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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA - Presidente dott. Patrizia NIGRI - Giudice dott. Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n.4821 del R.G. 2021, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. PIERRI GIUSEPPE, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. PERCOLLA VINCENZO Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
E il P. M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/07/2021, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in San Giorgio Jonico (TA) in data 01/12/1994 con CP_1 , che dalla loro unione non sono nati figli e che in data 04.07.2016 era stata
[...] omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
Adottati in data 27.04.2022 i provvedimenti presidenziali, veniva rimessa la causa innanzi all'istruttore e all'udienza del 18.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite chiedevano congiuntamente la pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 16/07/2021 è fondata e va quindi accolta.
[...]
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 04.07.2016 dal Tribunale di Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015
n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San
Giorgio Jonico (TA) il 01.12.1994 da , nato a [...] Parte_1
(TA) il 26/05/1968, e da , nata a [...] il Controparte_1
28/06/1972, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giorgio Jonico (TA) dell'anno 1994 (atto n. 59, p. II, s. A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 29.11.2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente.
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Martino CASAVOLA - Presidente
dott. Patrizia NIGRI - Giudice
dott. Anna CARBONARA - Giudice rel.
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 4821/2021 R.G. avente ad oggetto:
divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio,
vista la sentenza non definitiva di divorzio dei coniugi emessa in data odierna;
tenuto conto della necessità di far proseguire il giudizio sulle altre domande formulate dalle parti;
PQM
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al G.I. dott. Anna Carbonara già designato e fissa l'udienza del 31 marzo 2025 ore 10.00 per il prosieguo del giudizio e per l'escussione del teste . Testimone_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice rel.
Dott. Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA - Presidente dott. Patrizia NIGRI - Giudice dott. Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n.4821 del R.G. 2021, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. PIERRI GIUSEPPE, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. PERCOLLA VINCENZO Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
E il P. M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/07/2021, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in San Giorgio Jonico (TA) in data 01/12/1994 con CP_1 , che dalla loro unione non sono nati figli e che in data 04.07.2016 era stata
[...] omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
Adottati in data 27.04.2022 i provvedimenti presidenziali, veniva rimessa la causa innanzi all'istruttore e all'udienza del 18.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite chiedevano congiuntamente la pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 16/07/2021 è fondata e va quindi accolta.
[...]
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 04.07.2016 dal Tribunale di Taranto.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015
n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San
Giorgio Jonico (TA) il 01.12.1994 da , nato a [...] Parte_1
(TA) il 26/05/1968, e da , nata a [...] il Controparte_1
28/06/1972, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giorgio Jonico (TA) dell'anno 1994 (atto n. 59, p. II, s. A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 29.11.2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente.
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Martino CASAVOLA - Presidente
dott. Patrizia NIGRI - Giudice
dott. Anna CARBONARA - Giudice rel.
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 4821/2021 R.G. avente ad oggetto:
divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio,
vista la sentenza non definitiva di divorzio dei coniugi emessa in data odierna;
tenuto conto della necessità di far proseguire il giudizio sulle altre domande formulate dalle parti;
PQM
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al G.I. dott. Anna Carbonara già designato e fissa l'udienza del 31 marzo 2025 ore 10.00 per il prosieguo del giudizio e per l'escussione del teste . Testimone_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice rel.
Dott. Anna Carbonara