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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3359/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3359/2022, promossa da:
(c.f. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e quale procuratore generale di (c.f. Controparte_1
), con l'avv. PAOLO GRISA C.F._2
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), unica erede di Parte_2 C.F._3
(c.f. , con l'avv. MILENA Persona_1 C.F._4
GUARNIERI
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 6/12/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 2/12/2024
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. , in proprio e in Parte_1
qualità di procuratore generale di ha chiesto la condanna di Controparte_1
al pagamento del corrispettivo dovuto per l'occupazione senza Persona_1
titolo, protrattasi dal 17/2/2003 al 31/1/2022, di un immobile sito nel Comune di Chignolo d'Isola (Bg), via Guglielmo Marconi s.n..
Il convenuto si è costituito contestando la fondatezza delle domande del ricorrente e chiedendone il rigetto, domandando altresì in via riconvenzionale la condanna di quest'ultimo – in solido con la predetta – al Controparte_1
pagamento della somma di € 5.000,00, asseritamente dovuti in forza del trasferimento al ricorrente dei beni mobili presenti nell'appartamento.
Ritenuto che la controversia necessitasse di un'istruzione non sommaria, alla luce delle allegazioni e deduzioni delle parti, il Tribunale ha disposto il passaggio al rito ordinario.
Tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti con le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate sono state successivamente rigettate per le motivazioni di cui all'ordinanza del 3/5/2023, alla quale si rimanda.
Il processo, interrotto a seguito del decesso del convenuto, è stato tempestivamente riassunto dall'attore e nel giudizio si è costituita Parte_2
, in qualità di unica erede di , instando per il rigetto delle
[...] Persona_1
domande attoree e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 9/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20/12/2024, con assegnazione dei termini di cui pagina 2 di 10 all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
*** *** ***
1. Giova effettuare una breve sintesi preliminare dei fatti pacifici in quanto documentalmente provati o comunque non fatti oggetto di contestazione tra le parti, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.:
nel 2002 l'attore (già ricorrente) ha concluso con l' Controparte_2
(di seguito anche solo ) più
[...] Controparte_2
preliminari per l'acquisto di unità immobiliari edificate dall' Controparte_2
nei Comuni di Chignolo d'Isola e Sotto il Monte Giovanni XXIII, tra le quali – per quel che qui rileva – quella oggetto di causa, identificata come
“a) appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo, oltre al piano interrato, con annessi giardino e camminamenti esclusivi di pertinenza al piano terra, censito nel
Catasto Fabbricati del predetto Comune [di Chignolo d'Isola] al Foglio 3, con la particella 2724/7, via Guglielmo Marconi s.n., piano S1-T-1, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 6,5, s.c.t. mq. 119, s.c.t.e.a.s. mq. 106, R.C.E. 604,25, b) autorimessa pertinenziale ubicata al piano interrato vincolata al predetto appartamento ai sensi dell'art. 9 della Legge 122/1989, censita nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune [di Chignolo d'Isola] al Foglio 3, con la particella 2724/12, via Guglielmo
Marconi s.n., piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 26, R.C.E. 25,51”
(tali appartamento e autorimessa di seguito, congiuntamente, indicati anche solo come l'“Immobile”);
il 17/2/2003 il convenuto ha concluso con l' un Controparte_2
preliminare per l'acquisto dell'Immobile (v. docc. 1 e 2 conv.) ed è stato immesso nella disponibilità dell'Immobile (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta);
pagina 3 di 10 nel 2004, visto l'inadempimento dell' rispetto al proprio Controparte_2
obbligo di concludere i contratti definitivi, l'attore ha promosso presso il
Tribunale di Bergamo tre procedimenti per ottenere l'esecuzione in forma specifica dei preliminari ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti dell'
[...]
trascrivendo le relative domande;
CP_2
per quanto qui d'interesse, con le sentenze del Tribunale di Bergamo nn.
466 e 928 del 2006, trascritte l'anno stesso, l'attore ha ottenuto l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dei preliminari, quindi anche dell'Immobile
(v. doc. 2 att.);
le note di trascrizione delle predette sentenze menzionavano i terreni di insistenza dell'Immobile, ma non gli identificativi catastali del medesimo;
con la sentenza n. 15257/2006 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento dell' Controparte_2
in seguito a un contenzioso tra l'odierno attore e il Controparte_3
il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 1173/2016 ha
[...]
dichiarato la nullità delle trascrizioni effettuate dall'attore nel 2006 (formalità in data 3/10/2006 ai nn. 60349/35479), “poichè la stessa induce incertezza sui bene sui quali è stata trascritta, in particolare con riguardo alla non corrispondenza tra i beni da edificare (appartamenti e villette) indicati nel dispositivo della sentenza riportato nel quadro “D” della nota di trascrizione ed i beni sui quali è stata chiesta la trascrizione della sentenza indicati nel quadro “B” della medesima nota, che sono costituiti da terreni” (v. doc. 3 att.);
nel 2021 l'attore e il hanno concordemente Controparte_3
rinnovato la trascrizione delle sentenze del 2006, precisando gli estremi catastali dell'Immobile (v. doc. 5 att.);
pagina 4 di 10 con raccomandata datata 7/12/2021, l'attore ha intimato al convenuto il rilascio dell'Immobile (v. doc. 6 att.) dando un termine di sette giorni, cioè fino al 14/12/2021;
in data 9/12/2021 l'attore ha donato l'Immobile alla propria coniuge (v. doc. 12 att.), la quale in pari data ha conferito all'attore medesimo apposita procura per l'amministrazione, anche straordinaria, dell'Immobile (v. doc. 1 att.);
in data 31/1/2022 il convenuto ha consegnato all'attore l'Immobile e le parti hanno redatto un verbale di consegna (v. doc. 11 att.) nel quale l'attore ha dichiarato di trattenere beni mobili del convenuto per un valore di €
5.000,00.
2. Così sinteticamente compendiati i fatti pacifici e documentalmente provati,
è ora possibile transitare all'esame del thema decidendum.
L'attore è divenuto proprietario dell'Immobile dal 2004, anno al quale retroagiscono gli effetti delle sentenze del 2006 in forza della trascrizione delle domande svolte ex art. 2932 c.c..
Anche assumendo l'immissione del sig. nella disponibilità dell'Immobile Per_1
dalla stipulazione del preliminare con l' in data 17/2/2003, si Controparte_2
evidenzia in primo luogo che, con la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita c.d. a effetti anticipati, le parti non trasferiscono il possesso del bene da alienare, ma solo la detenzione dello stesso, concludendo un contratto di comodato (v. Cass. S.U. n. 7930/2008: “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la
pagina 5 di 10 cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso”).
I riferimenti al possesso e allo stato soggettivo del convenuto sig. sono Per_1
quindi inconferenti, avendo costui occupato l'Immobile in qualità di detentore.
Inoltre, tale contratto di comodato non sarebbe in ogni caso opponibile all'attore ex art. 1372 c.c (v. Cass. n. 664/2016, a mente della quale “Il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa”).
Sicché, fin dall'ottenimento delle sentenze favorevoli del 2006, l'attore avrebbe potuto chiedere il rilascio dell'Immobile, occupato dal convenuto sig. Per_1
senza un titolo opponibile all'attore.
Tuttavia, l'attore non ha provato di aver chiesto al predetto convenuto il rilascio prima del 7/12/2021.
