TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 77 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CARUSO ELEONORA;
C.F._1
ricorrente contro
, contumace;
Controparte_1
resistente avente ad oggetto: altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La prof.ssa , riassumendo il giudizio originariamente introdotto Pt_1
dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, dichiaratosi incompetente, ha convenuto in giudizio il contestando il decreto n. 8536 del CP_2
Pagina 1 di 3 10.12.2018 con cui il dirigente dell Parte_2
di Fiumicino, al quale la ricorrente era stata destinata all'esito
[...]
delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018, ha decretato l'assenza ingiustificata della stessa per due giorni (3 e 4 settembre 2018) con privazione della retribuzione.
Tale provvedimento sarebbe illegittimo in quanto il trasferimento della ricorrente all'Istituto di Fiumicino era stato sospeso da questo Tribunale con ordinanza cautelare del 2.1.2018; in secondo luogo,
l'Amministrazione non avrebbe rispettato il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Ha quindi chiesto la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna dell'Amministrazione all'erogazione della retribuzione per le giornate del 3 e del 4 settembre 2018.
Il è rimasto contumace. CP_1
***
Il primo motivo di doglianza è infondato.
Nel ricorso si legge infatti che:
1. la ricorrente è stata assunta per l'a.s. 2015/2016 presso l Parte_2
di Fiumicino e nella classe di concorso A059;
[...]
2. essa ha ottenuto un periodo di aspettativa per tutto tale anno scolastico;
3. nell'ambito delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso il medesimo Istituto nella medesima classe di concorso (ambito Lazio 0010);
4. essa ha dunque presentato domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria in provincia di Ragusa, che le è stata negata;
5. la ricorrente ha proposto ricorso iscritto al n. 1991/2017 r.g. di questo Tribunale;
Pagina 2 di 3 6. nelle more di tale procedimento ha partecipato alla mobilità per l'a.s. 2017/2018, all'esito della quale le veniva comunicato il mancato trasferimento;
7. essa ha quindi proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso del citato procedimento all'esito del quale è stato sospeso il trasferimento nell'ambito Lazio 0010 e ordinato al Ministero di rivalutare la domanda di mobilità della ricorrente secondo i criteri indicati nell'ordinanza.
Da tale narrazione si evince che la sede di lavoro della ricorrente è sempre stata l di talché la sospensione del Parte_2
trasferimento presso il medesimo istituto ottenuto in sede di mobilità non fa venir meno il suo obbligo di presentarsi al lavoro presso tale Istituto.
La seconda doglianza è infondata perché il provvedimento contestato non ha natura disciplinare, in quanto non applica alcuna sanzione, ma si limita a dichiarare che l'assenza del dipendente non ha giustificazione e conseguentemente dispone la trattenuta della relativa retribuzione.
Conseguentemente, esso non deve essere preceduto dal procedimento disciplinare (sulla natura non disciplinare del decreto di assenza ingiustificata, cfr. CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 2984/2023).
La contumacia dell'Amministrazione vittoriosa esonera dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso.
05/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
Pagina 3 di 3