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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/07/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2813/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2813/2023 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. PERRI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. CP_1 C.F._2
GIOBERTINI MARIKA e ROSSETTI MARIA CRISTINA, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: usucapione
MOTIVAZIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Modena, chiedendo l'accertamento e la CP_1 dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. dell'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dei terreni siti in Pavullo Nel Frignano, censiti nel
N.C.T. di detto comune, al foglio n. 87, mappali nn. 394, 399 e 400.
In particolare, il ricorrente formulava le seguenti richieste:
1 - “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dei terreni siti in Pavullo Nel Frignano, censiti nel N.C.T. di detto comune, al foglio n. 87, mappali nn. 394, 399 e 400, a favore del Sig.
, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detti terreni in modo Parte_1 continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare alla competente Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Modena – Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dei medesimi;
- Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori come per legge”.
2. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di controparte e formulando domanda riconvenzionale.
Nel dettaglio il resistente formulava la seguente domanda: nel merito
- “respingere tutte le domande proposte nei confronti di , giacché CP_1 infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. In via riconvenzionale
-accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà, per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 cod. civ., dei terreni siti in Pavullo nel Frignano e censiti al
N.C.T di detto Comune al foglio 87, mappali 395 e 402 a favore di per CP_1 aver quest'ultimo esercitato un possesso pacifico, inequivoco, continuativo ed ininterrotto per oltre vent'anni e conseguentemente ordinare all'Agenzia delle Entrate di provvedere alla trascrizione dei suddetti beni immobili in favore del medesimo. Con il favore delle spese, compenso e accessori di legge”.
3. La causa è stata istruita a mezzo prove testimoniali ed assunta per la decisione in data
17 giugno 2025.
4. Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
Giova premettere che, in virtù degli ordinari criteri di distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. grava sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158
c.c. sono il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto.
2 La situazione di fatto deve consistere nel pacifico godimento del bene determinato dal comportamento acquiescente del proprietario e deve sostanziarsi in un possesso pubblico, ossia acquistato in modo non clandestino, ovvero a clandestinità terminata.
Perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale è poi necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitarlo per tutto il tempo a tale scopo previsto dalla legge (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 10.07.2007 n. 15446; Cass. civ., Sez. II, 09.08.2001
n. 11000; Cass civ., Sez. II, 18.01.2001 n. 708).
La continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso, conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, idonei a palesare un'indiscussa e piena signoria di fatto sulla stessa (cfr. Cass. civ., Sez. II, 06.08.2004 n. 15145).
Inoltre, oltre agli elementi oggettivi sin qui descritti, è richiesto un elemento psicologico, individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, ma l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass. civ. Sez. II, 06.05.2014, n. 9671; Cass. civ. Sez. II, 09.09.2002, n. 13082; Cass. civ. Sez. II, 21.12.1999, n. 14368; Cass. civ.
Sez. II, 29.01.1999, n. 815; App. Roma Sez. IV, 29.10.2002).
La norma in esame non richiede, infatti, che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui: è sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. civ. Sez. II, 15.07.2002, n. 10230;
Cass. civ. Sez. II, 05.09.1998, n. 8823; Cass. civ. Sez. II, 01.07.1996, n. 5964).
Più segnatamente in materia di prova la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (cfr. Cass., Sez. VI, 07.09 2018 n. 21873 e Cass., Sez. VI,
04.07.2011 n. 14593).
5. Tanto precisato in termini generali nel caso di specie, quanto all'originale apprensione materiale del fondo per cui è causa, parte attrice ha asserito che è derivata dai frazionamenti attuati negli anni 1994/1995, del mappale 302 del foglio 87, già corte comune ai mappali 297, 298, 299, 300 e 301.
3 Con riguardo alle modalità di esplicazione del possesso il ricorrente ha allegato: che ha provveduto personalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti fondi provvedendo alla recinzione dei terreni e occupandosi della manutenzione e potatura delle piante esistenti preoccupandosi di valorizzare e abbellire l'area antistante la propria abitazione, prendendosene cura e organizzandola.
