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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12417/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. FR Neri Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 12417/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato SCANNAVINI Parte_1 C.F._1
ILARIA del Foro di Bologna
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MAZZONE IRENE del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 21/10/2024;
pagina 1 di 5
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (06/06/2005) e FR (17/07/2007); Per_1
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 15/05/2023 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 16/05/2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
OR (FC) il 10/05/1972, e , nato a [...] il Parte_2
15/11/1970, celebrato a Tropea (VV) il 28/09/2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GA (VV) al n. 4, parte II, serie B, anno 2003;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) La figlia , nata a [...] il [...], di anni 17, resta affidata ad Persona_2 entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la casa del padre, sita in Bologna, Via Posterla n. 22, salva la frequentazione libera della madre rimessa ad accordi diretti, stante l'età raggiunta da
FR, nel rispetto dei desideri, delle attuali esigenze e degli impegni scolastici della ragazza.
2) Il mantenimento delle due figlie, sino al raggiungimento della loro completa autosufficienza economica, sarà a carico integrale del padre, IG , Parte_2
pagina 2 di 5 fermo il mantenimento diretto da porsi a carico della madre nei tempi di permanenza delle figlie presso di lei;
il IG si farà carico di sostenere anche tutte le spese Pt_2
straordinarie occorrenti a e a FR, richiamandosi a tale riguardo il relativo Per_1
Protocollo del Tribunale di Bologna, ivi comprese le spese universitarie e quelle per vitto e alloggio fuori sede della figlia maggiore , che ha intrapreso gli studi presso Per_1
l'Università Cattolica di Milano, con esborsi allo stato già effettuati dal solo padre.
3) Si dà atto che la IG , cessati i presupposti dell'assegnazione della casa Parte_1
coniugale alla stessa ex art. 337 sexies c.c., in forza del venir meno del collocamento delle figlie presso la casa coniugale, sita in Bologna, Via Dagnini n.23, si è già allontanata dalla predetta abitazione per trasferirsi altrove, al fine di consentire la vendita del detto immobile
(in comproprietà tra il IG e la figlia ). Pt_2 Per_1
Per l'effetto, va revocata l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, disposta in sede di separazione consensuale e, altresì, revocate espressamente le pattuizioni di cui al n. 6) del verbale di separazione consensuale, in particolare nella parte in cui si prevedeva porsi a carico del marito un indennizzo per l'ipotesi di allontanamento anticipato della moglie dall'abitazione familiare (ovvero prima del mese di luglio 2029), trattandosi di pattuizioni non più attuali, superate dalle condizioni divorzili.
Si dà atto che la IG ha già portato via con sé tutti i mobili e gli arredi Parte_1
presenti nella casa di Via Dagnini n. 23, compresa la cucina.
Si dà atto che il IG ha versato alla IG a titolo di Parte_2 CP_1
contributo spese di trasloco la somma complessiva di Euro 1.500,00.
La IG ha già restituito al IG le chiavi Parte_1 Parte_2 dell'appartamento sito in Via Dagnini n. 23, all'atto della sottoscrizione del ricorso congiunto di divorzio.
4) Il IG , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 Lg. 898/1970 comma 8, Parte_2
corrisponderà a favore della IG -che accetta- un assegno di divorzio in Parte_1 un'unica soluzione, a definizione di ogni pregresso rapporto derivante dall'unione coniugale, con preclusione in capo al coniuge di qualsivoglia successiva domanda di contenuto patrimoniale, con i seguenti tempi e modalità:
- € 25.000,00 già corrisposti alla moglie tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN intestate alla IG;
Parte_1
- € 117.658,68 mediante accollo, con la sottoscrizione del ricorso congiunto di divorzio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 c.c., del mutuo n. 8998052808003 acceso dalla pagina 3 di 5 IG con Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., ora Parte_1 Controparte_2
, con decorrenza dalla rata scaduta in data 01.11.2024 e con previsione di estinzione
[...]
anticipata del predetto mutuo entro e non oltre due anni dalla sottoscrizione del ricorso congiunto, impegnandosi il IG espressamente a garantire e tenere indenne la Pt_2
IG dal pagamento di quanto dovuto a detto titolo in favore della Banca Pt_1 mutuante. Per conferma dell'impegno assunto ed accettazione delle condizioni contrattuali relative al debito accollato, il IG ha siglato e sottoscritto ogni pagina del Pt_2
contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento aggiornato.
Pertanto, il IG , a fronte della liberazione dell'immobile di Via Dagnini n.23 in Pt_2
forza di quanto pattuito al punto che precede, e a titolo di una tantum ex art. 5 Lg. 898/1970 comma 8, pagherà tutte le rate del mutuo oggetto di accollo, a partire da quella scaduta in data 01.11.2024 compresa, e successive sino all'estinzione integrale del mutuo. Resta inteso che il mancato pagamento anche di una sola rata di mutuo, ferma la garanzia di manleva sopra indicata, consentirà alla IG che abbia corrisposto alla Banca Pt_1
mutuante la rata scaduta e non versata, di agire esecutivamente in forza della sentenza di omologa dei presenti accordi di divorzio, previa richiesta scritta al IG di Pt_2 rimborso, con esibizione della documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento.
