Art. 6.
La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio 1951-52 in ragione del 77 per cento con l' articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096 , e' elevata, con effetto dal 1 luglio 1951, al 79 per cento.
La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio 1951-52 in ragione del 77 per cento con l' articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096 , e' elevata, con effetto dal 1 luglio 1951, al 79 per cento.