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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4939/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11/12/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Parte_1 proc. dom. avv. CARSANA BARBARA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. CP_1 dom. avv. CASTELLETTI LIVIA, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'11/12/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/09/2025, – premettendo di aver Parte_1
pagina 1 di 4 contratto matrimonio concordatario con il 03/09/2018 in Almenno San CP_1
AR, dalla cui unione non è nata prole – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi e nulla disporsi in ordine al contributo di mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio CP_1 avanzando domanda di addebito della separazione in capo al marito per violazione dei doveri coniugali. Più in particolare, la convenuta, a fondamento della domanda di addebito, deduceva che, per quanto breve, la vita matrimoniale è sempre stata caratterizzata dall'atteggiamento disinteressato ed incostante del sig. , Parte_1 atteggiamento mai prima avuto durante il periodo di conoscenza e fidanzamento precedente al matrimonio; che, peraltro, durante la convivenza matrimoniale ella veniva a scoprire dell'esistenza di due relazioni extraconiugali del marito, di cui una con la signora che aveva pure iniziato a cercare con insistenza i contatti Persona_1 della resistente per poterle parlare, fino a quando nell'aprile 2019, la raggiungeva telefonicamente sul posto di lavoro e, in questa telefonata, la donna diceva di avere una figlia con il signor che, pertanto, sconvolta dalla notizia, la signora si Pt_1 CP_1 decideva ad incontrare detta persona, la quale, confermava l'esistenza della bambina avuta con il signor da una loro precedente frequentazione, avvenuta all'incirca Pt_1 sei anni prima;
che, infatti, l'esame del D.N.A. confermava la paternità del signor tanto che con sentenza n.2053/2022 il Tribunale di Bergamo dichiarava la Pt_1 paternità di condannandolo a pagare il mantenimento per la bambina e gli Pt_1 arretrati;
che, ciò nonostante, ed ancora una volta, la signora cercava in tutti i modi CP_1 di mantenere il rapporto, credendo per l'ennesima volta alla “buona fede” del marito, tentando di aiutarlo anche in questa situazione particolarmente pesante e gravosa;
che, tuttavia, nel corso dei primi mesi dell'anno 2021, la convenuta scopriva una notifica di un ordine di carcerazione a carico del signor per fatti taciuti alla moglie. Pt_1
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza tenutasi in data 11/12/2025, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Giudice procedeva a sentire liberamente le parti.
Più in particolare, l'odierno ricorrente dichiarava quanto si reputa utile trascrivere di seguito: “confermo di volermi separare da mia moglie. La nostra convivenza cessava nel
2022, ero io che decidevo di andarmene. Nel marzo 2023 poi instauravo la convivenza con la mia attuale compagna. Durante la convivenza matrimoniale io mi sentivo con la pagina 2 di 4 mamma di mia figlia , che si chiama però con lei non ho avuto Per_2 Persona_1 nessun tipo di rapporto. È vero che io ero affettivamente legato alla sig.ra Per_1 perché c'era di mezzo la bambina. Nel 2019 mia moglie già sapeva che ero il padre di questa bambina, ma mia moglie non sapeva che mi scambiavo questi messaggi con la signora Mi prendo io l'addebito della separazione perché mi sembra una cosa Per_1 chiarissima visti i messaggi prodotti da mia moglie. Io sono qui per separarmi da mia moglie, non mi sembra il caso di parlare della È colpa mia se ho fatto quello Per_1 che è stato scritto”.
All'esito del libero interrogatorio, dopo breve confronto, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni accessorie alla separazione.
Orbene, la domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
I fatti allegati nel ricorso introduttivo e nella comparsa di costituzione della convenuta, unitamente all'esito negativo del tentativo di riconciliazione rendono evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza, peraltro, già da molto tempo cessata tra i coniugi.
Anche la domanda di addebito della responsabilità della separazione avanzata dall'odierna convenuta nei confronti del marito è fondata e va accolta.
Ricordato che, ai fini della pronunzia dell'addebito, è necessario l'accertamento di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., oltre che di un nesso di causalità tra detti comportamenti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, nel caso di specie, le dichiarazioni assunte da in sede di Parte_1 libero interrogatorio debbono ritenersi sufficienti per la pronuncia di addebito della separazione in capo al marito.
