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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2024, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11836/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. LE Angelo LUPOI e Tiziana FALVO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, via Altabella, n. 15 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 4 ottobre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 5 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Napoli l'11 settembre 1999. Dall'unione sono nati , il 29 giugno 2000, e LE, il 12 giugno Persona_1
2005, entrambi maggiorenni, ma non autosufficienti.
pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27 marzo 1968 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Napoli l'11 settembre 1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli Atto n. 183 parte 2 serie A - anno 1999; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto:
2) assegna la casa coniugale alla signora che l'abiterà con i figli, Pt_1 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
3) prende atto che le parti hanno concordato che il pertinente garage sarà invece nella disponibilità del signor , che potrà disporne per uso personale o decidere Pt_2 di venderlo;
4) prende atto che il signor si è impegnato a trasferire altrove la propria Pt_2 residenza entro il 1° ottobre 2024;
5) a partire dal mese di ottobre 2024, pone a carico del signor l'obbligo di Pt_2 contribuire al mantenimento ordinario di e LE versando alla Persona_1 signora entro il giorno 13 di ogni mese, la somma di 500,00 euro mensili Pt_1
(250,00 euro per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a partire dal mese di ottobre 2024 dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i pagina 2 di 3 farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e.mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e.mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
D) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11 dicembre 2024 La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. LE Angelo LUPOI e Tiziana FALVO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, via Altabella, n. 15 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
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CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 4 ottobre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 5 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Napoli l'11 settembre 1999. Dall'unione sono nati , il 29 giugno 2000, e LE, il 12 giugno Persona_1
2005, entrambi maggiorenni, ma non autosufficienti.
pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27 marzo 1968 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Napoli l'11 settembre 1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli Atto n. 183 parte 2 serie A - anno 1999; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto:
2) assegna la casa coniugale alla signora che l'abiterà con i figli, Pt_1 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
3) prende atto che le parti hanno concordato che il pertinente garage sarà invece nella disponibilità del signor , che potrà disporne per uso personale o decidere Pt_2 di venderlo;
4) prende atto che il signor si è impegnato a trasferire altrove la propria Pt_2 residenza entro il 1° ottobre 2024;
5) a partire dal mese di ottobre 2024, pone a carico del signor l'obbligo di Pt_2 contribuire al mantenimento ordinario di e LE versando alla Persona_1 signora entro il giorno 13 di ogni mese, la somma di 500,00 euro mensili Pt_1
(250,00 euro per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a partire dal mese di ottobre 2024 dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i pagina 2 di 3 farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e.mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e.mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
D) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11 dicembre 2024 La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
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