Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 4129/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Pietro Parte_1 C.F._1
Bruccheri e Carmelo Luca Lalomia, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
-contumace-
Oggetto: buoni pasto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.12.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive ai sensi dell'art. 29 CCNL del 20.09.2001, come integrato e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009 in combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 - dichiararsi il proprio diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo che ecceda le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra l'11.12.2019 e il 30.11.2024; per l'effetto, chiede condannarsi l' convenuta all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno CP_1 lavorativo che ecceda le sei ore e al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 1.347,24 euro,
Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio l'
[...]
, della quale va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va premesso che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1 marzo 2021, n. 5547;
Cass. 4 giugno 2021, n. 15629), “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.
Tanto premesso, occorre rilevare che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è espressamente riconosciuto dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.04.1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a tenore del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le
Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del
DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è stato poi ribadito dall'art. 43, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, il quale – richiamando quanto già previsto dall'art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 - prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001
e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 . La durata della pausa e la sua collocazione Per_1
temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
Ancora, con precipuo riguardo al diritto del dipendente alla pausa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923,
n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Alla luce di tali disposizioni, dato che l' – rimanendo Controparte_1
contumace - non ha dato prova di aver istituito il servizio di mensa, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra l'11.12.2019 e il 30.11.2024, con conseguente condanna dell' convenuta all'erogazione CP_1
dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari a 1.347,24 euro - rispetto al quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748) – a titolo di risarcimento del danno.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra l'11.12.2019 e il 30.11.2024 e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione dei buoni pasto per ogni Controparte_1
turno lavorativo eccedente le sei ore e al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari a 1.347,24 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
condanna altresì l' al pagamento, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.100,00 euro per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 7 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo