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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 227 del Ruolo Generale dell'anno
2022, promossa da
nato a [...] il [...] (CF Parte_1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Matteo C.F._1
Pavanetto.
- NT -
Contro
nata in Ucraina il 2 novembre 1979 (CF ) CP_1 C.F._2
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Raffaella
Balzi e dell'avv. Massimiliano Angelini.
- appellata -
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1187/2021 del 27- 28 dicembre 2021 del
Tribunale di Rimini CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 30 agosto 2024. Parte_1
Per , come da note scritte depositate il 9 settembre 2024. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini Parte_2
, proponendo opposizione avverso il decreto n.1737/201, con il quale CP_1
gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di 45.000,00 CP_1
Euro, portata da tre assegni, rilasciati in restituzione di un precedente prestito, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L , a sostegno dell'opposizione proposta, ha dedotto: Pt_1
che non aveva mai ricevuto prestiti dall'opposta;
che la avrebbe dovuto provare sia la consegna della somma di € 45.000,00 CP_1
che la natura ed il titolo da cui derivava la pretesa restitutoria;
che gli assegni prodotti in sede di procedimento monitorio non erano stati rilasciati da esso opponente alla in restituzione di un prestito, ma erano frutto di un reato CP_1
di estorsione perpetrato da quest'ultima ai suoi danni e che, quindi, il possesso e l'incasso di tali titoli era illegittimo, posto che il credito oggetto di ingiunzione doveva ritenersi inesistente;
che era un Carabiniere sposato e che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale dal
2014 al luglio 2017 con , sposata con;
Persona_1 Persona_2
che da tale relazione era nata , che la , pur avendo sempre sostenuto Per_3 CP_1
essere figlia di esso opponente, aveva fatto riconoscere al marito;
pag. 2/26 che, alla fine del 2016, aveva chiesto di riconoscere la figlia e che, a fronte del Per_3
rifiuto della odierna opposta, aveva tentato di interrompere la relazione, preoccupato che la moglie potesse scoprire tale relazione e chiedere la separazione;
che la lo aveva minacciato di raccontare a sua moglie della loro relazione e CP_1
della figlia ed aveva, inoltre presentato un esposto ai Carabinieri e alla Per_3
Questura di Rimini, accusandolo falsamente di violenze fisiche e verbali e di minacce;
che tali accuse erano state, però, successivamente ritrattate dalla querelante dopo che esso opponente aveva fornito la corretta ricostruzione degli eventi;
che, dopo tali eventi, per placare l'ira della opposta ed evitare altre accuse infamanti ed atteggiamenti minacciosi ed aggressivi, aveva consegnato all'opposta tre assegni per complessivi € 45.000,00;
che, nonostante tali accadimenti, la relazione era proseguita e la aveva CP_1
continuato a ricattarlo, chiedendogli soldi per mantenere la minore e affermando Per_3
che, in difetto, avrebbe raccontato a sua moglie della relazione extraconiugale e della figlia;
che esso opponente aveva versato all'opposta il denaro richiesto in contanti o tramite
; Parte_3
che, alla morte della moglie nel Dicembre 2016, aveva chiesto, tramite il proprio legale,
la restituzione degli assegni consegnati alla;
CP_1
che quest'ultima aveva rifiutato la restituzione dei titoli, ritenendoli ricevuti in ragione del prestito effettuato ad esso opponente dell'importo di € 45.000,00 in contanti, senza però dare contezza della causa del presunto prestito;
pag. 3/26 che la aveva, quindi, depositato il ricorso che aveva portato all'emissione del CP_1
decreto ingiuntivo n. 1737/2017 provvisoriamente esecutivo.
ha, quindi, chiesto al Tribunale di Rimini la revoca di detto Controparte_2
provvedimento monitorio.
Si è costituita in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, per CP_1
resistere all'opposizione, rilevando:
che il credito azionato era documentalmente provato da assegni bancari, da considerarsi come una promessa di pagamento, così risultando assistito, ai sensi dell'art. 1988 c.c.,
da una presunzione iuris tantum circa l'esistenza del rapporto causale sottostante;
che, peraltro, l'estorsione allegata dall'opponente era priva di fondamento;
che aveva indicato nel ricorso monitorio l'azione causale promossa, ossia la restituzione del prestito;
che, pertanto, spettava all'opponente provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione.
che, peraltro, l' aveva più volte espressamente riconosciuto, attraverso Pt_1
messaggi e mail inviate ad essa opposta, sia l'esistenza del debito che il suo impegno all'adempimento.
Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 22 maggio 2018, ha sospeso, ex art. 649 c. p.c.
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, tenendo conto di messaggi
WhatsApp depositati fuori udienza dall' e rigettato, poi, con successiva Pt_1
ordinanza del 6 febbraio 2019, istanza ex art. 186 ter c. p. c., avanzata da CP_1
.
[...]
pag. 4/26 La causa è stata istruita con prove orali e con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
2-Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 1187/2021 del 27-28 dicembre 2021, ha rigettato l'opposizione di , condannandolo al rimborso delle Controparte_3
spese di lite in favore di , liquidate in 7.254,00 Euro per compenso, Persona_1
oltre spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
che oggetto di prova del giudizio era l'esistenza o meno del rapporto fondamentale,
quale causa dell'emissione degli assegni posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo;
che la circostanza che tali assegni riportavano una data di incasso precedente al giudizio promosso, pur impedendo l'esercizio dell'azione cartolare, non escludeva la loro valenza quale promessa di pagamento, con le conseguenze giuridiche di cui all'art. 1988
c.c., ossia la c.d. astrazione processuale, in forza della quale era onere del dichiarante dare prova della inesistenza o invalidità del rapporto giuridico sottostante;
che, non dubitandosi della dazione alla dei tre assegni oggetto del giudizio, CP_1
era onere dell' provare l'inesistenza del rapporto fondamentale o la sua Pt_1
invalidità;
che, in particolare, avendo parte opposta titolato il rapporto quale prestito, era onere dell'opponente dare prova dell'insussistenza del predetto titolo fatto valere in giudizio da controparte.
che non poteva dirsi raggiunta la prova dell'inesistenza o dell'invalidità del rapporto fondamentale;
pag. 5/26 che le prove rilevanti ai fini della decisione erano quelle di natura documentale acquisite al processo, posto che le prove orali assunte non avevano fornito elementi utili per la decisione;
che, in sede di atto di citazione in opposizione, aveva Parte_1
sostenuto che la ragione sottesa alla dazione degli assegni fosse la minaccia reiterata della di riferire alla moglie della loro relazione extraconiugale;
CP_1
che, all'udienza del 24.04.2018, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione ex art 649 c.p.c., l' aveva prodotto ulteriore documentazione (doc. da 14 a Pt_1
18), dalla quale emergeva una diversa ragione sottesa alla dazione degli assegni, ossia la richiesta della di consegnare garanzie del credito alla stessa chieste da un CP_1
amico del compagno, tale che avrebbe aiutato, dietro tali garanzie Persona_4
di credito, il convivente a sostenere le spese del processo nel Persona_2
quale quest'ultimo era stato coinvolto;
che non era condivisibile la ricostruzione dell'opponente secondo cui l'opposta nulla avrebbe eccepito a fronte di tale produzione nel corso dell'udienza del 24.04.2018 (doc.
da 14 a 18), con la conseguenza che lo scambio di messaggi ivi contenuto avrebbe dovuto intendersi quale prova definitivamente acquisita al giudizio;
che i messaggi WhatsApp avevano pacificamente natura di documenti informatici, ai quali, dunque, era applicabile l'art. 2712 c.c., che prevedeva che “le riproduzioni
fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in
genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e cose formano piena prova dei
fatti o delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”;
pag. 6/26 che l'art. 2719 c.c. prevedeva che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa
efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico
ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
che, nel caso di specie, gli screenshot cartacei prodotti dall'opponente potevano avere efficacia probatoria solo ove non contestati dalla controparte;
che, inoltre, sul termine per il disconoscimento della documentazione prodotta dall'opponente, occorreva evidenziare che il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c.
non era regolato dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c.;
che la Corte di Cassazione aveva chiarito che il disconoscimento de quo “non può che
avvenire nel rispetto delle preclusioni processuali dettate dagli articoli 167 e 183
c.p.c.” (Cass., Ordinanza n. 1250 del 2018);
che parte opposta, sin dall'istanza ex art. 186 ter c.p.c. depositata fuori udienza in data
6.7.2018 e, dunque, prima della scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., aveva disconosciuto la predetta messaggistica;
che, quindi, la aveva tempestivamente disconosciuto la documentazione CP_1
prodotta nel primo momento utile successivo alla produzione in giudizio della stessa;
che, all'udienza del 24.04.2018, nel corso della quale era stata prodotta la documentazione, l'opposta non avrebbe potuto che operare un disconoscimento generico – e come tale tamquam non esset - alla luce della necessità di operare un esame del contenuto e della provenienza della documentazione;
pag. 7/26 che tale circostanza spiegava il diverso trattamento processuale riservato dall'art. 215
c.p.c. alla scrittura privata, rispetto alla quale era invece possibile rilevare ictu oculi la non genuinità della sottoscrizione;
-che, sul punto, la Cassazione aveva chiarito che “In tema di efficacia probatoria delle
riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne
perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi
attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass, Sez. L. n.
17526 del 02.09.2016, Cass. 12794/ 2021);
che, nel caso in esame, il disconoscimento era da considerarsi tempestivo ed aveva i caratteri delineati dalla giurisprudenza;
che, infatti, la , con l'istanza del 06.07.2018, aveva dettagliatamente CP_1
contestato la corrispondenza dell'utenza telefonica indicata nei documenti alla sua SIM,
nonché la corrispondenza del contenuto di tali messaggi alla realtà;
che, pertanto, non potevano ritenersi acquisiti al processo i documenti da 14 a 18,
prodotti dall'opponente, in quanto validamente contestati dall'opposta, con la conseguenza che risultava priva di supporto probatorio la seconda tesi difensiva di sostenuta dalla memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. in poi;
Pt_1
che l'opponente non aveva chiesto di essere messo alla prova sul contenuto di quanto indicato nei documenti da 14 a 18, non avendo svolto in sede di seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. alcuna richiesta di istruttoria orale diretta;
pag. 8/26 che, in ragione dell'astrazione processuale ex art. 1988 c.c. e dell'onere dell' di dare prova dell'insussistenza del prestito, l'opposizione di Pt_1
quest'ultimo doveva essere rigettata;
che doveva, peraltro, essere rigettata la domanda della di condanna CP_1
dell'opponente ex art. 96 comma 1 e/o comma 2 c.p.c., per mancata prova del danno o quantomeno enunciazione dei suoi elementi costitutivi sulla base dei quali il Giudice
avrebbe potuto operarne la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
che non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c. per avere parte opponente fatto cattivo della risorsa della giustizia;
che, invero, la pendenza del giudizio penale per truffa e l'assenza di una Consulenza
Tecnica sul punto non consentivano di ritenere provato l'illecito processuale sanzionabile a titolo di danno punitivo;
che le spese processuali dovevano seguire la EN dell'opponente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della opposta;
che non era configurabile una EN parziale e reciproca, che giustificasse la compensazione delle spese di lite, in ragione del rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito, proposta dalla stessa parte.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandolo ai seguenti tre motivi:
a-Violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. – Erronea valutazione del termine per il disconoscimento dei documenti prodotti in atti;
pag. 9/26 b- Violazione falsa applicazione dell'art. 2712 c.c. e 2729 c.c. – Mancata
considerazione e valutazione degli elementi probatori a disposizione del Giudice
all'esito dell'istruttoria – Manifesta contraddizione;
c-Violazione dell'art.92 c. p. c.
Si è costituita e ha resistito all'impugnazione, invocandone il CP_1
rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. pc.
4- Rileva, innanzitutto, la Corte che non può essere presa in esame la sentenza penale che ha prodotto in allegato alla comparsa conclusionale, trattandosi CP_1
di produzione tardiva, avuto anche riguardo alla funzione di tale scritto difensivo che è
quella di illustrare le domande, eccezioni e difese svolte in precedenza e di argomentare sulla valenza del materiale probatorio in precedenza acquisito. D'altra parte, l'appellata non ha avanzato istanza di rimessione in termini e, in ogni caso, la stessa, avuto riguardo alla data della emissione e del deposito della motivazione del provvedimento giurisdizionale in questione, era sicuramente in grado di produrlo al momento della precisazione delle conclusioni.
5-Ciò premesso, devono essere trattati congiuntamente i primi due motivi dell'appello di , in ragione della loro stretta connessione. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l' ha contestato, ritenendola in contrasto Pt_1
con la costante giurisprudenza, la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha affermato che il disconoscimento, ex artt. 2712 e 2719 c.c., non era regolato dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c. e doveva, piuttosto, essere effettuato nel pag. 10/26 rispetto delle preclusioni processuali dettate dagli artt. 167 e 183 c.p.c. A detta dell'NT, i documenti depositati all'udienza del 24. 04. 2018 avrebbero dovuto essere disconosciuti immediatamente in quella sede. La giurisprudenza aveva, invero,
costantemente chiarito che le ipotesi ex artt. 2712 e 2719 c.c. erano disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c. e che, quindi, le copie fotostatiche di mail o messaggi dovevano considerarsi riconosciute tanto nella loro conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione se non disconosciute in modo formale ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Secondo l'NT, tali documenti, non essendo stati disconosciuti all'udienza del 24.04.2018, avevano acquistato efficacia di piena prova dell'inesistenza del credito azionato dalla , CP_1
con la conseguenza che l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere accolta, così come era stata accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività
del decreto opposto.
ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui il Parte_1
Giudice di prime cure aveva affermato che un disconoscimento circostanziato all'udienza del 24.04.2018 sarebbe stato impossibile. Invero, la , con l'istanza CP_1
del 06.07.2018, si era limitata a contestare la corrispondenza dell'utenza telefonica indicata nei documenti alla sua SIM, nonché la corrispondenza del contenuto dei messaggi alla realtà. Secondo l'NT, la contestazione relativa alla non corrispondenza dell'utenza telefonica, non richiedendo un particolare esame della documentazione, avrebbe dovuto e potuto essere immediata. L' ha, Pt_1
dunque, ribadito che i documenti, non essendo stati disconosciuti immediatamente,
facevano piena prova dei fatti ivi riprodotti ed escludevano che tra le parti sussistesse un pag. 11/26 rapporto di debito-credito. Ha, quindi, concluso che l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Con il secondo motivo, l ha evidenziato che, pur avendo il Tribunale Pt_1
correttamente statuito che il disconoscimento dei documenti prodotti da esso NT
dovesse essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta, ha erroneamente affermato che il disconoscimento dei documenti prodotti dall'opponente eliminava la loro valenza probatoria. I documenti in questione avrebbero, quindi, dovuto essere apprezzati alla stregua di presunzioni semplici,
valutabili, ex art. 2729 c.c., unitamente ad altri elementi emersi dall'istruttoria e, in particolare, alla circostanza che la non aveva mai espletato alcuna attività CP_1
lavorativa, che escludeva che la medesima avesse prestato i “risparmi di una vita” ad esso NT, e al fatto che non vi era traccia del cambio di valuta da a CP_4
EURO in relazione alla somma asseritamente data alla appellata dalla madre, residente in Ucraina, e poi oggetto del prestito allegato dalla . I documenti prodotti CP_1
all'udienza del 24 aprile 2018 potevano assurgere dal rango di presunzioni semplici a presunzioni legali e il Tribunale avrebbe dovuto ritenere dimostrata l'insussistenza del rapporto obbligatorio sottostante all'emissione degli assegni prodotti dalla appellata.
