CASS
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 15904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15904 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA SP SRL avverso l'ordinanza del 27/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 15904 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione presentata da NA SP s.r.I., ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva disatteso la domanda di ammissione allo stato passivo di "RJ di un Leyi & C. s.a.s." (società i cui beni erano stati sottoposti, in un primo tempo, a sequestro preventivo e, in seguito, a confisca ex artt. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 648-quater cod. pen.), con riferimento al credito dell'importo di euro 177.619,82 (oltre interessi contrattuali, calcolati secondo parametro costituito dal tasso annuale del 3,330%, maturati dal 20/10/2018 al 31/12/2018, sul capitale non rimborsato ammontante a euro 168.251,09, nonché agli interessi maturati e maturandi, calcolati in base al tasso legale, dal 01/01/2019 sino alla vendita degli immobili sottoposti a garanzia reale, sul medesimo capitale non rimborsato, ai sensi dell'art. 2855 cod. civ., relativamente al mutuo fondiario munito di garanzia ipotecaria, rogato il 14/10/2015 e dotato di formula esecutiva il 27/10/2015, che era stato concesso da SB (poi fusa per incorporazione in ES SA AO) a "RI di un Leyi & C s.a.s." e che era finalizzato all'acquisto di alcuni immobili ubicati in Milano, alla via Padova n. 228 (trattasi di un appartamento sito al piano primo, con annesso un vano di solaio posto al piano quinto e di un locale commerciale posto al piano terra, con annessi locali adibiti a deposito, spogliatoio e servizio, siti al piano primo sottostrada). In data 16/10/2015, venne iscritta ipoteca volontaria accessoria a tale mutuo, sino alla concorrenza di euro 400.000,00, sui cespiti al cui acquisto il finanziamento era volto. Ai fini del migliore inquadramento delle questioni dedotte, è utile tratteggiare - nei termini che seguono - una breve ricostruzione di carattere storico e oggettivo. 1.1. Con contratto di cessione di crediti pro soluto del 19/04/2022, concluso a norma degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 d.lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) NA SP ha acquisito un portafoglio di crediti precedentemente vantati da ES SA AO, in tal modo divenendo successore a titolo particolare nei rapporti giuridici dei quali era in precedenza titolare la banca cedente. Di tale cessione è stato dato avviso, ai sensi dell'art. 58 TUB (d. Igs. 01 settembre 1993, n. 385), mediante inserimento nella G.U. del 19/04/2022; tra i crediti oggetto della cessione pro soluto effettuata a NA SP figura anche quello che, in epoca antecedente, poteva vantare la cedente ES SA AO (per essere 2 essa succeduta, per incorporazione, alla concedente SB) nei confronti di "RJ di un Leyi", in dipendenza del sopra menzionato mutuo. 1.2. Con procura del 20/04/2022, NA SP ha conferito a IN ITALY S.P.A. la gestione dei propri crediti, per cui - spendendo tale potere rappresentativo - quest'ultima ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna l'ammissione del credito ceduto, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011; a seguito del rigetto di tale domanda, IN ha proposto l'opposizione oggi impugnata. 1.3. Il rigetto della domanda di ammissione del credito, disposto dal Giudice per le indagini preliminari, si fondava dunque sui seguenti elementi: - ritenuta strumentalità del credito stesso, rispetto alla commissione del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (così il provvedimento: "l'operazione avrebbe permesso il parziale finanziamento dell'acquisto dell'immobile, per il quale sarebbero stati utilizzati anche i flussi di conti correnti societari alimentati esclusivamente in concomitanza dell'esecuzione dell'operazione immobiliare, con specifiche movimentazione di accredito e bonifici/giroconti disposti dal socio accomandatario IN Leyi a seguito di pregressi bonifici provenienti dalla Cina sui suoi c/c personali;
ciò al fine di consentire la formale spoliazione dei beni intestati agli evasori XU XU FE (alias Sofia), UA XU ON (alias Romeo) sottraendo il bene all'azione esecutiva diretta a recuperare il valore dell'imposta evasa nell'ambito della verifica fiscale cui erano stati soggetti e comunque idonee a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura erariale di riscossione coattiva"); - condotta non diligente tenuta dall'istituto di credito, che avrebbe erogato il sopra detto mutuo, funzionale alla cessione di un'attività commerciale, basandosi su un piano finanziario improbabile, in quanto manoscritto e nemmeno firmato. 1.4. Il provvedimento ora avversato, adottato a seguito di opposizione al precedente diniego, ha concentrato la propria analisi sull'aspetto attinente alla sussistenza della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, ovvero a quella che ne rappresenta il frutto o il reimpiego;
strumentalità che per legge resta esclusa, laddove il creditore dimostri di averla ignorata in buona fede, quale condizione atta a rendere il diritto reale di garanzia opponibile nei confronti del provvedimento ablatorio. A fronte delle censure difensive, quindi, l'avversata decisione ha sottolineato la sussistenza di plurimi indici, tra loro perfettamente convergenti, evocativi della natura strumentale sopra detta. 1.4.1. In primo luogo, il negozio di mutuo inerente all'immobile de quo venne deliberato, in data 01/10/2015 ed era conseguente a un contratto preliminare di acquisto stipulato - per sé o per persona da nominare - il 30/09/2015 da "Il Bottone di Xu XU FE & c s.n.c.", mentre il contratto definitivo di compravendita venne rogato a nome della neocostituita "RJ di un Leyi & s.n.c.". OP\ 3 1.4.2. Il secondo elemento, valutato alla stregua di una anomalia particolarmente significativa, ad opera del Giudice per le indagini preliminari, è costituito dalla redazione di uno studio di fattibilità estremamente sommario, nonché sottoscritto il 25/08/2015. La società RJ, inoltre, era attiva nel settore della commercializzazione dei marmi e non risulta mai effettuata alcuna cessione di ramo d'azienda, rispetto all'originaria promittente acquirente (cosa che non sarebbe stata comunque ammissibile, in ragione della mancanza del requisito della coerenza merceologica, fra le due società). Singolare è stato giudicato, poi, il fatto che alcuno dei soggetti che si sono resi garanti del credito operino nel medesimo settore commerciale e imprenditoriale della mutuataria. In sostanza, la concessione del finanziamento sarebbe stata basata su un incongruo documento di fattibilità, che rinviava ad una forma di progettualità priva di agganci, rispetto allo specifico settore merceologico di operatività. 1.5. Non in grado di condurre a difformi lumi sono stati poi ritenuti, nella motivazione del provvedimento avversato, gli ulteriori elementi addotti dall'opponente, rappresentati: - dalla prestazione della garanzia reale della ipoteca sul bene e dall'esistenza di garanzie personali, rilasciate da vari soggetti;
- dal fatto che la RJ sia stata alimentata - durante il periodo di ammortamento del mutuo - da due bonifici di un EV (rispettivamente, il primo dell'importo di euro 135.000,00 ed effettuato a titolo di finanziamento soci;
il secondo dell'importo di euro 30.000,00, realizzato tramite giroconto). 2. Ricorre per cassazione NA SP s.r.I., rappresentata da IN ITALY s.p.a., società esercente l'attività di recupero crediti ex art. 115 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS), deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., determinato da erronea applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011.L'istituto di credito ha operato in maniera ineccepibile, erogando il mutuo in una situazione del tutto priva di rischi. In primo luogo, il valore dell'immobile assoggettato a ipoteca era superiore al doppio, rispetto alla somma erogata per il finanziamento, che era, peraltro, specificamente finalizzato all'acquisto di tale bene;
tale acquisto rientrava pienamente nella ragione sociale della mutuataria e quest'ultima, inoltre, si era specificamente impegnata a canalizzare i futuri introiti, derivanti dalla messa a reddito del cespite acquisito, proprio verso il soddisfacimento delle rate del mutuo. Nella peggiore delle ipotesi, pertanto, la banca avrebbe potuto soddisfarsi grazie alla vendita forzosa del bene, 4 che era di valore ampiamente capiente rispetto al debito. Erano state rilasciate, inoltre, anche delle fideiussioni. 2.1. Nemmeno risultano individuati, nell'impugnato provvedimento, elementi dimostrativi del fatto che vi fossero rischi di strumentalizzazione, a fronte della concessione del mutuo, dovendosi ricordare come la colpa del mutuatario dovrebbe essere rappresentata - nel caso di specie - dall'intento di favorire due soggetti, nella spoliazione di un bene, al fine di sottrarlo all'azione coattiva di recupero. Non è stato chiarito, però, in che modo l'istituto concedente potesse rilevare la sussistenza di un ruolo del genere, in capo al mutuatario, soggetto che - per quanto risultava alla banca stessa - si era limitato a domandare un mutuo, al fine di acquistare un determinato immobile. Il fatto che il contratto definitivo di compravendita sia stato stipulato ad opera di soggetto diverso, rispetto al promissario acquirente, è un fatto ordinariamente ricorrente, nell'ambito delle transazioni immobiliari. La banca, del resto, non avrebbe avuto modo, né ragione, di verificare in quale settore di attività operasse il garante (avendone invece adeguatamente controllato la solvibilità finanziaria), trattandosi di elemento del tutto irrilevante, in punto di presumibile affidabilità della garanzia. 2.2. Né l'istituto avrebbe mai avuto modo di verificare l'origine lecita, o meno, del denaro oggetto dei bonifici effettuati dalla Cina, in favore del soggetto mutuatario. Non si comprende, infine, la ragione per la quale il provvedimento impugnato rimarchi, solo in sede di opposizione, la mancata esecuzione - da parte della banca - degli accertamenti in materia di antiriciclaggio, sul conto corrente intestato a Jin Leyi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ad onta del formale richiamo contenuto nel ricorso, all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la doglianza investe la motivazione della decisione impugnata, sul versante dell'accertamento del requisito della buona fede, in capo all'Istituto di credito mutuante, titolare del diritto reale di garanzia sul bene oggetto del suddetto provvedimento ablatorio. Risulta carente, il decreto oggetto di impugnazione, in punto di individuazione dell'impegno informativo che sarebbe stato necessario, oltre che esigibile, da parte dell'istituto bancario. 4. La difesa di NA SP s.r.l. e, per essa, di IN ITALY S.P.A., ha depositato memoria di replica, ribadendo integralmente le ragioni poste a fondamento dell'atto di impugnazione. Sottolinea la difesa come il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna - a fronte delle allegazioni difensive
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 15904 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione presentata da NA SP s.r.I., ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva disatteso la domanda di ammissione allo stato passivo di "RJ di un Leyi & C. s.a.s." (società i cui beni erano stati sottoposti, in un primo tempo, a sequestro preventivo e, in seguito, a confisca ex artt. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 648-quater cod. pen.), con riferimento al credito dell'importo di euro 177.619,82 (oltre interessi contrattuali, calcolati secondo parametro costituito dal tasso annuale del 3,330%, maturati dal 20/10/2018 al 31/12/2018, sul capitale non rimborsato ammontante a euro 168.251,09, nonché agli interessi maturati e maturandi, calcolati in base al tasso legale, dal 01/01/2019 sino alla vendita degli immobili sottoposti a garanzia reale, sul medesimo capitale non rimborsato, ai sensi dell'art. 2855 cod. civ., relativamente al mutuo fondiario munito di garanzia ipotecaria, rogato il 14/10/2015 e dotato di formula esecutiva il 27/10/2015, che era stato concesso da SB (poi fusa per incorporazione in ES SA AO) a "RI di un Leyi & C s.a.s." e che era finalizzato all'acquisto di alcuni immobili ubicati in Milano, alla via Padova n. 228 (trattasi di un appartamento sito al piano primo, con annesso un vano di solaio posto al piano quinto e di un locale commerciale posto al piano terra, con annessi locali adibiti a deposito, spogliatoio e servizio, siti al piano primo sottostrada). In data 16/10/2015, venne iscritta ipoteca volontaria accessoria a tale mutuo, sino alla concorrenza di euro 400.000,00, sui cespiti al cui acquisto il finanziamento era volto. Ai fini del migliore inquadramento delle questioni dedotte, è utile tratteggiare - nei termini che seguono - una breve ricostruzione di carattere storico e oggettivo. 1.1. Con contratto di cessione di crediti pro soluto del 19/04/2022, concluso a norma degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 d.lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) NA SP ha acquisito un portafoglio di crediti precedentemente vantati da ES SA AO, in tal modo divenendo successore a titolo particolare nei rapporti giuridici dei quali era in precedenza titolare la banca cedente. Di tale cessione è stato dato avviso, ai sensi dell'art. 58 TUB (d. Igs. 01 settembre 1993, n. 385), mediante inserimento nella G.U. del 19/04/2022; tra i crediti oggetto della cessione pro soluto effettuata a NA SP figura anche quello che, in epoca antecedente, poteva vantare la cedente ES SA AO (per essere 2 essa succeduta, per incorporazione, alla concedente SB) nei confronti di "RJ di un Leyi", in dipendenza del sopra menzionato mutuo. 1.2. Con procura del 20/04/2022, NA SP ha conferito a IN ITALY S.P.A. la gestione dei propri crediti, per cui - spendendo tale potere rappresentativo - quest'ultima ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna l'ammissione del credito ceduto, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011; a seguito del rigetto di tale domanda, IN ha proposto l'opposizione oggi impugnata. 1.3. Il rigetto della domanda di ammissione del credito, disposto dal Giudice per le indagini preliminari, si fondava dunque sui seguenti elementi: - ritenuta strumentalità del credito stesso, rispetto alla commissione del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (così il provvedimento: "l'operazione avrebbe permesso il parziale finanziamento dell'acquisto dell'immobile, per il quale sarebbero stati utilizzati anche i flussi di conti correnti societari alimentati esclusivamente in concomitanza dell'esecuzione dell'operazione immobiliare, con specifiche movimentazione di accredito e bonifici/giroconti disposti dal socio accomandatario IN Leyi a seguito di pregressi bonifici provenienti dalla Cina sui suoi c/c personali;
ciò al fine di consentire la formale spoliazione dei beni intestati agli evasori XU XU FE (alias Sofia), UA XU ON (alias Romeo) sottraendo il bene all'azione esecutiva diretta a recuperare il valore dell'imposta evasa nell'ambito della verifica fiscale cui erano stati soggetti e comunque idonee a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura erariale di riscossione coattiva"); - condotta non diligente tenuta dall'istituto di credito, che avrebbe erogato il sopra detto mutuo, funzionale alla cessione di un'attività commerciale, basandosi su un piano finanziario improbabile, in quanto manoscritto e nemmeno firmato. 1.4. Il provvedimento ora avversato, adottato a seguito di opposizione al precedente diniego, ha concentrato la propria analisi sull'aspetto attinente alla sussistenza della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, ovvero a quella che ne rappresenta il frutto o il reimpiego;
strumentalità che per legge resta esclusa, laddove il creditore dimostri di averla ignorata in buona fede, quale condizione atta a rendere il diritto reale di garanzia opponibile nei confronti del provvedimento ablatorio. A fronte delle censure difensive, quindi, l'avversata decisione ha sottolineato la sussistenza di plurimi indici, tra loro perfettamente convergenti, evocativi della natura strumentale sopra detta. 1.4.1. In primo luogo, il negozio di mutuo inerente all'immobile de quo venne deliberato, in data 01/10/2015 ed era conseguente a un contratto preliminare di acquisto stipulato - per sé o per persona da nominare - il 30/09/2015 da "Il Bottone di Xu XU FE & c s.n.c.", mentre il contratto definitivo di compravendita venne rogato a nome della neocostituita "RJ di un Leyi & s.n.c.". OP\ 3 1.4.2. Il secondo elemento, valutato alla stregua di una anomalia particolarmente significativa, ad opera del Giudice per le indagini preliminari, è costituito dalla redazione di uno studio di fattibilità estremamente sommario, nonché sottoscritto il 25/08/2015. La società RJ, inoltre, era attiva nel settore della commercializzazione dei marmi e non risulta mai effettuata alcuna cessione di ramo d'azienda, rispetto all'originaria promittente acquirente (cosa che non sarebbe stata comunque ammissibile, in ragione della mancanza del requisito della coerenza merceologica, fra le due società). Singolare è stato giudicato, poi, il fatto che alcuno dei soggetti che si sono resi garanti del credito operino nel medesimo settore commerciale e imprenditoriale della mutuataria. In sostanza, la concessione del finanziamento sarebbe stata basata su un incongruo documento di fattibilità, che rinviava ad una forma di progettualità priva di agganci, rispetto allo specifico settore merceologico di operatività. 1.5. Non in grado di condurre a difformi lumi sono stati poi ritenuti, nella motivazione del provvedimento avversato, gli ulteriori elementi addotti dall'opponente, rappresentati: - dalla prestazione della garanzia reale della ipoteca sul bene e dall'esistenza di garanzie personali, rilasciate da vari soggetti;
- dal fatto che la RJ sia stata alimentata - durante il periodo di ammortamento del mutuo - da due bonifici di un EV (rispettivamente, il primo dell'importo di euro 135.000,00 ed effettuato a titolo di finanziamento soci;
il secondo dell'importo di euro 30.000,00, realizzato tramite giroconto). 2. Ricorre per cassazione NA SP s.r.I., rappresentata da IN ITALY s.p.a., società esercente l'attività di recupero crediti ex art. 115 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS), deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., determinato da erronea applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011.L'istituto di credito ha operato in maniera ineccepibile, erogando il mutuo in una situazione del tutto priva di rischi. In primo luogo, il valore dell'immobile assoggettato a ipoteca era superiore al doppio, rispetto alla somma erogata per il finanziamento, che era, peraltro, specificamente finalizzato all'acquisto di tale bene;
tale acquisto rientrava pienamente nella ragione sociale della mutuataria e quest'ultima, inoltre, si era specificamente impegnata a canalizzare i futuri introiti, derivanti dalla messa a reddito del cespite acquisito, proprio verso il soddisfacimento delle rate del mutuo. Nella peggiore delle ipotesi, pertanto, la banca avrebbe potuto soddisfarsi grazie alla vendita forzosa del bene, 4 che era di valore ampiamente capiente rispetto al debito. Erano state rilasciate, inoltre, anche delle fideiussioni. 2.1. Nemmeno risultano individuati, nell'impugnato provvedimento, elementi dimostrativi del fatto che vi fossero rischi di strumentalizzazione, a fronte della concessione del mutuo, dovendosi ricordare come la colpa del mutuatario dovrebbe essere rappresentata - nel caso di specie - dall'intento di favorire due soggetti, nella spoliazione di un bene, al fine di sottrarlo all'azione coattiva di recupero. Non è stato chiarito, però, in che modo l'istituto concedente potesse rilevare la sussistenza di un ruolo del genere, in capo al mutuatario, soggetto che - per quanto risultava alla banca stessa - si era limitato a domandare un mutuo, al fine di acquistare un determinato immobile. Il fatto che il contratto definitivo di compravendita sia stato stipulato ad opera di soggetto diverso, rispetto al promissario acquirente, è un fatto ordinariamente ricorrente, nell'ambito delle transazioni immobiliari. La banca, del resto, non avrebbe avuto modo, né ragione, di verificare in quale settore di attività operasse il garante (avendone invece adeguatamente controllato la solvibilità finanziaria), trattandosi di elemento del tutto irrilevante, in punto di presumibile affidabilità della garanzia. 2.2. Né l'istituto avrebbe mai avuto modo di verificare l'origine lecita, o meno, del denaro oggetto dei bonifici effettuati dalla Cina, in favore del soggetto mutuatario. Non si comprende, infine, la ragione per la quale il provvedimento impugnato rimarchi, solo in sede di opposizione, la mancata esecuzione - da parte della banca - degli accertamenti in materia di antiriciclaggio, sul conto corrente intestato a Jin Leyi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ad onta del formale richiamo contenuto nel ricorso, all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la doglianza investe la motivazione della decisione impugnata, sul versante dell'accertamento del requisito della buona fede, in capo all'Istituto di credito mutuante, titolare del diritto reale di garanzia sul bene oggetto del suddetto provvedimento ablatorio. Risulta carente, il decreto oggetto di impugnazione, in punto di individuazione dell'impegno informativo che sarebbe stato necessario, oltre che esigibile, da parte dell'istituto bancario. 4. La difesa di NA SP s.r.l. e, per essa, di IN ITALY S.P.A., ha depositato memoria di replica, ribadendo integralmente le ragioni poste a fondamento dell'atto di impugnazione. Sottolinea la difesa come il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna - a fronte delle allegazioni difensive