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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1243/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 1243/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
Controparte_1 in persona del suo l.r.p.t. signor elettivamente domiciliata a Torino in Via CP_2
Susa n. 35 presso lo studio degli Avvocati Lorenzo Fenoglio (PEC
ed Andrea Fenoglio (PEC Email_1
che la rappresentano e difendono in virtù di Email_2 procura depositata con l'atto di citazione d'appello. Appellante
CONTRO
Controparte_3 Rappresentata, domiciliata e difesa, dall'Avv. Federico Depretis (PEC
, con studio a Torino, C.so Francia n. 3 in virtù Email_3 di procura depositata con l'atto di citazione d'appello.
Appellata ed appellante incidentale
NONCHE'
Controparte_4 in persona del suo procuratore ad negotia dott. con sede a Bologna in Via Controparte_5
Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Torino, Via Peyron n. 29, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zarba (PEC che la Email_4 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2654/ 2022 pubblicata in data 16 giugno 2022 e notificata il 28 luglio 2022.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE PRINCIPALE
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, (…) accogliere il presente gravame, riformando parzialmente la sentenza n. 2654/2022 resa dal Tribunale di Torino, in persona del
Giudicante, dott.ssa Simonetta Rossi, pubblicata in data 16 giugno 2022, RG n. 18328/19 e notificata in data 28 luglio 2022 per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, respinte le avversarie istanze, eccezioni, deduzioni, domande, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale della IG ed alle eccezioni di improcedibilità o di CP_3 inammissibilità della domanda di manleva. Formulata dalla . Controparte_4
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione
- Rigettare l'appello avversario per i motivi di fatto ed in diritto sopra esposti;
- a parziale modifica della Sentenza appellata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino condannare, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, la parte appellante a risarcire i danni cagionati alla IG.ra
[...] nella misura di euro 18mila o quell'altra superiore o inferiore eventualmente CP_3 determinanda in corso di causa (anche in via equitativa) e confermare nel resto la sentenza appellata;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il presente grado e per il giudizio di primo grado;
- In caso di svolgimento di attività istruttoria, parte appellata chiede accogliersi le istanze istruttorie formalizzate in primo grado (…)”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (UNIPOLSAI)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello Nel merito
In via principale, dichiarare infondato l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In via di subordinata Se verrà ritenuto fondato l'appello, respingere comunque la domanda di manleva formulata nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto. In via di ulteriore subordine Se verrà ritenuto infondato l'appello anche in punto di manleva, dichiarare la
[...] tenuta a manlevare la nei limiti del giusto e del provato Controparte_4 Controparte_1
e, comunque, secondo quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione.
In ogni caso Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n° 4776/2019, il Tribunale di Torino ingiungeva alla IG
[...] di pagare alla la somma di euro 32.180,50, oltre interessi e spese del CP_3 CP_1 procedimento monitorio.
2 Il credito ingiunto afferiva all'esecuzione di opere di ristrutturazione dell'alloggio di proprietà della sito a Sanremo (IM), sulla base del contratto di appalto stipulato il 09.01.2018. CP_3
Avverso il succitato provvedimento monitorio, proponeva opposizione la IG
[...] chiedendo la revoca del decreto in quanto le opere eseguite dalla oggetto CP_3 CP_1 del contratto di appalto, erano rimaste in parte inevase mentre quelle realizzate presentavano vizi e difetti. In relazione a questi ultimi, la chiedeva, in via riconvenzionale, un CP_3 risarcimento danni di euro 15mila o, in subordine, che il valore dei vizi e quello delle opere non eseguite, fosse compensato con la somma eventualmente dovuta dall'attrice alla
. CP_1
, chiamata dalla sua assicurata , costituitasi in Controparte_4 CP_1 giudizio, contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria della nonché della CP_3 domanda di manleva avanzata dalla . CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'assunzione di prova orale, con l'interpello sia della parte opposta che di quella opponente, sia di testi.
All'esito, il giudice pronunciava la sentenza n° 2654/2022, pubblicata in data 16 giugno 2022
e notificata in data 28 luglio 2022, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando a restituire in favore della CP_1 IG la somma di euro 14.034,84 (96.305,00-82.270,16) oltre interessi Controparte_3 dall'11.07.2019 al saldo e spese di causa.
Ha impugnato l'anzidetta statuizione la con atto di citazione notificato il CP_1
26.09.2022, mercé il quale ha reiterato tutte le eccezioni ed i rilievi che erano stati disattesi dal
Tribunale di Torino ovvero, che il corrispettivo dell'appalto oggetto di causa fosse stato pattuito in euro 97mila (oltre IVA); che i lavori convenuti prevedevano l'esecuzione di opere di muratura, con rifacimento integrale dei pavimenti, porte, bagni e tinteggiature, dell'impianto elettrico, dell'impianto idro-termico-sanitario, il tutto con fornitura di piastrelle, sanitari, rubinetterie, box doccia, porte interne, infissi, termo arredi;
che tra le parti erano stati concordati lavori extra per un valore complessivo di euro 13.800,00 oltre IVA e segnatamente la fornitura di due mobili di arredo bagno;
la fornitura di rubinetti e sanitari differenti rispetto a quelli previsti in contratto;
la realizzazione di una parete in cartongesso;
la realizzazione dei collegamenti cucina e lavatrice, il trasporto di alcuni mobili da Sanremo presso la residenza della committente a Torino;
le demolizioni e lo smaltimento di macerie delle soglie a pavimento esterne per la corretta esecuzione del montaggio dei nuovi infissi;
la realizzazione di controsoffitti interni su tutta la zona giorno, con fornitura e posa in opera di faretti ad incasso;
lo smontaggio e lo smaltimento di tutti i mobili presenti nell'appartamento di Sanremo. Inoltre che, nel luglio 2018, su esplicita richiesta della committente, la fornitura di un nuovo impianto di climatizzazione del valore di euro 3mila oltre IVA
L'impugnazione si articola in cinque motivi:
- con il primo, la denuncia un errata determinazione dell'oggetto del CP_1 contratto stipulato in data 9 gennaio 2018 e del corrispettivo pattuito tra le parti. Erroneità ed illogicità della motivazione. Contrasto con le risultanze istruttorie.
- Con il secondo motivo, lamenta il mancato riconoscimento della debenza da parte della committente dell'importo portato dalla fattura n. 13/2019. Erroneità ed illogicità della motivazione.
3 - Con il terzo motivo, censura l'errato riconoscimento dell'inadempimento di relativo alle opere concernenti il terrazzo. Omessa motivazione e CP_1 contraddittorietà della pronuncia.
- Con il quarto motivo, si duole della omessa pronuncia in merito alla domanda concernente la fattura n. 56/2018.
- Con il quinto motivo censura la condanna della al pagamento, sia nei CP_1 confronti della IG sia della , di tutte le spese di Controparte_3 CP_4 causa.
La IG si è costituita in giudizio instando per l'inammissibilità e comunque Controparte_3 il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale per la condanna della CP_1 al risarcimento dei danni richiesti e non riconosciutile in primo grado.
L'appello incidentale è fondato su due motivi, così rubricati:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. ed omessa valutazione di prove e documenti.
- Errore e falsa applicazione degli artt. 1667 c.c. e 1453 e ss. cod. civ. Omessa valutazione di fatti e prove.
