Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 31 maggio 2023
Ordinanza collegiale 1 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00808/2026REG.PROV.COLL.
N. 00023/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2024, proposto da
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
IG NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 744/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IG NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti appellanti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la Cons. DR TI, nessun è comparso per le parti costituite.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le Agenzie chiedono la riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 744/2023 che ha accolto il ricorso originario proposto dall’agricoltore per l’annullamento di due intimazioni di pagamento n. 12220219000981022000 e n. 2220219000986779000, emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell’EA, con cui veniva richiesto il pagamento dei crediti per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, riferite alle cartelle di pagamento del 2015 (relativa alle campagne 2005-06, 2006-07 e 2007-08) e del 2008 (relativa alle le campagne 2003-04 e 2004-05) pari a complessivi Euro 3.028.433.
2. In prime cure i ricorrenti avevano dedotto i seguenti motivi di censura:
I. Illegittimità delle intimazioni per difetto di motivazione e mancata allegazione della presupposta cartella di pagamento, mancata indicazione delle campagne lattiere e violazione del contraddittorio;
II. Illegittimità delle intimazioni per genericità e indeterminatezza del calcolo della quota interessi e indebita richiesta degli interessi di mora;
III. Prescrizione quadriennale o quinquennale del credito per tardiva notifica dell’atto di intimazione rispetto alla data di presunta notifica di cartella e per mancata notifica del presupposto atto di imputazione dei prelievi;
IV. Illegittimità per violazione della normativa comunitaria, eccesso di potere;
V. Nullità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione sui recuperi PAC;
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar Veneto, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento delle intimazioni per non aver le amministrazioni fornito la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle presupposte in sede istruttoria e per essere state le intimazioni notificate nel 2021, oltre i cinque anni di ritenuta efficacia delle cartelle.
3. Avverso la suddetta pronuncia le Agenzie proponevano appello deducendo: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del codice di procedura civile, insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia ”. Contestualmente al ricorso in appello la parte appellante depositava diversi documenti, tra questi diversi giudicati, ma anche la prova dell’avvenuta notifica della cartella del 2015, invocando l’art. 104 c.p.a. qualora il relativo documento ora prodotto fosse ritenuto necessario per la decisione.
4. La parte appellata si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del gravame.
6. Alla udienza pubblica del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con ordinanza collegiale n. 23/2024, la Sezione ha disposto un incombente istruttorio volto a verificare se AGEA, non costituitasi in primo grado, avesse effettivamente ricevuto comunicazione dell’ordinanza istruttoria n. 151/2022 del T.A.R. Veneto, in esito al quale la Segreteria del T.A.R. per il Veneto ha depositato l’attestazione richiesta, corredata dalle ricevute di avvenuta consegna dell’ordine istruttorio a mezzo PEC anche alla parte EA personalmente.
8. In vista della nuova udienza di merito le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a.
In particolare, le Agenzie facevano presente che l’appellata non ha riproposto ex art. 101 c.p.a. i motivi non esaminati per cui devono intendersi rinunciati. L’azienda appellata a ciò replicava di aver svolto ampie difese e di aver chiesto la conferma integrale della sentenza e che si devono considerare riproposte tutte le censure originarie.
9. Alla odierna udienza pubblica la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Le amministrazioni appellanti, articolando un solo motivo di appello con il quale denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., gravano il pronunciamento del Tar Veneto per aver rilevato che era preciso onere dell’amministrazione di dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento ai debitori nei casi di impugnazione di intimazioni di pagamento che sulle stesse poggiano, nonostante in nessuno dei cinque motivi di ricorso di primo grado fosse stata sollevata la questione dell’omessa notifica delle presupposte cartelle debordando quindi dal thema decidendum in violazione, appunto, dell’art. 112 c.p.c..
Evidenzia la difesa erariale come la motivazione della sentenza all’uopo fa richiamo al primo motivo del ricorso di primo grado in cui il ricorrente aveva soltanto dedotto che “ mancherebbe l’allegazione della cartella di pagamento presupposta ”. Con questo motivo parte ricorrente avrebbe eccepito la nullità delle intimazioni soltanto per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa per il fatto che nell’intimazione si richiamano le cartelle senza che le stesse risultavano materialmente allegate. Perciò, secondo l’appellante, il Tar doveva limitarsi a pronunciare su questo aspetto, respingendo il motivo sulla mancanza di motivazione, ma non poteva disporre istruttoria sulla notifica della pregressa cartella anche perché la produzione della prova, ovvero della notifica, delle cartelle non avrebbe potuto ovviare alla mancata allegazione delle stesse all’intimazione impugnata. Il primo motivo, in tesi, andava quindi respinto per il fatto che ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 602/1973 non è richiesta l’allegazione della cartella alle intimazioni, come confermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che si richiama nel ricorso.
Anche il passaggio finale della motivazione della sentenza laddove si specifica che “ a fronte di cartelle asseritamente notificate nel 2008 e nel 2015, risulta che le intimazioni contestate siano state notificate nel 2021, quindi, oltre i cinque anni di efficacia delle predette cartelle, sì che ER non avrebbe potuto limitarsi alla riattivazione delle pregresse cartelle, ma, al più, avrebbe dovuto, quantomeno, procedere alla notifica di “nuove cartelle” rappresenta secondo la parte appellante una questione mai dedotta in alcuno dei motivo formulati nel ricorso originario.
Chiede quindi la riforma della sentenza per ovviare ai vizi di ultrapetizione ed extrapetizione.
2. L’appello è infondato nei termini che seguono.
2.1. Dall’esame congiunto del primo e del terzo motivo del ricorso originario, quest’ultimo riguardante l’eccepita estinzione del credito per intervenuta prescrizione, emerge con sufficiente chiarezza che il ricorrente non ha soltanto inteso denunciare la nullità dell’intimazione di pagamento “ per mancata allegazione delle cartelle di pagamento ” ma ha lamentato di non aver mai ricevuto alcuno degli atti presupposti su cui si fonda il credito sollecitato nelle intimazioni impugnate. In più parti del primo motivo di censura si parla di “presunta” notifica della cartella di pagamento e nel terzo motivo si afferma oltre alla tardività della notifica dell’intimazione rispetto alla data “presunta” di notifica della cartella anche la prescrizione della pretesa per non aver la ricorrente mai ricevuto alcuna comunicazione dell’imputazione del prelievo per le annate contestate.
Sostanzialmente il ricorrente non ha mai confermato di aver ricevuto la richiamata cartella ma ha sempre negato tale aspetto o comunque l’ha messo in dubbio, negando di aver conosciuto i dettagli dei crediti iscritti a ruolo e delle poste accessorie il cui pagamento viene ora intimato.
Proprio in ragione di queste contestazioni è stato assunto in primo grado l’incombente istruttorio anche per dare alle amministrazioni la possibilità di fornire la prova della avvenuta notifica delle cartelle di pagamento alle date e con il contenuto indicati negli atti di sollecito, nonché di eventuali successivi atti interruttivi e degli atti di accertamento/imputazione dei prelievi presupposti alle cartelle e le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate dalle parti, posto che EA non era costituita in giudizio e ER nulla aveva prodotto.
Quando è impugnata un’intimazione di pagamento e si contesta il potere di procedere esecutivamente (nella specie avvenuto a pag. 4 del ricorso di primo grado, dove il ricorrente lamenta che si tratta “ di una mera intimazione di pagamento, di discutibile efficacia giuridica, in quanto riferita a una presunta notifica ai ricorrenti, di una “cartella di pagamento… ”), contrariamente a quanto ritenuto dalle agenzie appellanti, l’amministrazione procedente – come rilevato in sentenza - ha l’onere di provare in giudizio l’avvenuta notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento) sulla quale il sollecito impugnato si fonda.
Questo onere non risulta essere stato assolto neppure in seguito all’incombente istruttorio.
Non si ravvisa nel pronunciamento su questo aspetto il denunciato vizio di ultra petizione. Il Tar ha disposto l’incombente istruttorio in perfetta aderenza ai motivi sollevati nel ricorso introduttivo, anche perché risultava impugnata una intimazione di pagamento che ai fini della correttezza procedurale e dell’efficacia esecutiva presuppone la previa notifica del titolo esecutivo che, ove contestata, va sempre provata in caso di impugnazione dell’atto a valle.
Si può prescindere da questa prova soltanto quando il ricorrente specificamente afferma di aver ricevuto l’atto a valle oppure quando tale circostanza risulta chiaramente da provvedimenti giudiziari.
Per concludere su questo primo profilo, non si ravvisa la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.
2.2. La pronuncia qui appellata reca inoltre un distinto capo di sentenza (da solo peraltro idoneo a sorreggere la decisione di annullamento), alla fine, nel quale si accoglie quanto il ricorrente in prime cure aveva inoltre espressamente dedotto (a p. 9 del suo ricorso) ovvero che “ se nell'arco dei cinque anni dalla notifica (o asserita notifica) della cartella dell'Agente di riscossione non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione non è più possibile, secondo la prospettazione della sentenza, agire esecutivamente, come è avvenuto nel caso concreto di specie ”. Anche sotto questo ulteriore profilo – sul quale peraltro nell’appello nulla si osserva - non siamo in presenza di una censura rilevata di ufficio dal giudicante, bensì di un motivo che era stato dedotto e che – a torto o a ragione – il Giudice di primo grado ha ritenuto fondato, ragionando come se le cartelle in questa materia avessero un termine di efficacia di soli cinque anni, decorsi i quali fosse necessario “procedere alla notifica di nuove cartelle”.
A ciò si aggiunga – ed è peraltro il dato forse più rilevante nell’economia di questo giudizio di appello – che parte appellante non ha censurato, nel merito, questo capo di sentenza e la regola di diritto in esso affermata; né questo Giudice potrebbe riesaminare tale questione d’ufficio in grado di appello, ostandovi quello stesso art. 112 c.p.c. che è invocato dalla difesa appellante.
2.3. Conclusivamente va quindi respinto l’appello.
3. Non sono stati ritualmente e tempestivamente devoluti in appello ex art. 101 c.p.a. i restanti motivi di primo grado non esaminati, tra cui il motivo afferente la prescrizione, per cui non è necessario valutare l’acquisizione dei giudicati sugli atti a monte prodotti in sede di appello dalla parte appellante. Va ricordato che l’esame dei motivi assorbiti in primo grado è consentito al giudice di appello soltanto se la parte interessata li richiama espressamente e indichi in modo chiaro e specifico le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado anche al fine di consentire alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse ( ex plurimis Cons. Stato n. 4915/2014).
4. Rimane dunque salvo il potere dell’amministrazione di agire ex novo per il recupero dei crediti per le annate in questione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le Agenzie appellanti al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellato IG NI che si liquidano complessivamente in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA SI, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
DR TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR TI | IA SI |
IL SEGRETARIO