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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 951/2024 V.G.
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Il Magistrato designato dal Presidente
Giudice Ausiliario
(L. n. 89/2001, mod. dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. 134/2012 e succ. mod.)
DECRETO
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, e letto il ricorso ex art. 3 Legge n.
89/2001 (Legge Pinto), depositato in data 08.11.2024, nell'interesse della Sig.ra
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in C.da Monte Margi Parte_1
s.n. (C.F.: , elettivamente domiciliata a Modica, in Via Sacro C.F._1
Cuore n. 114/B, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cappello Rizzarello (C.F.:
, che la rappresenta e difende, che a sua volta si domicilia C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Grazia Maccarrone, con studio in Catania, Via Caronda n.
172, in forza di procura in atti (proc. N. 951/2024 V.G. di questo Ufficio);
premessa la competenza per territorio di questo Ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo grado innanzi il Tribunale Penale di Ragusa (iscritto al
N. 2968/2016 R.G.N.R. – N. 156/2018 R.G.T.) ed in secondo grado dinanzi la Corte di Appello – Sez. Penale di Catania (N.R.G. 1400/2021);
ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente e tempestivamente proposta nei confronti del , atteso che il predetto procedimento è stato Controparte_1
celebrato innanzi al Giudice Ordinario;
constatato che, il procedimento penale di cui trattasi ha avuto inizio, nel primo grado, per i fini che qui interessano, con l'atto di costituzione di parte civile dell'odierna ricorrente in data 20.02.2018, conclusosi con sentenza n. 1221/2020 del 07.12.2020, per la durata di anni 2, mesi 9 e giorni 21;
1 constatato che, in sede di gravame, il procedimento ha avuto inizio con decreto di citazione a giudizio della Corte di Appello – Sez. Penale di Catania, notificato il
17.10.2023 e definito con sentenza n. 3596/2024, pronunciata il 09.07.2024, per la durata di mesi 8 e giorni 26;
preso atto che, pertanto, il processo (al netto del periodo per proporre impugnazione) ha avuto una durata complessiva di anni 3, mesi 6 e giorni 17, cui bisogna altresì decurtare il periodo compreso dal 08.03.2020 al 30.06.2020 – per mesi 3 e giorni 23,
a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al contagio da Covid-19, di cui all'art. 83 comma 10 D.L. del 17.03.2020 n. 18);
ritenuto che, pertanto, non si perviene ad alcun ritardo del procedimento penale di cui trattasi, essendo stato ampiamente rispettato il termine di durata ritenuto ragionevole dal legislatore (pari ad anni 3 per il primo grado ed anni 2 per il secondo grado) ex art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/01;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Si comunichi.
Catania li 17.03.2025 Il Magistrato designato
Giudice Ausiliario
Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca
2
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Il Magistrato designato dal Presidente
Giudice Ausiliario
(L. n. 89/2001, mod. dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. 134/2012 e succ. mod.)
DECRETO
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, e letto il ricorso ex art. 3 Legge n.
89/2001 (Legge Pinto), depositato in data 08.11.2024, nell'interesse della Sig.ra
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in C.da Monte Margi Parte_1
s.n. (C.F.: , elettivamente domiciliata a Modica, in Via Sacro C.F._1
Cuore n. 114/B, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cappello Rizzarello (C.F.:
, che la rappresenta e difende, che a sua volta si domicilia C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Grazia Maccarrone, con studio in Catania, Via Caronda n.
172, in forza di procura in atti (proc. N. 951/2024 V.G. di questo Ufficio);
premessa la competenza per territorio di questo Ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo grado innanzi il Tribunale Penale di Ragusa (iscritto al
N. 2968/2016 R.G.N.R. – N. 156/2018 R.G.T.) ed in secondo grado dinanzi la Corte di Appello – Sez. Penale di Catania (N.R.G. 1400/2021);
ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente e tempestivamente proposta nei confronti del , atteso che il predetto procedimento è stato Controparte_1
celebrato innanzi al Giudice Ordinario;
constatato che, il procedimento penale di cui trattasi ha avuto inizio, nel primo grado, per i fini che qui interessano, con l'atto di costituzione di parte civile dell'odierna ricorrente in data 20.02.2018, conclusosi con sentenza n. 1221/2020 del 07.12.2020, per la durata di anni 2, mesi 9 e giorni 21;
1 constatato che, in sede di gravame, il procedimento ha avuto inizio con decreto di citazione a giudizio della Corte di Appello – Sez. Penale di Catania, notificato il
17.10.2023 e definito con sentenza n. 3596/2024, pronunciata il 09.07.2024, per la durata di mesi 8 e giorni 26;
preso atto che, pertanto, il processo (al netto del periodo per proporre impugnazione) ha avuto una durata complessiva di anni 3, mesi 6 e giorni 17, cui bisogna altresì decurtare il periodo compreso dal 08.03.2020 al 30.06.2020 – per mesi 3 e giorni 23,
a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al contagio da Covid-19, di cui all'art. 83 comma 10 D.L. del 17.03.2020 n. 18);
ritenuto che, pertanto, non si perviene ad alcun ritardo del procedimento penale di cui trattasi, essendo stato ampiamente rispettato il termine di durata ritenuto ragionevole dal legislatore (pari ad anni 3 per il primo grado ed anni 2 per il secondo grado) ex art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/01;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Si comunichi.
Catania li 17.03.2025 Il Magistrato designato
Giudice Ausiliario
Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca
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