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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 14/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1704/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1704/2024 promosso con ricorso depositato in data 12/09/2024
da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. LEVORATO ELENA elettivamente domiciliato in VIA CAMPELLI 9 LONGARONE presso il difensore avv.
LEVORATO ELENA
e
IS EN (C.F. con il patrocinio C.F._2
dell'avv. ESPOSITO LUIGI elettivamente domiciliato in VIA
MAZZINI 6 80038 POMIGLIANO D'ARCO presso il difensore avv.
ESPOSITO LUIGI
RICORRENTI
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli Persona_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] Persona_2
(BL) il 4.08.2020;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.6.2019 in
Comune di Longarone (BL) da
Parte_1
e
IS EN
trascritto al n. 6, parte I, anno 2019 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Longarone (BL) alle seguenti condizioni:
1) le parti vivranno separate, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
2) I figli minori resteranno in affido condiviso ad entrambi i genitori,
con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale, anche in via ordinaria, da parte di Essi, e con collocazione prevalente presso la madre, fatto salvo l'ampio diritto di visita al padre previamente concordato;
3) In merito al diritto di visita del genitore non collocatario le parti concordano che i minori trascorreranno con il padre due giorni infrasettimanali e precisamente il lunedì e giovedì dall'uscita da scuola e fino alle ore 19:00 nel periodo scolastico e sino alle ore
21:00 nel periodo estivo, ovvero nei mesi di giugno e luglio. Il
3 padre, inoltre, avrà diritto a trascorrere con i figli due weekend alternati, sabato e domenica, dalle ore 9:00 del sabato mattina alle ore 20:00 della domenica (21.00 nel periodo estivo, ovvero nei mesi di luglio e agosto), anche con previsione di pernotto presso la nuova residenza del . Pt_1
Nella settimana in cui non è previsto il weekend con il padre, i minori staranno con il genitore non collocatario per 3 pomeriggi dall'uscita da scuola e fino alle ore 19:00 (ore 21:00 nel periodo estivo, ovvero nei mesi di luglio e agosto) ed esattamente il lunedi,
giovedi ed un altro giorno, da concordare di volta in volta tra le parti. In merito, le parti si impegnano a distribuire equamente,
nell'arco di ogni mese, le volte in cui sarà un genitore piuttosto che l'altro a riaccompagnare/riprendere i minori quando saranno con il padre.
Durante il periodo estivo i minori staranno con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio o agosto, da comunicarsi entro il 30 Maggio di ogni anno, sempre nel rispetto delle volontà dei figli nonché delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi.
Durante le festività natalizie, i minori staranno con il padre il 24
dicembre ed il primo gennaio e con la madre il 25/12 ed il 31/01
Dicembre; l'anno successivo i periodi saranno invertiti, e così, di seguito, ad anni alterni. Altresì durante le festività pasquali, varrà
l'alternanza per il giorno di Pasqua e quello del Lunedi in Albis.
In ogni caso, le Parti si danno atto di poter concordare eventuali
4 ulteriori periodi in cui i figli possano trascorrere del tempo con il genitore non collocatario, vigendo il principio della più ampia collaborazione nell'interesse della prole.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1
OR IS, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'assegno mensili di € 460,00 (euro quattrocentosessanata/00), da versarsi con bonifico entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat.
La sig.ra OR IS rinuncia al mantenimento, in quanto economicamente autosufficiente ed indipendente.
Di comune accordo le parti statuiscono che l'Assegno Unico verrà
percepito interamente dalla sig.ra IS OR, quale genitore collocatario.
5) Riguardo le spese straordinarie per i figli, i coniugi si impegnano a versare il 50% delle stesse e specificamente.
- Spese per le visite mediche specialistiche, accertamenti,
trattamenti sanitari, comprese le cure dentistiche ed oculistiche,
ticket farmaceutici, non garantite dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese scolastiche e materiale di corredo scolastico, tasse ed oneri di iscrizione;
- Spese per attività ludico-sportive;
nonché ogni altra ed eventuale spesa come previsto e scandito dal Protocollo del Tribunale di Belluno.
Tutte le predette spese dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori, ad eccezione delle spese
5 urgenti ed indifferebili;
6) Le parti si impegnano reciprocamente a garantire un atteggiamento di responsabilità in particolar modo durante lo spazio temporale che gli stessi trascorreranno con i figli, al fine di non ledere la loro serenità ed il loro equilibrio, con particolare interesse alla stabilità psicofisica del minore . Per_1
7) Entrambi i coniugi si rilasciano, altresì, il consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio.
8) Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 12/03/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1704/2024 promosso con ricorso depositato in data 12/09/2024
da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. LEVORATO ELENA elettivamente domiciliato in VIA CAMPELLI 9 LONGARONE presso il difensore avv.
LEVORATO ELENA
e
IS EN (C.F. con il patrocinio C.F._2
dell'avv. ESPOSITO LUIGI elettivamente domiciliato in VIA
MAZZINI 6 80038 POMIGLIANO D'ARCO presso il difensore avv.
ESPOSITO LUIGI
RICORRENTI
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli Persona_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] Persona_2
(BL) il 4.08.2020;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.6.2019 in
Comune di Longarone (BL) da
Parte_1
e
IS EN
trascritto al n. 6, parte I, anno 2019 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Longarone (BL) alle seguenti condizioni:
1) le parti vivranno separate, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
2) I figli minori resteranno in affido condiviso ad entrambi i genitori,
con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale, anche in via ordinaria, da parte di Essi, e con collocazione prevalente presso la madre, fatto salvo l'ampio diritto di visita al padre previamente concordato;
3) In merito al diritto di visita del genitore non collocatario le parti concordano che i minori trascorreranno con il padre due giorni infrasettimanali e precisamente il lunedì e giovedì dall'uscita da scuola e fino alle ore 19:00 nel periodo scolastico e sino alle ore
21:00 nel periodo estivo, ovvero nei mesi di giugno e luglio. Il
3 padre, inoltre, avrà diritto a trascorrere con i figli due weekend alternati, sabato e domenica, dalle ore 9:00 del sabato mattina alle ore 20:00 della domenica (21.00 nel periodo estivo, ovvero nei mesi di luglio e agosto), anche con previsione di pernotto presso la nuova residenza del . Pt_1
Nella settimana in cui non è previsto il weekend con il padre, i minori staranno con il genitore non collocatario per 3 pomeriggi dall'uscita da scuola e fino alle ore 19:00 (ore 21:00 nel periodo estivo, ovvero nei mesi di luglio e agosto) ed esattamente il lunedi,
giovedi ed un altro giorno, da concordare di volta in volta tra le parti. In merito, le parti si impegnano a distribuire equamente,
nell'arco di ogni mese, le volte in cui sarà un genitore piuttosto che l'altro a riaccompagnare/riprendere i minori quando saranno con il padre.
Durante il periodo estivo i minori staranno con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio o agosto, da comunicarsi entro il 30 Maggio di ogni anno, sempre nel rispetto delle volontà dei figli nonché delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi.
Durante le festività natalizie, i minori staranno con il padre il 24
dicembre ed il primo gennaio e con la madre il 25/12 ed il 31/01
Dicembre; l'anno successivo i periodi saranno invertiti, e così, di seguito, ad anni alterni. Altresì durante le festività pasquali, varrà
l'alternanza per il giorno di Pasqua e quello del Lunedi in Albis.
In ogni caso, le Parti si danno atto di poter concordare eventuali
4 ulteriori periodi in cui i figli possano trascorrere del tempo con il genitore non collocatario, vigendo il principio della più ampia collaborazione nell'interesse della prole.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1
OR IS, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'assegno mensili di € 460,00 (euro quattrocentosessanata/00), da versarsi con bonifico entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici Istat.
La sig.ra OR IS rinuncia al mantenimento, in quanto economicamente autosufficiente ed indipendente.
Di comune accordo le parti statuiscono che l'Assegno Unico verrà
percepito interamente dalla sig.ra IS OR, quale genitore collocatario.
5) Riguardo le spese straordinarie per i figli, i coniugi si impegnano a versare il 50% delle stesse e specificamente.
- Spese per le visite mediche specialistiche, accertamenti,
trattamenti sanitari, comprese le cure dentistiche ed oculistiche,
ticket farmaceutici, non garantite dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese scolastiche e materiale di corredo scolastico, tasse ed oneri di iscrizione;
- Spese per attività ludico-sportive;
nonché ogni altra ed eventuale spesa come previsto e scandito dal Protocollo del Tribunale di Belluno.
Tutte le predette spese dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori, ad eccezione delle spese
5 urgenti ed indifferebili;
6) Le parti si impegnano reciprocamente a garantire un atteggiamento di responsabilità in particolar modo durante lo spazio temporale che gli stessi trascorreranno con i figli, al fine di non ledere la loro serenità ed il loro equilibrio, con particolare interesse alla stabilità psicofisica del minore . Per_1
7) Entrambi i coniugi si rilasciano, altresì, il consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio.
8) Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 12/03/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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