Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 13/04/2026, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il dott. IC OS e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale, dando atto che nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 4 febbraio 2026, il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il silenzio asseritamente serbato dalla Prefettura di Milano sull’istanza di inserimento in una struttura di accoglienza in quanto richiedente asilo e privo di mezzi di sussistenza.
Il Ministero dell’interno si costituiva formalmente in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con atto depositato il 2 marzo 2026, parte ricorrente dichiara che, essendo stata nel frattempo disposta l’attivazione delle misure di accoglienza in suo favore, è venuto meno l’interesse a coltivare il presente giudizio.
All’udienza in camera di consiglio del 5 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare accedente al ricorso, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso a verbale.
Alla luce della dichiarazione e delle circostanze riferite dalla parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In considerazione della natura in rito della pronuncia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Laura Patelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.