In particolare:
la generica deduzione secondo cui l'attore avrebbe più volte chiesto il rilascio dell'Immobile (v. pag. 11 del ricorso introduttivo), contestata in modo specifico da parte convenuta, è rimasta priva di riscontri probatori: il convenuto ha infatti espressamente negato di avere mai avuto contratti con l'attore prima della raccomandata del 7/12/2021 (v. doc. 6 att.) e dall'istruttoria del presente giudizio non è emerso alcun elemento di segno contrario, che consenta di ritenere dimostrata una richiesta di rilascio dell'Immobile rivolta dall'attore al sig. antecedente alla predetta missiva Per_1
del 2021;
pagina 6 di 10 l'allegazione dell'attore di avere sostituito la serratura dell'Immobile nel 2006 è inconducente, non potendosi riconoscere alla mera sostituzione di una serratura il valore di una espressa e inequivoca richiesta di rilascio: di talché, il capitolo di prova testimoniale n. 1 formulato nel ricorso introduttivo del giudizio risulta inammissibile non solo poiché genericamente formulato, ma anche in quanto irrilevante ai fini della decisione, in ragione di quanto anzidetto .
Peraltro, sono le stesse vicende inerenti alla trascrizione delle domande allegate dall'attore ad attestare come, sulla base dell'originaria trascrizione della sentenza n. 466/2006 – ovvero prima della nuova trascrizione effettuata concordemente dall'attore e dal integrando il contenuto della Controparte_3
decisione giudiziale con l'identificazione catastale dei beni (v. doc. 5 att.) – non fosse possibile evincere con certezza i dati catastali dell'Immobile (ciò che risulta ulteriormente suffragato da quanto statuito nella sentenza n. 1173/2016 del
Tribunale di Bergamo, richiamata in premessa: v. doc. 3 att.).
Pertanto, l'occupazione dell'Immobile da parte del sig. deve ritenersi Per_1
illegittima – perché protrattasi sine titulo e invito domino (quindi non iure e contra ius)
– solo dalla data del 14/12/2021 (termine concesso all'attore per il rilascio dell'Immobile: v. raccomandata sub doc. 6 att.), atteso che fino a tale momento la permanenza del convenuto presso l'Immobile è stata tollerata dall'attore (essendo possibile argomentare in tal senso ex Cass. n. 664/2016 cit.), a nulla rilevando le eccezioni di parte convenuta in ordine alla asserita inabitabilità dell'Immobile.
Né in senso ostativo a quanto anzidetto potrebbe assumere alcun rilievo un'eventuale comunicazione con la quale il Controparte_4
avrebbe indicato al convenuto la propria volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale di cui al preliminare con lo stesso sottoscritto (e per tale ragione è stata rigettata l'istanza di ordine di esibizione formulata sul punto dall'attore ex
pagina 7 di 10 art. 210 c.p.c.), che del resto sarebbe in contrasto con le risultanze sia della perizia versata in atti dal convenuto sub doc. 13 (v. pag. 14), sia della corrispondenza intercorsa tra il predetto e i legali del convenuto (v. docc. 14 e 15 CP_3
conv.).
In ogni caso, anche a voler escludere la tolleranza – che invece emerge dai fatti di causa alla stregua di quanto anzidetto – l'inerzia dell'attore smentisce la presunzione di utilizzo fruttuoso dell'Immobile anche nei termini chiariti da Cass.
S.U. n. 33645/2022, sicché l'ulteriore danno lamentato dall'attore sarebbe comunque indimostrato.
3. Ciò posto, quanto al danno risarcibile, si osserva quanto segue.
L'attore non ha subito alcun danno ingiusto dall'occupazione dell'Immobile da parte del convenuto, poiché questa è stata tollerata fino al 14/12/2021 e l'attore ha cessato di essere proprietario dal 9/12/2021.
Il risarcimento spetta dunque alla coniuge dell'attore (qui rappresentata da quest'ultimo) ed è limitato al periodo di occupazione non tollerato, cioè dal
14/12/2021 al 31/1/2022 (48 giorni).
Dovendo il danno essere parametrato equitativamente alla rendita ricavabile dalla locazione dell'Immobile alla luce dell'insegnamento di Cass. S.U. n. 33645/2022, si osserva che parte attrice ha stimato il valore locatizio dell'Immobile in € 600 mensili (sulla base delle quotazioni del mercato immobiliare: v. pag. 12 del ricorso e doc. 7 att.) e che detto importo non è stato fatto oggetto di alcuna specifica contestazione da parte convenuta, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Quindi, il danno risarcibile deve essere liquidato in € 960,00 = [(600:30)*48].
