Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Valeria Ardoino Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 26/11/1971, residente in [...]5 12010 ENTRACQUE [CN]
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MUSSO
RAVERA JENNIFER (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. Parte_2
nato a [...], il [...], residente in C.F._3
VIA MONTE MEZZANA 28 16035 RAPALLO [GE] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ARVIGO ALESSANDRO (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno modificato le condizioni rispetto a quelle concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZOAGLI il 03/06/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 02/08/2023 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZOAGLI il 03/06/1999 dai Signori e Parte_1 [...]
Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative alla prole e agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1)La casa coniugale sita in Genova, Via San Fruttuoso n. 10 int. 12 sc. dx, condotta in locazione con contratto stipulato a favore della figlia maggiorenne comprensiva degli arredi ivi presenti, rimarrà assegnata Persona_1
alla Sig.ra che vi continuerà a vivere insieme alla figlia Parte_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente Persona_2
2) Il Sig. continuerà a concorrere al mantenimento Parte_2
della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 mediante la corresponsione di €. 400,00 alla madre, che provvederà ai bisogni ed alle esigenze della figlia convivente, entro il giorno dieci di ogni mese a decorrere da giugno 2023 e con rivalutazione Istat dal mese di giugno 2024.
Il Sig. si impegna, altresì, a concorrere in ragione Parte_2
del 50% per il pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese straordinarie facendo riferimento ai criteri stabiliti dal verbale del 15/09/2016 del Tribunale di Genova Sezione Famiglia.
Il contributo economico in favore della figlia verrà versato direttamente alla madre fin tanto che la figlia vivrà con lei e sarà economicamente non autosufficiente;
dovrà essere versato direttamente a qualora la Per_2
convivenza con la madre dovesse cessare.
3) Il Sig. a partire dal deposito del ricorso Parte_2
congiunto, si impegna a versare a titolo di assegno divorzile in favore della moglie, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di €. 500,00 con rivalutazione Istat a partire dall'anno successivo.
4) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_2 Pt_1 quale distinto contributo a titolo di concorso al canone locativo, l'ulteriore somma di €. 150,00 che, verrà corrisposta direttamente al locatore per tutta la durata del contratto di locazione in essere;
I Signori e concordano che detto contributo a favore della Pt_1 Parte_4
Sig.ra cesserà definitivamente: Pt_1
- qualora la Sig.ra entri nella disponibilità di soluzione abitativa in Pt_1
proprietà (o comunque in altro diritto che le garantisca tale soluzione);
- oppure, qualora inizi una convivenza con altra persona;
- oppure, qualora reperisse una stabile occupazione lavorativa;
3 In ogni caso, il contributo a favore della Sig.ra cesserà decorsi Parte_1
otto anni dalla scadenza della prima proroga biennale del contratto di locazione in essere.
5) Il Sig. conferma l'autorizzazione alla moglie, in Parte_2 quanto convivente con la figlia , a percepire l'assegno unico od altre Per_2
agevolazioni se dovute;
6) La destinazione del fondo patrimoniale, a norma dell'art. 171 c.c. terminerà con la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1999, Numero 19, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 11/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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