6- I motivi di appello dei quali si è dato conto possono ritenersi senz'altro infondati.
Le questioni sollevate dall'NT attengono alla efficacia probatoria dei documenti dallo stesso prodotti in primo grado con i numeri da 14 a 18, contenenti messaggi
WhatsApp, in forza dei quali ha inteso dare prova della Parte_1
inesistenza del rapporto fondamentale, ossia il prestito, che, secondo CP_1
pag. 12/26 , avrebbe costituito la causa della emissione degli assegni posti a fondamento CP_1
del ricorso con il quale aveva ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della controparte.
7-Giova ricordare, in diritto, che i messaggi scambiati tramite l'app per smartphone
WhatsApp hanno natura di documenti informatici, contenenti la rappresentazione di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti, e sono identificati, sotto il profilo probatorio, come delle vere e proprie prove documentali dei fatti e delle cose rappresentante, rientranti nella disciplina di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c.
L'art. 2712 c.c. prevede che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o
cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai
fatti o alle cose medesime”.
L'art. 2719 c.c. dispone, poi, che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa
efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico
ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
In particolare, la ratio della citata norma di cui all'art. 2719 c.c. è quella di evitare che vengano utilizzate scritture che non corrispondono agli originali ovvero siano manipolate o modificate.
Quindi, le trascrizioni di chat WhatsApp possono costituire piena prova di quanto in esse riportato, sempre che non vi sia disconoscimento, da parte di colui contro le quali vengono prodotte, della conformità ai fatti o alle cose rappresentate o della conformità
all'originale, oppure ancora dell'esistenza stessa dell'originale.
pag. 13/26 La Corte di Cassazione ha, peraltro, riconosciuto pieno valore probatorio alle e-mail,
agli SMS e alle immagini contenute negli MMS, chiarendo che, in ipotesi di disconoscimento della conformità del documento con l'originale, il Giudice ha il potere di accertarla anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass, Sez.
6-2, Ordinanza n. 11606 del 14.05.2018 “In tema di efficacia probatoria dei
documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un
documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni
informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto,
forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene
prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime .”Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 5141 del 21.02.2019 “Lo () contiene la
rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile
nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e
delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la
conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale
conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215,
comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di
verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel
primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale
anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.” Cass., Sez. L.,
Sentenza n. 3122 del 17.02.2015 “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni
informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il che fa perdere ad esse
pag. 14/26 la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod.
proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi
concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto
dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di
richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della
scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità
all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.”Cass., Sez.
L. Sentenza n. 17526 del 02.09.2016 “In tema di efficacia probatoria delle
riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne
perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi
attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.”)
8-La Corte di Cassazione ha, poi, chiarito che la contestazione e il disconoscimento dei messaggi WhatsApp non deve essere generica e formale, ma chiara, circostanziata ed esplicita e deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Quindi, la giurisprudenza non consente mere formule di stile, clausole generiche o un mero disconoscimento (vedi
Cass., Sez. L., Sentenza n. 3122 del 17.02.2015 “In tema di efficacia probatoria delle
riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il che fa
perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui
all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito,
dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza
pag. 15/26 tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento
previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in
mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la
conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1250 del 19.01.2018 “La registrazione su nastro
magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui
contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia
realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che
almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il
disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167
e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi
nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e
quella riprodotta.” “…qualsiasi contestazione formulata dal convenuto debba essere
puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un
"; Cass., Sez. L. Sentenza n. 17526 del 02.09.2016 “In tema
di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il
disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a
presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi
concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta.”
pag. 16/26 Si deve osservare, dal punto di vista logico, che un tale specifico disconoscimento è
possibile soltanto dopo un attento esame della riproduzione del documento informatico che si vuole disconoscere.
9-Il disconoscimento dei messaggi WhatsApp implica che questi non possano essere utilizzati in giudizio come prova legale e degradino a presunzioni semplici. In
proposito, come già sottolineato, la giurisprudenza ha chiarito che, in caso di disconoscimento, il Giudice possa comunque accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, ed apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5141 del 21.02.2019 “Lo
() contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la
conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro
il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di
quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel
secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa,
la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa
accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese
le presunzioni.” ; Cass., Sez. L., Sentenza n. 3122 del 17.02.2015 “In tema di efficacia
probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il
che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai
limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi
pag. 17/26 attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli
stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ.,
perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di
questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice
possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova,
comprese le presunzioni.”; Cass., Sez. L. Sentenza n. 17526 del 02.09.2016 “In tema
di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il
disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a
presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi
concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta.”
10- Va, ancora, sottolineato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento, pur non essendo soggetto, quanto ai modi e alle forme, alla disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c. e pur non avendo gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, deve avvenire, come quest'ultimo, alla prima occasione possibile, sia esso articolato nella prima udienza o nel primo scritto difensivo utili, successivi alla rituale acquisizione della riproduzione del documento informatico (Cass., Sez. L.
Sentenza n. 8998 del 03.07.2001 “Il relativo che fa perdere alle
riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal
riconoscimento>, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa
liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite, pur non essendo
soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro,
circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi
pag. 18/26 attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e deve avvenire
nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle
suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l'iter
procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in
riferimento al contraddittorio”; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9526 del 22.4.2010 “Il
disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa
perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle
modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato
ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non
corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter
procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in
riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima
udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette
riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta
successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in
condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi
immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà
reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione
relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se
congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione”; Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
5755 del 24.02.2023 “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di
scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il
disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve
pag. 19/26 aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione,
valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con
riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale
stabilito nell'interesse della parte.”
11- Enunciati i principi di diritto in tema di efficacia probatoria di riproduzioni informatiche, va evidenziato che i documenti dal n. 14 al n. 18, contenenti le chat
WhatsApp, sui quali l' ha fondato, nel corso del giudizio di opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo, sconfessando, peraltro, le precedenti allegazioni, la propria tesi circa la causa della emissione degli assegni in forza dei quali ha proposto CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo, sono stati prodotti dall'odierno NT dopo la prima udienza del 20.03.2018, e, in particolare, per la prima volta, fuori udienza, con atto di deposito del 20.04.2018 (con condotta, non ci si può esimere dal sottolinearlo, di dubbia conformità a quei principi di lealtà e probità che devono guidare il comportamenti delle parti, secondo il disposto di cui all'art. 88 c. p. c.).
Tali documenti sono stati, poi, formalmente depositati solo all'udienza del 24.04.2018,
fissata per la decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
All'esito della udienza del 24 aprile 2018, il Tribunale di Rimini, con ordinanza del
22.05.2018, ha sospeso, ex art. 649 c. p. c, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La ha, quindi, depositato, in data 06.07.2018, istanza con CP_1
la quale ha invocato l'emissione di ordinanza di ingiunzione, ex art. 186 ter c.p.c. Con
tale istanza, ha posto in risalto la palese e grossolana falsità materiale dei messaggi
WhatsApp prodotti dall' , rilevando che i medesimi erano stati artatamente Pt_1
pag. 20/26 creati al solo scopo di ottenere la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, ove si consideri che la contestazione di conformità della trascrizione dei messaggi WhatsApp presuppone la possibilità per la parte di esaminare il documento nel suo complesso e che, secondo costante giurisprudenza, il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, non può che ritenersi che la prima difesa scritta utile,
successiva alla produzione della documentazione, per effettuarne il disconoscimento vada individuata proprio nella istanza ex art. 186 ter c. p. c. della quale si è detto.
Può, quindi, ritenersi corretta la decisione del Tribunale di considerare tempestivo il disconoscimento di detti documenti, perché effettuato nel primo momento utile successivo alla loro produzione in giudizio. Non si vede, infatti, come la difesa della avrebbe potuto prendere specifica posizione su una produzione, avente ad CP_1
oggetto ben 97 messaggi, effettuata “a sorpresa” fuori udienza e poi all'udienza del 24
aprile 2018, nel corso dell'udienza ora indicata.
A seguito di adeguato esame dei documenti in questione, la , nel primo atto CP_1
difensivo successivo all'udienza del 24 aprile 2018 (istanza di emissione ex art. 186 ter c. p. c.), ha rilevato che non le apparteneva l'utenza indicata nei messaggi suddetti e ha disconosciuto la loro conformità al vero, offrendo in comunicazione copia dei messaggi originali per confrontarli con quelli prodotti dalla controparte.
In particolare, l'opposta, nell'istanza ex art. 186 ter c. p. c., ha rilevato:
che dai documenti prodotti dall' risultava che l'utenza telefonica di essa Pt_1
opposta corrispondeva al numero 392 3029079, utenza attivata solo il 16.06.2016, posto pag. 21/26 che, all'epoca dei fatti, il suo numero di cellulare era il 328 3618203, compagnia telefonica H3G;
che le riproduzioni delle chat WhatsApp prodotte dall' erano visibilmente Pt_1
artefatte;
che, infatti, scaricando le chat WhatsApp via mail come allegato, non compariva il numero in alto, come in quelle prodotte dalla controparte;
che, inoltre, se non si fosse cancellato il numero dell'interlocutore, sarebbero comparsi due nomi;
che, nelle chat prodotte dall' , compariva il nome e cognome di Pt_1
quest'ultimo, che avrebbe dovuto essere riportato identico in ogni riga;
che, invece, per due volte, compariva solamente il nome dell'opponente, senza i due punti;
che la foto WhatsApp di essa opponente, nelle chat prodotte dall' , Pt_1
riguardanti anche l'anno 2015, era stata scattata nel maggio 2017;
che, confrontando la chat originale del 29.02.2016, da essa opposta prodotta, con quella prodotta dall'opponente, riportante stessi orari, non vi era traccia degli stessi messaggi,
ma vi erano messaggi diversi.
Ebbene, il disconoscimento di , oltre che tempestivo, è sicuramente Persona_1
chiaro, circostanziato ed esplicito e presenta, pertanto, i caratteri delineati dalla giurisprudenza, come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure.
12- Stante la tempestività e l'efficacia del disconoscimento operato da CP_1
, lo stralcio della conversazione WhatsApp prodotta dall' non può
[...] Pt_1
assumere il valore di prova.
pag. 22/26 Ne consegue che, in assenza di altre prove, non può affermarsi che Parte_1
abbia assolto l'onere sul medesimo incombente di dare prova
[...]
dell'inesistenza del rapporto fondamentale, ossia il prestito, quale causa dell'emissione dei tre assegni insoluti, consegnati alla appellata e sulla base dei quali quest'ultima ha ottenuto dal Tribunale di Rimini il decreto ingiuntivo opposto.
13- Risulta priva di fondamento, poi, la tesi dell secondo cui il Tribunale Pt_1
avrebbe dovuto utilizzare le circostanze emergenti dai documenti disconosciuti dalla come presunzioni semplici. CP_1
A tacere d'altro, preme sottolineare che l'appellata ha positivamente provato, in relazione ai messaggi portanti data antecedente al 16 giugno 2016, che non era titolare dell'utenza telefonica riportata nei documenti prodotti dall'NT (vedi documentazione in atti) e che, d'altra parte, la tesi che gli assegni in questione fossero stati consegnati per garantire un debito di , convivente di Persona_2
, nei confronti di tale che l' avrebbe CP_1 Persona_5 Pt_1
voluto dimostrare con i documenti dei quali si è detto, si pone in contrasto con le difese che l'NT ha svolto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
avendo in tale atto sostenuto che il rilascio dei titoli fosse stato frutto di un reato di estorsione perpetrato nei suoi confronti.
14- Deve essere, infine, disatteso il terzo motivo del gravame dell' , con il Pt_1
quale l'NT ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice non aveva compensato le spese del giudizio, pur essendo la risultata soccombente CP_1
in relazione alla domanda ex art. 96 c. p. c. dalla stessa formulata.
pag. 23/26 In proposito, il Collegio condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini dell'individuazione della parte soccombente e, dunque, del regolamento delle spese di lite, non debba tenersi conto del rigetto di domanda proposta ai sensi dell'art.96 cpc.
E' stato, in particolare, affermato il principio secondo il quale il rigetto della domanda,
meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca
EN, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., Sez. VI, 12 aprile
2017, n. 9532; Cass., Sez. VI 15 maggio 2018, n. 11792; Cass. Sez.II 13/9/2019
n.22951). La Suprema Corte, dunque, si è orientata per l'opzione interpretativa della quale si è dato conto in ragione della “……. natura meramente accessoria della
domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica
della EN (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se
non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della EN
integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale)”.
La decisione sulla domanda ex art. 96 c. p. c. non incide, dunque, sul regolamento delle spese di lite.
Stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della EN (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della EN integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., non ricorre l'ipotesi di una pluralità di domande pag. 24/26 effettivamente contrapposte idonea a determinare la EN reciproca sulla quale possa trovare fondamento la compensazione, eventualmente parziale, delle spese di lite
(vedi Cass. Civ. Sez. 6 giugno 2022 n.18036).
15- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la EN.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (tra 26.000,01 e
52.000,00 Euro), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 8.469,00 Euro
(2.058,00 Euro per la fase di studio, 1.418,00 Euro per la fase introduttiva, 1.523,00
Euro per la fase di trattazione e 3.470,00 Euro per la fase decisionale).
E' stato riconosciuto anche il compenso, nella misura minima, per la fase di trattazione relativa all'istanza di inibitoria.
Alla spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% CP_1
del compenso liquidato.
16- Non può essere accolta la domanda ex art. 96 c. p. c., formulata dalla , CP_1
non potendo essere utilizzato, per le ragioni in precedenza evidenziate, il documento che l'appellata ha prodotto in allegato alla comparsa conclusionale.
16- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del
DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pag. 25/26 I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare le spese del grado a Parte_1 CP_1
, liquidandole in 8.469,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese
[...]
forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 11
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 227 del Ruolo Generale dell'anno
2022, promossa da
nato a [...] il [...] (CF Parte_1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Matteo C.F._1
Pavanetto.
- NT -
Contro
nata in Ucraina il 2 novembre 1979 (CF ) CP_1 C.F._2
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Raffaella
Balzi e dell'avv. Massimiliano Angelini.
- appellata -
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1187/2021 del 27- 28 dicembre 2021 del
Tribunale di Rimini CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 30 agosto 2024. Parte_1
Per , come da note scritte depositate il 9 settembre 2024. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini Parte_2
, proponendo opposizione avverso il decreto n.1737/201, con il quale CP_1
gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di 45.000,00 CP_1
Euro, portata da tre assegni, rilasciati in restituzione di un precedente prestito, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L , a sostegno dell'opposizione proposta, ha dedotto: Pt_1
che non aveva mai ricevuto prestiti dall'opposta;
che la avrebbe dovuto provare sia la consegna della somma di € 45.000,00 CP_1
che la natura ed il titolo da cui derivava la pretesa restitutoria;
che gli assegni prodotti in sede di procedimento monitorio non erano stati rilasciati da esso opponente alla in restituzione di un prestito, ma erano frutto di un reato CP_1
di estorsione perpetrato da quest'ultima ai suoi danni e che, quindi, il possesso e l'incasso di tali titoli era illegittimo, posto che il credito oggetto di ingiunzione doveva ritenersi inesistente;
che era un Carabiniere sposato e che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale dal
2014 al luglio 2017 con , sposata con;
Persona_1 Persona_2
che da tale relazione era nata , che la , pur avendo sempre sostenuto Per_3 CP_1
essere figlia di esso opponente, aveva fatto riconoscere al marito;
pag. 2/26 che, alla fine del 2016, aveva chiesto di riconoscere la figlia e che, a fronte del Per_3
rifiuto della odierna opposta, aveva tentato di interrompere la relazione, preoccupato che la moglie potesse scoprire tale relazione e chiedere la separazione;
che la lo aveva minacciato di raccontare a sua moglie della loro relazione e CP_1
della figlia ed aveva, inoltre presentato un esposto ai Carabinieri e alla Per_3
Questura di Rimini, accusandolo falsamente di violenze fisiche e verbali e di minacce;
che tali accuse erano state, però, successivamente ritrattate dalla querelante dopo che esso opponente aveva fornito la corretta ricostruzione degli eventi;
che, dopo tali eventi, per placare l'ira della opposta ed evitare altre accuse infamanti ed atteggiamenti minacciosi ed aggressivi, aveva consegnato all'opposta tre assegni per complessivi € 45.000,00;
che, nonostante tali accadimenti, la relazione era proseguita e la aveva CP_1
continuato a ricattarlo, chiedendogli soldi per mantenere la minore e affermando Per_3
che, in difetto, avrebbe raccontato a sua moglie della relazione extraconiugale e della figlia;
che esso opponente aveva versato all'opposta il denaro richiesto in contanti o tramite
; Parte_3
che, alla morte della moglie nel Dicembre 2016, aveva chiesto, tramite il proprio legale,
la restituzione degli assegni consegnati alla;
CP_1
che quest'ultima aveva rifiutato la restituzione dei titoli, ritenendoli ricevuti in ragione del prestito effettuato ad esso opponente dell'importo di € 45.000,00 in contanti, senza però dare contezza della causa del presunto prestito;
pag. 3/26 che la aveva, quindi, depositato il ricorso che aveva portato all'emissione del CP_1
decreto ingiuntivo n. 1737/2017 provvisoriamente esecutivo.
ha, quindi, chiesto al Tribunale di Rimini la revoca di detto Controparte_2
provvedimento monitorio.
Si è costituita in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, per CP_1
resistere all'opposizione, rilevando:
che il credito azionato era documentalmente provato da assegni bancari, da considerarsi come una promessa di pagamento, così risultando assistito, ai sensi dell'art. 1988 c.c.,
da una presunzione iuris tantum circa l'esistenza del rapporto causale sottostante;
che, peraltro, l'estorsione allegata dall'opponente era priva di fondamento;
che aveva indicato nel ricorso monitorio l'azione causale promossa, ossia la restituzione del prestito;
che, pertanto, spettava all'opponente provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale ovvero la sua estinzione.
che, peraltro, l' aveva più volte espressamente riconosciuto, attraverso Pt_1
messaggi e mail inviate ad essa opposta, sia l'esistenza del debito che il suo impegno all'adempimento.
Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 22 maggio 2018, ha sospeso, ex art. 649 c. p.c.
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, tenendo conto di messaggi
WhatsApp depositati fuori udienza dall' e rigettato, poi, con successiva Pt_1
ordinanza del 6 febbraio 2019, istanza ex art. 186 ter c. p. c., avanzata da CP_1
.
[...]
pag. 4/26 La causa è stata istruita con prove orali e con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
2-Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 1187/2021 del 27-28 dicembre 2021, ha rigettato l'opposizione di , condannandolo al rimborso delle Controparte_3
spese di lite in favore di , liquidate in 7.254,00 Euro per compenso, Persona_1
oltre spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
che oggetto di prova del giudizio era l'esistenza o meno del rapporto fondamentale,
quale causa dell'emissione degli assegni posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo;
che la circostanza che tali assegni riportavano una data di incasso precedente al giudizio promosso, pur impedendo l'esercizio dell'azione cartolare, non escludeva la loro valenza quale promessa di pagamento, con le conseguenze giuridiche di cui all'art. 1988
c.c., ossia la c.d. astrazione processuale, in forza della quale era onere del dichiarante dare prova della inesistenza o invalidità del rapporto giuridico sottostante;
che, non dubitandosi della dazione alla dei tre assegni oggetto del giudizio, CP_1
era onere dell' provare l'inesistenza del rapporto fondamentale o la sua Pt_1
invalidità;
che, in particolare, avendo parte opposta titolato il rapporto quale prestito, era onere dell'opponente dare prova dell'insussistenza del predetto titolo fatto valere in giudizio da controparte.
che non poteva dirsi raggiunta la prova dell'inesistenza o dell'invalidità del rapporto fondamentale;
pag. 5/26 che le prove rilevanti ai fini della decisione erano quelle di natura documentale acquisite al processo, posto che le prove orali assunte non avevano fornito elementi utili per la decisione;
che, in sede di atto di citazione in opposizione, aveva Parte_1
sostenuto che la ragione sottesa alla dazione degli assegni fosse la minaccia reiterata della di riferire alla moglie della loro relazione extraconiugale;
CP_1
che, all'udienza del 24.04.2018, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione ex art 649 c.p.c., l' aveva prodotto ulteriore documentazione (doc. da 14 a Pt_1
18), dalla quale emergeva una diversa ragione sottesa alla dazione degli assegni, ossia la richiesta della di consegnare garanzie del credito alla stessa chieste da un CP_1
amico del compagno, tale che avrebbe aiutato, dietro tali garanzie Persona_4
di credito, il convivente a sostenere le spese del processo nel Persona_2
quale quest'ultimo era stato coinvolto;
che non era condivisibile la ricostruzione dell'opponente secondo cui l'opposta nulla avrebbe eccepito a fronte di tale produzione nel corso dell'udienza del 24.04.2018 (doc.
da 14 a 18), con la conseguenza che lo scambio di messaggi ivi contenuto avrebbe dovuto intendersi quale prova definitivamente acquisita al giudizio;
che i messaggi WhatsApp avevano pacificamente natura di documenti informatici, ai quali, dunque, era applicabile l'art. 2712 c.c., che prevedeva che “le riproduzioni
fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in
genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e cose formano piena prova dei
fatti o delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”;
pag. 6/26 che l'art. 2719 c.c. prevedeva che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa
efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico
ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
che, nel caso di specie, gli screenshot cartacei prodotti dall'opponente potevano avere efficacia probatoria solo ove non contestati dalla controparte;
che, inoltre, sul termine per il disconoscimento della documentazione prodotta dall'opponente, occorreva evidenziare che il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c.
non era regolato dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c.;
che la Corte di Cassazione aveva chiarito che il disconoscimento de quo “non può che
avvenire nel rispetto delle preclusioni processuali dettate dagli articoli 167 e 183
c.p.c.” (Cass., Ordinanza n. 1250 del 2018);
che parte opposta, sin dall'istanza ex art. 186 ter c.p.c. depositata fuori udienza in data
6.7.2018 e, dunque, prima della scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., aveva disconosciuto la predetta messaggistica;
che, quindi, la aveva tempestivamente disconosciuto la documentazione CP_1
prodotta nel primo momento utile successivo alla produzione in giudizio della stessa;
che, all'udienza del 24.04.2018, nel corso della quale era stata prodotta la documentazione, l'opposta non avrebbe potuto che operare un disconoscimento generico – e come tale tamquam non esset - alla luce della necessità di operare un esame del contenuto e della provenienza della documentazione;
pag. 7/26 che tale circostanza spiegava il diverso trattamento processuale riservato dall'art. 215
c.p.c. alla scrittura privata, rispetto alla quale era invece possibile rilevare ictu oculi la non genuinità della sottoscrizione;
-che, sul punto, la Cassazione aveva chiarito che “In tema di efficacia probatoria delle
riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne
perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi
attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass, Sez. L. n.
17526 del 02.09.2016, Cass. 12794/ 2021);
che, nel caso in esame, il disconoscimento era da considerarsi tempestivo ed aveva i caratteri delineati dalla giurisprudenza;
che, infatti, la , con l'istanza del 06.07.2018, aveva dettagliatamente CP_1
contestato la corrispondenza dell'utenza telefonica indicata nei documenti alla sua SIM,
nonché la corrispondenza del contenuto di tali messaggi alla realtà;
che, pertanto, non potevano ritenersi acquisiti al processo i documenti da 14 a 18,
prodotti dall'opponente, in quanto validamente contestati dall'opposta, con la conseguenza che risultava priva di supporto probatorio la seconda tesi difensiva di sostenuta dalla memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. in poi;
Pt_1
che l'opponente non aveva chiesto di essere messo alla prova sul contenuto di quanto indicato nei documenti da 14 a 18, non avendo svolto in sede di seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. alcuna richiesta di istruttoria orale diretta;
pag. 8/26 che, in ragione dell'astrazione processuale ex art. 1988 c.c. e dell'onere dell' di dare prova dell'insussistenza del prestito, l'opposizione di Pt_1
quest'ultimo doveva essere rigettata;
che doveva, peraltro, essere rigettata la domanda della di condanna CP_1
dell'opponente ex art. 96 comma 1 e/o comma 2 c.p.c., per mancata prova del danno o quantomeno enunciazione dei suoi elementi costitutivi sulla base dei quali il Giudice
avrebbe potuto operarne la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
che non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c. per avere parte opponente fatto cattivo della risorsa della giustizia;
che, invero, la pendenza del giudizio penale per truffa e l'assenza di una Consulenza
Tecnica sul punto non consentivano di ritenere provato l'illecito processuale sanzionabile a titolo di danno punitivo;
che le spese processuali dovevano seguire la EN dell'opponente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della opposta;
che non era configurabile una EN parziale e reciproca, che giustificasse la compensazione delle spese di lite, in ragione del rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito, proposta dalla stessa parte.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandolo ai seguenti tre motivi:
a-Violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. – Erronea valutazione del termine per il disconoscimento dei documenti prodotti in atti;
pag. 9/26 b- Violazione falsa applicazione dell'art. 2712 c.c. e 2729 c.c. – Mancata
considerazione e valutazione degli elementi probatori a disposizione del Giudice
all'esito dell'istruttoria – Manifesta contraddizione;
c-Violazione dell'art.92 c. p. c.
Si è costituita e ha resistito all'impugnazione, invocandone il CP_1
rigetto.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. pc.
4- Rileva, innanzitutto, la Corte che non può essere presa in esame la sentenza penale che ha prodotto in allegato alla comparsa conclusionale, trattandosi CP_1
di produzione tardiva, avuto anche riguardo alla funzione di tale scritto difensivo che è
quella di illustrare le domande, eccezioni e difese svolte in precedenza e di argomentare sulla valenza del materiale probatorio in precedenza acquisito. D'altra parte, l'appellata non ha avanzato istanza di rimessione in termini e, in ogni caso, la stessa, avuto riguardo alla data della emissione e del deposito della motivazione del provvedimento giurisdizionale in questione, era sicuramente in grado di produrlo al momento della precisazione delle conclusioni.
5-Ciò premesso, devono essere trattati congiuntamente i primi due motivi dell'appello di , in ragione della loro stretta connessione. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l' ha contestato, ritenendola in contrasto Pt_1
con la costante giurisprudenza, la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha affermato che il disconoscimento, ex artt. 2712 e 2719 c.c., non era regolato dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c. e doveva, piuttosto, essere effettuato nel pag. 10/26 rispetto delle preclusioni processuali dettate dagli artt. 167 e 183 c.p.c. A detta dell'NT, i documenti depositati all'udienza del 24. 04. 2018 avrebbero dovuto essere disconosciuti immediatamente in quella sede. La giurisprudenza aveva, invero,
costantemente chiarito che le ipotesi ex artt. 2712 e 2719 c.c. erano disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c. e che, quindi, le copie fotostatiche di mail o messaggi dovevano considerarsi riconosciute tanto nella loro conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione se non disconosciute in modo formale ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Secondo l'NT, tali documenti, non essendo stati disconosciuti all'udienza del 24.04.2018, avevano acquistato efficacia di piena prova dell'inesistenza del credito azionato dalla , CP_1
con la conseguenza che l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere accolta, così come era stata accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività
del decreto opposto.
ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui il Parte_1
Giudice di prime cure aveva affermato che un disconoscimento circostanziato all'udienza del 24.04.2018 sarebbe stato impossibile. Invero, la , con l'istanza CP_1
del 06.07.2018, si era limitata a contestare la corrispondenza dell'utenza telefonica indicata nei documenti alla sua SIM, nonché la corrispondenza del contenuto dei messaggi alla realtà. Secondo l'NT, la contestazione relativa alla non corrispondenza dell'utenza telefonica, non richiedendo un particolare esame della documentazione, avrebbe dovuto e potuto essere immediata. L' ha, Pt_1
dunque, ribadito che i documenti, non essendo stati disconosciuti immediatamente,
facevano piena prova dei fatti ivi riprodotti ed escludevano che tra le parti sussistesse un pag. 11/26 rapporto di debito-credito. Ha, quindi, concluso che l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Con il secondo motivo, l ha evidenziato che, pur avendo il Tribunale Pt_1
correttamente statuito che il disconoscimento dei documenti prodotti da esso NT
dovesse essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta, ha erroneamente affermato che il disconoscimento dei documenti prodotti dall'opponente eliminava la loro valenza probatoria. I documenti in questione avrebbero, quindi, dovuto essere apprezzati alla stregua di presunzioni semplici,
valutabili, ex art. 2729 c.c., unitamente ad altri elementi emersi dall'istruttoria e, in particolare, alla circostanza che la non aveva mai espletato alcuna attività CP_1
lavorativa, che escludeva che la medesima avesse prestato i “risparmi di una vita” ad esso NT, e al fatto che non vi era traccia del cambio di valuta da a CP_4
EURO in relazione alla somma asseritamente data alla appellata dalla madre, residente in Ucraina, e poi oggetto del prestito allegato dalla . I documenti prodotti CP_1
all'udienza del 24 aprile 2018 potevano assurgere dal rango di presunzioni semplici a presunzioni legali e il Tribunale avrebbe dovuto ritenere dimostrata l'insussistenza del rapporto obbligatorio sottostante all'emissione degli assegni prodotti dalla appellata.
6- I motivi di appello dei quali si è dato conto possono ritenersi senz'altro infondati.
Le questioni sollevate dall'NT attengono alla efficacia probatoria dei documenti dallo stesso prodotti in primo grado con i numeri da 14 a 18, contenenti messaggi
WhatsApp, in forza dei quali ha inteso dare prova della Parte_1
inesistenza del rapporto fondamentale, ossia il prestito, che, secondo CP_1
pag. 12/26 , avrebbe costituito la causa della emissione degli assegni posti a fondamento CP_1
del ricorso con il quale aveva ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della controparte.
7-Giova ricordare, in diritto, che i messaggi scambiati tramite l'app per smartphone
WhatsApp hanno natura di documenti informatici, contenenti la rappresentazione di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti, e sono identificati, sotto il profilo probatorio, come delle vere e proprie prove documentali dei fatti e delle cose rappresentante, rientranti nella disciplina di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c.
L'art. 2712 c.c. prevede che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o
cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai
fatti o alle cose medesime”.
L'art. 2719 c.c. dispone, poi, che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa
efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico
ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
In particolare, la ratio della citata norma di cui all'art. 2719 c.c. è quella di evitare che vengano utilizzate scritture che non corrispondono agli originali ovvero siano manipolate o modificate.
Quindi, le trascrizioni di chat WhatsApp possono costituire piena prova di quanto in esse riportato, sempre che non vi sia disconoscimento, da parte di colui contro le quali vengono prodotte, della conformità ai fatti o alle cose rappresentate o della conformità
all'originale, oppure ancora dell'esistenza stessa dell'originale.
pag. 13/26 La Corte di Cassazione ha, peraltro, riconosciuto pieno valore probatorio alle e-mail,
agli SMS e alle immagini contenute negli MMS, chiarendo che, in ipotesi di disconoscimento della conformità del documento con l'originale, il Giudice ha il potere di accertarla anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass, Sez.
6-2, Ordinanza n. 11606 del 14.05.2018 “In tema di efficacia probatoria dei
documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un
documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni
informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto,
forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene
prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime .”Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 5141 del 21.02.2019 “Lo
rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile
nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e
delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la
conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale
conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215,
comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di
verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel
primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale
anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.” Cass., Sez. L.,
Sentenza n. 3122 del 17.02.2015 “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni
informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il
pag. 14/26 la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod.
proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi
concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto
dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di
richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della
scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità
all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.”Cass., Sez.
L. Sentenza n. 17526 del 02.09.2016 “In tema di efficacia probatoria delle
riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne
perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi
attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.”)
8-La Corte di Cassazione ha, poi, chiarito che la contestazione e il disconoscimento dei messaggi WhatsApp non deve essere generica e formale, ma chiara, circostanziata ed esplicita e deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Quindi, la giurisprudenza non consente mere formule di stile, clausole generiche o un mero disconoscimento (vedi
Cass., Sez. L., Sentenza n. 3122 del 17.02.2015 “In tema di efficacia probatoria delle
riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il
perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui
all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito,
dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza
pag. 15/26 tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento
previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in
mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la
conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1250 del 19.01.2018 “La registrazione su nastro
magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui
contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia
realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che
almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il
disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167
e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi
nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e
quella riprodotta.” “…qualsiasi contestazione formulata dal convenuto debba essere
puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un
"; Cass., Sez. L. Sentenza n. 17526 del 02.09.2016 “In tema
di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il
disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a
presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi
concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta.”
pag. 16/26 Si deve osservare, dal punto di vista logico, che un tale specifico disconoscimento è
possibile soltanto dopo un attento esame della riproduzione del documento informatico che si vuole disconoscere.
9-Il disconoscimento dei messaggi WhatsApp implica che questi non possano essere utilizzati in giudizio come prova legale e degradino a presunzioni semplici. In
proposito, come già sottolineato, la giurisprudenza ha chiarito che, in caso di disconoscimento, il Giudice possa comunque accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, ed apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5141 del 21.02.2019 “Lo
giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la
conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro
il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di
quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel
secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa,
la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa
accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese
le presunzioni.” ; Cass., Sez. L., Sentenza n. 3122 del 17.02.2015 “In tema di efficacia
probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il
limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi
pag. 17/26 attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli
stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ.,
perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di
questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice
possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova,
comprese le presunzioni.”; Cass., Sez. L. Sentenza n. 17526 del 02.09.2016 “In tema
di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il
disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a
presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi
concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta.”
10- Va, ancora, sottolineato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento, pur non essendo soggetto, quanto ai modi e alle forme, alla disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c. e pur non avendo gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, deve avvenire, come quest'ultimo, alla prima occasione possibile, sia esso articolato nella prima udienza o nel primo scritto difensivo utili, successivi alla rituale acquisizione della riproduzione del documento informatico (Cass., Sez. L.
Sentenza n. 8998 del 03.07.2001 “Il relativo
riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal
riconoscimento>, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa
liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite, pur non essendo
soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro,
circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi
pag. 18/26 attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e deve avvenire
nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle
suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l'iter
procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in
riferimento al contraddittorio”; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9526 del 22.4.2010 “Il
disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa
perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle
modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato
ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non
corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter
procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in
riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima
udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette
riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta
successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in
condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi
immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà
reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione
relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se
congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione”; Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
5755 del 24.02.2023 “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di
scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il
disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve
pag. 19/26 aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione,
valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con
riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale
stabilito nell'interesse della parte.”
11- Enunciati i principi di diritto in tema di efficacia probatoria di riproduzioni informatiche, va evidenziato che i documenti dal n. 14 al n. 18, contenenti le chat
WhatsApp, sui quali l' ha fondato, nel corso del giudizio di opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo, sconfessando, peraltro, le precedenti allegazioni, la propria tesi circa la causa della emissione degli assegni in forza dei quali ha proposto CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo, sono stati prodotti dall'odierno NT dopo la prima udienza del 20.03.2018, e, in particolare, per la prima volta, fuori udienza, con atto di deposito del 20.04.2018 (con condotta, non ci si può esimere dal sottolinearlo, di dubbia conformità a quei principi di lealtà e probità che devono guidare il comportamenti delle parti, secondo il disposto di cui all'art. 88 c. p. c.).
