Decreto presidenziale 28 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 26 marzo 2026
Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 11/05/2026, n. 8666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8666 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08666/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02500/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2500 del 2026, proposto da:
AR UR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250034111, rilasciato dal CO Generale d’Italia a Istanbul in data 6 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 9 gennaio 2026;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti,
e per la condanna
del CO Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.;
nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi ex art.30 cpa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. OR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 27.2.2026, depositato in pari data, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250034111, rilasciato dal CO Generale d’Italia a Istanbul in data 6 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 9 gennaio 2026;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti,
e per la condanna
del CO Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.;
nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi ex art.30 cpa.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierno ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite del CO di Istanbul in Turchia, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessato in data 19.9.2025 ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare il corso di ingegneria informatica presso l’Università di Genova per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione territoriale del Ministero ha ritenuto che la condizione finanziaria del ricorrente e dei suoi genitori, complessivamente valutata, non rappresenti garanzia in ordine al possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’interessato durante l’eventuale soggiorno in Italia ed alla copertura delle spese.
In particolare, il CO ha evidenziato che:
- l’interessato ha presentato un conto corrente con un saldo di ca. 11.000,00 euro;
- i redditi dei genitori non sarebbero adeguati, ammontando nel complesso a ca. 730 euro, senza risparmi;
- le risorse finanziarie dimostrate non sarebbero quindi sufficienti alla copertura delle spese di soggiorno nonché al pagamento delle tasse universitarie.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso nell’ambito di un unico motivo:
VIOLAZIONE DELL’ART. 39 DEL D.LGS. N. 286/1998. VIOLAZIONE DELL’ART. 44-BIS DEL D.P.R. N. 394/1999. VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 850/2011. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Si contesta il deficit istruttorio in cui sarebbe incorsa la p.a. procedente, la quale non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente soddisfa per intero i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia, come ulteriormente declinati dal punto 15 dell’Allegato A del decreto interministeriale 11.5.2011, n.850.
In particolare, a dispetto di quanto rilevato erroneamente rilevato nel provvedimento, il CO non avrebbe adeguatamente considerato che:
- in ordine ai mezzi finanziari di sussistenza, il ricorrente ha allegato alla domanda il saldo del proprio conto corrente, recante l’importo complessivo di 11.000 euro, superiore a quello previsto dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell'interno del 1° marzo 2000;
- i genitori dell’interessato hanno un reddito complessivo mensile di ca. 962 euro, cui si aggiunge quello dello zio, disponibile a fungere da garante aggiuntivo, che vanta un reddito mensile di ca. 1.000 euro;
- inoltre, non si è considerato che l’interessato, in caso di effettiva immatricolazione, ha ottenuto l’esonero dalle tasse universitarie e un contributo da Aliseo – Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento, pari ad euro 8.133,35, comprensivo dell’alloggio gratuito e del servizio ristorazione.
Inoltre, in ragione del fatto che lo studente ha perso ormai l’assegnazione della borsa di studio per la somma di euro 8.133,95, per la quale necessitava l’immatricolazione entro il 31.12.2025 (giusta comunicazione dell’Università in atti), la parte ricorrente propone altresì domanda di risarcimento del relativo danno, ex art.30 cpa.
4. In esito alla camera di consiglio del 25.3.2026, il Tribunale, con ordinanza n.1883/2026 del 27.3.2026, ordinava all’Amministrazione il deposito di relazione sui fatti di causa e rinviando, per la prosecuzione dell’esame della domanda cautelare, alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
5. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 25.4.2026, per resistere al ricorso, sulla base della memoria difensiva ivi allegata nonché della documentazione prodotta a corredo. Inter alias, la difesa erariale eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per nullità della procura speciale, giacchè non munita di apostille.
6. Alla camera di consiglio del giorno 29.4.2026, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con avviso ex officio del Collegio alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
7. In via preliminare, il Collegio, aderendo all’eccezione formulata dalla difesa di parte ricorrente, dichiara inammissibile la memoria difensiva, con il relativo corredo documentale, versato in atti dalla parte resistente in data 25.4.2026, stante la violazione dei termini di cui all’art.55, co.4, secondo periodo cpa.
In ogni caso, il Collegio scrutina l’eccezione dell’Avvocatura erariale di possibile inammissibilità del ricorso in relazione alla paventata nullità della procura speciale, attesa la sua rilevabilità ex officio.
L’eccezione in parola è palesemente inconferente, atteso che la procura speciale (cfr. all.to agli atti) è stata rilasciata per atto pubblico (e non per scrittura privata autenticata dal difensore) formato da notaio in Turchia, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore alla sua presenza, e quindi debitamente apostillata ai sensi della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961.
Nel merito, il ricorso è fondato, ai sensi e nei limiti di seguito esplicati, in relazione al contestato deficit istruttorio ed al correlato vizio motivazionale.
Il provvedimento assume che i redditi e i risparmi esibiti dall’interessato non siano sufficienti a garantire il suo mantenimento in caso di trasferimento e soggiorno in Italia, per l’immatricolazione presso l’Università di Genova. Allo scopo, si valorizza negativamente il fatto che i redditi dei genitori non sarebbero idonei a garantire in ordine al possesso di adeguati mezzi finanziari per la sussistenza.
La valutazione compiuta dal CO non tiene tuttavia adeguatamente conto delle evidenze probatorie addotte nel presente giudizio dalla parte ricorrente, non efficacemente controdedotte dalla parte resistente, che meritano pertanto una tempestiva rivalutazione, con precipuo riguardo agli elementi ed alle circostanze di seguito evidenziati:
- il richiedente è un ragazzo di quasi venti anni che, ai fini dell’auspicata immatricolazione presso l’ateneo genovese, si avvale- come prevedibile non avendo redditi autonomi- della garanzia dei genitori. Lo stesso, peraltro, ha esibito documentazione bancaria esponente deposito di ca. 11.000 euro, importo superiore a quello previsto dalla tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1.3.2000, adottata ai sensi dell’art.4, co.3 D.Lgs.n.286/98. Sul punto, il provvedimento di diniego non espone alcuna considerazione sulla rilevanza di tale obiettiva circostanza. Ulteriormente, la parte ricorrente ha anche esibito documentazione relativa all’acquisizione, in capo ai genitori, di redditi che, cumulati a quelli dello zio (garante aggiuntivo) ammontano a ca. 2.000 euro mensili. Sul punto, non appare ragionevole escludere la possibilità di accettare, quale garante aggiuntivo, lo zio del ragazzo, tenuto conto che, come rilevato in precedenti arresti (cfr., quam multis, Tar Roma, 16.2.2024, n.3173), la normativa primaria non esclude la possibilità di soccorso da parte di terzi garanti, specie, come in questo caso, se familiari dell’interessato.
Inoltre, vi è da considerare che, sebbene l’interessato non possa più fruire della borsa di studio, stante la stretta e rigida tempistica imposta dall’ateneo, nondimeno lo stesso beneficia dell’esonero dalle tasse universitarie.
Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno asseritamente ascrivibile alla perdita della borsa di studio, considerato che:
- l’ateneo ha comunicato che l’erogazione della borsa di studio presupponeva necessariamente il rilascio del visto entro il 31.12.2025;
- a fronte dell’istanza presentata il 19.9.2025, occorre considerare che l’art. Dpr n.394/99 assegna al Ministero il termine di 90 giorni per il rilascio del visto e che, nel corso del procedimento, come rappresentato dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, vi sono state diverse integrazioni documentali (a seguito della richiesta del CO del 1.10.2025 e del 5.11.2025), l’ultima delle quali è stata poi evasa dalla parte il 7.11.2025. Tali circostanze comportano che, alla data indicata dall’ateneo (31.12.2025), i termini previsti per la conclusione del procedimento non potevano reputarsi già decorsi, con la conseguenza che difetta il presupposto eziologico per ricondurre la perdita della borsa di studio alla supposta inerzia della p.a., non senza ulteriormente considerare che, data la complessità del procedimento, la parte avrebbe potuto sottomettere l’istanza, prudentemente, qualche mese o settimana prima.
In ogni caso, fermo quanto precede, si deve reputare che non sussista la colpa dell’Amministrazione, presupposto ex art.2043 c.c. per la risarcibilità, tenuto conto, fra l’altro, della notevole mole di procedimenti che, notoriamente, sono affluiti e affluiscono presso la struttura consolare in questione, la quale è tenuta a verificare, per legge, la compiuta sussistenza di tutti i presupposti fissati dalla normativa, prima e secondaria, peraltro non sempre di agevole interpretazione, anche sul tema, ad esempio, dell’ammissibilità di terzi garanti al di fuori della cerchia dei genitori (cfr., in argomento, la circolare Mur del 15.4.2025, che restringe ai genitori il novero delle figure terze da considerare per la comprova dei mezzi di sussistenza).
10. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento del provvedimento impugnato;
- si ordina all’Amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica, allo scopo di consentire - non emergendo ulteriori fattori ostativi e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza- l’immatricolazione dell’interessato il prima possibile, e in ogni caso in tempo utile per l’anno accademico 2025-2026. In argomento, peraltro, giova evidenziare che la circolare Mur del 15.4.2025 prevede, al par.8, l’immatricolazione con riserva fino al mese di giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda e che, in senso conforme con tale assunto, l’Università ha comunicato la disponibilità a consentire ugualmente l’iscrizione per le attività formative del secondo semestre del corrente anno (rif. all.to n.1 deposito Avvocatura erariale del 23.4.2026). Il rilevato deficit istruttorio dell’atto impugnato e la conseguente necessità di riesercitare il potere precludono, allo stato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art.34, co.2 cpa, l’accoglimento della domanda di condanna all’adozione del provvedimento di rilascio;
- si respinge altresì la domanda risarcitoria.
Le spese possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
OR NO, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| OR NO | NA AN |
IL SEGRETARIO