La nei confronti della quale la sentenza aveva rigettato la domanda di Controparte_4 manleva proposta dalla in quanto la domanda di danni avanzata dalla CP_1 CP_3 nei confronti della era risultata carente di prova, si è costituita chiedendo CP_1 dichiararsi l'improcedibiltà dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza del 07 febbraio 2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** *** La sentenza impugnata è stata notificata in data 28.07.2022 e l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine prescritto dall'art. 327, 1 co. c.p.c., con atto notificato in data 26.09.2022.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellata e dalla
[...]
, di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. Controparte_4
Questa Corte, infatti, procedendo alla trattazione della causa nel merito ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio nei termini previsti dall'indicata disposizione (cfr. Cass.15.4.2019
n.10422).
Possono esaminarsi quindi i motivi che sorreggono il merito dell'appello principale.
Con il primo si denuncia il vizio della sentenza per errata determinazione dell'oggetto del contratto stipulato in data 9 gennaio 2018 e del corrispettivo pattuito tra le parti. Erroneità ed illogicità della motivazione. Contrasto con le risultanze istruttorie.
La censura è fondata.
4 Come la stessa sentenza da atto, le parti allegano due distinti contratti di appalto “formula chiavi in mano” recanti la stessa data, l'elenco delle stesse opere e forniture ma indicanti un diverso corrispettivo: la IG produce un contratto per euro 75mila oltre IVA CP_3 mentre la un contratto per totali euro 97mila oltre IVA in cui, si legge la CP_1 seguente integrazione: “Si concordano ulteriori euro 22mila euro a SAL prestabiliti di comune accordo”.
Merita marginalmente rilevarsi che, la presenza di due identici contratti tra le stesse parti recanti corrispettivi diversi, aveva già indotto il CTU nella procedura di ATP, ing. - la Per_1 cui relazione tecnica è stata depositata in primo grado il 4.12.2019 dalla Difesa della IG
- a scrivere: “Non è possibile per il CTU (…) verificare quale dei due documenti Pt_1
(rectius contratti) sia quello valido ai fini economici.
La differenza tra i due documenti risulta essere di euro 22mila, in assenza apparente di giustificata motivazione”.
Questa Corte, diversamente da quanto il primo Giudice ha considerato, ritiene maggiormente plausibile che i contratti in parola siano stati posti in essere con la finalità di eludere l'applicazione della imposizione fiscale dovuta, riducendo l'importo del corrispettivo reale soggetto a tassazione.
A confermare la finalità elusiva del doppio contratto, depongono le seguenti considerazioni:
- la reticenza di entrambe le parti a spiegare il motivo per cui le stesse hanno sottoscritto contestualmente due contratti ovvero le loro poco convincenti spiegazioni fornite al riguardo;
- l'unico elemento di differenziazione tra i due contratti è la frase contenuta nel contratto che indica il prezzo dell'appalto in euro 97mila: “Si concordano ulteriori euro 22mila a SAL prestabiliti di comune accordo”. Tale frase risulta priva di significato, tenuto conto che l'intero rapporto si è svolto senza alcuno S.A.L.
- la somma che la IG ha corrisposto alla dal Controparte_3 CP_1
06.02.2019 al 24.07.2018, che è pari ad euro 96.305,00 di cui 88.000,00 con bonifici e la differenza in contanti, non è conciliabile con il ritenere che il corrispettivo contrattuale dell'appalto fosse di euro 75mila oltre IVA del 10%, quindi di totali euro 82.500,00.
Più convincente invece ritenere che la IG abbia versato in esecuzione CP_3 del contratto, una somma di poco superiore agli 82.500,00 (somma che le parti intendevano ufficializzare) con bonifici, mentre in contanti, parte dei 22mila euro che, nelle intenzioni (iniziali) delle parti, era da non dichiarare.
Ciò risulta coerente sia con quanto si legge nello scambio di mail del 29.10.18 (doc. 27 della prod. in cui si fa riferimento a fatturazione “postuma” di più rimesse CP_3 in contanti, sia con quanto si legge nella ricevuta rilasciata dalla Novolab srl e depositata in giudizio dalla Difesa della IG ovvero che la somma di euro CP_3 3mila da quest'ultima pagata (in contanti) è versata in acconto delle somme dovute per l'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Sanremo e che il residuo a debito della è di euro 12mila, per un totale, quindi, di euro 108.305/00 (euro CP_3
96.305/00 + euro 12mila).
- Ulteriore conferma che il corrispettivo totale dell'appalto sia stato convenuto dalle parti in euro 97mila e non euro 75mila, la fornisce il teste che è stato Testimone_1 considerato dal Giudice di primo grado inattendibile in ragione del fatto che aveva messo in contatto ed il sig. (legale rappresentante della Controparte_3 CP_2
5 Novolab srl) e che, essendo assicuratore di entrambi, a seguito della vicenda in esame, avrebbe perso come cliente la IG . Controparte_3
Tale valutazione di inattendibilità espressa dal Tribunale non è condivisa da questo
Collegio, valutato anche quanto lo stresso ha dichiarato rispondendo alle Tes_1 osservazioni rivoltegli, ai sensi dell'art. 252 c.p.c. Gli elementi infatti da cui il Giudice di primo grado ha desunto la perdita di credibilità del teste non valgono di per sé a squalificarne la testimonianza e a renderla inattendibile, non risultando conclamate contraddizioni, lacune o inverosimiglianze nella deposizione che il teste ha reso nè, tantomeno, sono emerse circostanze attinenti a rapporti non sereni tra il teste e la IG così come registrati invece per CP_3 l'altro teste, geom. di cui, correttamente dà conto la sentenza. Testimone_2
Non esistono pertanto motivi ostativi a che la deposizione del signor Testimone_1 possa essere assunta ai fini della ricostruzione. Il signor ha dichiarato: “Quando eravamo nello studio del geometra Tes_1 Tes_2
la contrattazione avvenne verbalmente. (…) Le parti si erano accordate per
[...] vedere di abbassare un pochino il prezzo versando una parte in contanti. (…) Sono stato io che ho ricevuto da (n.d.r. Amministratore della via CP_2 CP_1 mail i due contratti con importi differenti ma già firmati dal Ho stampato i due CP_2 contratti. Ho poi incontrato al bar “Chicco tostato” dove ci vedevamo Controparte_3 sempre (…) li ha firmati entrambi (…) e io ho provveduto a girarli al Controparte_3
Successivamente (…) ho consegnato materialmente al gli originali dei CP_2 CP_2 due contratti firmati da alla quale avevo già lasciato una copia (…) Controparte_3
Alla ulteriore domanda rivolta dal Giudice: cosa significa la dicitura “si concordano ulteriori euro 22mila a SAL prestabiliti di comune accordo? Il teste ha precisato
“Sapevo che vi sarebbe stata una parte del prezzo corrisposta in bianco – fatturata – e una in nero – in contanti. Non sapevo quanto fosse la parte in nero ma sapevo quanto fosse la somma complessiva che inizialmente era di euro 100mila e poi si passò ad euro 97mila”. Altresì : “io so solo il prezzo complessivo di euro 97mila”.
La seconda censura, lamenta il mancato riconoscimento della debenza da parte della committente dell'importo portato dalla fattura n. 13/2019. Erroneità ed illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata afferma che “in assenza di una specifica pattuizione relativa ad opere extra contrattuali nulla può essere riconosciuto alla CP_1 ad eccezione dello sgombero iniziale di tutti i locali interni all'alloggio da ristrutturare in quanto si tratta di attività estranea all'oggetto del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, essendo onere del committente consegnare all'appaltatore i locali da ristrutturare pronti per la ristrutturazione”.
Sostiene l'appellante che ha errato il primo giudice nel ritenere applicabile l'art. 1659 c.c., che stabilisce che tutte le modifiche debbano essere autorizzate dal committente e che tale autorizzazione debba essere provata per iscritto, in quanto avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 1661 c.c. che consente invece di provare con tutti i mezzi consentiti che le variazioni sono state richieste dal committente.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente;
nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece,
6 l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore di provare che le variazioni siano state richieste dal committente, con tutti i mezzi consentiti (Cass. civ. n. 19099/2011).
Osserva altresì la Corte che, nell'ipotesi di contratto con determinazione del prezzo “a corpo”, l'appaltatore ha comunque diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi, qualora questi siano stati richiesti del committente (cfr. Cass. ord. n. 22268 del 25 settembre 2017).
Venendo alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene che dagli atti emergono dati ambigui che non consentono di ritenere dimostrata la pretesa della per i lavori di cui alla CP_1 fattura n.13 del 11.03.19 di euro 13.800,00 più IVA (15.180,00).
La stessa fattura, infatti, indica come oggetto “Opere extra contratto “AUTORIZZATE” dal geom. in qualità di agente della committenza sig.ra ” il che Tes_2 Controparte_3 ricondurrebbe la disciplina della fattispecie all'art. 1659 c.c., con la conseguenza che, come condivisibilmente ritenuto dalla sentenza impugnata, la domanda della CP_1 risulterebbe non accoglibile sul rilievo che dell'autorizzazione della parte committente non è stata fornita la prova con atto scritto.
Vale osservare, altresì, che anche a voler accedere alla tesi dell'appellante secondo la quale le opere per le quali la pretende il pagamento sarebbero state eseguite su richiesta CP_1 della parte committente, ne difetterebbe la prova, non potendo considerare tale quella fornita con il documento n. 17) del fascicolo della trasmesso via posta elettronica dal CP_1 geom. il 07.05.18, in quanto tale documento, che non proviene neanche direttamente Tes_2 dalla committente, non risulta preceduto, accompagnato né seguito da alcuna comunicazione o nota di quest'ultima che espliciti il senso che l'appellante gli attribuisce.
Va dunque confermato il rigetto della domanda di pagamento di c.d. opere extracontratto.
Il terzo motivo d'impugnazione, censura l'errato riconoscimento da parte del Tribunale dell'inadempimento di in relazione alle opere concernenti il terrazzo, che la CP_1 sentenza ha quantificato in euro 4.600,00 e detratto dalla somma pattuita a corpo.
Sul punto l'appellante denuncia omessa motivazione e contraddittorietà della pronuncia.
Più specificamente parte appellante contesta alla sentenza oltre che una illegittima riqualificazione della domanda della IG sui vizi, per aver trasformato la CP_3 domanda da risarcitoria in riduzione del prezzo, anche una contraddittoria motivazione insita nell'aver accolto, sul punto, la domanda della mentre ha affermato non dovuto il CP_3 risarcimento del danno richiesto dalla IG in merito agli altri vizi dalla medesima CP_3 asseriti, poiché degli stessi non era stata fornita analitica indicazione, né prova in merito alla tempestività della denuncia.
L'appellante contesta infine anche la quantificazione di tali opere che il primo Giudice ha effettuato mediante rinvio alla relazione del CTU svolta nell'ambito dell'ATP laddove, sottolinea l'appellante, il CTU ha superato i confini posti dal quesito formulato dal Giudice in quella sede, ponendo a fondamento della proprie conclusioni, circostanze non concretamente accertate durante i sopralluoghi effettuati (pag. 3), privi di precisa determinazione, non eccepiti dalla IG e riferiti a prestazioni non contemplate nel contratto stipulato tra le parti CP_3 incorrendo così anche in un difetto di motivazione.
La censura è infondata.
7 Innanzitutto deve rilevarsi che i lavori “sul terrazzo della demolizione ed eliminazione della tettoia esistente e della costruzione di altra zona relax con i relativi servizi” fossero opere che le parti avevano ricompreso nel contratto di appalto, lo riconosce la stessa laddove CP_1 assume di non averli potuti eseguire perché attendeva il progetto da parte del geom. che Tes_2 non le è stato inviato, come del resto riferisce la stessa sentenza impugnata (cfr. atto di appello pag. 17).
Non sussiste contraddittorietà nella motivazione, in quanto la stessa opportunamente distingue tra gli “ulteriori vizi e difetti riscontrati”, rigettando la domanda della in quanto “a CP_3 fronte dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667c.c., era onere della CP_3
per ogni vizio provare la tempestiva denuncia indicando il momento della scoperta e
[...] dello della denuncia” mentre ha accolto quella relativa alle opere non eseguite in quanto, ai sensi dell'art. 1667 c.c., la denunzia non è necessaria se tali opere risultano riconosciute dall'appaltatore.
Corretta poi la qualificazione dell'azione adottata dal Tribunale tenuto conto che, sia pure in via subordinata, la IG ha chiesto nelle conclusioni di valutare il costo Controparte_3 delle opere rimaste ineseguite e compensarne il valore “con la somma che l'attrice sarà eventualmente tenuta a versare alla convenuta” con ciò esercitando quindi l'actio quanti minoris.
In ordine alla quantificazione del valore delle opere ineseguite operata dal Tribunale, facendo proprie, al riguardo, le conclusioni esposte nella relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio a firma dell'ing. , svoltasi nell'ambito dell'ATP ed acquisita agli atti di questo processo Per_1 perché depositata dalla difesa della IG CP_3
La Corte, infatti, ritiene la disamina fornita dall'elaborato tecnico in parola, sul punto qui d'interesse, ben argomentata, analitica ed esaustiva e che correttamente il primo Giudice vi abbia fatto riferimento per la decisione sul capo, considerato che rientra “Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie” (Cass. n. 8603 del 3 aprile 2017).
Poiché dunque l'azione di riduzione è stata esattamente esercitata, la sentenza non è certamente affetta da ultrapetizione nella parte in cui ha condannato la a restituire l'importo CP_1 di euro 4.600/00.
Con il quarto motivo di gravame, si lamenta l'omessa pronuncia in merito alla domanda concernente la fattura n. 56/2018 riguardante il saldo dei lavori contrattuali.
Ritiene il Collegio che, alla luce della suindicata declaratoria di principio, anche tale censura deve essere respinta.
Benvero l'importo indicato nella fattura della n. 56/2018 (di euro 12.455,00 CP_1 più IVA) a saldo, è errato considerato che dal corrispettivo dell'appalto pattuito tra le parti ( 97mila più IVA) deve essere detratto il valore dei lavori non eseguiti (4.600/00), aggiunto l'importo della fattura n. 39 del 30.07.2018 (euro 3mila più IVA), riconosciuto come dovuto dalla e quello per lo “sgombero iniziale di tutti i locali interni all'alloggio da CP_3 ristrutturare” in quanto “onere del committente consegnare all'appaltatore i locali da
8 ristrutturare pronti per la ristrutturazione” (euro 1.391,06 più IVA), posto che l'esecuzione di tale attività non è stata specificamente contestata.
Con il quinto motivo la contesta il regolamento delle spese processuali con CP_1 condanna della società appellante alla rifusione in favore della IG di tutte Controparte_3 le spese processuali.
La disamina di quest'ultima censura dell'appello principale, per opportunità logica, merita di essere preceduta dall'esame dei due motivi dell'appello incidentale.
