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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2024, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico Dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4226/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del
14.02.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano
n. 1741/2019
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 gusta procura a margine dell'atto di citazione in secondo grado, dall' Avv.to Luigi Greco, elettivamente domiciliata, unitamente allo stesso, in Napoli Centro Direzionale, Piazza
Esedra, Isola F10.
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonetta Russo e Clotilde Gargiulo, giusta CP_1
procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliato presso gli stessi in Gragnano, alla Via Cappella Bisi n.17.
APPELLATO
E
residente in [...]. CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la compagnia CP_1
assicuratrice e al fine di sentirli condannare al Parte_1 CP_2
risarcimento dei danni subiti al motociclo Ducati tg.ED91415, di sua proprietà, in seguito al sinistro verificatosi in data 29.02.2016, alle ore 19,30 circa, alla Via Incoronata, Gragnano
(NA), all'altezza dell'esercizio commerciale “Gargiulo”.
Deduceva l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo succitate, mentre il motociclo di sua proprietà era regolarmente parcheggiato sul lato destro della carreggiata, veniva urtato dall'autoveicolo Mercedes tg. DH008TG, di proprietà di e condotto per CP_2
l'occasione da , e assicurato per la r.c.a. con la compagnia CP_3 [...]
In particolare, il conducente dell'autoveicolo Mercedes tg. DH008TG, a Parte_1
causa della velocità sostenuta, finiva per urtare con la parte laterale destra, la parte anteriore sinistra del motoveicolo attoreo, causandone la caduta e danni quantificati in euro 6.046,79.
La compagnia assicuratrice , nel costituirsi in giudizio, Parte_1 impugnava l'assunto attoreo eccependo la carenza della legittimazione passiva, la nullità,
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda;
nel merito chiedeva il rigetto dalla domanda stante la sua infondatezza.
Nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace CP_2
Con sentenza n. 1741/2019 pubblicata il 15.04.2019, il Giudice di Pace di Gragnano accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità esclusiva del convenuto e condannava la compagnia assicuratrice , in solido Parte_1
con a corrispondere, in favore di , la somma di euro 4.206,78 CP_2 CP_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento fino al saldo e spese di lite e
CTU.
1.1 Con atto ritualmente notificato la compagnia assicuratrice Parte_1
ha proposto appello con cui ha chiesto la riforma della sentenza de qua, lamentando l'erronea valutazione del materiale istruttorio, la contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione in ordine all'an e al quantum debeatur e l'errata liquidazione delle spese e competenze di lite.
ha resistito all'appello, eccependone l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis CP_1
cpc e l'infondatezza.
Nonostante la regolarità della notifica ha omesso di costituirsi ed ne è stata, CP_2
dunque, dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellato, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, nonché le critiche ad essa,
e ha altresì indicato le modifiche richieste.
3. Nel merito, parte appellante impugna la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui riconosce la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Mercedes tg.
DH008TG.
In particolare, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non abbia ben valutato le dichiarazioni rese dai testi, in quanto le stesse risultano essere illogiche e prive di credibilità
e in aperto contrasto con la denuncia cautelativa sporta dal convenuto. Inoltre, la compagnia si è doluta delle risultanze della Ctu, fondate su una valutazione meramente ipotetica, non essendo mai stati ispezionati i veicoli coinvolti, e non coerente.
L'appello è in parte fondato e va accolto nei termini che seguono.
Al riguardo va premesso che la fattispecie in esame va inquadrata nella disposizione di cui all'art. 2054, co. II, c.c., poiché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, una corretta lettura della norma di cui all'art. 2054 cod. civ. conduce a ritenere del tutto indifferente, affinché lo si possa considerare "in circolazione", che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come
"scontro" qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo (ex multis, Cass. 281/2015).
Nella specie, sulla scorta dell'istruttoria espletata, non può dubitarsi che il sinistro sia ascrivibile alla condotta del conducente del veicolo Mercedes in moto, sicché il giudice di prime cure ha correttamente attribuito, nel sinistro per cui è causa, la responsabilità esclusiva al conducente del veicolo convenuto.
Ed invero, a riprova dei fatti allegati, l'appellato ha innanzitutto prodotto in atti un modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da qualificatosi Controparte_4
conducente del veicolo Mercedes.
Sul punto va premesso che, per costante giurisprudenza, “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l.23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (Cass. 10304/2007; 27024/2011; 19327/2017).
Ne consegue che il modello di constatazione amichevole in atti deve essere liberamente apprezzato alla luce degli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria.
I testi escussi, ed , con dichiarazioni concordanti e Testimone_1 Testimone_2
dettagliate, hanno infatti riferito confermato i fatti esposti in citazione dal danneggiato e sono apparsi del tutto convincenti e credibili.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 05.04.2018, riferiva che: Testimone_1
“..ricordo che vidi un'auto Mercedes che percorreva la Via Incoronata salendo, quando impattò una motocicletta parcheggiata alla sua destra. Ricordo che a seguito dell'urto la stessa cadeva a destra”.
Inoltre, il teste escusso all'udienza del 05.04.2018, sottolineava che: Testimone_2
“ricordo che vidi la Mercedes con la propria parte laterale destra impattare contro la parte anteriore sinistra di una motocicletta parcheggiata alla destra al margine della strada”.
Dunque alla luce delle testimonianze raccolte, risulta confermato quanto emerge dal modello di constatazione amichevole del sinistro versato in atti.
In tale ottica, risulta del tutto irrilevante che il responsabile civile abbia dichiarato nella denuncia cautelativa di non essersi mai recato in Gragnano, né di non aver mai ceduto a terzi il proprio veicolo.
Sarebbe stato, infatti, onere del responsabile civile allegare e provare nello specifico dove si trovava il veicolo Mercedes nelle circostanze di tempo del sinistro;
in difetto, le circostanze addotte nella denuncia cautelativa risultano del tutto sfornite di prova e non in grado di scalfire l'attendibilità dei testi escussi e di quanto risultante dal modello CAI.
Quanto alle valutazioni compiute dal CTU, deve premettersi che l'ausiliario, sulla base dell'esame della sola documentazione fotografica, ha, come rilevato dalla parte appellante, riconosciuto solo una parziale compatibilità tra i danni riscontrati sul veicolo del e la CP_1
dinamica del sinistro allegata, quantificando i danni in € 4.206,78 oltre IVA.
In tal senso risulta irrilevante la prova orale articolata dalla compagnia, posto che essa mirava ad accertare che il motociclo dell'appellato presentasse già in precedenza danni alla carrozzeria. In effetti, quanto osservato dal CTU in ordine alla non compatibilità con la dinamica del sinistro di danni comunque osservati nella documentazione fotografica in atti, vale già a ritenere che il motociclo al momento del sinistro non si presentasse intatto ed in perfetto stato di manutenzione.
Deve, invece, ritenersi condivisibile il giudizio del CTU in ordine al fatto che la presenza di danni pregressi o comunque non compatibili con la dinamica allegata non possa portare ad escludere la compatibilità con la dinamica del sinistro di tutti i danni riscontrati sul veicolo.
Infatti il CTU ha chiarito che: “dall'esame della scorta fotografica versati agli atti, da cui si rilevava che lo stesso motociclo ebbe a riportare un danno da urto diretto alla parte anteriore con andamento della forza d'urto da sinistra verso destra in maniera ortogonale e decentrata rispetto all'asse longitudinale del veicolo, mentre si riscontravano svariati danni da urto indiretto per la caduta al suolo su tutta la parte laterale destra”, ritenendo che “vi sia nesso causale tra la riferita dinamica, l'ubicazione, la tipologia e le altezze dei danni riportati dal veicolo attoreo”.
4. Deve invece condividersi l'ulteriore rilievo della compagnia, volto a censurare la quantificazione dei danni recepita dal primo giudice.
Come correttamente rilevato dalla compagnia, emerge infatti dal certificato cronologico del
PRA del motociclo DUCATI targato ED91415, immatricolato nel gennaio 2008, è stato acquistato dall'attore in data 18/01/2016 (un mese prima dell'asserito sinistro) ad un prezzo di € 2.500,00.
Al riguardo va richiamato il principio per cui “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore a Euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato, equitativamente determinato in Euro 1.600,00” (Cass. 10196/2022).
Nel caso di specie, tenuto conto del valore di mercato che il veicolo danneggiato aveva al momento del sinistro e dell'antieconomicità delle riparazioni necessarie per il suo ripristino, appare congruo riconoscere al danneggiato, in via equitativa, il risarcimento di € 2.500,00 già comprensivo di rivalutazione e danno da lucro cessante. Su tale importo, andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e dell'esito globale della lite, le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno compensate nella misura della metà e poste a carico della compagnia e di per la restante parte, secondo la liquidazione di cui al CP_5
dispositivo, effettuata applicando i parametri medi di cui al D.M. 127/2022 per cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, ed escludendo, per l'appello, la fase istruttoria. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della compagnia appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico, dott.ssa Silvia Blasi, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , del complessivo CP_5 CP_1
importo di € 2.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
2. Compensa per la metà le spese dei due gradi di giudizio e condanna
[...]
e in solido tra loro, alla refusione della restante parte, che Parte_1 CP_5 liquida in € 1.482,50 per compensi professionali ed € 100,00 per spese, oltre spese generali,
IVA e CA 3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Torre Annunziata, il 12-7-2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico Dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4226/2019 R.G., assunta in decisione all'udienza del
14.02.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano
n. 1741/2019
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 gusta procura a margine dell'atto di citazione in secondo grado, dall' Avv.to Luigi Greco, elettivamente domiciliata, unitamente allo stesso, in Napoli Centro Direzionale, Piazza
Esedra, Isola F10.
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonetta Russo e Clotilde Gargiulo, giusta CP_1
procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliato presso gli stessi in Gragnano, alla Via Cappella Bisi n.17.
APPELLATO
E
residente in [...]. CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la compagnia CP_1
assicuratrice e al fine di sentirli condannare al Parte_1 CP_2
risarcimento dei danni subiti al motociclo Ducati tg.ED91415, di sua proprietà, in seguito al sinistro verificatosi in data 29.02.2016, alle ore 19,30 circa, alla Via Incoronata, Gragnano
(NA), all'altezza dell'esercizio commerciale “Gargiulo”.
Deduceva l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo succitate, mentre il motociclo di sua proprietà era regolarmente parcheggiato sul lato destro della carreggiata, veniva urtato dall'autoveicolo Mercedes tg. DH008TG, di proprietà di e condotto per CP_2
l'occasione da , e assicurato per la r.c.a. con la compagnia CP_3 [...]
In particolare, il conducente dell'autoveicolo Mercedes tg. DH008TG, a Parte_1
causa della velocità sostenuta, finiva per urtare con la parte laterale destra, la parte anteriore sinistra del motoveicolo attoreo, causandone la caduta e danni quantificati in euro 6.046,79.
La compagnia assicuratrice , nel costituirsi in giudizio, Parte_1 impugnava l'assunto attoreo eccependo la carenza della legittimazione passiva, la nullità,
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda;
nel merito chiedeva il rigetto dalla domanda stante la sua infondatezza.
Nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace CP_2
Con sentenza n. 1741/2019 pubblicata il 15.04.2019, il Giudice di Pace di Gragnano accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità esclusiva del convenuto e condannava la compagnia assicuratrice , in solido Parte_1
con a corrispondere, in favore di , la somma di euro 4.206,78 CP_2 CP_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento fino al saldo e spese di lite e
CTU.
1.1 Con atto ritualmente notificato la compagnia assicuratrice Parte_1
ha proposto appello con cui ha chiesto la riforma della sentenza de qua, lamentando l'erronea valutazione del materiale istruttorio, la contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione in ordine all'an e al quantum debeatur e l'errata liquidazione delle spese e competenze di lite.
ha resistito all'appello, eccependone l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis CP_1
cpc e l'infondatezza.
Nonostante la regolarità della notifica ha omesso di costituirsi ed ne è stata, CP_2
dunque, dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellato, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, nonché le critiche ad essa,
e ha altresì indicato le modifiche richieste.
3. Nel merito, parte appellante impugna la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui riconosce la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Mercedes tg.
DH008TG.
In particolare, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non abbia ben valutato le dichiarazioni rese dai testi, in quanto le stesse risultano essere illogiche e prive di credibilità
e in aperto contrasto con la denuncia cautelativa sporta dal convenuto. Inoltre, la compagnia si è doluta delle risultanze della Ctu, fondate su una valutazione meramente ipotetica, non essendo mai stati ispezionati i veicoli coinvolti, e non coerente.
L'appello è in parte fondato e va accolto nei termini che seguono.
Al riguardo va premesso che la fattispecie in esame va inquadrata nella disposizione di cui all'art. 2054, co. II, c.c., poiché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, una corretta lettura della norma di cui all'art. 2054 cod. civ. conduce a ritenere del tutto indifferente, affinché lo si possa considerare "in circolazione", che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come
"scontro" qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo (ex multis, Cass. 281/2015).
Nella specie, sulla scorta dell'istruttoria espletata, non può dubitarsi che il sinistro sia ascrivibile alla condotta del conducente del veicolo Mercedes in moto, sicché il giudice di prime cure ha correttamente attribuito, nel sinistro per cui è causa, la responsabilità esclusiva al conducente del veicolo convenuto.
Ed invero, a riprova dei fatti allegati, l'appellato ha innanzitutto prodotto in atti un modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da qualificatosi Controparte_4
conducente del veicolo Mercedes.
Sul punto va premesso che, per costante giurisprudenza, “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l.23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (Cass. 10304/2007; 27024/2011; 19327/2017).
Ne consegue che il modello di constatazione amichevole in atti deve essere liberamente apprezzato alla luce degli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria.
