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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5361 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6225/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. BROCATO OTTAVIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv. GRECO VINCENZO) Controparte_1
Avv.ta CUSUMANO ALESSIA GIUSEPPINA) Controparte_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
◊ pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, come liquidate con separato decreto;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ pone a carico dell'Erario le spese di lite del resistente come Controparte_2
liquidate con separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 22/06/2022 la ricorrente ha chiesto la condanna di e del di lei germano, , nella qualità di Controparte_1 Controparte_2
eredi legittimi della loro madre, deceduta in Palermo il Persona_1
15/02/2022, al pagamento della somma di € 22.342,00 ciascuno, per un totale complessivo di € 44.683,99, a titolo di differenze retributive e di TFR, in ragione del rapporto di lavoro subordinato in precedenza svolto in qualità di colf alle dipendenze della de cuius. Rappresentava di aver lavorato presso la di lei abitazione, dal 01/07/2015 al 28/09/2020, con le predette mansioni, per un numero di ore superiori a quelle contrattualizzate e di avere reclamato le superiori spettanze, inviandole una lettera raccomandata, a mezzo legale, in data
07/04/2021, rimasta priva di esito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio CP_1
e , deducendo l'infondatezza del ricorso, atteso il loro
[...] Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, in quanto, semplici chiamati all'eredità materna,
non soltanto non la avevano mai accettata ma vi avevano espressamente rinunciato, incoando presso la sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di
Palermo il procedimento n. 4697/2022 V.G.
Sulle conclusioni rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24/11/2025
la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
1. Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile il giuramento decisorio deferito alle resistenti con le note attoree depositate il 24/11/2025.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Devesi, infatti, ricordare che in forza di quanto stabilito dall'art. 233 c.p.c. il giuramento decisorio può essere deferito solo con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Deve conseguentemente reputarsi inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto sottoscritto solo dal suo difensore privo di mandato speciale e dotato dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" (così, ex multis, Cass. n. 17718/2020). Si è
precisato, a tale riguardo, che una tale generica attribuzione rimane priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo (la indicazione dei quali è riservata dall'art. 233 c.p.c.. innanzitutto alla parte, che può provvedervi con dichiarazione resa a verbale o con apposito atto sottoscritto, e solo in second'ordine al procuratore, purché specificamente investito dalla parte) e non risponde conseguentemente al requisito della specialità, che deve connotare il mandato a deferire giuramento decisorio (cfr. Cass. n. 4847/2000).
2. E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai germani resistenti.
Giova premettere che la “legitimatio ad causam” sussiste (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) in capo non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “in tema di successioni "mortis causa", la
delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo
necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di
una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485
c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti
del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui
all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non
può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna
presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa
o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto
azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità”
(Cass., sez. lav., n. 21436 del 30 agosto 2018).
Nel caso di specie è stato depositato l'atto con il quale e CP_1 CP_2
davanti al Cancelliere del Tribunale di Palermo, in data 14/10/2022 -
[...]
ovvero entro il termine di dieci anni dal decesso di avvenuto in Persona_1
data 15/02/2022 - hanno rinunciato all'eredità relitta dalla propria madre (cfr.
“atto di rinuncia all'eredità.pdf” depositato il 30/11/2022) perciò mai assumendo della medesima la qualità di eredi.
A fronte della rinuncia espressa, non v'è prova alcuna di atti di disposizione del patrimonio della de cuius tali da far presumere altrimenti l'assunzione della qualità di eredi della medesima da parte dei resistenti. Di ambedue va perciò
dichiarato il difetto di legittimazione passiva, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla ricorrente nei loro confronti.
La circostanza che tale rinuncia è avvenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio,
tuttavia, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 9/12/2025.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6225/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. BROCATO OTTAVIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv. GRECO VINCENZO) Controparte_1
Avv.ta CUSUMANO ALESSIA GIUSEPPINA) Controparte_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
◊ pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, come liquidate con separato decreto;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ pone a carico dell'Erario le spese di lite del resistente come Controparte_2
liquidate con separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 22/06/2022 la ricorrente ha chiesto la condanna di e del di lei germano, , nella qualità di Controparte_1 Controparte_2
eredi legittimi della loro madre, deceduta in Palermo il Persona_1
15/02/2022, al pagamento della somma di € 22.342,00 ciascuno, per un totale complessivo di € 44.683,99, a titolo di differenze retributive e di TFR, in ragione del rapporto di lavoro subordinato in precedenza svolto in qualità di colf alle dipendenze della de cuius. Rappresentava di aver lavorato presso la di lei abitazione, dal 01/07/2015 al 28/09/2020, con le predette mansioni, per un numero di ore superiori a quelle contrattualizzate e di avere reclamato le superiori spettanze, inviandole una lettera raccomandata, a mezzo legale, in data
07/04/2021, rimasta priva di esito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio CP_1
e , deducendo l'infondatezza del ricorso, atteso il loro
[...] Controparte_2
difetto di legittimazione passiva, in quanto, semplici chiamati all'eredità materna,
non soltanto non la avevano mai accettata ma vi avevano espressamente rinunciato, incoando presso la sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di
Palermo il procedimento n. 4697/2022 V.G.
Sulle conclusioni rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24/11/2025
la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
1. Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile il giuramento decisorio deferito alle resistenti con le note attoree depositate il 24/11/2025.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Devesi, infatti, ricordare che in forza di quanto stabilito dall'art. 233 c.p.c. il giuramento decisorio può essere deferito solo con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Deve conseguentemente reputarsi inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto sottoscritto solo dal suo difensore privo di mandato speciale e dotato dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" (così, ex multis, Cass. n. 17718/2020). Si è
precisato, a tale riguardo, che una tale generica attribuzione rimane priva di qualsiasi riferimento ai fatti da assumere ad oggetto del mezzo (la indicazione dei quali è riservata dall'art. 233 c.p.c.. innanzitutto alla parte, che può provvedervi con dichiarazione resa a verbale o con apposito atto sottoscritto, e solo in second'ordine al procuratore, purché specificamente investito dalla parte) e non risponde conseguentemente al requisito della specialità, che deve connotare il mandato a deferire giuramento decisorio (cfr. Cass. n. 4847/2000).
2. E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai germani resistenti.
Giova premettere che la “legitimatio ad causam” sussiste (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) in capo non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “in tema di successioni "mortis causa", la
delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo
necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di
una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485
c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti
del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui
all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non
può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna
presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa
o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto
azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità”
(Cass., sez. lav., n. 21436 del 30 agosto 2018).
Nel caso di specie è stato depositato l'atto con il quale e CP_1 CP_2
davanti al Cancelliere del Tribunale di Palermo, in data 14/10/2022 -
[...]
ovvero entro il termine di dieci anni dal decesso di avvenuto in Persona_1
data 15/02/2022 - hanno rinunciato all'eredità relitta dalla propria madre (cfr.
“atto di rinuncia all'eredità.pdf” depositato il 30/11/2022) perciò mai assumendo della medesima la qualità di eredi.
A fronte della rinuncia espressa, non v'è prova alcuna di atti di disposizione del patrimonio della de cuius tali da far presumere altrimenti l'assunzione della qualità di eredi della medesima da parte dei resistenti. Di ambedue va perciò
dichiarato il difetto di legittimazione passiva, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla ricorrente nei loro confronti.
La circostanza che tale rinuncia è avvenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio,
tuttavia, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 9/12/2025.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro