Inammissibile
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 6527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6527 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06527/2025REG.PROV.COLL.
N. 09278/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9278 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Modena, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte delle Gioie n. 24;
contro
Ministero dell'economia e delle finanze e Guardia di finanza Comando generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti il 6 maggio 2002.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza Comando generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e udito per l’appellante l’avvocato Roberto Modena;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso teso all’annullamento dell’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado di colonnello per l’anno 2020, in virtù del quale il ricorrente è stato giudicato “idoneo” ma non utilmente collocato nella relativa graduatoria di merito dei Tenenti Colonnelli in S.p.e del ruolo normale – Comparto ordinario inclusi nella 1^ aliquota di valutazione per l’anno 2020, in quanto classificatosi alla -OMISSIS- posizione (su 211 valutandi) con il punteggio di 27,53/30.
Il T.A.R. non ha ravvisato evidenti incongruenze nell’attribuzione del punteggio al ricorrente e al parigrado preso a paragone, ritenendo, al riguardo, dirimente l’omessa contestazione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e dell’art. 115, comma 1, c.p.c., delle circostanze allegate nella memoria dalla difesa erariale.
Con specifico riguardo alla valutazione delle qualità intellettuali e di cultura, il T.A.R. ha valorizzato gli elementi di superiorità del profilo intellettuale e culturale del controinteressato, pur in presenza di profili favorevoli al ricorrente.
2. Con ricorso in appello, tempestivamente notificato il 4/12/2022, si chiede la riforma della decisione appellata.
2.1. Il militare ritiene la sentenza di primo grado “ irrazionale ed anche viziata sotto il profilo della legittimità in quanto si opera una manifesta applicazione contraddittoria dei criteri di valutazione in quanto si sovvertono dei dati obiettivi ”, con specifico riferimento alla prevalenza delle valutazioni in ordine ai titoli di natura culturale professionale del ricorrente. Il minimo distacco maturato tra i due candidati e che ha portato alla valutazione migliore del -OMISSIS- (-OMISSIS- in graduatoria con il punteggio di 27,75/30), priva di riscontro documentale, si configura come non coerente con i principi di logicità e corretta valutazione dei documenti a disposizione della Commissione. L’esiguità della differenza tra i candidati e la assoluta prevalenza dei titoli culturali in possesso del ricorrente avrebbero dovuto, in un panorama di sostanziale equivalenza degli altri elementi di valutazione, portare ad un giudizio di prevalenza per il ricorrente.
In sostanza, l’appellante torna a lamentare una sottovalutazione dei propri dati curriculari da parte della Commissione, dalla quale sarebbe derivato un eccesso di potere in senso assoluto. Denuncia anche la sussistenza di un vizio della funzione per eccesso di potere in senso relativo, nel confronto con il parigrado promosso -OMISSIS-.
Chiede la modifica della graduatoria di merito e la conseguente attribuzione del grado di colonnello con decorrenza 1° gennaio 2020.
2.2. L’appellante, poi, ritiene la sentenza appellata viziata per difetto di motivazione conseguente a difetto di istruttoria, in quanto pronunciata in carenza dell'acquisizione della documentazione (ossia i libretti personali del -OMISSIS-, del -OMISSIS- e degli altri colleghi promossi).
Ad avviso dell’appellante, la decisione arebbe motivata in base ad una acritica accettazione delle deduzioni difensive della P.A., per di più formulate in assenza di riscontri documentali a loro sostegno (i libretti personali degli ufficiali interessati non acquisiti in giudizio nonostante l'esplicita richiesta istruttoria formulata da parte ricorrente).
2.3. L’appellante, infine, ripropone le censure di primo grado disattese.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in data 8 gennaio 2023 e ha depositato documentazione.
4. In data 28.11.2024 l’appellante ha depositato una memoria di costituzione in giudizio con nuovo difensore; in data 29.11.2024 ha chiesto, in via istruttoria, l’acquisizione di tutta la documentazione utilizzata per l’attribuzione dei punteggi al candidato, al controinteressato e a tutti gli altri candidati intermedi (dal 16° al 35°), nonché del verbale completo della C.S.A. relativo all'avanzamento a scelta dei Tenenti Colonnelli della Guardia di Finanza per il 2020 e relative schede di valutazione riferibili al ricorrente ed agli Ufficiali iscritti in quadro o comunque anteposti in graduatoria al ricorrente, il DUM ed il libretto personale del ricorrente e dei colleghi.
5. Il 28 maggio 2025 l’amministrazione ha depositato un’analitica memoria, contestando la prospettazione del ricorrente e ritenendo di aver inequivocabilmente dimostrato la superiorità del controinteressato per ogni singolo profilo ex art.21 del d.lgs. n.69/2001.
6. L’appellante ha depositato un’ampia memoria, riepilogando i fatti di causa e ribadendo, fra l’altro, come, a suo avviso, la sentenza appellata si presenti viziata per difetto di motivazione conseguente a difetto di istruttoria.
7. All’udienza del 15 luglio 2025 il Collegio ha dato avviso, ex art.73 c.p.a., circa profili di inammissibilità dell’appello in relazione alla specificità della critica alla sentenza appellata.
Quindi, il Difensore dell’appellante ha discusso il ricorso che è stato, infine, trattenuto in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio ritiene l’appello in primo luogo inammissibile.
8.1. Per pacifica giurisprudenza, alla "parte volitiva" dell'appello deve sempre accompagnarsi una "parte argomentativa", che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata: " il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall'art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo; il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, si presenta come revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato 8 aprile 2021, n. 2843)".
Infatti, come noto, l'art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, non consente una generica riproposizione dei motivi di ricorso respinti dal giudice di primo grado, ma richiede la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione appellata, poiché l'oggetto del giudizio di appello è costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado (Cons. Stato Sez. II, 19/8/2021, n. 5939; 22/06/2022, n.5131 e numerose altre).
Pertanto, fermo restando il divieto di una mera riproposizione dei motivi di ricorso, occorre che l'appello contenga censure specifiche e puntuali contro le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
8.2. Ciò posto non può sottacersi come le questioni sollevate con il gravame non costituiscano altro che la pedissequa riproduzione, nel limite dei capi della sentenza oggetto di impugnazione, degli argomenti già prospettati al T.A.R., ai quali il primo giudice ha già offerto adeguate risposte, corrette in fatto e in diritto, che l'appellante non considera adeguatamente, né contrasta con efficacia.
8.3. In particolare, l’appellante non censura l’argomentazione sviluppata dal T.A.R. mediante richiamo alla pertinente giurisprudenza in ordine sulla parcellizzazione della valutazione operata mediante confronto con gli altri candidati (“ le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento, connotate da ampia discrezionalità tecnica, hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare; di conseguenza, anche la valutazione giudiziale non può essere atomistica e parcellizzata, ma deve essere globale e complessiva; pertanto il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è assai limitato, non potendo quest’ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile ”).
Pur non contestando il percorso argomentativo del giudice di prime cure, l’appellante insiste a riproporre un confronto parcellizzato su singoli elementi estrapolati dai curricula suo e del parigrado -OMISSIS-.
8.4. L’appellante lamenta, poi, la mancata acquisizione documentale riferita ai libretti personali proprio e dei controinteressati, sicché la decisione appellata sarebbe motivata in base ad una acritica accettazione delle deduzioni difensive della P.A., formulate in assenza di riscontri documentali: ma non sottopone ad idonea critica la statuizione istruttoria, laddove il T.A.R. ha specificato che “ assume valore dirimente l’omessa contestazione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e dell’art. 115, comma 1, c.p.c., delle circostanze allegate nella memoria dalla difesa erariale, rispetto alle quali il ricorrente nulla ha obiettato negli scritti difensivi successivamente depositati ”.
Il T.A.R., quindi, non ha disposto l’acquisizione documentale in quanto ha, espressamente, ritenuto di applicare il principio di non contestazione, e sul punto, come detto, nessuna idonea critica viene formulata alla statuizione appellata.
8.5. Peraltro, anche nel merito la doglianza è infondata, in quanto il giudice di prime cure appare aver fatto corretta applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., al quale, nell'ordinamento processuale amministrativo attuale, corrisponde l'art. 64, comma 2, c.p.a., che impone al giudice di porre a fondamento della decisione "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita" (Consiglio di Stato sez. II, 20/07/2022, n.6373).
8.6. Per il resto, l’appellante per lo più reitera i motivi di ricorso di primo grado; la esigua parte dell’appello dedicata alla critica alla sentenza è generica, poiché l’appellante richiama orientamenti giurisprudenziali ma poi non contesta (se non genericamente) i puntuali elementi su cui si è basato il T.A.R. al fine di pervenire alla decisione.
Ne consegue l’inammissibilità dell’appello, che comunque risulta anche infondato.
9. Ha precisato questa Sezione che " in sede di avanzamento degli ufficiali il vizio di eccesso di potere può assumere configurazione in senso assoluto ovvero in senso relativo, la cui differenza riposa essenzialmente nel fatto che, mentre il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato allo scrutinando in rapporto agli elementi di valutazione, il secondo attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell'ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all'iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza travalicare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell'interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile.
Il vizio di eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall'esistenza di vistose incongruenze nell'attribuzione dei punteggi in riferimento all'ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione di volta in volta seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio; in altri termini, ciò che assume rilievo è la rottura dell'uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall'esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all'Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento (Consiglio di Stato sez. II, 04/02/2022, n. 780)".
La valutazione del giudice amministrativo è limitata al riscontro di palesi irrazionalità nell'assegnazione del punteggio, tali da non richiedere analisi dettagliate e volte a cogliere singoli particolari di differenza, ma che risaltino ictu oculi per la loro macroscopica evidenza, cosicché l'incoerenza della valutazione, la sua abnormità per contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio debbono emergere con assoluta immediatezza (Cons. Stato, Sez. II 12 febbraio 2020, n. 1102; Sez II, 19 ottobre 2021 n. 7034; Sez. II, 11 ottobre 2021 n. 6790; Sez. II, 4 ottobre 2021 n. 6625; 15 febbraio 2021 n. 1382).
9.1. Giova, al riguardo, ricordare che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, posto che il giudizio di avanzamento a scelta non è soggetto all’obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dalla legge n. 241 del 1990, atteso che il punteggio numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa, la censura di eccesso di potere in senso assoluto avverso tale giudizio postula la figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi, ovvero: tutti giudizi finali apicali nella documentazione, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione e di aggiornamento, esenzione da qualsiasi menda o attenuazioni di rendimento, promozione in prima valutazione (Consiglio di Stato, sezione I, parere 24 ottobre 2023, n. 1344).
Quanto all’eventuale illegittimità del giudizio per eccesso di potere in senso relativo, lo stesso consegue soltanto al riscontro di una patente, insostenibile ed ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio utilizzato da parte dell’amministrazione con riferimento alle posizioni dei vari scrutinandi; tale profilo non può essere indagato attraverso un sostanziale (o, comunque, surrettizio) “confronto a coppie” fra gli scrutinandi, tanto più ove unilateralmente individuati dal ricorrente nell’ambito di una ben più ampia platea di promossi, estrapolando singoli profili di pretesa prevalenza rispetto ai concorrenti prescelti (Consiglio di Stato, sezione II, 6 dicembre 2024, n. 9819).
9.2. Ciò detto, non ci si può che richiamare ai consolidati principi in tema di limiti del sindacato giurisdizionale in caso di censure relative all'attività valutativa della Commissione esaminatrice di causa, secondo i quali le valutazioni svolte dalla Commissione sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare; sicché, resta precluso al giudice amministrativo invadere l'ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di Avanzamento, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio e di conseguenza, la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, non ricorrenti nella specie, non potendosi che condividere le conclusioni del primo giudice il quale, richiamati i vari elementi alla base della valutazione (per come dettagliatamente elencati nella memoria dell’amministrazione e non oggetto di specifiche circostanziate contestazioni), ha ritenuto non raggiunta la prova di una macroscopica disomogeneità di metro valutativo rispetto il giudizio espresso nei confronti del controinteressato nè una distorsione nell’attribuzione dei punteggi al ricorrente.
10. Conclusivamente, l’appello dev’essere dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
11. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ed infondato.
Condanna l’appellante a rifondere all’amministrazione costituita spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro duemila/00 oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e degli altri soggetti privati citati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.