L'appello incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. ed omessa valutazione di prove e documenti, con il primo motivo, censura la decisione del primo Giudice per aver ritenuto decaduta la committente dalla denuncia dei vizi e difformità delle opere, mentre con il secondo lamenta una erronea e falsa applicazione degli artt. 1667 c.c. e 1453 e ss. cod. civ. Omessa valutazione di fatti e prove, dolendosi del respingimento della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla IG CP_3
I rilievi, entrambe infondati, possono essere esaminati congiuntamente perché connessi. .
La tempestività della denuncia dei vizi e difformità va valutata in relazione al termine legale di decadenza, che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., è di sessanta giorni decorrenti dalla scoperta degli stessi.
Deve considerarsi che l'immobile oggetto di ristrutturazione è tornato nella disponibilità della che è tornata ad abitarlo alla fine del mese di luglio del 2018, come confermato CP_3 anche dalle prove testimoniali acquisite, e che i vizi e le difformità lamentate dalla stessa committente e riferibili alle opere contrattualizzate, erano senz'altro palesi e riconoscibili.
Tale data deve pertanto individuarsi come di inizio della decorrenza del termine decadenziale e che la denuncia, assai genericamente formulata, risulta essere stata portata a conoscenza della solo con nota del 23 novembre 2018, ben oltre, quindi, i sessanta giorni CP_1 prescritti.
Pertanto, conformemente a quanto statuito dal primo Giudice, in applicazione dell'art. 1667 c.c., deve perciò ritenersi maturata la decadenza prevista.
Né d'altronde può accogliersi il rilievo formulato dall'appellante incidentale, secondo cui non ci sarebbe stata alcuna consegna delle opere, atteso che è mancato un verbale di riconsegna né sarebbe stato espletato alcun collaudo definitivo delle opere oggetto del contratto di appalto, perché non contemplato dal contratto e comunque mai formalmente richiesto.
Va in proposito osservato che non è sufficiente che il committente si limiti ad affermare che non vi è mai stata alcuna consegna delle opere giacchè, in linea generale, ai sensi dell'art. 1667
c.c., in assenza di collaudo è onere del committente fornire la prova della data di consegna per paralizzare l'eccezione di prescrizione. In tal senso la S.C. ha chiarito che “colui che agisce nei confronti dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte” (cfr. Cass. sez. II, 13.12.2021 n. 39599).
Per completezza, deve rilevarsi, infine, che la documentazione (in particolare il doc. 21 del fascicolo di parte richiamata a dimostrazione della mancata ultimazione dei lavori CP_3
9 e costituita da «riproduzione meccanica» di copie stampate attraverso screenshot delle conversazioni asseritamente contenute nelle chat telefoniche tra le parti, prescindendo da ogni valutazione di rilevanza nel merito, risulta di alcun valore probatorio.
Per l'utilizzabilità in un giudizio di tali documenti, infatti, si richiede che qualora gli stessi risultino oggetto di specifica contestazione, come nel caso in esame da parte della CP_1
[... (cfr. Memoria ex art. 183 VI co n. 3 c.p.c.), debba essere acquisito il supporto telematico dove è avvenuta la comunicazione o una relazione tecnica che attesti la metodologia e la strumentazione utilizzata per la copia a dimostrazione della provenienza dal suo autore.
Posto quanto precede, si appalesa infondato anche il secondo motivo di impugnazione incidentale, che lamenta il rigetto della domanda di risarcimento danni fondata sull'esistenza di vizi e difformità.
Tale domanda appare, peraltro, oltre che indeterminata anche carente di prova della colpa dell'appaltatore.
L'appello incidentale deve pertanto essere respinto e può essere esaminato il quinto motivo dell'appello principale che contesta la condanna al pagamento delle spese di causa di primo grado, interamente posto a carico della dal primo Giudice. CP_1
La censura merita accoglimento, nei termini che seguono.
Il criterio della soccombenza contemplato dall'art. 91 c.p.c., va riferito all'esito finale della lite e, pertanto, nel rapporto tra e la IG le spese di causa, CP_1 Controparte_3 nella misura stabilita dalla sentenza di primo grado - (7.254,00 per compensi, esborsi euro 286,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge) - devono essere compensate per due terzi ed il rimanente un terzo (non delle spese perché sostenuto dalla , posto a carico della IG CP_3 Controparte_3
Lo stesso regolamento deve adottarsi per il grado di appello e con ciò quindi le spese di causa devono essere compensate per due terzi tra le parti, condannando la IG a Controparte_3 rifondere alla il restante terzo. Tali spese si liquidano, in applicazione del D.M. CP_1 n. 147/ 2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ai valori medi, tenendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre esborsi per complessivi euro 804,00 (C.U. 777,00 + 27,00), rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
Quanto alla condanna al pagamento delle spese di primo grado statuita dalla sentenza impugnata totalmente a carico della nei confronti della . deve CP_1 CP_4 invece farsi applicazione del "principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. ord. 6144/ 24).
10 Ne consegue che, stante il respingimento della domanda della di risarcimento danni CP_3 nei confronti della il rimborso all' delle spese di giudizio di CP_1 CP_4 primo grado, deve essere, nella misura liquidata dalla sentenza impugnata, posto a carico della IG per un terzo;
per un terzo a carico della in quanto la Controparte_6 CP_1 garanzia assicurativa non comprende i danni alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono lavori e che pertanto la domanda di manleva non avrebbe potuto essere accolta, e per un terzo compensato tra le parti, risultando il contratto assicurativo con la CP_1 ricomprendente, come ammesso dalla stessa Compagnia nella comparsa di risposta di primo grado, la copertura del rischio per danni da infiltrazione, che risulta tra le voci di danno di cui la aveva chiesto il ristoro. CP_3
Per le stesse ragioni esposte, le spese di giudizio del grado di appello nei confronti della devono essere compensate per un terzo ed al pagamento dei restanti due terzi CP_4 devono essere condannate, in parti uguali, la IG e la Tali Controparte_3 CP_1 spese si liquidano complessivamente, in applicazione del D.M. n. 147/ 2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 a 26.000,00, ai valori medi, tenendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 2654/2022, pubblicata in data 16 giugno 2022 e notificata in data 28 luglio 2022, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- Condanna la IG a corrispondere alla la Controparte_3 CP_1 complessiva somma residua (comprensiva dell'IVA) di euro 10.165,16 (somme dovute a : 97,000,00 + 3,000,00 + 1.301,06 = 101.391,06 - 4.600,00 = 96.791,06 + IVA = 106,406,16 CP_1
- somme già corrisposte: 96,305,00 = 10.165,16);
- Respinge l'appello incidentale di Controparte_3
- Condanna la IG a rifondere alla un terzo delle Controparte_3 CP_1 spese processuali, compensandone i restanti due terzi tra le parti, sia del primo che del secondo grado di giudizio, pari ad euro 2.513,33, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA per il primo grado ed euro 2.553,33, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, per il grado di appello;
- Condanna la a rifondere alla un terzo delle spese CP_1 CP_4 processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio, pari ad euro 1.094,66 oltre
15% per spese generali, IVA e CPA e per il primo grado ed euro 1.322,99, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, per il grado di appello.
- Condanna la IG a rifondere alla un terzo delle Controparte_3 CP_4 spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio, pari ad euro 1.094,66 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA e per il primo grado ed euro 1.322,99, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, per il grado di appello.
- Compensa per un terzo le spese di causa nei confronti della . CP_4
- Dà atto della sussistenza, relativamente all'appello incidentale, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 1243/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
Controparte_1 in persona del suo l.r.p.t. signor elettivamente domiciliata a Torino in Via CP_2
Susa n. 35 presso lo studio degli Avvocati Lorenzo Fenoglio (PEC
ed Andrea Fenoglio (PEC Email_1
che la rappresentano e difendono in virtù di Email_2 procura depositata con l'atto di citazione d'appello. Appellante
CONTRO
Controparte_3 Rappresentata, domiciliata e difesa, dall'Avv. Federico Depretis (PEC
, con studio a Torino, C.so Francia n. 3 in virtù Email_3 di procura depositata con l'atto di citazione d'appello.
Appellata ed appellante incidentale
NONCHE'
Controparte_4 in persona del suo procuratore ad negotia dott. con sede a Bologna in Via Controparte_5
Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Torino, Via Peyron n. 29, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zarba (PEC che la Email_4 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2654/ 2022 pubblicata in data 16 giugno 2022 e notificata il 28 luglio 2022.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE PRINCIPALE
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, (…) accogliere il presente gravame, riformando parzialmente la sentenza n. 2654/2022 resa dal Tribunale di Torino, in persona del
Giudicante, dott.ssa Simonetta Rossi, pubblicata in data 16 giugno 2022, RG n. 18328/19 e notificata in data 28 luglio 2022 per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, respinte le avversarie istanze, eccezioni, deduzioni, domande, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale della IG ed alle eccezioni di improcedibilità o di CP_3 inammissibilità della domanda di manleva. Formulata dalla . Controparte_4
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione
- Rigettare l'appello avversario per i motivi di fatto ed in diritto sopra esposti;
- a parziale modifica della Sentenza appellata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino condannare, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, la parte appellante a risarcire i danni cagionati alla IG.ra
[...] nella misura di euro 18mila o quell'altra superiore o inferiore eventualmente CP_3 determinanda in corso di causa (anche in via equitativa) e confermare nel resto la sentenza appellata;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il presente grado e per il giudizio di primo grado;
- In caso di svolgimento di attività istruttoria, parte appellata chiede accogliersi le istanze istruttorie formalizzate in primo grado (…)”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (UNIPOLSAI)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello Nel merito
In via principale, dichiarare infondato l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In via di subordinata Se verrà ritenuto fondato l'appello, respingere comunque la domanda di manleva formulata nei confronti dell'esponente, perché infondata in fatto ed in diritto. In via di ulteriore subordine Se verrà ritenuto infondato l'appello anche in punto di manleva, dichiarare la
[...] tenuta a manlevare la nei limiti del giusto e del provato Controparte_4 Controparte_1
e, comunque, secondo quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione.
In ogni caso Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n° 4776/2019, il Tribunale di Torino ingiungeva alla IG
[...] di pagare alla la somma di euro 32.180,50, oltre interessi e spese del CP_3 CP_1 procedimento monitorio.
2 Il credito ingiunto afferiva all'esecuzione di opere di ristrutturazione dell'alloggio di proprietà della sito a Sanremo (IM), sulla base del contratto di appalto stipulato il 09.01.2018. CP_3
Avverso il succitato provvedimento monitorio, proponeva opposizione la IG
[...] chiedendo la revoca del decreto in quanto le opere eseguite dalla oggetto CP_3 CP_1 del contratto di appalto, erano rimaste in parte inevase mentre quelle realizzate presentavano vizi e difetti. In relazione a questi ultimi, la chiedeva, in via riconvenzionale, un CP_3 risarcimento danni di euro 15mila o, in subordine, che il valore dei vizi e quello delle opere non eseguite, fosse compensato con la somma eventualmente dovuta dall'attrice alla
. CP_1
, chiamata dalla sua assicurata , costituitasi in Controparte_4 CP_1 giudizio, contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria della nonché della CP_3 domanda di manleva avanzata dalla . CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'assunzione di prova orale, con l'interpello sia della parte opposta che di quella opponente, sia di testi.
All'esito, il giudice pronunciava la sentenza n° 2654/2022, pubblicata in data 16 giugno 2022
e notificata in data 28 luglio 2022, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando a restituire in favore della CP_1 IG la somma di euro 14.034,84 (96.305,00-82.270,16) oltre interessi Controparte_3 dall'11.07.2019 al saldo e spese di causa.
Ha impugnato l'anzidetta statuizione la con atto di citazione notificato il CP_1
26.09.2022, mercé il quale ha reiterato tutte le eccezioni ed i rilievi che erano stati disattesi dal
Tribunale di Torino ovvero, che il corrispettivo dell'appalto oggetto di causa fosse stato pattuito in euro 97mila (oltre IVA); che i lavori convenuti prevedevano l'esecuzione di opere di muratura, con rifacimento integrale dei pavimenti, porte, bagni e tinteggiature, dell'impianto elettrico, dell'impianto idro-termico-sanitario, il tutto con fornitura di piastrelle, sanitari, rubinetterie, box doccia, porte interne, infissi, termo arredi;
che tra le parti erano stati concordati lavori extra per un valore complessivo di euro 13.800,00 oltre IVA e segnatamente la fornitura di due mobili di arredo bagno;
la fornitura di rubinetti e sanitari differenti rispetto a quelli previsti in contratto;
la realizzazione di una parete in cartongesso;
la realizzazione dei collegamenti cucina e lavatrice, il trasporto di alcuni mobili da Sanremo presso la residenza della committente a Torino;
le demolizioni e lo smaltimento di macerie delle soglie a pavimento esterne per la corretta esecuzione del montaggio dei nuovi infissi;
la realizzazione di controsoffitti interni su tutta la zona giorno, con fornitura e posa in opera di faretti ad incasso;
lo smontaggio e lo smaltimento di tutti i mobili presenti nell'appartamento di Sanremo. Inoltre che, nel luglio 2018, su esplicita richiesta della committente, la fornitura di un nuovo impianto di climatizzazione del valore di euro 3mila oltre IVA
L'impugnazione si articola in cinque motivi:
- con il primo, la denuncia un errata determinazione dell'oggetto del CP_1 contratto stipulato in data 9 gennaio 2018 e del corrispettivo pattuito tra le parti. Erroneità ed illogicità della motivazione. Contrasto con le risultanze istruttorie.
- Con il secondo motivo, lamenta il mancato riconoscimento della debenza da parte della committente dell'importo portato dalla fattura n. 13/2019. Erroneità ed illogicità della motivazione.
3 - Con il terzo motivo, censura l'errato riconoscimento dell'inadempimento di relativo alle opere concernenti il terrazzo. Omessa motivazione e CP_1 contraddittorietà della pronuncia.
- Con il quarto motivo, si duole della omessa pronuncia in merito alla domanda concernente la fattura n. 56/2018.
- Con il quinto motivo censura la condanna della al pagamento, sia nei CP_1 confronti della IG sia della , di tutte le spese di Controparte_3 CP_4 causa.
La IG si è costituita in giudizio instando per l'inammissibilità e comunque Controparte_3 il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale per la condanna della CP_1 al risarcimento dei danni richiesti e non riconosciutile in primo grado.
L'appello incidentale è fondato su due motivi, così rubricati:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. ed omessa valutazione di prove e documenti.
- Errore e falsa applicazione degli artt. 1667 c.c. e 1453 e ss. cod. civ. Omessa valutazione di fatti e prove.
La nei confronti della quale la sentenza aveva rigettato la domanda di Controparte_4 manleva proposta dalla in quanto la domanda di danni avanzata dalla CP_1 CP_3 nei confronti della era risultata carente di prova, si è costituita chiedendo CP_1 dichiararsi l'improcedibiltà dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza del 07 febbraio 2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** *** La sentenza impugnata è stata notificata in data 28.07.2022 e l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine prescritto dall'art. 327, 1 co. c.p.c., con atto notificato in data 26.09.2022.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellata e dalla
[...]
, di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. Controparte_4
Questa Corte, infatti, procedendo alla trattazione della causa nel merito ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio nei termini previsti dall'indicata disposizione (cfr. Cass.15.4.2019
n.10422).
Possono esaminarsi quindi i motivi che sorreggono il merito dell'appello principale.
Con il primo si denuncia il vizio della sentenza per errata determinazione dell'oggetto del contratto stipulato in data 9 gennaio 2018 e del corrispettivo pattuito tra le parti. Erroneità ed illogicità della motivazione. Contrasto con le risultanze istruttorie.
La censura è fondata.
4 Come la stessa sentenza da atto, le parti allegano due distinti contratti di appalto “formula chiavi in mano” recanti la stessa data, l'elenco delle stesse opere e forniture ma indicanti un diverso corrispettivo: la IG produce un contratto per euro 75mila oltre IVA CP_3 mentre la un contratto per totali euro 97mila oltre IVA in cui, si legge la CP_1 seguente integrazione: “Si concordano ulteriori euro 22mila euro a SAL prestabiliti di comune accordo”.
Merita marginalmente rilevarsi che, la presenza di due identici contratti tra le stesse parti recanti corrispettivi diversi, aveva già indotto il CTU nella procedura di ATP, ing. - la Per_1 cui relazione tecnica è stata depositata in primo grado il 4.12.2019 dalla Difesa della IG
- a scrivere: “Non è possibile per il CTU (…) verificare quale dei due documenti Pt_1
(rectius contratti) sia quello valido ai fini economici.
La differenza tra i due documenti risulta essere di euro 22mila, in assenza apparente di giustificata motivazione”.
Questa Corte, diversamente da quanto il primo Giudice ha considerato, ritiene maggiormente plausibile che i contratti in parola siano stati posti in essere con la finalità di eludere l'applicazione della imposizione fiscale dovuta, riducendo l'importo del corrispettivo reale soggetto a tassazione.
A confermare la finalità elusiva del doppio contratto, depongono le seguenti considerazioni:
- la reticenza di entrambe le parti a spiegare il motivo per cui le stesse hanno sottoscritto contestualmente due contratti ovvero le loro poco convincenti spiegazioni fornite al riguardo;
- l'unico elemento di differenziazione tra i due contratti è la frase contenuta nel contratto che indica il prezzo dell'appalto in euro 97mila: “Si concordano ulteriori euro 22mila a SAL prestabiliti di comune accordo”. Tale frase risulta priva di significato, tenuto conto che l'intero rapporto si è svolto senza alcuno S.A.L.
- la somma che la IG ha corrisposto alla dal Controparte_3 CP_1
06.02.2019 al 24.07.2018, che è pari ad euro 96.305,00 di cui 88.000,00 con bonifici e la differenza in contanti, non è conciliabile con il ritenere che il corrispettivo contrattuale dell'appalto fosse di euro 75mila oltre IVA del 10%, quindi di totali euro 82.500,00.
Più convincente invece ritenere che la IG abbia versato in esecuzione CP_3 del contratto, una somma di poco superiore agli 82.500,00 (somma che le parti intendevano ufficializzare) con bonifici, mentre in contanti, parte dei 22mila euro che, nelle intenzioni (iniziali) delle parti, era da non dichiarare.
Ciò risulta coerente sia con quanto si legge nello scambio di mail del 29.10.18 (doc. 27 della prod. in cui si fa riferimento a fatturazione “postuma” di più rimesse CP_3 in contanti, sia con quanto si legge nella ricevuta rilasciata dalla Novolab srl e depositata in giudizio dalla Difesa della IG ovvero che la somma di euro CP_3 3mila da quest'ultima pagata (in contanti) è versata in acconto delle somme dovute per l'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Sanremo e che il residuo a debito della è di euro 12mila, per un totale, quindi, di euro 108.305/00 (euro CP_3
96.305/00 + euro 12mila).
- Ulteriore conferma che il corrispettivo totale dell'appalto sia stato convenuto dalle parti in euro 97mila e non euro 75mila, la fornisce il teste che è stato Testimone_1 considerato dal Giudice di primo grado inattendibile in ragione del fatto che aveva messo in contatto ed il sig. (legale rappresentante della Controparte_3 CP_2
5 Novolab srl) e che, essendo assicuratore di entrambi, a seguito della vicenda in esame, avrebbe perso come cliente la IG . Controparte_3
Tale valutazione di inattendibilità espressa dal Tribunale non è condivisa da questo
Collegio, valutato anche quanto lo stresso ha dichiarato rispondendo alle Tes_1 osservazioni rivoltegli, ai sensi dell'art. 252 c.p.c. Gli elementi infatti da cui il Giudice di primo grado ha desunto la perdita di credibilità del teste non valgono di per sé a squalificarne la testimonianza e a renderla inattendibile, non risultando conclamate contraddizioni, lacune o inverosimiglianze nella deposizione che il teste ha reso nè, tantomeno, sono emerse circostanze attinenti a rapporti non sereni tra il teste e la IG così come registrati invece per CP_3 l'altro teste, geom. di cui, correttamente dà conto la sentenza. Testimone_2
Non esistono pertanto motivi ostativi a che la deposizione del signor Testimone_1 possa essere assunta ai fini della ricostruzione. Il signor ha dichiarato: “Quando eravamo nello studio del geometra Tes_1 Tes_2
la contrattazione avvenne verbalmente. (…) Le parti si erano accordate per
[...] vedere di abbassare un pochino il prezzo versando una parte in contanti. (…) Sono stato io che ho ricevuto da (n.d.r. Amministratore della via CP_2 CP_1 mail i due contratti con importi differenti ma già firmati dal Ho stampato i due CP_2 contratti. Ho poi incontrato al bar “Chicco tostato” dove ci vedevamo Controparte_3 sempre (…) li ha firmati entrambi (…) e io ho provveduto a girarli al Controparte_3
Successivamente (…) ho consegnato materialmente al gli originali dei CP_2 CP_2 due contratti firmati da alla quale avevo già lasciato una copia (…) Controparte_3
Alla ulteriore domanda rivolta dal Giudice: cosa significa la dicitura “si concordano ulteriori euro 22mila a SAL prestabiliti di comune accordo? Il teste ha precisato
“Sapevo che vi sarebbe stata una parte del prezzo corrisposta in bianco – fatturata – e una in nero – in contanti. Non sapevo quanto fosse la parte in nero ma sapevo quanto fosse la somma complessiva che inizialmente era di euro 100mila e poi si passò ad euro 97mila”. Altresì : “io so solo il prezzo complessivo di euro 97mila”.
La seconda censura, lamenta il mancato riconoscimento della debenza da parte della committente dell'importo portato dalla fattura n. 13/2019. Erroneità ed illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata afferma che “in assenza di una specifica pattuizione relativa ad opere extra contrattuali nulla può essere riconosciuto alla CP_1 ad eccezione dello sgombero iniziale di tutti i locali interni all'alloggio da ristrutturare in quanto si tratta di attività estranea all'oggetto del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, essendo onere del committente consegnare all'appaltatore i locali da ristrutturare pronti per la ristrutturazione”.
Sostiene l'appellante che ha errato il primo giudice nel ritenere applicabile l'art. 1659 c.c., che stabilisce che tutte le modifiche debbano essere autorizzate dal committente e che tale autorizzazione debba essere provata per iscritto, in quanto avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 1661 c.c. che consente invece di provare con tutti i mezzi consentiti che le variazioni sono state richieste dal committente.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente;
nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece,
6 l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore di provare che le variazioni siano state richieste dal committente, con tutti i mezzi consentiti (Cass. civ. n. 19099/2011).
Osserva altresì la Corte che, nell'ipotesi di contratto con determinazione del prezzo “a corpo”, l'appaltatore ha comunque diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi, qualora questi siano stati richiesti del committente (cfr. Cass. ord. n. 22268 del 25 settembre 2017).
Venendo alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene che dagli atti emergono dati ambigui che non consentono di ritenere dimostrata la pretesa della per i lavori di cui alla CP_1 fattura n.13 del 11.03.19 di euro 13.800,00 più IVA (15.180,00).
La stessa fattura, infatti, indica come oggetto “Opere extra contratto “AUTORIZZATE” dal geom. in qualità di agente della committenza sig.ra ” il che Tes_2 Controparte_3 ricondurrebbe la disciplina della fattispecie all'art. 1659 c.c., con la conseguenza che, come condivisibilmente ritenuto dalla sentenza impugnata, la domanda della CP_1 risulterebbe non accoglibile sul rilievo che dell'autorizzazione della parte committente non è stata fornita la prova con atto scritto.
Vale osservare, altresì, che anche a voler accedere alla tesi dell'appellante secondo la quale le opere per le quali la pretende il pagamento sarebbero state eseguite su richiesta CP_1 della parte committente, ne difetterebbe la prova, non potendo considerare tale quella fornita con il documento n. 17) del fascicolo della trasmesso via posta elettronica dal CP_1 geom. il 07.05.18, in quanto tale documento, che non proviene neanche direttamente Tes_2 dalla committente, non risulta preceduto, accompagnato né seguito da alcuna comunicazione o nota di quest'ultima che espliciti il senso che l'appellante gli attribuisce.
Va dunque confermato il rigetto della domanda di pagamento di c.d. opere extracontratto.
Il terzo motivo d'impugnazione, censura l'errato riconoscimento da parte del Tribunale dell'inadempimento di in relazione alle opere concernenti il terrazzo, che la CP_1 sentenza ha quantificato in euro 4.600,00 e detratto dalla somma pattuita a corpo.
Sul punto l'appellante denuncia omessa motivazione e contraddittorietà della pronuncia.
Più specificamente parte appellante contesta alla sentenza oltre che una illegittima riqualificazione della domanda della IG sui vizi, per aver trasformato la CP_3 domanda da risarcitoria in riduzione del prezzo, anche una contraddittoria motivazione insita nell'aver accolto, sul punto, la domanda della mentre ha affermato non dovuto il CP_3 risarcimento del danno richiesto dalla IG in merito agli altri vizi dalla medesima CP_3 asseriti, poiché degli stessi non era stata fornita analitica indicazione, né prova in merito alla tempestività della denuncia.
L'appellante contesta infine anche la quantificazione di tali opere che il primo Giudice ha effettuato mediante rinvio alla relazione del CTU svolta nell'ambito dell'ATP laddove, sottolinea l'appellante, il CTU ha superato i confini posti dal quesito formulato dal Giudice in quella sede, ponendo a fondamento della proprie conclusioni, circostanze non concretamente accertate durante i sopralluoghi effettuati (pag. 3), privi di precisa determinazione, non eccepiti dalla IG e riferiti a prestazioni non contemplate nel contratto stipulato tra le parti CP_3 incorrendo così anche in un difetto di motivazione.
La censura è infondata.
7 Innanzitutto deve rilevarsi che i lavori “sul terrazzo della demolizione ed eliminazione della tettoia esistente e della costruzione di altra zona relax con i relativi servizi” fossero opere che le parti avevano ricompreso nel contratto di appalto, lo riconosce la stessa laddove CP_1 assume di non averli potuti eseguire perché attendeva il progetto da parte del geom. che Tes_2 non le è stato inviato, come del resto riferisce la stessa sentenza impugnata (cfr. atto di appello pag. 17).
Non sussiste contraddittorietà nella motivazione, in quanto la stessa opportunamente distingue tra gli “ulteriori vizi e difetti riscontrati”, rigettando la domanda della in quanto “a CP_3 fronte dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667c.c., era onere della CP_3
per ogni vizio provare la tempestiva denuncia indicando il momento della scoperta e
[...] dello della denuncia” mentre ha accolto quella relativa alle opere non eseguite in quanto, ai sensi dell'art. 1667 c.c., la denunzia non è necessaria se tali opere risultano riconosciute dall'appaltatore.
Corretta poi la qualificazione dell'azione adottata dal Tribunale tenuto conto che, sia pure in via subordinata, la IG ha chiesto nelle conclusioni di valutare il costo Controparte_3 delle opere rimaste ineseguite e compensarne il valore “con la somma che l'attrice sarà eventualmente tenuta a versare alla convenuta” con ciò esercitando quindi l'actio quanti minoris.
In ordine alla quantificazione del valore delle opere ineseguite operata dal Tribunale, facendo proprie, al riguardo, le conclusioni esposte nella relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio a firma dell'ing. , svoltasi nell'ambito dell'ATP ed acquisita agli atti di questo processo Per_1 perché depositata dalla difesa della IG CP_3
La Corte, infatti, ritiene la disamina fornita dall'elaborato tecnico in parola, sul punto qui d'interesse, ben argomentata, analitica ed esaustiva e che correttamente il primo Giudice vi abbia fatto riferimento per la decisione sul capo, considerato che rientra “Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie” (Cass. n. 8603 del 3 aprile 2017).
Poiché dunque l'azione di riduzione è stata esattamente esercitata, la sentenza non è certamente affetta da ultrapetizione nella parte in cui ha condannato la a restituire l'importo CP_1 di euro 4.600/00.
Con il quarto motivo di gravame, si lamenta l'omessa pronuncia in merito alla domanda concernente la fattura n. 56/2018 riguardante il saldo dei lavori contrattuali.
Ritiene il Collegio che, alla luce della suindicata declaratoria di principio, anche tale censura deve essere respinta.
Benvero l'importo indicato nella fattura della n. 56/2018 (di euro 12.455,00 CP_1 più IVA) a saldo, è errato considerato che dal corrispettivo dell'appalto pattuito tra le parti ( 97mila più IVA) deve essere detratto il valore dei lavori non eseguiti (4.600/00), aggiunto l'importo della fattura n. 39 del 30.07.2018 (euro 3mila più IVA), riconosciuto come dovuto dalla e quello per lo “sgombero iniziale di tutti i locali interni all'alloggio da CP_3 ristrutturare” in quanto “onere del committente consegnare all'appaltatore i locali da
8 ristrutturare pronti per la ristrutturazione” (euro 1.391,06 più IVA), posto che l'esecuzione di tale attività non è stata specificamente contestata.
Con il quinto motivo la contesta il regolamento delle spese processuali con CP_1 condanna della società appellante alla rifusione in favore della IG di tutte Controparte_3 le spese processuali.
La disamina di quest'ultima censura dell'appello principale, per opportunità logica, merita di essere preceduta dall'esame dei due motivi dell'appello incidentale.
L'appello incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. ed omessa valutazione di prove e documenti, con il primo motivo, censura la decisione del primo Giudice per aver ritenuto decaduta la committente dalla denuncia dei vizi e difformità delle opere, mentre con il secondo lamenta una erronea e falsa applicazione degli artt. 1667 c.c. e 1453 e ss. cod. civ. Omessa valutazione di fatti e prove, dolendosi del respingimento della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla IG CP_3
I rilievi, entrambe infondati, possono essere esaminati congiuntamente perché connessi. .
La tempestività della denuncia dei vizi e difformità va valutata in relazione al termine legale di decadenza, che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., è di sessanta giorni decorrenti dalla scoperta degli stessi.
Deve considerarsi che l'immobile oggetto di ristrutturazione è tornato nella disponibilità della che è tornata ad abitarlo alla fine del mese di luglio del 2018, come confermato CP_3 anche dalle prove testimoniali acquisite, e che i vizi e le difformità lamentate dalla stessa committente e riferibili alle opere contrattualizzate, erano senz'altro palesi e riconoscibili.
Tale data deve pertanto individuarsi come di inizio della decorrenza del termine decadenziale e che la denuncia, assai genericamente formulata, risulta essere stata portata a conoscenza della solo con nota del 23 novembre 2018, ben oltre, quindi, i sessanta giorni CP_1 prescritti.
Pertanto, conformemente a quanto statuito dal primo Giudice, in applicazione dell'art. 1667 c.c., deve perciò ritenersi maturata la decadenza prevista.
Né d'altronde può accogliersi il rilievo formulato dall'appellante incidentale, secondo cui non ci sarebbe stata alcuna consegna delle opere, atteso che è mancato un verbale di riconsegna né sarebbe stato espletato alcun collaudo definitivo delle opere oggetto del contratto di appalto, perché non contemplato dal contratto e comunque mai formalmente richiesto.
Va in proposito osservato che non è sufficiente che il committente si limiti ad affermare che non vi è mai stata alcuna consegna delle opere giacchè, in linea generale, ai sensi dell'art. 1667
c.c., in assenza di collaudo è onere del committente fornire la prova della data di consegna per paralizzare l'eccezione di prescrizione. In tal senso la S.C. ha chiarito che “colui che agisce nei confronti dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte” (cfr. Cass. sez. II, 13.12.2021 n. 39599).
Per completezza, deve rilevarsi, infine, che la documentazione (in particolare il doc. 21 del fascicolo di parte richiamata a dimostrazione della mancata ultimazione dei lavori CP_3
9 e costituita da «riproduzione meccanica» di copie stampate attraverso screenshot delle conversazioni asseritamente contenute nelle chat telefoniche tra le parti, prescindendo da ogni valutazione di rilevanza nel merito, risulta di alcun valore probatorio.
Per l'utilizzabilità in un giudizio di tali documenti, infatti, si richiede che qualora gli stessi risultino oggetto di specifica contestazione, come nel caso in esame da parte della CP_1
[... (cfr. Memoria ex art. 183 VI co n. 3 c.p.c.), debba essere acquisito il supporto telematico dove è avvenuta la comunicazione o una relazione tecnica che attesti la metodologia e la strumentazione utilizzata per la copia a dimostrazione della provenienza dal suo autore.
Posto quanto precede, si appalesa infondato anche il secondo motivo di impugnazione incidentale, che lamenta il rigetto della domanda di risarcimento danni fondata sull'esistenza di vizi e difformità.
Tale domanda appare, peraltro, oltre che indeterminata anche carente di prova della colpa dell'appaltatore.
L'appello incidentale deve pertanto essere respinto e può essere esaminato il quinto motivo dell'appello principale che contesta la condanna al pagamento delle spese di causa di primo grado, interamente posto a carico della dal primo Giudice. CP_1
La censura merita accoglimento, nei termini che seguono.
Il criterio della soccombenza contemplato dall'art. 91 c.p.c., va riferito all'esito finale della lite e, pertanto, nel rapporto tra e la IG le spese di causa, CP_1 Controparte_3 nella misura stabilita dalla sentenza di primo grado - (7.254,00 per compensi, esborsi euro 286,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge) - devono essere compensate per due terzi ed il rimanente un terzo (non delle spese perché sostenuto dalla , posto a carico della IG CP_3 Controparte_3
Lo stesso regolamento deve adottarsi per il grado di appello e con ciò quindi le spese di causa devono essere compensate per due terzi tra le parti, condannando la IG a Controparte_3 rifondere alla il restante terzo. Tali spese si liquidano, in applicazione del D.M. CP_1 n. 147/ 2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ai valori medi, tenendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre esborsi per complessivi euro 804,00 (C.U. 777,00 + 27,00), rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
Quanto alla condanna al pagamento delle spese di primo grado statuita dalla sentenza impugnata totalmente a carico della nei confronti della . deve CP_1 CP_4 invece farsi applicazione del "principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. ord. 6144/ 24).
10 Ne consegue che, stante il respingimento della domanda della di risarcimento danni CP_3 nei confronti della il rimborso all' delle spese di giudizio di CP_1 CP_4 primo grado, deve essere, nella misura liquidata dalla sentenza impugnata, posto a carico della IG per un terzo;
per un terzo a carico della in quanto la Controparte_6 CP_1 garanzia assicurativa non comprende i danni alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono lavori e che pertanto la domanda di manleva non avrebbe potuto essere accolta, e per un terzo compensato tra le parti, risultando il contratto assicurativo con la CP_1 ricomprendente, come ammesso dalla stessa Compagnia nella comparsa di risposta di primo grado, la copertura del rischio per danni da infiltrazione, che risulta tra le voci di danno di cui la aveva chiesto il ristoro. CP_3
Per le stesse ragioni esposte, le spese di giudizio del grado di appello nei confronti della devono essere compensate per un terzo ed al pagamento dei restanti due terzi CP_4 devono essere condannate, in parti uguali, la IG e la Tali Controparte_3 CP_1 spese si liquidano complessivamente, in applicazione del D.M. n. 147/ 2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 a 26.000,00, ai valori medi, tenendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 2654/2022, pubblicata in data 16 giugno 2022 e notificata in data 28 luglio 2022, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- Condanna la IG a corrispondere alla la Controparte_3 CP_1 complessiva somma residua (comprensiva dell'IVA) di euro 10.165,16 (somme dovute a : 97,000,00 + 3,000,00 + 1.301,06 = 101.391,06 - 4.600,00 = 96.791,06 + IVA = 106,406,16 CP_1
- somme già corrisposte: 96,305,00 = 10.165,16);
- Respinge l'appello incidentale di Controparte_3
- Condanna la IG a rifondere alla un terzo delle Controparte_3 CP_1 spese processuali, compensandone i restanti due terzi tra le parti, sia del primo che del secondo grado di giudizio, pari ad euro 2.513,33, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA per il primo grado ed euro 2.553,33, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, per il grado di appello;
- Condanna la a rifondere alla un terzo delle spese CP_1 CP_4 processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio, pari ad euro 1.094,66 oltre
15% per spese generali, IVA e CPA e per il primo grado ed euro 1.322,99, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, per il grado di appello.
- Condanna la IG a rifondere alla un terzo delle Controparte_3 CP_4 spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio, pari ad euro 1.094,66 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA e per il primo grado ed euro 1.322,99, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, per il grado di appello.
- Compensa per un terzo le spese di causa nei confronti della . CP_4
- Dà atto della sussistenza, relativamente all'appello incidentale, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
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