Lo stesso ha poi formulato delle richieste di prova teste a fare emergere che lo stesso:
“possiede e manutiene in via ordinaria e straordinaria da oltre trent'anni i terreni censiti al foglio 87, mappale 394, 399 e 400”, “possiede ed utilizza da oltre trent'anni i terreni di cui ai mappali 399 e 400 per parcheggiare l'automobile”, “si è sempre occupato della pulizia e sgombero della neve relativamente a tali mappali”, “ha sempre utilizzato in via esclusiva da oltre trent'anni per accedere alla casa di proprietà anche l'ingresso sul mappale 399”, ha ottenuto “la concessione in sanatoria del forno ubicato sul terreno di cui al mappale 400”, ha disposto circa trent'anni fa “una recinzione che delimita il mappale 394” ha “manutenuto e curato il giardino presente nel mappale 394”.
Ciò premesso giova evidenziare che, ai fini in esame, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito afferma che l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
Conseguentemente, la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo a tal fine sufficiente una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass., sez. VI-2, ord. 07.09.2018 n. 21873).
Occorre ancora sottolineare che la prova la prova del possesso nella domanda di usucapione non può ritenersi raggiunta sulla base di meri atti di coltivazione o manutenzione del fondo, in quanto "la circostanza di aver coltivato un terreno e di aver eseguito dei lavori sullo stesso non dimostra con certezza l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui" (cfr. Cass, Sez. II, 29.07.2013 n. 18215; Cass.,
Sez. II, 26.04.2011 n. 9325).
Ne consegue che, nel caso di specie, ai fini della verifica della prova per usucapione, devono essere valorizzate le allegazioni relative al parcheggio esclusivo dell'automobile, alla pulizia esclusiva ed allo sgombero della neve, all'utilizzo esclusivo del mappale 399
4 per accedere alla casa del ricorrente, essendo le allegazioni relative alla mera manutenzione dei mappali insufficienti a fornire la prova del possesso secondo i canoni sopra evidenziati.
Rispetto a tali allegazioni, il testimoni escussi all'udienza del 25 giugno 2024, hanno risposto a tutte le circostanze in chiave affermativa (rispetto alla domanda “vero che il possiede ed utilizza da oltre trent'anni i terreni di cui ai mappali 399, 400 per Pt_1 parcheggiare l'automobile” il primo testimone ha risposto: assolutamente sì e il secondo testimone ha risposto: sì; rispetto alla domanda: “vero che il ha sempre Parte_1 utilizzato in via esclusiva, da oltre trent'anni per accedere alla casa di proprietà anche
l'ingresso posto sul mappale 399”: il primo testimone ha risposto: direi di sì perché ho memoria di cio' e il secondo testimone ha risposto: sì; rispetto alla domanda relativa alla pulizia e sgombero della neve il primo testimone ha risposto: certo che sì ho personalmente assistito ai lavori di pulizia della neve, mi sembra che fosse il periodo
2020-2021, il secondo testimone ha risposto: sì).
Alla luce di questo quadro probatorio questo giudice ritiene che non siano sussistenti i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione.
La Corte ha infatti sottolineato in materia 'l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo' la quale 'impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale' (Cass. 20539/2017).
Ed invero, in primo luogo, non risulta dimostrata la durata del possesso atteso che l'art. 1158 c.c. pone tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della relativa prova, mentre il giudice deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, specifica eccezione (Corte di Cassazione 5487/2004 e Corte di Cassazione 12984 del
2002).
I testimoni escussi non sono riusciti invero a fornire chiarezza sul punto.
5 Il primo testimone ha riferito di essere amico di famiglia del ricorrente e di aver svolto in passato alcune attività professionali per lui, con ciò non evincendosi quella continuità di frequentazione dei luoghi tale da poter rendere testimonianza sulla durata del possesso.
Stesso discorso deve essere fatto sul secondo testimone, che ha riferito di essere a conoscenza delle circostanze riferite poiché si recava saltuariamente ad aiutare il ricorrente a fare i lavori.
Parte attrice non peraltro ha indicato, né tantomeno provato, neppure il momento iniziale dell'asserito possesso esclusivo con riferimento al parcheggio esclusivo (come già detto unica allegazione non generica ed indiziante di un animus possidendi) circostanza che di per sé comporterebbe il rigetto della domanda per difetto di prova del tempo necessario all'usucapione.
6. La poca solidità probatoria emersa dal procedimento, inoltre, risulta rafforzata dalle allegazioni e prove offerte dalla controparte.
Parte resistente ha invero allegato che la porzione di terreno oggetto della controversia è comune ai mappali identificati ai nn. 297, 298,299,300 e 301 sempre del foglio 87 e serve a tutti i comproprietari come area di manovra, ovvero come punto di accesso per entrare nelle varie proprietà. La stessa ha quindi formulato dei capitolati di prova testi a fornire prova di questa circostanza.
I testimoni di parte convenuta, escussi nella medesima udienza di quelli di parte attrice, hanno confermato: che la striscia di terreno di cui al foglio 87 mappale 399 è libera ed utilizzata per immettersi nella discesa che conduce all'immobile di proprietà della famiglia che la porzione di terreno di cui al foglio 87 mappale 400 è utilizzata dalla
CP_1 famiglia per i giochi dei bambini e nel periodo invernale per accumulare la neve,
CP_1 nonché per il transito dei mezzi agricoli, che esegue regolarmente la
CP_1 manutenzione della porzione di terreno di cui al mappale 400 foglio 87, che lo spazio di cui al mappale 399 viene utilizzato per scendere nella carreggiata che porta ai terreni ed all'abitazione con automobili e motocarri, che l'accesso per raggiugere le porzioni di terreno di cui ai contratti di affitto è rappresentato dal passaggio al mappale 399 e 400, che la porzione di terreno di cui al mappale 400 è utilizzata per il transito autovetture, i giochi dei bambini, che la striscia di terreno di cui al mappale 399 costituisce via utilizzata dalla famiglia per l'accesso alla propria abitazione dalla strada pubblica
CP_1
6 e che il parcheggia l'autovettura avanti l'ingresso di casa evitando di parcheggiare Pt_1 sul mappale 399 e 400.
7. Passando all'esame della domanda riconvenzionale.
È noto che le domande riconvenzionali debbano avere i presupposti di cui all' art. 36
c.p.c. ovvero deve sussistere un vincolo di collegamento fra la domanda principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus (cfr. fra le tante
Cass. civ. n. 18775 del 2005, Cass. 2006 n. 15271, Cass. 2006 n. 8207, Cass. 2011 n.
27564).
Tale collegamento, pur non realizzandosi solo con l'identità della causa petendi, necessita che vi sia comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero che vi sia comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta.
Nel caso di specie si ritiene che tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale avversaria, svolte in relazione all'intervenuta domanda di usucapione del foglio 87 mappali 403 e 395, vi sia comunanza della situazione dalla quale traggono fondamento.
Pertanto, deve ritersi la sussistenza di un collegamento oggettivo tra domanda principale e la domanda riconvenzionale tale da giustificare il simultaneus processus. Ne consegue l'ammissibilità di tale domanda riconvenzionale.
Tale domanda, tuttavia, non può essere accolta.
Le allegazioni circa le modalità di apprensione dei mappali appaiono generiche (“non vi possono essere dubbi, invece, che i mappali 402 e 395 foglio 87 (cfr. sub. doc. 3-5) siano divenuti di proprietà del sig. in virtù di un possesso, pacifico e CP_1 continuativo per oltre vent'anni”).
Le stesse domande mirate ad offrire prova del possesso ad usucapione dei mappali 402 e
395 appaiono prive dei requisiti sopra elencati necessari ai fini del raggiungimento della prova dell'usucapione e neppure sono stati offerti elementi ulteriori in sede di escussione delle prove (cap 1 “sin dal 1995 possiede il terreno” non è dato di comprendere la durata del possesso, cap 2 “ha posseduto..in modo pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni” connotato da genericità nei termini indicati ai punti n. 4 e n. 5). Le domande tese a comprendere se il resistente abbia posto sui luoghi un cancello, un muretto od un
7 percolato, prive dei riferimenti sul come, sull'inizio e sulla durata dell'apprensione del bene, non consentono di ritenere provato l'usucapione.
Le parti, peraltro, hanno rinunciato alla prova contraria.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che nella fattispecie si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Non è dunque sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile" ovvero "da oltre venti anni" et similia, giacché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione e tanto in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si attuino azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).
