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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/12/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3188/2025 R.G. LAVORO
TRA
Parte_1
CF/P.Iva , con sede legale a AN (RC), Via Torino n. 18, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore sig. , nato a [...] il Parte_1
31/05/1980 e residente in [...], C.F.
ed il sig. , nato a [...] il C.F._1 Parte_1
31/05/1980 e residente in [...], C.F.
rappresentati e difesi, giusta procura allegata in foglio separato al C.F._1
presente atto, dall'Avv. Massimiliano Rollo, del foro di MI , giusta procura in atti;
ricorrente
E nato a [...] il [...] (C.F.: ) e CP_1 C.F._2
residente a [...]in Via Vittorio Emanuele, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela
BELLOCCO, ( ) del Foro di MI, ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3
presso il suo studio sito in Giffone (RC), Via del Progresso, n. 47/C, (PEC:
giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi Email_1 apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, ed allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, resistente
Oggetto: Opposizione ad atto di precetto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2025, la parte ricorrente in epigrafe “In via d'urgenza, preliminare e cautelare, stante l'eccezionale urgenza e per evitare un pregiudizio imminente
e irreparabile, disporre con decreto inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 07/10/2025, fissando contestualmente
l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca del provvedimento;
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta che precede, sospendere, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., all'udienza di comparizione, l'efficacia esecutiva del medesimo atto di precetto per i gravi motivi esposti;
Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del Sig. a procedere ad esecuzione forzata CP_1
per mancanza di titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge”.
Deduceva la nullità del precetto per mancanza di titolo esecutivo e, la sussistenza dei presupposti per la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto.
Il lavoratore si costituiva in giudizio e deduceva la rinuncia all'atto d CP_1
precetto in virtù dell'errore incolpevole nel quale era incorso supponendo erroneamente la sua immediata esecutività e chiedeva, quindi, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All' udienza del 16/12/2025, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalla stessa parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che
è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento della mancata esecutività dell'atto di precetto notificato è stata ammessa dallo stesso lavoratore nel corso del giudizio con rinuncia all'atto di precetto stesso, accettata nelle note di trattazione scritta dall'odierno opponente.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è pacifico che la rinuncia all'atto di precetto è intervenuta in data successiva al deposito del ricorso introduttivo nonché successiva alla notifica dello stesso. La correttezza del comportamento della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare CP_1 al pagamento della residua metà, liquidate nella misura di cui al dispositivo considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di MI, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida CP_1 in complessivi € 700,00, oltre Iva e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
c) compensa tra le parti la residua metà.
MI, 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti