagherà alla signora a titolo Pt_2 Parte_1
di contributo al mantenimento dei due figli, l'importo complessivo di € 422,00 (€ 211,00
per ogni figlio), oltre rivalutazione annuale Istat come per legge a decorrere dal mese di gennaio 2027;
3 6. le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, con la precisazione che l'abbigliamento di cambio stagione e il materiale/cancelleria per uso scolastico di inizio anno scolastico saranno una spesa straordinaria da sostenere al 50% ciascun genitore,
previa fissazione di un budget concordato;
il padre continuerà a farsi carico della scheda telefonica di;
salva per il resto la specifica individuazione delle voci di spesa che Per_1
rientrano nell'assegno di mantenimento ordinario e quelle che rientrano tra le spese c.d.
straordinarie di cui al protocollo di Treviso;
7. si dà atto che l'importo dell'assegno universale per i figli minori, o altro emolumento ad esso equiparabile che subentrerà in seguito ad eventuali modifiche normative, pari oggi a circa € 470,00, sarà percepito in parti uguali da entrambi i genitori (€ 235,00 ciascuno);
le detrazioni fiscali per i figli saranno riconosciute al 50% a ciascun genitore;
8. si dà atto che i coniugi concordano che nel periodo in cui il sig. è in missione Pt_2
militare, la signora percepirà l'assegno universale per intero, nonché Parte_1
l'assegno di mantenimento per i figli di cui al punto 5), e le spese straordinarie saranno al
60% a carico del padre e al 40% a carico della madre;
inoltre, fino al compimento dell'età
di 14 anni del figlio , il sig. corrisponderà alla signora Per_2 Pt_2 Parte_1
l'ulteriore importo di € 50,00 a settimana per tutta la durata della missione militare all'estero.
9. si dà atto che il cane KA sarà affidato alla signora la quale ne avrà in via Parte_1
esclusiva la responsabilità e la cura, con esborsi a suo carico;
10. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, reciprocamente, alla domanda di assegno di mantenimento in proprio favore;
11. si dà atto che ciascun coniuge provvederà a pagare il 50% della rata trimestrale del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Istrana, pari ad €
1.438,53 fino alla scadenza al 31.12.2039;
4 12. si dà atto che la signora ontinuerà ad avere l'uso dell'autovettura Parte_1
Fiat Panda, targata GK739TM, formalmente intestata al marito e sosterrà tutti i costi di assicurazione, bollo, manutenzione e consumi;
si dà atto che la signora a Parte_1
sostenuto il pagamento del finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo Fiat Panda,
intestato formalmente al sig. sostenendo le rate mensili pari ad € 240,00, con Pt_2
ultima rata il 15.8.2026, e che in data 26.9.2025 ha provveduto ad estinguerlo anticipatamente;
13. si dà atto che i coniugi concordano che entro il mese di dicembre 2025, il sig. Pt_2
trasferirà il diritto di proprietà del veicolo Fiat Panda, targato GK739TM, alla signora a cura e spese della stessa;
Parte_1
14. si dà atto che il sig. continuerà ad avere l'uso esclusivo del veicolo Kia Pt_2
Sportage targato GG341ZS, ne sosterrà tutti i costi di assicurazione, bollo, manutenzione e consumi e provvederà in via esclusiva al pagamento del relativo finanziamento, con rata mensile di € 428,00, che andrà a scadere in data 28.7.2030, manlevando la signora datrice di garanzia personale, da ogni eventuale richiesta di pagamento da Parte_1
parte della società di finanziamento;
15. si dà atto che il sig. di impegna ai figli e l'importo di € 2.500,00 Pt_2 Per_1 Per_2
cadauno con pagamenti alle seguenti scadenze: € 2.500,00 a al termine della Per_1
prima missione militare all'estero successiva alla sentenza di separazione;
€ 2.500,00 a al termine della seconda missione militare successiva alla sentenza di Per_2
separazione.
16. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/10/2025.
5 Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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