Le reciproche domande devono essere rigettate con conseguente compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Cerrone sul ricorso proposto da nei confronti di dispone nel seguente Parte_1 CP_1 modo:
1) Rigetta la domanda del ricorrente;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale del resistente;
3) Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Modena 18 luglio 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2813/2023 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. PERRI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. CP_1 C.F._2
GIOBERTINI MARIKA e ROSSETTI MARIA CRISTINA, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: usucapione
MOTIVAZIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Modena, chiedendo l'accertamento e la CP_1 dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. dell'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dei terreni siti in Pavullo Nel Frignano, censiti nel
N.C.T. di detto comune, al foglio n. 87, mappali nn. 394, 399 e 400.
In particolare, il ricorrente formulava le seguenti richieste:
1 - “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dei terreni siti in Pavullo Nel Frignano, censiti nel N.C.T. di detto comune, al foglio n. 87, mappali nn. 394, 399 e 400, a favore del Sig.
, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detti terreni in modo Parte_1 continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare alla competente Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Modena – Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dei medesimi;
- Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori come per legge”.
2. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di controparte e formulando domanda riconvenzionale.
Nel dettaglio il resistente formulava la seguente domanda: nel merito
- “respingere tutte le domande proposte nei confronti di , giacché CP_1 infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. In via riconvenzionale
-accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà, per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 cod. civ., dei terreni siti in Pavullo nel Frignano e censiti al
N.C.T di detto Comune al foglio 87, mappali 395 e 402 a favore di per CP_1 aver quest'ultimo esercitato un possesso pacifico, inequivoco, continuativo ed ininterrotto per oltre vent'anni e conseguentemente ordinare all'Agenzia delle Entrate di provvedere alla trascrizione dei suddetti beni immobili in favore del medesimo. Con il favore delle spese, compenso e accessori di legge”.
3. La causa è stata istruita a mezzo prove testimoniali ed assunta per la decisione in data
17 giugno 2025.
4. Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
Giova premettere che, in virtù degli ordinari criteri di distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. grava sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158
c.c. sono il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto.
2 La situazione di fatto deve consistere nel pacifico godimento del bene determinato dal comportamento acquiescente del proprietario e deve sostanziarsi in un possesso pubblico, ossia acquistato in modo non clandestino, ovvero a clandestinità terminata.
Perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale è poi necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitarlo per tutto il tempo a tale scopo previsto dalla legge (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 10.07.2007 n. 15446; Cass. civ., Sez. II, 09.08.2001
n. 11000; Cass civ., Sez. II, 18.01.2001 n. 708).
La continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso, conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, idonei a palesare un'indiscussa e piena signoria di fatto sulla stessa (cfr. Cass. civ., Sez. II, 06.08.2004 n. 15145).
Inoltre, oltre agli elementi oggettivi sin qui descritti, è richiesto un elemento psicologico, individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, ma l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass. civ. Sez. II, 06.05.2014, n. 9671; Cass. civ. Sez. II, 09.09.2002, n. 13082; Cass. civ. Sez. II, 21.12.1999, n. 14368; Cass. civ.
Sez. II, 29.01.1999, n. 815; App. Roma Sez. IV, 29.10.2002).
La norma in esame non richiede, infatti, che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui: è sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. civ. Sez. II, 15.07.2002, n. 10230;
Cass. civ. Sez. II, 05.09.1998, n. 8823; Cass. civ. Sez. II, 01.07.1996, n. 5964).
Più segnatamente in materia di prova la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (cfr. Cass., Sez. VI, 07.09 2018 n. 21873 e Cass., Sez. VI,
04.07.2011 n. 14593).
5. Tanto precisato in termini generali nel caso di specie, quanto all'originale apprensione materiale del fondo per cui è causa, parte attrice ha asserito che è derivata dai frazionamenti attuati negli anni 1994/1995, del mappale 302 del foglio 87, già corte comune ai mappali 297, 298, 299, 300 e 301.
3 Con riguardo alle modalità di esplicazione del possesso il ricorrente ha allegato: che ha provveduto personalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti fondi provvedendo alla recinzione dei terreni e occupandosi della manutenzione e potatura delle piante esistenti preoccupandosi di valorizzare e abbellire l'area antistante la propria abitazione, prendendosene cura e organizzandola.
Lo stesso ha poi formulato delle richieste di prova teste a fare emergere che lo stesso:
“possiede e manutiene in via ordinaria e straordinaria da oltre trent'anni i terreni censiti al foglio 87, mappale 394, 399 e 400”, “possiede ed utilizza da oltre trent'anni i terreni di cui ai mappali 399 e 400 per parcheggiare l'automobile”, “si è sempre occupato della pulizia e sgombero della neve relativamente a tali mappali”, “ha sempre utilizzato in via esclusiva da oltre trent'anni per accedere alla casa di proprietà anche l'ingresso sul mappale 399”, ha ottenuto “la concessione in sanatoria del forno ubicato sul terreno di cui al mappale 400”, ha disposto circa trent'anni fa “una recinzione che delimita il mappale 394” ha “manutenuto e curato il giardino presente nel mappale 394”.
Ciò premesso giova evidenziare che, ai fini in esame, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito afferma che l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
Conseguentemente, la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo a tal fine sufficiente una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass., sez. VI-2, ord. 07.09.2018 n. 21873).
Occorre ancora sottolineare che la prova la prova del possesso nella domanda di usucapione non può ritenersi raggiunta sulla base di meri atti di coltivazione o manutenzione del fondo, in quanto "la circostanza di aver coltivato un terreno e di aver eseguito dei lavori sullo stesso non dimostra con certezza l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui" (cfr. Cass, Sez. II, 29.07.2013 n. 18215; Cass.,
Sez. II, 26.04.2011 n. 9325).
Ne consegue che, nel caso di specie, ai fini della verifica della prova per usucapione, devono essere valorizzate le allegazioni relative al parcheggio esclusivo dell'automobile, alla pulizia esclusiva ed allo sgombero della neve, all'utilizzo esclusivo del mappale 399
4 per accedere alla casa del ricorrente, essendo le allegazioni relative alla mera manutenzione dei mappali insufficienti a fornire la prova del possesso secondo i canoni sopra evidenziati.
Rispetto a tali allegazioni, il testimoni escussi all'udienza del 25 giugno 2024, hanno risposto a tutte le circostanze in chiave affermativa (rispetto alla domanda “vero che il possiede ed utilizza da oltre trent'anni i terreni di cui ai mappali 399, 400 per Pt_1 parcheggiare l'automobile” il primo testimone ha risposto: assolutamente sì e il secondo testimone ha risposto: sì; rispetto alla domanda: “vero che il ha sempre Parte_1 utilizzato in via esclusiva, da oltre trent'anni per accedere alla casa di proprietà anche
l'ingresso posto sul mappale 399”: il primo testimone ha risposto: direi di sì perché ho memoria di cio' e il secondo testimone ha risposto: sì; rispetto alla domanda relativa alla pulizia e sgombero della neve il primo testimone ha risposto: certo che sì ho personalmente assistito ai lavori di pulizia della neve, mi sembra che fosse il periodo
2020-2021, il secondo testimone ha risposto: sì).
Alla luce di questo quadro probatorio questo giudice ritiene che non siano sussistenti i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione.
La Corte ha infatti sottolineato in materia 'l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo' la quale 'impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale' (Cass. 20539/2017).
Ed invero, in primo luogo, non risulta dimostrata la durata del possesso atteso che l'art. 1158 c.c. pone tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della relativa prova, mentre il giudice deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, specifica eccezione (Corte di Cassazione 5487/2004 e Corte di Cassazione 12984 del
2002).
I testimoni escussi non sono riusciti invero a fornire chiarezza sul punto.
5 Il primo testimone ha riferito di essere amico di famiglia del ricorrente e di aver svolto in passato alcune attività professionali per lui, con ciò non evincendosi quella continuità di frequentazione dei luoghi tale da poter rendere testimonianza sulla durata del possesso.
Stesso discorso deve essere fatto sul secondo testimone, che ha riferito di essere a conoscenza delle circostanze riferite poiché si recava saltuariamente ad aiutare il ricorrente a fare i lavori.
Parte attrice non peraltro ha indicato, né tantomeno provato, neppure il momento iniziale dell'asserito possesso esclusivo con riferimento al parcheggio esclusivo (come già detto unica allegazione non generica ed indiziante di un animus possidendi) circostanza che di per sé comporterebbe il rigetto della domanda per difetto di prova del tempo necessario all'usucapione.
6. La poca solidità probatoria emersa dal procedimento, inoltre, risulta rafforzata dalle allegazioni e prove offerte dalla controparte.
Parte resistente ha invero allegato che la porzione di terreno oggetto della controversia è comune ai mappali identificati ai nn. 297, 298,299,300 e 301 sempre del foglio 87 e serve a tutti i comproprietari come area di manovra, ovvero come punto di accesso per entrare nelle varie proprietà. La stessa ha quindi formulato dei capitolati di prova testi a fornire prova di questa circostanza.
I testimoni di parte convenuta, escussi nella medesima udienza di quelli di parte attrice, hanno confermato: che la striscia di terreno di cui al foglio 87 mappale 399 è libera ed utilizzata per immettersi nella discesa che conduce all'immobile di proprietà della famiglia che la porzione di terreno di cui al foglio 87 mappale 400 è utilizzata dalla
CP_1 famiglia per i giochi dei bambini e nel periodo invernale per accumulare la neve,
CP_1 nonché per il transito dei mezzi agricoli, che esegue regolarmente la
CP_1 manutenzione della porzione di terreno di cui al mappale 400 foglio 87, che lo spazio di cui al mappale 399 viene utilizzato per scendere nella carreggiata che porta ai terreni ed all'abitazione con automobili e motocarri, che l'accesso per raggiugere le porzioni di terreno di cui ai contratti di affitto è rappresentato dal passaggio al mappale 399 e 400, che la porzione di terreno di cui al mappale 400 è utilizzata per il transito autovetture, i giochi dei bambini, che la striscia di terreno di cui al mappale 399 costituisce via utilizzata dalla famiglia per l'accesso alla propria abitazione dalla strada pubblica
CP_1
6 e che il parcheggia l'autovettura avanti l'ingresso di casa evitando di parcheggiare Pt_1 sul mappale 399 e 400.
7. Passando all'esame della domanda riconvenzionale.
È noto che le domande riconvenzionali debbano avere i presupposti di cui all' art. 36
c.p.c. ovvero deve sussistere un vincolo di collegamento fra la domanda principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus (cfr. fra le tante
Cass. civ. n. 18775 del 2005, Cass. 2006 n. 15271, Cass. 2006 n. 8207, Cass. 2011 n.
27564).
Tale collegamento, pur non realizzandosi solo con l'identità della causa petendi, necessita che vi sia comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero che vi sia comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta.
Nel caso di specie si ritiene che tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale avversaria, svolte in relazione all'intervenuta domanda di usucapione del foglio 87 mappali 403 e 395, vi sia comunanza della situazione dalla quale traggono fondamento.
Pertanto, deve ritersi la sussistenza di un collegamento oggettivo tra domanda principale e la domanda riconvenzionale tale da giustificare il simultaneus processus. Ne consegue l'ammissibilità di tale domanda riconvenzionale.
Tale domanda, tuttavia, non può essere accolta.
Le allegazioni circa le modalità di apprensione dei mappali appaiono generiche (“non vi possono essere dubbi, invece, che i mappali 402 e 395 foglio 87 (cfr. sub. doc. 3-5) siano divenuti di proprietà del sig. in virtù di un possesso, pacifico e CP_1 continuativo per oltre vent'anni”).
Le stesse domande mirate ad offrire prova del possesso ad usucapione dei mappali 402 e
395 appaiono prive dei requisiti sopra elencati necessari ai fini del raggiungimento della prova dell'usucapione e neppure sono stati offerti elementi ulteriori in sede di escussione delle prove (cap 1 “sin dal 1995 possiede il terreno” non è dato di comprendere la durata del possesso, cap 2 “ha posseduto..in modo pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni” connotato da genericità nei termini indicati ai punti n. 4 e n. 5). Le domande tese a comprendere se il resistente abbia posto sui luoghi un cancello, un muretto od un
7 percolato, prive dei riferimenti sul come, sull'inizio e sulla durata dell'apprensione del bene, non consentono di ritenere provato l'usucapione.
Le parti, peraltro, hanno rinunciato alla prova contraria.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che nella fattispecie si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Non è dunque sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile" ovvero "da oltre venti anni" et similia, giacché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione e tanto in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si attuino azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).
Le reciproche domande devono essere rigettate con conseguente compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Cerrone sul ricorso proposto da nei confronti di dispone nel seguente Parte_1 CP_1 modo:
1) Rigetta la domanda del ricorrente;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale del resistente;
3) Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Modena 18 luglio 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
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