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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1373/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.468/22 del Tribunale di Napoli sezione lavoro pubblicata il 27.1.22
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
[...] Parte_5
Panico
APPELLANTI
E
in persona del legale rapp.te. p.t., difesa da Controparte_1 avv.to Alba Di Lascio
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito di riunione di distinti ricorsi, con la sentenza appellata il Giudice del lavoro di Napoli condannava la CP_1
al pagamento della somma di € 3.215,77 in favore di
[...]
€ 10.525,89 in favore di € Parte_1 Parte_6
1.619,08 in favore di € 1.619,08 in favore di Parte_2
€ 1.619,08 in favore di € Parte_3 Parte_4 1.682,10 in favore di oltre interessi legali dalla Parte_5 maturazione del diritto al soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate a titolo di scatti biennali e/o Ria, nonché al pagamento delle spese di lite pari ad € 3.800,00.
I ricorrenti in primo grado, tranne hanno Parte_6 proposto appello evidenziando che il Giudice avrebbe errato nel determinare le somme di cui al dispositivo non avendo considerato i diversi (e più alti) importi indicati nei conteggi allegati ai singoli ricorsi, da intendersi parte integrante dei medesimi ricorsi, dovendosi ritenere un mero errore il diverso importo indicato nelle conclusioni dei singoli ricorsi poi riuniti, chiedendo la condanna della in riforma della sentenza, al CP_1 pagamento dei diversi importi di € 14.528,28 per € Pt_1
11.146,63 per € 11.146,63 per € 11.295,76 per Pt_2 Pt_3
, € 11.513,74 per Pt_4 Pt_5
La ha contrastato l'appello invocando le pronunce Controparte_1 della Corte di Cassazione (ordinanze nn.5511/2025 e 5513/2025 del
2/03/2025) che ha confermato la ricostruzione normativa nonché il corretto calcolo degli incrementi RIA operato dall'Amministrazione regionale, donde la correttezza della sentenza di primo grado che ha ritenuto corretto il calcolo RIA effettuato dalla essa CP_1
, rigettando, pertanto, la pretesa di parte ricorrente e
[...] condannando la stessa al pagamento delle spese legali.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 17.4.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc
(decreto 13.3.25 regolarmente comunicato); alla udienza del
17.4.25, parte appellante non depositava le note ex art.127 ter cpc, il Collegio rinvia la causa alla udienza del 22.5.25 sempre ex art.127 ter cpc (ordinanza regolarmente comunicata); alla pag. 2/4 udienza del 22.5.25 parte appellante nuovamente non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 17.4.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435
c.p.c., non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la
Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto pag. 3/4 per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 22.5.2025
il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1373/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.468/22 del Tribunale di Napoli sezione lavoro pubblicata il 27.1.22
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
[...] Parte_5
Panico
APPELLANTI
E
in persona del legale rapp.te. p.t., difesa da Controparte_1 avv.to Alba Di Lascio
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito di riunione di distinti ricorsi, con la sentenza appellata il Giudice del lavoro di Napoli condannava la CP_1
al pagamento della somma di € 3.215,77 in favore di
[...]
€ 10.525,89 in favore di € Parte_1 Parte_6
1.619,08 in favore di € 1.619,08 in favore di Parte_2
€ 1.619,08 in favore di € Parte_3 Parte_4 1.682,10 in favore di oltre interessi legali dalla Parte_5 maturazione del diritto al soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate a titolo di scatti biennali e/o Ria, nonché al pagamento delle spese di lite pari ad € 3.800,00.
I ricorrenti in primo grado, tranne hanno Parte_6 proposto appello evidenziando che il Giudice avrebbe errato nel determinare le somme di cui al dispositivo non avendo considerato i diversi (e più alti) importi indicati nei conteggi allegati ai singoli ricorsi, da intendersi parte integrante dei medesimi ricorsi, dovendosi ritenere un mero errore il diverso importo indicato nelle conclusioni dei singoli ricorsi poi riuniti, chiedendo la condanna della in riforma della sentenza, al CP_1 pagamento dei diversi importi di € 14.528,28 per € Pt_1
11.146,63 per € 11.146,63 per € 11.295,76 per Pt_2 Pt_3
, € 11.513,74 per Pt_4 Pt_5
La ha contrastato l'appello invocando le pronunce Controparte_1 della Corte di Cassazione (ordinanze nn.5511/2025 e 5513/2025 del
2/03/2025) che ha confermato la ricostruzione normativa nonché il corretto calcolo degli incrementi RIA operato dall'Amministrazione regionale, donde la correttezza della sentenza di primo grado che ha ritenuto corretto il calcolo RIA effettuato dalla essa CP_1
, rigettando, pertanto, la pretesa di parte ricorrente e
[...] condannando la stessa al pagamento delle spese legali.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 17.4.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc
(decreto 13.3.25 regolarmente comunicato); alla udienza del
17.4.25, parte appellante non depositava le note ex art.127 ter cpc, il Collegio rinvia la causa alla udienza del 22.5.25 sempre ex art.127 ter cpc (ordinanza regolarmente comunicata); alla pag. 2/4 udienza del 22.5.25 parte appellante nuovamente non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 17.4.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435
c.p.c., non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la
Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto pag. 3/4 per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 22.5.2025
il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 4/4