Va, quindi, pronunciata la separazione personale con addebito in capo al marito.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità in capo al marito;
2) dà atto che marito e moglie si dichiarano economicamente indipendenti, per cui nessun assegno di mantenimento è dovuto l'uno nei confronti dell'altro; pagina 3 di 4 3) dichiara compensate le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Almenno San AR, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione:
Registri dello Stato Civile del Comune, Parte II serie A, numero 3, anno 2018).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ON AP
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11/12/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Parte_1 proc. dom. avv. CARSANA BARBARA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. CP_1 dom. avv. CASTELLETTI LIVIA, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'11/12/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/09/2025, – premettendo di aver Parte_1
pagina 1 di 4 contratto matrimonio concordatario con il 03/09/2018 in Almenno San CP_1
AR, dalla cui unione non è nata prole – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi e nulla disporsi in ordine al contributo di mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio CP_1 avanzando domanda di addebito della separazione in capo al marito per violazione dei doveri coniugali. Più in particolare, la convenuta, a fondamento della domanda di addebito, deduceva che, per quanto breve, la vita matrimoniale è sempre stata caratterizzata dall'atteggiamento disinteressato ed incostante del sig. , Parte_1 atteggiamento mai prima avuto durante il periodo di conoscenza e fidanzamento precedente al matrimonio; che, peraltro, durante la convivenza matrimoniale ella veniva a scoprire dell'esistenza di due relazioni extraconiugali del marito, di cui una con la signora che aveva pure iniziato a cercare con insistenza i contatti Persona_1 della resistente per poterle parlare, fino a quando nell'aprile 2019, la raggiungeva telefonicamente sul posto di lavoro e, in questa telefonata, la donna diceva di avere una figlia con il signor che, pertanto, sconvolta dalla notizia, la signora si Pt_1 CP_1 decideva ad incontrare detta persona, la quale, confermava l'esistenza della bambina avuta con il signor da una loro precedente frequentazione, avvenuta all'incirca Pt_1 sei anni prima;
che, infatti, l'esame del D.N.A. confermava la paternità del signor tanto che con sentenza n.2053/2022 il Tribunale di Bergamo dichiarava la Pt_1 paternità di condannandolo a pagare il mantenimento per la bambina e gli Pt_1 arretrati;
che, ciò nonostante, ed ancora una volta, la signora cercava in tutti i modi CP_1 di mantenere il rapporto, credendo per l'ennesima volta alla “buona fede” del marito, tentando di aiutarlo anche in questa situazione particolarmente pesante e gravosa;
che, tuttavia, nel corso dei primi mesi dell'anno 2021, la convenuta scopriva una notifica di un ordine di carcerazione a carico del signor per fatti taciuti alla moglie. Pt_1
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza tenutasi in data 11/12/2025, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Giudice procedeva a sentire liberamente le parti.
Più in particolare, l'odierno ricorrente dichiarava quanto si reputa utile trascrivere di seguito: “confermo di volermi separare da mia moglie. La nostra convivenza cessava nel
2022, ero io che decidevo di andarmene. Nel marzo 2023 poi instauravo la convivenza con la mia attuale compagna. Durante la convivenza matrimoniale io mi sentivo con la pagina 2 di 4 mamma di mia figlia , che si chiama però con lei non ho avuto Per_2 Persona_1 nessun tipo di rapporto. È vero che io ero affettivamente legato alla sig.ra Per_1 perché c'era di mezzo la bambina. Nel 2019 mia moglie già sapeva che ero il padre di questa bambina, ma mia moglie non sapeva che mi scambiavo questi messaggi con la signora Mi prendo io l'addebito della separazione perché mi sembra una cosa Per_1 chiarissima visti i messaggi prodotti da mia moglie. Io sono qui per separarmi da mia moglie, non mi sembra il caso di parlare della È colpa mia se ho fatto quello Per_1 che è stato scritto”.
All'esito del libero interrogatorio, dopo breve confronto, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni accessorie alla separazione.
Orbene, la domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
I fatti allegati nel ricorso introduttivo e nella comparsa di costituzione della convenuta, unitamente all'esito negativo del tentativo di riconciliazione rendono evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza, peraltro, già da molto tempo cessata tra i coniugi.
Anche la domanda di addebito della responsabilità della separazione avanzata dall'odierna convenuta nei confronti del marito è fondata e va accolta.
Ricordato che, ai fini della pronunzia dell'addebito, è necessario l'accertamento di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., oltre che di un nesso di causalità tra detti comportamenti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, nel caso di specie, le dichiarazioni assunte da in sede di Parte_1 libero interrogatorio debbono ritenersi sufficienti per la pronuncia di addebito della separazione in capo al marito.
Va, quindi, pronunciata la separazione personale con addebito in capo al marito.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, con addebito della responsabilità in capo al marito;
2) dà atto che marito e moglie si dichiarano economicamente indipendenti, per cui nessun assegno di mantenimento è dovuto l'uno nei confronti dell'altro; pagina 3 di 4 3) dichiara compensate le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Almenno San AR, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione:
Registri dello Stato Civile del Comune, Parte II serie A, numero 3, anno 2018).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ON AP
pagina 4 di 4