Improcedibile
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/09/2025, n. 7293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7293 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07293/2025REG.PROV.COLL.
N. 08548/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8548 del 2023, proposto da Itinera s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Giardini e Alessandro Mazza e Emanuele Iudici, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la Provincia di EO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Gammaidoni, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Collevecchio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
il signor US TR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
il Comune di Roccaforte Mondovì, l’Arpa - dipartimento territoriale di EO - Piemonte Sud-Ovest, as Regione Piemonte, l’Azienda Sanitaria Locale Cn 1 (Ex Asl 16) EO, Gal Mongioie Società Consortile a R.L., la Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, Patrizia TR, l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, n. 734 del 31 luglio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di EO e del signor US TR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito da:
a) la determinazione dirigenziale n. 407 del 13 febbraio 2017, prot. 2017/51, della Provincia di EO - Ufficio V.I.A., avente ad oggetto: “d.lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.. Progetto di rinnovo ed ampliamento della coltivazione di una cava di dolomia, nel Comune di Roccaforte Mondovì, già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale 3 di cui alla d.g.p. n. 430 del 4.11.2008. Proponente: RA S.p.A. – Regione Rulfi - 12088 Roccaforte Mondovì (CN). Esecuzione sentenza T.A.R. Piemonte, n. 579/2016. Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale con esclusivo riguardo alla Valutazione di Impatto Acustico” ;
b) la “Relazione per la Conferenza di Servizi del 08/02/2017” , prot. n. 10588 del 9.2.2017, della medesima Provincia di EO;
c) il provvedimento, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 14.3.2017, avente ad oggetto: “DPR 59/2013 - D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) provv. n. 47/2015 del 30.6.2015 SUAP G.A.L. Mongioie, che recepisce atto di assenso provinciale n. 58148 del 12.6.2015” , che ha recepito nell’A.U.A. quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. 407 del 13.
2. In punto di fatto la ditta Itinera s.p.a. (ex RA s.p.a., “l’appellante” nel prosieguo) svolge attività di estrazione di materiali inerti e di frantumazione nel Comune di Roccaforte di Mondovì, nei cui pressi si trova l’azienda agrituristica del OR TR US con la quale, nel tempo, la convivenza è risultata problematica per aspetti legati alle emissioni acustiche dell’impianto.
3. Sulla vicenda dell'impatto acustico e delle prescrizioni impartite all’impresa in sede di VAI, vi è stato un lungo ed articolato contenzioso.
3.1. Invero, con deliberazione n. 430 del 4 novembre 2008 la Giunta provinciale di EO ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in relazione al progetto di rinnovo e ampliamento del progetto di coltivazione della cava.
3.1. Con sentenza n. 1197/2012 del T.A.R. per il Piemonte, la suddetta deliberazione è stata annullata limitatamente alla parte relativa alla valutazione di impatto acustico.
3.2. A seguito di proposizione dell’appello, la sentenza è stata confermata con sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3509 del 2021.
3.3. Nelle more del giudizio, la Provincia ha riaperto il procedimento di V.I.A. adottando la determinazione n. 3116/2013 con cui ha imposto all’appellante il rispetto del limite cautelativo di 50 decibel al rumore ambientale misurato a finestre aperte al recettore più esposto.
3.4. Per eseguire tale sentenza, la Provincia ha richiesto alla ricorrente di completare le fasi I-VIII del piano di risanamento acustico prima di riprendere l’attività.
3.5. La società ha impugnato questa prescrizione, sostenendo che il piano presentato nel 2010 (e successivamente integrato) fosse già in corso e legittimasse la prosecuzione dell’attività senza ulteriori adeguamenti immediati.
3.6. La Provincia di EO e il OR TR hanno contestato che il piano del 2010 possa essere considerato un vero piano di risanamento acustico ai sensi della normativa regionale, evidenziando ritardi, incompletezze e inadeguatezze nella sua attuazione.
3.7. Inoltre, gli stessi soggetti hanno sottolineato che la normativa consente, ma non obbliga, l’amministrazione a concedere deroghe per l’adeguamento ai nuovi limiti acustici.
3.8. Con provvedimento n. 47 del 30 giugno 2015 la ricorrente ha ottenuto l’Autorizzazione unica ambientale e, con determinazione del giugno del medesimo anno, il criterio di massima cautela acustica imposto con la delibera del 2013 è stato eliminato, con conseguente rinuncia della società al giudizio proposto avverso la determinazione n. 3116/2013.
3.9. Il OR TR ha impugnato il provvedimento della Provincia n. 1684/2015, con il quale la Provincia ha adottato una ulteriore soluzione in materia acustica, maggiormente favorevole alla società.
4. Il contenzioso si è concluso con la sentenza n. 579 del 2016 emessa dal T.A.R. per il Piemonte, che ha annullato nuovamente le determinazioni assunte della Provincia in materia acustica. La sentenza di primo grado non è stata oggetto di appello.
4.1. Per dare esecuzione a tale ultima pronuncia è stata rinnovata la valutazione di impatto acustico ed è stata indetta la Conferenza di servizi, dalla quale è emersa la posizione dell’amministrazione provinciale secondo cui la ricorrente, prima di riprendere l’attività estrattiva, avrebbe dovuto completare le fasi I-VIII del piano di risanamento acustico presentato in data 3 ottobre 2016. Tale posizione è stata recepita dal provvedimento finale impugnato con ricorso innanzi al T.A.R. per il Piemonte, la cui sentenza è oggetto del presente appello.
5. Con la impugnata sentenza il T.A.R. ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.
In primo luogo il primo giudice ha fatto riferimento all’art. 14 della l.r. Piemonte n. 52/2000 e al D.P.C.M. 1 marzo 1991 art. 3.
La normativa prescrive che le imprese che producono rumore, come quelle industriali o di servizi, devono adeguarsi ai limiti acustici stabiliti dai Comuni entro sei mesi dalla pubblicazione della classificazione acustica. In alternativa, possono presentare un piano di risanamento acustico, che deve essere completato entro un massimo di 30 mesi. Questo meccanismo serve a garantire un equilibrio tra tutela dell’ambiente e continuità delle attività produttive.
La normativa regionale prevede tuttavia una deroga: se un’impresa ha già realizzato un piano di risanamento conforme alla legge, può posticipare eventuali nuovi interventi richiesti da una successiva classificazione acustica, fino al termine dell’ammortamento economico degli investimenti già fatti. Questa deroga, però, è pensata per coloro che hanno effettivamente completato un primo piano nei tempi previsti e si trovano a dover affrontare nuove spese a causa di cambiamenti normativi, non per chi risulta ancora inadempiente in relazione all’attuazione del piano precedente.
Nel caso di specie, la ricorrente RA ha presentato un piano nel 2010, ma non lo avrebbe mai completato nei tempi previsti. Sarebbero state realizzate, peraltro in modo parziale o inadeguato, soltanto due delle quattro fasi. Inoltre, il piano stesso prevedeva una durata superiore ai 30 mesi, già in contrasto con la normativa. Non essendo mai stato completato, la società non potrebbe invocare la deroga prevista dalla legge regionale. In sostanza, non si potrebbe chiedere di rinviare nuovi interventi se non si è mai portato a termine nemmeno il primo piano.
La posizione della società risulterebbe non giustificabile, poiché a sostegno delle sue difese vi sarebbe l’intento di ottenere una sospensione indefinita degli obblighi di adeguamento acustico, senza avere mai rispettato pienamente quelli iniziali.
6. Con l’appello in esame è dedotto il seguente articolato motivo:
I. ERRORES IN JUDICANDO IN RELAZIONE AI MOTIVI DI RICORSO CONSISTENTI IN “VIOLAZIONE DI LEGGE, ERRONEA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELL’ART. 14 LEGGE REGIONALE DEL 20 OTTOBRE 2000, N. 52 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O PER ERRORE DI FATTO E/O PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ ED ADEGUATEZZA”: ERRORE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA E/O ILLOGICITA’ DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 14 L.R. PIEMONTE N. 52/2000.
a) La normativa regionale prevederebbe una deroga ai termini ordinari per le imprese che abbiano già avviato interventi di risanamento ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991.
In questi casi sarebbe consentito posticipare l’avvio degli ulteriori interventi fino al completamento del piano di ammortamento in corso.
Invero l’appellante sostiene di trovarsi esattamente in questa situazione: sostiene invero di avere già avviato un piano di risanamento nel 2010, prima della nuova classificazione acustica del 2014, e di essere in fase di completando degli interventi previsti.
b) Il T.A.R. avrebbe, inoltre, trascurato un aspetto fondamentale: la discrezionalità amministrativa riconosciuta all’ente autorizzante, che avrebbe potuto – e dovuto – valutare la possibilità di consentire la prosecuzione degli interventi anche dopo l’entrata in vigore dei nuovi limiti.
La Provincia di EO, invece, ha imposto il completamento degli interventi prima del rilascio dell’autorizzazione, senza fornire una motivazione adeguata per l’esercizio di tale scelta restrittiva.
c) Secondo l’appellante la legge non richiederebbe che gli interventi di risanamento siano completati, ma soltanto che siano stati avviati.
L’appellante, dall’anno 2010 all’anno 2016, avrebbe dimostrato una continuità di azione, aggiornando e integrando il proprio piano in risposta ai cambiamenti normativi e ricevendo anche pareri favorevoli, come, ad esempio, quello dell’ARPA.
d) Infine, argomenta l’appellante che la situazione dell’azienda è stata resa ancora più complessa da una serie di provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno modificato nel tempo i limiti acustici da rispettare, rendendo necessario un approccio più flessibile e motivato da parte dell’amministrazione che avrebbe dovuto tenere conto dell’atteggiamento collaborativo dell’impresa. In questo contesto, il blocco dell’attività fino al completamento degli interventi avrebbe dovuto essere valutato con maggiore attenzione, anche in un’ottica di bilanciamento tra il valore della tutela ambientale e quello della continuità dell’attività economica.
7. La Provincia di EO e il OR TR si sono costituiti in giudizio.
Il OR TR, in via preliminare, ha chiesto che l’appello sia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse poiché la determinazione impugnata stabilisce che “il presente giudizio di compatibilità ambientale – tenuto conto dei precedenti provvedimenti – ha efficacia sino al 04.10.2023 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, senza che sia intervenuta richiesta di proroga, il Giudizio di Compatibilità ambientale perde efficacia”.
Pertanto, essendo decorso il termine citato ed avendo la Provincia, con determinazione del Settore Presidio del Territorio Ufficio Valutazione Impatto Ambientale n. 2119 in data 16 novembre 2023, denegato l’istanza di proroga, il giudizio di compatibilità ambientale, limitato all’impatto acustico, sarebbe divenuto privo di efficacia.
7.1. Entrambe le parti costituite hanno chiesto il rigetto del ricorso nel merito e hanno depositato memorie e memorie di replica.
7.2. Analogamente, l’appellante ha depositato memoria e memoria di replica con le quali insiste sulla permanenza dell'interesse alla decisione del giudizio, sostenendo di avere ancora interesse a domandare e ad ottenere il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo.
8. Alla udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In accoglimento dell’eccezione del OR US TR, l’appello avverso la sentenza 31 luglio 2023 n. 363 dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché è decorso il termine – 4 ottobre 2023 - di efficacia del giudizio di compatibilità ambientale sicché nessun concreto vantaggio avrebbe la società istante dall’annullamento del provvedimento amministrativo.
9.1. Ciò nondimeno, l’appello deve essere esaminato nel merito poiché, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a. quando residua l’interesse ai fini risarcitori “il giudice accerta l’illegittimità dell’atto” .
9.2. Con un primo ordine di censure l’appellante sostiene che la disposizione dell’art. 14 della legge regionale sarebbe chiara anche nell'ultima parte relativa alla previsione della deroga e, in tale fattispecie derogatoria, rientrerebbe a pieno titolo la società appellante poiché "si trovava esattamente in tale situazione di fatto, per cui avrebbe dovuto adeguarsi ai nuovi limiti di emissione acustica durante l'attività e non già prima. Il provvedimento conclusivo di valutazione dell'impatto acustico ... e nell'A.U.A…., invece, recependo il parere del Settore Tutela e territorio … prescrive che IN debba completare gli interventi di adeguamento prima di poter esercitare le attività richieste, in quanto da un lato l'art. 14 L.T. 52/2000 "dà facoltà all'ente autorizzante di tenere conto di quanto già realizzato, prolungando adeguatamente gli interventi successivi, sulla base del completamento del piano di ammortamento" , dall'altro, il "piano di interventi di miglioria acustica del 15/09/2015(…) è un documento imposto con provvedimento contingibile e urgente (ordinanza del Presidente della Provincia di EO n. 186 del 3.06.2010) e quindi non assimilabile ad un piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/2000" .
Sussiste una continuità di interventi di adeguamento ai nuovi limiti acustici sin dal 2010, non ancora ultimati, anche a causa degli arresti dell'attività economica connessi ai provvedimenti amministrativi giurisdizionali susseguitisi nel tempo, che hanno mutato il contesto dei limiti di rumore cui l’appellante avrebbe dovuto adeguarsi, dando origine a una situazione del tutto peculiare di cui il provvedimento amministrativo impugnato avrebbe dovuto dare atto e con idonea motivazione.
L’Amministrazione non avrebbe effettuato il bilanciamento degli interessi, anche in considerazione della volontà collaborativa della società nel cercare di adeguarsi alle richieste della stessa Amministrazione.
L'art. 14 della l.r. 52/2002 non esonererebbe dall'obbligo di presentazione del piano di risanamento solo le imprese che hanno in corso la procedura CEE n. 13/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (EMAS), ma anche le imprese che abbiano piani di risanamento in corso, da adeguare a nuovi limiti di emissione acustica come nel caso della società.
9.3. In primo luogo, è destituita di fondamento la censura relativa al difetto di motivazione poiché dalla piana lettura dei provvedimenti conclusivi della V.I.A. (det. 407/2017) e dell’AUA (che riportano i visti, pareri e osservazioni di tutte le parti interessate), si desume chiaramente il percorso argomentativo seguito dall’Amministrazione: “va respinta fermamente la proposta di RA di “subordinare la realizzazione degli interventi di bonifica acustica contestualmente al riavvio dell’attività stessa” ogni eventuale provvedimento recante accoglimento di tale richiesta dovrà considerarsi affetto da nullità per elusione e violazione del giudicato amministrativo di cui alle menzionate pronunce ed in particolare la decisione n. 579/2016 del TAR Piemonte e comporterà l’immediata attivazione … della tutela giurisdizionale anche penale, da parte del Sig. TR”.
9.4. In relazione all’applicazione del citato art. 14 deve ribadirsi la motivazione della sentenza di primo grado laddove ha affermato che, a prescindere dalla qualificazione come “piano di risanamento acustico” di quanto proposto dalla ricorrente nel 2010, la società non rientra nel disposto normativo, poiché è pacifico e incontestato che la società non ha completato se non le fasi I e II della proposta di piano di risanamento.
Con riferimento all’asserito mancato bilanciamento tra i contrapposti interessi la censura è destituita di fondamento poiché l’Amministrazione è tenuta ad effettuare la comparazione dei contrapposti interessi, ma nel continuo e preminente rispetto dell’interesse pubblico e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Analogamente l’Amministrazione ha ponderato anche in relazione alla peculiare situazione dell’azienda e al blocco dell’attività che tuttavia è avvenuta per la scelta dell’azienda di attivare il contenzioso e di non adeguarsi ai precedenti provvedimenti amministrativi. In ogni caso, anche alla luce delle sopravvenienze derivanti dal dictum n. 3245 del 2025 del Consiglio di Stato, da cui riemerge la necessità di un riesame complessivo, la situazione potrà ripartire dal nuovo progetto proposto.
9.5. In relazione all’esonero ex art. 14 della l.r. 52 del 2002 dall’obbligo di presentazione del piano di risanamento nei sei mesi successivi per le aziende che hanno attivato la procedura CEE n. 13/93 del Consiglio del 29.6.1993 (EMAS), l’art. 14, c. 1 esonera dall’obbligo di adeguamento ai limiti entro 6 mesi oppure dalla presentazione del piano di risanamento entro lo stesso termine solo i siti con EMAS, a cui l’appellante non risulta registrata.
10. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.
11. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Respinge la domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese del giudizio alle parti costituite, nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00) per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO