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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2024, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
RGL n. 2063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 2063/2024 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Biella, via G. De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni
RINALDI che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme agli avv.
Walter MICELI, Fabio GANCI e Nicola ZAMPIERI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O Contr
(C.F.: ) – P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa
[...]
, Dirigente del di , dalla Dott.ssa , CP_3 CP_4 CP_2 Controparte_5 dal dottor e dalla Dott.ssa , Funzionari Controparte_6 CP_7
e Dipendenti dello stesso , legalmente domiciliati presso l' CP_2 [...]
, Via Coazze n. 18 Controparte_8
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: RPD (Retribuzione Professionale Docente)
Conclusioni delle parti
1 RGL n. 2063/2024
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12/3/2024, la docente Parte_1 ha esposto di aver lavorato, negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), per 216 giorni nell'a.s. 2019/2020 e 235 giorni nell'a.s. 2020/2021, senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 euro dal
01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
2. Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_2
, contestando la sussistenza del diritto per la docente al
[...] riconoscimento della retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento, e aderendo, in caso di soccombenza sul punto, ai conteggi di controparte.
3.Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
4. Con la pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite
2 RGL n. 2063/2024
dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
5. La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché non vi sono contestazioni in merito all'importo dovuto (il ha Controparte_2 condiviso infatti il conteggio contenuto nel ricorso), l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 2.624,82 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
6. Le spese di lite vengono poste a carico di parte soccombente e calcolate sui valori minimi ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/22, attesa la natura seriale del contenzioso, omesso il compenso per la fase istruttoria, con distrazione a favore degli avv. Ganci, Miceli, Zampieri e
Rinaldi, dichiaratasi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Condanna il a corrispondere a Controparte_2
a titolo di retribuzione professionale docenti di cui Parte_1 all'art. 7, CCNL 15.3.2001 la somma lorda di € 2.624,82 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
• Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in solido in favore degli avv. Ganci, Miceli, Zampieri e Rinaldi, dichiaratasi antistatari.
Così deciso in Torino, lì 16/12/2024
Il Giudice
Dott. Lorenzo Audisio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 2063/2024 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Biella, via G. De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni
RINALDI che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme agli avv.
Walter MICELI, Fabio GANCI e Nicola ZAMPIERI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O Contr
(C.F.: ) – P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa
[...]
, Dirigente del di , dalla Dott.ssa , CP_3 CP_4 CP_2 Controparte_5 dal dottor e dalla Dott.ssa , Funzionari Controparte_6 CP_7
e Dipendenti dello stesso , legalmente domiciliati presso l' CP_2 [...]
, Via Coazze n. 18 Controparte_8
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: RPD (Retribuzione Professionale Docente)
Conclusioni delle parti
1 RGL n. 2063/2024
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12/3/2024, la docente Parte_1 ha esposto di aver lavorato, negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), per 216 giorni nell'a.s. 2019/2020 e 235 giorni nell'a.s. 2020/2021, senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 euro dal
01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
2. Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_2
, contestando la sussistenza del diritto per la docente al
[...] riconoscimento della retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento, e aderendo, in caso di soccombenza sul punto, ai conteggi di controparte.
3.Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
4. Con la pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite
2 RGL n. 2063/2024
dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
5. La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché non vi sono contestazioni in merito all'importo dovuto (il ha Controparte_2 condiviso infatti il conteggio contenuto nel ricorso), l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 2.624,82 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
6. Le spese di lite vengono poste a carico di parte soccombente e calcolate sui valori minimi ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/22, attesa la natura seriale del contenzioso, omesso il compenso per la fase istruttoria, con distrazione a favore degli avv. Ganci, Miceli, Zampieri e
Rinaldi, dichiaratasi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Condanna il a corrispondere a Controparte_2
a titolo di retribuzione professionale docenti di cui Parte_1 all'art. 7, CCNL 15.3.2001 la somma lorda di € 2.624,82 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
• Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in solido in favore degli avv. Ganci, Miceli, Zampieri e Rinaldi, dichiaratasi antistatari.
Così deciso in Torino, lì 16/12/2024
Il Giudice
Dott. Lorenzo Audisio
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