Il IG , fermo il predetto accollo, si impegna altresì ad estinguere Pt_2
anticipatamente il predetto mutuo n. 8998052808003 intestato alla IG Pt_1 contestualmente alla vendita dell'immobile di Via Dagnini n. 23, e comunque entro e non oltre due anni dalla sottoscrizione del ricorso congiunto di divorzio e, quindi, entro il 30 ottobre 2026, quale termine ultimo essenziale, anche qualora l'immobile non dovesse essere venduto.
Tutti i costi per l'estinzione anticipata del mutuo, a titolo di capitale residuo, interessi e spese, da quantificarsi con la Banca mutuante al momento della chiusura del rapporto, saranno a carico del IG . Pt_2
La IG , con la sottoscrizione del ricorso, si è impegnata a rinunciare nelle Parte_1 forme di legge, contestualmente all'atto di estinzione del finanziamento n. 8998052808003, al diritto di abitazione sull'immobile di Via Dagnini n. 23, di cui all'atto costitutivo 05 luglio 2023, con spese a carico del IG nonché si è impegnata alla contestuale Pt_2
cancellazione della trascrizione del contratto preliminare avente ad oggetto la costituzione del diritto di abitazione e alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di pagina 4 di 5 assegnazione della casa coniugale nonché ad ogni altro eventuale correlato incombente, con oneri e spese a suo carico.
5) Le parti hanno pattuito la cessazione del versamento, da parte del IG , Pt_2 dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione a favore della moglie, a partire dal mese di ottobre 2024 compreso.
Per quanto concerne le spese di gestione (utenze, spese condominiali) dell'immobile di Via
Dagnini n. 23, queste restano a carico della IG sino alla data di allontanamento Pt_1
della stessa dalla abitazione familiare, fermi gli accordi assunti in sede di separazione, che prevedono che il IG partecipi alle spese per il 50%; mentre i costi successivi Pt_2 all'allontanamento della IG restano integralmente a carico del IG , Pt_1 Pt_2
anche qualora le utenze non siano state volturate e/o chiuse.
6) dare atto che le spese di lite sono da considerarsi compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 L.P.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di GA (VV) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. FR Neri Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 12417/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato SCANNAVINI Parte_1 C.F._1
ILARIA del Foro di Bologna
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MAZZONE IRENE del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 21/10/2024;
pagina 1 di 5
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (06/06/2005) e FR (17/07/2007); Per_1
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 15/05/2023 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 16/05/2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata a Parte_1
OR (FC) il 10/05/1972, e , nato a [...] il Parte_2
15/11/1970, celebrato a Tropea (VV) il 28/09/2003 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GA (VV) al n. 4, parte II, serie B, anno 2003;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) La figlia , nata a [...] il [...], di anni 17, resta affidata ad Persona_2 entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la casa del padre, sita in Bologna, Via Posterla n. 22, salva la frequentazione libera della madre rimessa ad accordi diretti, stante l'età raggiunta da
FR, nel rispetto dei desideri, delle attuali esigenze e degli impegni scolastici della ragazza.
2) Il mantenimento delle due figlie, sino al raggiungimento della loro completa autosufficienza economica, sarà a carico integrale del padre, IG , Parte_2
pagina 2 di 5 fermo il mantenimento diretto da porsi a carico della madre nei tempi di permanenza delle figlie presso di lei;
il IG si farà carico di sostenere anche tutte le spese Pt_2
straordinarie occorrenti a e a FR, richiamandosi a tale riguardo il relativo Per_1
Protocollo del Tribunale di Bologna, ivi comprese le spese universitarie e quelle per vitto e alloggio fuori sede della figlia maggiore , che ha intrapreso gli studi presso Per_1
l'Università Cattolica di Milano, con esborsi allo stato già effettuati dal solo padre.
3) Si dà atto che la IG , cessati i presupposti dell'assegnazione della casa Parte_1
coniugale alla stessa ex art. 337 sexies c.c., in forza del venir meno del collocamento delle figlie presso la casa coniugale, sita in Bologna, Via Dagnini n.23, si è già allontanata dalla predetta abitazione per trasferirsi altrove, al fine di consentire la vendita del detto immobile
(in comproprietà tra il IG e la figlia ). Pt_2 Per_1
Per l'effetto, va revocata l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, disposta in sede di separazione consensuale e, altresì, revocate espressamente le pattuizioni di cui al n. 6) del verbale di separazione consensuale, in particolare nella parte in cui si prevedeva porsi a carico del marito un indennizzo per l'ipotesi di allontanamento anticipato della moglie dall'abitazione familiare (ovvero prima del mese di luglio 2029), trattandosi di pattuizioni non più attuali, superate dalle condizioni divorzili.
Si dà atto che la IG ha già portato via con sé tutti i mobili e gli arredi Parte_1
presenti nella casa di Via Dagnini n. 23, compresa la cucina.
Si dà atto che il IG ha versato alla IG a titolo di Parte_2 CP_1
contributo spese di trasloco la somma complessiva di Euro 1.500,00.
La IG ha già restituito al IG le chiavi Parte_1 Parte_2 dell'appartamento sito in Via Dagnini n. 23, all'atto della sottoscrizione del ricorso congiunto di divorzio.
4) Il IG , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 Lg. 898/1970 comma 8, Parte_2
corrisponderà a favore della IG -che accetta- un assegno di divorzio in Parte_1 un'unica soluzione, a definizione di ogni pregresso rapporto derivante dall'unione coniugale, con preclusione in capo al coniuge di qualsivoglia successiva domanda di contenuto patrimoniale, con i seguenti tempi e modalità:
- € 25.000,00 già corrisposti alla moglie tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN intestate alla IG;
Parte_1
- € 117.658,68 mediante accollo, con la sottoscrizione del ricorso congiunto di divorzio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 c.c., del mutuo n. 8998052808003 acceso dalla pagina 3 di 5 IG con Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A., ora Parte_1 Controparte_2
, con decorrenza dalla rata scaduta in data 01.11.2024 e con previsione di estinzione
[...]
anticipata del predetto mutuo entro e non oltre due anni dalla sottoscrizione del ricorso congiunto, impegnandosi il IG espressamente a garantire e tenere indenne la Pt_2
IG dal pagamento di quanto dovuto a detto titolo in favore della Banca Pt_1 mutuante. Per conferma dell'impegno assunto ed accettazione delle condizioni contrattuali relative al debito accollato, il IG ha siglato e sottoscritto ogni pagina del Pt_2
contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento aggiornato.
Pertanto, il IG , a fronte della liberazione dell'immobile di Via Dagnini n.23 in Pt_2
forza di quanto pattuito al punto che precede, e a titolo di una tantum ex art. 5 Lg. 898/1970 comma 8, pagherà tutte le rate del mutuo oggetto di accollo, a partire da quella scaduta in data 01.11.2024 compresa, e successive sino all'estinzione integrale del mutuo. Resta inteso che il mancato pagamento anche di una sola rata di mutuo, ferma la garanzia di manleva sopra indicata, consentirà alla IG che abbia corrisposto alla Banca Pt_1
mutuante la rata scaduta e non versata, di agire esecutivamente in forza della sentenza di omologa dei presenti accordi di divorzio, previa richiesta scritta al IG di Pt_2 rimborso, con esibizione della documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento.
Il IG , fermo il predetto accollo, si impegna altresì ad estinguere Pt_2
anticipatamente il predetto mutuo n. 8998052808003 intestato alla IG Pt_1 contestualmente alla vendita dell'immobile di Via Dagnini n. 23, e comunque entro e non oltre due anni dalla sottoscrizione del ricorso congiunto di divorzio e, quindi, entro il 30 ottobre 2026, quale termine ultimo essenziale, anche qualora l'immobile non dovesse essere venduto.
Tutti i costi per l'estinzione anticipata del mutuo, a titolo di capitale residuo, interessi e spese, da quantificarsi con la Banca mutuante al momento della chiusura del rapporto, saranno a carico del IG . Pt_2
La IG , con la sottoscrizione del ricorso, si è impegnata a rinunciare nelle Parte_1 forme di legge, contestualmente all'atto di estinzione del finanziamento n. 8998052808003, al diritto di abitazione sull'immobile di Via Dagnini n. 23, di cui all'atto costitutivo 05 luglio 2023, con spese a carico del IG nonché si è impegnata alla contestuale Pt_2
cancellazione della trascrizione del contratto preliminare avente ad oggetto la costituzione del diritto di abitazione e alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di pagina 4 di 5 assegnazione della casa coniugale nonché ad ogni altro eventuale correlato incombente, con oneri e spese a suo carico.
5) Le parti hanno pattuito la cessazione del versamento, da parte del IG , Pt_2 dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione a favore della moglie, a partire dal mese di ottobre 2024 compreso.
Per quanto concerne le spese di gestione (utenze, spese condominiali) dell'immobile di Via
Dagnini n. 23, queste restano a carico della IG sino alla data di allontanamento Pt_1
della stessa dalla abitazione familiare, fermi gli accordi assunti in sede di separazione, che prevedono che il IG partecipi alle spese per il 50%; mentre i costi successivi Pt_2 all'allontanamento della IG restano integralmente a carico del IG , Pt_1 Pt_2
anche qualora le utenze non siano state volturate e/o chiuse.
6) dare atto che le spese di lite sono da considerarsi compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 L.P.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di GA (VV) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
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