Tali documenti sono stati, poi, formalmente depositati solo all'udienza del 24.04.2018,
fissata per la decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
All'esito della udienza del 24 aprile 2018, il Tribunale di Rimini, con ordinanza del
22.05.2018, ha sospeso, ex art. 649 c. p. c, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La ha, quindi, depositato, in data 06.07.2018, istanza con CP_1
la quale ha invocato l'emissione di ordinanza di ingiunzione, ex art. 186 ter c.p.c. Con
tale istanza, ha posto in risalto la palese e grossolana falsità materiale dei messaggi
WhatsApp prodotti dall' , rilevando che i medesimi erano stati artatamente Pt_1
pag. 20/26 creati al solo scopo di ottenere la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, ove si consideri che la contestazione di conformità della trascrizione dei messaggi WhatsApp presuppone la possibilità per la parte di esaminare il documento nel suo complesso e che, secondo costante giurisprudenza, il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, non può che ritenersi che la prima difesa scritta utile,
successiva alla produzione della documentazione, per effettuarne il disconoscimento vada individuata proprio nella istanza ex art. 186 ter c. p. c. della quale si è detto.
Può, quindi, ritenersi corretta la decisione del Tribunale di considerare tempestivo il disconoscimento di detti documenti, perché effettuato nel primo momento utile successivo alla loro produzione in giudizio. Non si vede, infatti, come la difesa della avrebbe potuto prendere specifica posizione su una produzione, avente ad CP_1
oggetto ben 97 messaggi, effettuata “a sorpresa” fuori udienza e poi all'udienza del 24
aprile 2018, nel corso dell'udienza ora indicata.
A seguito di adeguato esame dei documenti in questione, la , nel primo atto CP_1
difensivo successivo all'udienza del 24 aprile 2018 (istanza di emissione ex art. 186 ter c. p. c.), ha rilevato che non le apparteneva l'utenza indicata nei messaggi suddetti e ha disconosciuto la loro conformità al vero, offrendo in comunicazione copia dei messaggi originali per confrontarli con quelli prodotti dalla controparte.
In particolare, l'opposta, nell'istanza ex art. 186 ter c. p. c., ha rilevato:
che dai documenti prodotti dall' risultava che l'utenza telefonica di essa Pt_1
opposta corrispondeva al numero 392 3029079, utenza attivata solo il 16.06.2016, posto pag. 21/26 che, all'epoca dei fatti, il suo numero di cellulare era il 328 3618203, compagnia telefonica H3G;
che le riproduzioni delle chat WhatsApp prodotte dall' erano visibilmente Pt_1
artefatte;
che, infatti, scaricando le chat WhatsApp via mail come allegato, non compariva il numero in alto, come in quelle prodotte dalla controparte;
che, inoltre, se non si fosse cancellato il numero dell'interlocutore, sarebbero comparsi due nomi;
che, nelle chat prodotte dall' , compariva il nome e cognome di Pt_1
quest'ultimo, che avrebbe dovuto essere riportato identico in ogni riga;
che, invece, per due volte, compariva solamente il nome dell'opponente, senza i due punti;
che la foto WhatsApp di essa opponente, nelle chat prodotte dall' , Pt_1
riguardanti anche l'anno 2015, era stata scattata nel maggio 2017;
che, confrontando la chat originale del 29.02.2016, da essa opposta prodotta, con quella prodotta dall'opponente, riportante stessi orari, non vi era traccia degli stessi messaggi,
ma vi erano messaggi diversi.
Ebbene, il disconoscimento di , oltre che tempestivo, è sicuramente Persona_1
chiaro, circostanziato ed esplicito e presenta, pertanto, i caratteri delineati dalla giurisprudenza, come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure.
12- Stante la tempestività e l'efficacia del disconoscimento operato da CP_1
, lo stralcio della conversazione WhatsApp prodotta dall' non può
[...] Pt_1
assumere il valore di prova.
pag. 22/26 Ne consegue che, in assenza di altre prove, non può affermarsi che Parte_1
abbia assolto l'onere sul medesimo incombente di dare prova
[...]
dell'inesistenza del rapporto fondamentale, ossia il prestito, quale causa dell'emissione dei tre assegni insoluti, consegnati alla appellata e sulla base dei quali quest'ultima ha ottenuto dal Tribunale di Rimini il decreto ingiuntivo opposto.
13- Risulta priva di fondamento, poi, la tesi dell secondo cui il Tribunale Pt_1
avrebbe dovuto utilizzare le circostanze emergenti dai documenti disconosciuti dalla come presunzioni semplici. CP_1
A tacere d'altro, preme sottolineare che l'appellata ha positivamente provato, in relazione ai messaggi portanti data antecedente al 16 giugno 2016, che non era titolare dell'utenza telefonica riportata nei documenti prodotti dall'NT (vedi documentazione in atti) e che, d'altra parte, la tesi che gli assegni in questione fossero stati consegnati per garantire un debito di , convivente di Persona_2
, nei confronti di tale che l' avrebbe CP_1 Persona_5 Pt_1
voluto dimostrare con i documenti dei quali si è detto, si pone in contrasto con le difese che l'NT ha svolto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
avendo in tale atto sostenuto che il rilascio dei titoli fosse stato frutto di un reato di estorsione perpetrato nei suoi confronti.
14- Deve essere, infine, disatteso il terzo motivo del gravame dell' , con il Pt_1
quale l'NT ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice non aveva compensato le spese del giudizio, pur essendo la risultata soccombente CP_1
in relazione alla domanda ex art. 96 c. p. c. dalla stessa formulata.
pag. 23/26 In proposito, il Collegio condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini dell'individuazione della parte soccombente e, dunque, del regolamento delle spese di lite, non debba tenersi conto del rigetto di domanda proposta ai sensi dell'art.96 cpc.
E' stato, in particolare, affermato il principio secondo il quale il rigetto della domanda,
meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca
EN, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., Sez. VI, 12 aprile
2017, n. 9532; Cass., Sez. VI 15 maggio 2018, n. 11792; Cass. Sez.II 13/9/2019
n.22951). La Suprema Corte, dunque, si è orientata per l'opzione interpretativa della quale si è dato conto in ragione della “……. natura meramente accessoria della
domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica
della EN (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se
non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della EN
integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale)”.
La decisione sulla domanda ex art. 96 c. p. c. non incide, dunque, sul regolamento delle spese di lite.
Stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della EN (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della EN integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., non ricorre l'ipotesi di una pluralità di domande pag. 24/26 effettivamente contrapposte idonea a determinare la EN reciproca sulla quale possa trovare fondamento la compensazione, eventualmente parziale, delle spese di lite
(vedi Cass. Civ. Sez. 6 giugno 2022 n.18036).
15- In definitiva, l'appello di deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la EN.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (tra 26.000,01 e
52.000,00 Euro), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 8.469,00 Euro
(2.058,00 Euro per la fase di studio, 1.418,00 Euro per la fase introduttiva, 1.523,00
Euro per la fase di trattazione e 3.470,00 Euro per la fase decisionale).
E' stato riconosciuto anche il compenso, nella misura minima, per la fase di trattazione relativa all'istanza di inibitoria.
Alla spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% CP_1
del compenso liquidato.
16- Non può essere accolta la domanda ex art. 96 c. p. c., formulata dalla , CP_1
non potendo essere utilizzato, per le ragioni in precedenza evidenziate, il documento che l'appellata ha prodotto in allegato alla comparsa conclusionale.
16- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del
DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pag. 25/26 I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare le spese del grado a Parte_1 CP_1
, liquidandole in 8.469,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese
[...]
forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 11
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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