I testi escussi, ed , con dichiarazioni concordanti e Testimone_1 Testimone_2
dettagliate, hanno infatti riferito confermato i fatti esposti in citazione dal danneggiato e sono apparsi del tutto convincenti e credibili.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 05.04.2018, riferiva che: Testimone_1
“..ricordo che vidi un'auto Mercedes che percorreva la Via Incoronata salendo, quando impattò una motocicletta parcheggiata alla sua destra. Ricordo che a seguito dell'urto la stessa cadeva a destra”.
Inoltre, il teste escusso all'udienza del 05.04.2018, sottolineava che: Testimone_2
“ricordo che vidi la Mercedes con la propria parte laterale destra impattare contro la parte anteriore sinistra di una motocicletta parcheggiata alla destra al margine della strada”.
Dunque alla luce delle testimonianze raccolte, risulta confermato quanto emerge dal modello di constatazione amichevole del sinistro versato in atti.
In tale ottica, risulta del tutto irrilevante che il responsabile civile abbia dichiarato nella denuncia cautelativa di non essersi mai recato in Gragnano, né di non aver mai ceduto a terzi il proprio veicolo.
Sarebbe stato, infatti, onere del responsabile civile allegare e provare nello specifico dove si trovava il veicolo Mercedes nelle circostanze di tempo del sinistro;
in difetto, le circostanze addotte nella denuncia cautelativa risultano del tutto sfornite di prova e non in grado di scalfire l'attendibilità dei testi escussi e di quanto risultante dal modello CAI.
Quanto alle valutazioni compiute dal CTU, deve premettersi che l'ausiliario, sulla base dell'esame della sola documentazione fotografica, ha, come rilevato dalla parte appellante, riconosciuto solo una parziale compatibilità tra i danni riscontrati sul veicolo del e la CP_1
dinamica del sinistro allegata, quantificando i danni in € 4.206,78 oltre IVA.
In tal senso risulta irrilevante la prova orale articolata dalla compagnia, posto che essa mirava ad accertare che il motociclo dell'appellato presentasse già in precedenza danni alla carrozzeria. In effetti, quanto osservato dal CTU in ordine alla non compatibilità con la dinamica del sinistro di danni comunque osservati nella documentazione fotografica in atti, vale già a ritenere che il motociclo al momento del sinistro non si presentasse intatto ed in perfetto stato di manutenzione.
Deve, invece, ritenersi condivisibile il giudizio del CTU in ordine al fatto che la presenza di danni pregressi o comunque non compatibili con la dinamica allegata non possa portare ad escludere la compatibilità con la dinamica del sinistro di tutti i danni riscontrati sul veicolo.
Infatti il CTU ha chiarito che: “dall'esame della scorta fotografica versati agli atti, da cui si rilevava che lo stesso motociclo ebbe a riportare un danno da urto diretto alla parte anteriore con andamento della forza d'urto da sinistra verso destra in maniera ortogonale e decentrata rispetto all'asse longitudinale del veicolo, mentre si riscontravano svariati danni da urto indiretto per la caduta al suolo su tutta la parte laterale destra”, ritenendo che “vi sia nesso causale tra la riferita dinamica, l'ubicazione, la tipologia e le altezze dei danni riportati dal veicolo attoreo”.
4. Deve invece condividersi l'ulteriore rilievo della compagnia, volto a censurare la quantificazione dei danni recepita dal primo giudice.
Come correttamente rilevato dalla compagnia, emerge infatti dal certificato cronologico del
PRA del motociclo DUCATI targato ED91415, immatricolato nel gennaio 2008, è stato acquistato dall'attore in data 18/01/2016 (un mese prima dell'asserito sinistro) ad un prezzo di € 2.500,00.
Al riguardo va richiamato il principio per cui “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore a Euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato, equitativamente determinato in Euro 1.600,00” (Cass. 10196/2022).
Nel caso di specie, tenuto conto del valore di mercato che il veicolo danneggiato aveva al momento del sinistro e dell'antieconomicità delle riparazioni necessarie per il suo ripristino, appare congruo riconoscere al danneggiato, in via equitativa, il risarcimento di € 2.500,00 già comprensivo di rivalutazione e danno da lucro cessante. Su tale importo, andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e dell'esito globale della lite, le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno compensate nella misura della metà e poste a carico della compagnia e di per la restante parte, secondo la liquidazione di cui al CP_5
dispositivo, effettuata applicando i parametri medi di cui al D.M. 127/2022 per cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, ed escludendo, per l'appello, la fase istruttoria. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della compagnia appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico, dott.ssa Silvia Blasi, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , del complessivo CP_5 CP_1
importo di € 2.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
2. Compensa per la metà le spese dei due gradi di giudizio e condanna
[...]
e in solido tra loro, alla refusione della restante parte, che Parte_1 CP_5 liquida in € 1.482,50 per compensi professionali ed € 100,00 per spese, oltre spese generali,
IVA e CA 3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Torre Annunziata, il 12-7-2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi