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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
27
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. –
all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 153 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
Appellante
E
Controparte_1
Appellata contumace
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Gianlivio Fasciano, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla CP_3
Attanasio, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
Leonardo Alesii, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10731/2022 del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
pubblicata in data 16/12/2022.
Conclusioni: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di avere prestato lavoro subordinato alle dipendenze della Parte_1 CP_5
società consorziata affidataria per conto del Consorzio Nazionale Cooperative
[...]
Pluriservizi Attività 360- Società Cooperativa- dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli ambienti appartenenti al Lotto 1 Lazio/Campania della committente;
di avere la CP_4 CP_5
formulato richiesta di concessione della CIGD per il periodo dal 16/03/2020 al 17/05/2020,
[...]
CP_ prorogato di cinque settimane con decorrenza dal 18/05/2020 fino al 30/06/2020, alla sede territorialmente competente;
di essere stato sospeso dal lavoro, nelle more del procedimento di concessione dell'ammortizzatore sociale, per disposizione unilaterale del datore di lavoro a decorrere dal 16/03/2020 fino al 30/06/2020, con una riduzione oraria del lavoro fino ad un massimo del 100%; di avere ricevuto il pagamento dell'indennità CIGD dal 16/03/2020 fino al 17/05/2020 e di non avere ricevuto più nulla per il periodo successivo fino al 30/06/2020, ha agito in giudizio nei confronti della
, del Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360 e di Controparte_6
formulando le seguenti conclusioni “1) In via principale, condannare le parti Controparte_4 convenute , Controparte_1 [...]
e in solido tra Controparte_7 Controparte_4
loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore dell'istante e a titolo di retribuzione, della somma di € 3.228,86, ovvero della diversa somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
2)
Condannare, conseguentemente, le suddette parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, anche al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali CP_3 dovuti e omessi in relazione alle ore di illegittima sospensione dal lavoro nei mesi di maggio e giugno
2020; 3) In via subordinata, condannare il solo in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore al pagamento in favore dell'istante, della Cassa Integrazione Guadagni in deroga nella misura di € 1.667,59 o in quella diversa che sarà determinata in corso di causa;
4) Determinare, in ogni caso, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando le società convenute al pagamento, in suo favore, delle relative somme;
5) Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art.93 c.p.c. al sottoscritto avvocato che ne è creditore”.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del Lavoro, nella resistenza del Consorzio Nazionale
CP_ Cooperative Pluriservizi Attività 360, dell' e di rimanendo invece contumace Controparte_4
la , ha rigettato il ricorso condannando parte ricorrente al pagamento Controparte_6
delle spese di lite.
Il primo giudice rilevava, richiamando integralmente le osservazioni contenute nella sentenza n.
10818/2021dello stesso Tribunale, come nel caso di specie si fosse verificata una ipotesi di inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro meritevole, eventualmente, di un risarcimento danni ai sensi dell'art. 1223 c.c., ipotesi insuscettibile a determinare, stante la natura risarcitoria e non retributiva dell'obbligo del datore di lavoro, la responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 e relativamente alla quale la parte ricorrente non aveva formulato alcuna domanda.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata per :1) violazione dell'art. 6, ultimo comma, del r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825 sul contratto di impiego, e degli artt. 1206 e 2099 c.c., per avere ritenuto che le somme richieste avessero natura risarcitoria e non retributiva;
2) violazione dell'art. 92 c.p.c. non avendo compensato le spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si sono costituiti il Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360 e Controparte_4
resistendo al gravame, chiedendone il rigetto.
CP_ Si è costituito anche l' chiedendo di condannare, per i periodi non prescritti, il datore di lavoro al pagamento di contributi, interessi e sanzioni, e per la restante domanda il rigetto del ricorso.
Non si è invece costituita la , rimanendo contumace in giudizio. Controparte_6 All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente rileva la Corte che deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da per avere l'appellante formulato una domanda nuova rispetto al ricorso Controparte_4 di primo grado. La lettura degli atti smentisce, infatti, l'assunto avendo rassegnato l'appellante le medesime conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio.
Tanto premesso, il primo motivo di appello è fondato intendendo il Collegio ribadire, anche ai sensi dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c., quanto già affermato da questa Corte, con riferimento a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio, con le sentenze n. 4713/2023 del 21/12/2023 e n. 3141/2024, pubblicata il 16/10/2024.
“ Può ritenersi incontestato che l'appellante, dipendente a tempo indeterminato con orario a tempo pieno della con qualifica di operaio-livello retributivo B2 C.C.N.L. Mobilità-Attività CP_6
ferroviarie 2016 (cfr. prospetti paga prodotti in atti in allegato al ricorso di primo grado), sia stata sospeso dal lavoro per il periodo dal 18/5/2020 al 30/6/2020 senza che sia intervenuto alcun provvedimento di autorizzazione della CIGD e come in tale periodo non abbia percepito alcuna retribuzione. Ciò premesso non si condivide la decisione del Tribunale circa la natura risarcitoria delle somme rivendicate. La giurisprudenza citata a fondamento della pronuncia impugnata appare infatti fare riferimento alle ipotesi di illegittimità della messa in cassa integrazione del lavoratore, laddove tale procedura sia stata autorizzata. Nel caso di specie, in cui non vi è stato provvedimento autorizzatorio della CIGD, devono invece trovare applicazione i principi enunciati dalla SC, secondo cui “In caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'attualità di una crisi aziendale implicante la possibilità di intervento della cassa integrazione guadagni, la qualificazione giuridica delle somme corrisposte a titolo di anticipazione della prestazione previdenziale è consentita solo all'esito del procedimento per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, e in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della C.I.G., tali importi costituiscono solo una parte della retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive, trovandosi in una situazione di “mora credendi” rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere. Conseguentemente, la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della Pt_2 comporta necessariamente l'assoggettamento a contribuzione previdenziale assicurativa delle somme che risultano corrisposte a titolo di anticipazione della integrazione salariale, ma sono da imputare definitivamente alla retribuzione contrattualmente dovuta (Cass. n. 15207 del 23/6/2010). Trattasi si osserva di principi che risultano applicabili anche alla presente fattispecie, stante l'espressa Co qualificazione come retributiva dell'obbligazione datoriale operata dalla con riferimento all'ipotesi (corrispondente a quella oggetto di controversia) di mancato accoglimento della richiesta Part di a nulla rilevando, quindi, che la predetta qualificazione sia stata effettuata nell'ambito di una controversia di natura contributiva. Ne consegue la natura retributiva delle spettanze rivendicate dalla odierna appellante con conseguente responsabilità non solo della società datrice , ma anche in CP_6 via solidale, quali committenti, delle società resistenti e ai sensi dell'art. 29, comma CP_9 CP_4
2, d.lgs. 276/2003, ove prevede la solidarietà per tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, con esclusione solamente delle sanzioni civili e di quelle di carattere risarcitorio. La disposizione citata infatti prevede, nella sua versione applicabile ratione temporis (così come modificata dal d.l.
5/2012 conv. in l. 35/2012) che “ In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. Ne consegue che la società , quale committente, e CP_4
il Consorzio convenuto, quale appaltatore, sono tenuti in solido con la società Libra, datrice di lavoro dell'appellante, al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione non corrisposta. È infatti provato dalla documentazione in atti che l'appellante abbia lavorato nell'appalto di Controparte_10
lotto 1 dapprima alle dipendenze della società Libra consorziata affidataria per conto del convenuto e poi, dal 1/7/2020 alle dipendenze di quest'ultimo (cfr. in particolare, dati desumibili CP_9 dall'accordo sindacale del 30/6/2020 prodotto come all. 5 del ricorso, ove il nominativo dell'odierno appellante risulta riportato tra i dipendenti di impiegati nell'appalto di Napoli – Lotto 1 indicato CP_6
in ricorso). Risulta a tale proposito inammissibile il profilo di contestazione relativo alla pretesa infondatezza della obbligazione retributiva dedotta in giudizio prospettato da per CP_4
impossibilità di utilizzo della prestazione lavorativa dell'appellante per causa non imputabile al datore di lavoro (in ragione del sopravvenire dei provvedimenti governativi di divieto di spostamenti sul territorio nazionale e che avrebbero conseguentemente precluso lo svolgimento delle attività a cui era adibita la lavoratrice). Trattasi infatti di prospettazione (tale da presupporre l'effettuazione di nuovi accertamenti in fatto) che risulta essere stata effettuata per la prima volta dall'appellata, così come si evince dagli atti di causa, solo nella presente fase di impugnazione. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, dovrà disporsi la riforma della gravata sentenza con condanna delle parti appellate, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di € 3.228,86 oltre accessori di legge, così come quantificata nei conteggi di cui al ricorso di primo grado, non specificamente contestati nel loro ammontare e correttamente formulati sulla base delle buste paga in CP_ atti, nonché al pagamento in favore dell' su tale importo, dei contributi previdenziali e assistenziali. Risulta inoltre accoglibile l'azione di regresso avanzata ex art. 29, comma 2, d.lgs. da parte di e nei confronti dei coobbligati in solido (senza che possa attribuirsi rilievo CP_4 CP_9
a tale proposito alla eventuale improcedibilità di tali domande, in assenza di specifica impugnazione incidentale in ordine alla omessa statuizione a tale proposito al giudice di prime cure, per mancata presentazione delle forme della domanda riconvenzionale ex art. 418 c.p.c.) diritto di regresso espressamente sancito dalla norma citata ove prevede che “….Il committente che ha eseguito il pagamento ….può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. È opportuno osservare, a tale proposito, che tale azione può essere esercitata in via preventiva anche in assenza del materiale pagamento da parte del coobbligato in solido. Devono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di obbligazioni solidali
(applicabili pertanto per analogia di fattispecie anche al presente caso di responsabilità ex art. 29
d.lgs. 276/2003 esercitabile per espresso disposto del legislatore secondo le regole generali) alla cui stregua il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 cod. civ. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (Cass. n. 12691 del 19/05/2008. In ordine alla possibilità di esercitare l'azione di regresso in via preventiva, cfr, Cass. n. 15930 del 13/11/2002 e Cass. n. 2680 del 11/3/1998). Afferma a tale
Co proposito la che il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale (in tal senso n. 12300 del 21/08/2003 e Cass. n. 11962 del 13/04/2022). Dovrà pertanto essere dichiarato, con riferimento alle somme pagate a tale titolo all'appellante, il diritto di ad agire in regresso nei confronti delle appellate Libra, e di quest'ultima nei Controparte_4 CP_9 confronti della società Libra. L'esito del presente giudizio assume un rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame del secondo motivo di appello principale, avanzato quest'ultimo in via subordinata con riferimento esclusivo alla regolamentazione delle spese di lite”.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, per quanto riguarda i rapporti tra l'appellante e le appellate.
In considerazione delle rispettive posizioni processuali e dell'oggetto della domanda le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono integralmente compensate tra le appellate , e CP_6 CP_9
CP_
nonché nei confronti dell' evocato in giudizio quale mero litisconsorte. CP_4
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna le appellate
, e in Controparte_6 Controparte_2 Controparte_4 solido fra di loro, al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € Parte_1
3.228,86 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del credito sino al saldo e al versamento su tale importo dei contributi previdenziali e assistenziali. Dichiara, con riferimento alle somme pagate a tale titolo all'appellante, il diritto di ad agire in regresso nei confronti Controparte_4
delle appellate , e di Controparte_6 Controparte_2 quest'ultima nei confronti della società . Condanna le appellate Controparte_6 [...]
, e al Controparte_6 Controparte_2 Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida per il primo Parte_1 grado in € 1.700,00 e per il presente grado di giudizio in € 1.500,00, oltre al rimborso, in entrambi i casi, delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Compensa
CP_ interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio nei confronti dell' e tra le appellate
[...]
, e Controparte_6 Controparte_2 Controparte_4
Roma, 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa