CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
IO IN, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 296/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 208/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 29/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 001 2022 90026370 85/000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti e insistono nelle proprie conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda nasce dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 001/2022/90026370/85/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Alessandria e notificata al Prof. Ricorrente_1 il 23 settembre 2022. L'Erario richiedeva il pagamento di euro 86.849,37 relativo ai seguenti atti presupposti: 1) Cartella di pagamento n. 001/2019/0006061873000 di euro 590,10; 2) Avviso di accertamento n. 250TSNM000178 di euro 712,16 (anno 2013); 3) Avviso di accertamento n. T7J012I03145/2018 di euro 78.461,00 (anno 2013);
4. Avviso di accertamento n. 250TSNM000031 di euro 7.086,11 (anno 2014). In primo grado il contribuente, rilevando di essere iscritto all'AIRE dal 2013 al 2021 con residenza negli Emirati Arabi Uniti e recapito P.O. Indirizzo_1 ABU DHABI, aveva impugnato l'intimazione sostenendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto di riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria con sentenza n. 208/2024 del 6 maggio 2024 rigettava il ricorso, ritenendo validamente notificati tutti gli atti presupposti e osservando come l'Amministrazione avesse "doviziosamente e analiticamente" dato conto del procedimento notificatorio, dimostrando la corretta notificazione presso il recapito estero indicato dal contribuente stesso attraverso le spedizioni internazionali e le certificazioni di registro attestative della consegna presso la casella postale eletta.
Il Prof. Ricorrente_1 propone appello articolando quattro motivi: 1) Nullità della sentenza per error in procedendo, rilevando la carenza di motivazione e l'omessa pronuncia su questioni decisive;
2) Omessa notifica degli atti presupposti, deducendo l'invalidità delle notifiche effettuate all'estero; 3) Intervenuta prescrizione/ decadenza, da cui l'estinzione della pretesa tributaria;
4) Nullità dell'intimazione impugnata per carenza di motivazione (violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000).
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
La notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta ad un recapito comunicato dallo stesso contribuente;
non è rilevante, a parere del Collegio, la circostanza dedotta secondo cui la casella postale sarebbe di proprietà dell'Università ove insegna il contribuente e non del contribuente stesso, poiché è di tutta evidenza che egli ne abbia la disponibilità; l'assegnazione da parte dell'Ente gli mette appunto a disposizione quel recapito, associandolo univocamente al suo nominativo, sicché legittimamente quanto ivi indirizzato si può ritenere entrato nella sua sfera di conoscenza, con presunzione iuris tantum, restando conseguentemente onerato il destinatario della prova di non aver ricevuto l'atto o di essere stato nell'impossibilità, incolpevole, di averne conoscenza. Deve pertanto ritenersi che tutte le notifiche al recapito indicato dal contribuente siano state pienamente rituali, valide ed efficaci perché rispettose del dettato dell'art. 60 DPR 600/1973 ss. mm.ii. (per ulteriori approfondimenti sul meccanismo notificatorio si veda da ultimo Cassazione civile sez. trib., 12/02/2025, (ud. 10/01/2025- dep. 12/02/2025) - n. 3605, su Dejure.it, cui per brevità si rinvia).
Tanto travolge e supera ogni diversa questione. La sentenza di primo grado va pertanto interamente confermata. Spese secondo soccombenza
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado, che si liquidano in complessivi € 6.000,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
IO IN, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 296/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 208/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 29/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 001 2022 90026370 85/000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti e insistono nelle proprie conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda nasce dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 001/2022/90026370/85/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Alessandria e notificata al Prof. Ricorrente_1 il 23 settembre 2022. L'Erario richiedeva il pagamento di euro 86.849,37 relativo ai seguenti atti presupposti: 1) Cartella di pagamento n. 001/2019/0006061873000 di euro 590,10; 2) Avviso di accertamento n. 250TSNM000178 di euro 712,16 (anno 2013); 3) Avviso di accertamento n. T7J012I03145/2018 di euro 78.461,00 (anno 2013);
4. Avviso di accertamento n. 250TSNM000031 di euro 7.086,11 (anno 2014). In primo grado il contribuente, rilevando di essere iscritto all'AIRE dal 2013 al 2021 con residenza negli Emirati Arabi Uniti e recapito P.O. Indirizzo_1 ABU DHABI, aveva impugnato l'intimazione sostenendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto di riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria con sentenza n. 208/2024 del 6 maggio 2024 rigettava il ricorso, ritenendo validamente notificati tutti gli atti presupposti e osservando come l'Amministrazione avesse "doviziosamente e analiticamente" dato conto del procedimento notificatorio, dimostrando la corretta notificazione presso il recapito estero indicato dal contribuente stesso attraverso le spedizioni internazionali e le certificazioni di registro attestative della consegna presso la casella postale eletta.
Il Prof. Ricorrente_1 propone appello articolando quattro motivi: 1) Nullità della sentenza per error in procedendo, rilevando la carenza di motivazione e l'omessa pronuncia su questioni decisive;
2) Omessa notifica degli atti presupposti, deducendo l'invalidità delle notifiche effettuate all'estero; 3) Intervenuta prescrizione/ decadenza, da cui l'estinzione della pretesa tributaria;
4) Nullità dell'intimazione impugnata per carenza di motivazione (violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000).
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
La notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta ad un recapito comunicato dallo stesso contribuente;
non è rilevante, a parere del Collegio, la circostanza dedotta secondo cui la casella postale sarebbe di proprietà dell'Università ove insegna il contribuente e non del contribuente stesso, poiché è di tutta evidenza che egli ne abbia la disponibilità; l'assegnazione da parte dell'Ente gli mette appunto a disposizione quel recapito, associandolo univocamente al suo nominativo, sicché legittimamente quanto ivi indirizzato si può ritenere entrato nella sua sfera di conoscenza, con presunzione iuris tantum, restando conseguentemente onerato il destinatario della prova di non aver ricevuto l'atto o di essere stato nell'impossibilità, incolpevole, di averne conoscenza. Deve pertanto ritenersi che tutte le notifiche al recapito indicato dal contribuente siano state pienamente rituali, valide ed efficaci perché rispettose del dettato dell'art. 60 DPR 600/1973 ss. mm.ii. (per ulteriori approfondimenti sul meccanismo notificatorio si veda da ultimo Cassazione civile sez. trib., 12/02/2025, (ud. 10/01/2025- dep. 12/02/2025) - n. 3605, su Dejure.it, cui per brevità si rinvia).
Tanto travolge e supera ogni diversa questione. La sentenza di primo grado va pertanto interamente confermata. Spese secondo soccombenza
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado, che si liquidano in complessivi € 6.000,00.