Articolo 5 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 giugno 1971
Art. 5.
L' articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' sostituito dai seguenti articoli:
Art. 27. - (Consorzi di societa' cooperative). - "Le societa' cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attivita' economiche, possono costituirsi in consorzio come societa' cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile .
Per procedere a tale costituzione e' necessario:
a) un numero di societa' cooperative legalmente costituite non inferiore a cinque;
b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la meta'.
Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non puo' essere inferiore a lire 50.000, ne' superiore a lire 1.000.000 ciascuna.
I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di societa' cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma e' ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la meta'".
Art. 27-bis. - (Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti). - "I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 , dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , e dal precedente articolo 15.
Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27.
Le cooperative interessate sono tenute, altresi', ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:
a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;
b) un elenco dei piu' notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente".
Art. 27-ter. - (Consorzi tra societa' cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi). - "I contratti tra piu' societa' cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attivita' economica o attivita' economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attivita' stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-quater, dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile , in quanto applicabili.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalita' di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile . Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.
Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.
Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle societa' cooperative; cio' se ed in quanto le societa' cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26".
Art. 27-quater. - (Controllo sull'attivita' dei consorzi cooperativi). - "I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attivita' con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile , e dalle disposizioni del presente decreto".
Entrata in vigore il 5 giugno 1971
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