Sulla somma anzidetta non posso essere riconosciuti a favore di parte attrice interessi e rivalutazione monetaria, in assenza di un'espressa domanda in tal senso e anche tenuto conto dei principi – ritenuti pienamente condivisibili – espressi pagina 8 di 10 dalla pronuncia di Cass. n. 4938/2023, a mente della quale “nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda”.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, devesi rilevare quanto segue.
Detta parte si è limitata a richiamare il verbale di consegna dell'Immobile sottoscritto dall'attore, quale rappresentante della coniuge, e il sig. Perico, nel quale si legge che “Le parti danno atto che i beni mobili presenti nell'immobile verranno ritenuti da valutandoli concordemente le parti in Euro 5.000,00 Parte_1
(cinquemila/00)” (v. doc. 11 att.).
Alla luce di quanto sopra, non è pertanto postulabile la sussistenza di un indebito ex art. 2033 c.c., poiché difetta l'allegazione (prima ancora che la prova) dell'assenza di un titolo di legittimazione dell'accipiens a trattenere tali beni.
In altri termini, non risulta dimostrata la fondatezza del credito restitutorio vantato da parte convenuta, di talché la domanda riconvenzionale dalla stessa formulata deve essere rigettata.
5. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né si ritengono ricorrenti le altre ipotesi previste nell'art. 92, II comma c.p.c. per derogare al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali (v. anche
Cass. S.U. n. 32061/2022, a mente della quale “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo
pagina 9 di 10 non dà luogo a reciproca soccombenza”), che viene pertanto operata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore per cui la domanda attorea risulta accolta.
Ai sensi dell'art. 92, I comma c.p.c. anche le spese anticipate da parte attrice per il contributo unificato devono dichiararsi ripetibili nel limite dell'importo del contributo unificato dovuto per lo scaglione di valore della condanna, ossia limitatamente a € 43,00.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 960,00;
rigetta ogni altra domanda formulata dalle parti;
condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 662,00 per compensi e in € 97,59 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Bergamo, 25 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3359/2022, promossa da:
(c.f. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e quale procuratore generale di (c.f. Controparte_1
), con l'avv. PAOLO GRISA C.F._2
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), unica erede di Parte_2 C.F._3
(c.f. , con l'avv. MILENA Persona_1 C.F._4
GUARNIERI
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 6/12/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 2/12/2024
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. , in proprio e in Parte_1
qualità di procuratore generale di ha chiesto la condanna di Controparte_1
al pagamento del corrispettivo dovuto per l'occupazione senza Persona_1
titolo, protrattasi dal 17/2/2003 al 31/1/2022, di un immobile sito nel Comune di Chignolo d'Isola (Bg), via Guglielmo Marconi s.n..
Il convenuto si è costituito contestando la fondatezza delle domande del ricorrente e chiedendone il rigetto, domandando altresì in via riconvenzionale la condanna di quest'ultimo – in solido con la predetta – al Controparte_1
pagamento della somma di € 5.000,00, asseritamente dovuti in forza del trasferimento al ricorrente dei beni mobili presenti nell'appartamento.
Ritenuto che la controversia necessitasse di un'istruzione non sommaria, alla luce delle allegazioni e deduzioni delle parti, il Tribunale ha disposto il passaggio al rito ordinario.
Tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti con le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate sono state successivamente rigettate per le motivazioni di cui all'ordinanza del 3/5/2023, alla quale si rimanda.
Il processo, interrotto a seguito del decesso del convenuto, è stato tempestivamente riassunto dall'attore e nel giudizio si è costituita Parte_2
, in qualità di unica erede di , instando per il rigetto delle
[...] Persona_1
domande attoree e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 9/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20/12/2024, con assegnazione dei termini di cui pagina 2 di 10 all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
*** *** ***
1. Giova effettuare una breve sintesi preliminare dei fatti pacifici in quanto documentalmente provati o comunque non fatti oggetto di contestazione tra le parti, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.:
nel 2002 l'attore (già ricorrente) ha concluso con l' Controparte_2
(di seguito anche solo ) più
[...] Controparte_2
preliminari per l'acquisto di unità immobiliari edificate dall' Controparte_2
nei Comuni di Chignolo d'Isola e Sotto il Monte Giovanni XXIII, tra le quali – per quel che qui rileva – quella oggetto di causa, identificata come
“a) appartamento ad uso abitativo ubicato al piano primo, oltre al piano interrato, con annessi giardino e camminamenti esclusivi di pertinenza al piano terra, censito nel
Catasto Fabbricati del predetto Comune [di Chignolo d'Isola] al Foglio 3, con la particella 2724/7, via Guglielmo Marconi s.n., piano S1-T-1, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 6,5, s.c.t. mq. 119, s.c.t.e.a.s. mq. 106, R.C.E. 604,25, b) autorimessa pertinenziale ubicata al piano interrato vincolata al predetto appartamento ai sensi dell'art. 9 della Legge 122/1989, censita nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune [di Chignolo d'Isola] al Foglio 3, con la particella 2724/12, via Guglielmo
Marconi s.n., piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 26, R.C.E. 25,51”
(tali appartamento e autorimessa di seguito, congiuntamente, indicati anche solo come l'“Immobile”);
il 17/2/2003 il convenuto ha concluso con l' un Controparte_2
preliminare per l'acquisto dell'Immobile (v. docc. 1 e 2 conv.) ed è stato immesso nella disponibilità dell'Immobile (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta);
pagina 3 di 10 nel 2004, visto l'inadempimento dell' rispetto al proprio Controparte_2
obbligo di concludere i contratti definitivi, l'attore ha promosso presso il
Tribunale di Bergamo tre procedimenti per ottenere l'esecuzione in forma specifica dei preliminari ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti dell'
[...]
trascrivendo le relative domande;
CP_2
per quanto qui d'interesse, con le sentenze del Tribunale di Bergamo nn.
466 e 928 del 2006, trascritte l'anno stesso, l'attore ha ottenuto l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dei preliminari, quindi anche dell'Immobile
(v. doc. 2 att.);
le note di trascrizione delle predette sentenze menzionavano i terreni di insistenza dell'Immobile, ma non gli identificativi catastali del medesimo;
con la sentenza n. 15257/2006 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento dell' Controparte_2
in seguito a un contenzioso tra l'odierno attore e il Controparte_3
il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 1173/2016 ha
[...]
dichiarato la nullità delle trascrizioni effettuate dall'attore nel 2006 (formalità in data 3/10/2006 ai nn. 60349/35479), “poichè la stessa induce incertezza sui bene sui quali è stata trascritta, in particolare con riguardo alla non corrispondenza tra i beni da edificare (appartamenti e villette) indicati nel dispositivo della sentenza riportato nel quadro “D” della nota di trascrizione ed i beni sui quali è stata chiesta la trascrizione della sentenza indicati nel quadro “B” della medesima nota, che sono costituiti da terreni” (v. doc. 3 att.);
nel 2021 l'attore e il hanno concordemente Controparte_3
rinnovato la trascrizione delle sentenze del 2006, precisando gli estremi catastali dell'Immobile (v. doc. 5 att.);
pagina 4 di 10 con raccomandata datata 7/12/2021, l'attore ha intimato al convenuto il rilascio dell'Immobile (v. doc. 6 att.) dando un termine di sette giorni, cioè fino al 14/12/2021;
in data 9/12/2021 l'attore ha donato l'Immobile alla propria coniuge (v. doc. 12 att.), la quale in pari data ha conferito all'attore medesimo apposita procura per l'amministrazione, anche straordinaria, dell'Immobile (v. doc. 1 att.);
in data 31/1/2022 il convenuto ha consegnato all'attore l'Immobile e le parti hanno redatto un verbale di consegna (v. doc. 11 att.) nel quale l'attore ha dichiarato di trattenere beni mobili del convenuto per un valore di €
5.000,00.
2. Così sinteticamente compendiati i fatti pacifici e documentalmente provati,
è ora possibile transitare all'esame del thema decidendum.
L'attore è divenuto proprietario dell'Immobile dal 2004, anno al quale retroagiscono gli effetti delle sentenze del 2006 in forza della trascrizione delle domande svolte ex art. 2932 c.c..
Anche assumendo l'immissione del sig. nella disponibilità dell'Immobile Per_1
dalla stipulazione del preliminare con l' in data 17/2/2003, si Controparte_2
evidenzia in primo luogo che, con la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita c.d. a effetti anticipati, le parti non trasferiscono il possesso del bene da alienare, ma solo la detenzione dello stesso, concludendo un contratto di comodato (v. Cass. S.U. n. 7930/2008: “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la
pagina 5 di 10 cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso”).
I riferimenti al possesso e allo stato soggettivo del convenuto sig. sono Per_1
quindi inconferenti, avendo costui occupato l'Immobile in qualità di detentore.
Inoltre, tale contratto di comodato non sarebbe in ogni caso opponibile all'attore ex art. 1372 c.c (v. Cass. n. 664/2016, a mente della quale “Il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa”).
Sicché, fin dall'ottenimento delle sentenze favorevoli del 2006, l'attore avrebbe potuto chiedere il rilascio dell'Immobile, occupato dal convenuto sig. Per_1
senza un titolo opponibile all'attore.
Tuttavia, l'attore non ha provato di aver chiesto al predetto convenuto il rilascio prima del 7/12/2021.
In particolare:
la generica deduzione secondo cui l'attore avrebbe più volte chiesto il rilascio dell'Immobile (v. pag. 11 del ricorso introduttivo), contestata in modo specifico da parte convenuta, è rimasta priva di riscontri probatori: il convenuto ha infatti espressamente negato di avere mai avuto contratti con l'attore prima della raccomandata del 7/12/2021 (v. doc. 6 att.) e dall'istruttoria del presente giudizio non è emerso alcun elemento di segno contrario, che consenta di ritenere dimostrata una richiesta di rilascio dell'Immobile rivolta dall'attore al sig. antecedente alla predetta missiva Per_1
del 2021;
pagina 6 di 10 l'allegazione dell'attore di avere sostituito la serratura dell'Immobile nel 2006 è inconducente, non potendosi riconoscere alla mera sostituzione di una serratura il valore di una espressa e inequivoca richiesta di rilascio: di talché, il capitolo di prova testimoniale n. 1 formulato nel ricorso introduttivo del giudizio risulta inammissibile non solo poiché genericamente formulato, ma anche in quanto irrilevante ai fini della decisione, in ragione di quanto anzidetto .
Peraltro, sono le stesse vicende inerenti alla trascrizione delle domande allegate dall'attore ad attestare come, sulla base dell'originaria trascrizione della sentenza n. 466/2006 – ovvero prima della nuova trascrizione effettuata concordemente dall'attore e dal integrando il contenuto della Controparte_3
decisione giudiziale con l'identificazione catastale dei beni (v. doc. 5 att.) – non fosse possibile evincere con certezza i dati catastali dell'Immobile (ciò che risulta ulteriormente suffragato da quanto statuito nella sentenza n. 1173/2016 del
Tribunale di Bergamo, richiamata in premessa: v. doc. 3 att.).
Pertanto, l'occupazione dell'Immobile da parte del sig. deve ritenersi Per_1
illegittima – perché protrattasi sine titulo e invito domino (quindi non iure e contra ius)
– solo dalla data del 14/12/2021 (termine concesso all'attore per il rilascio dell'Immobile: v. raccomandata sub doc. 6 att.), atteso che fino a tale momento la permanenza del convenuto presso l'Immobile è stata tollerata dall'attore (essendo possibile argomentare in tal senso ex Cass. n. 664/2016 cit.), a nulla rilevando le eccezioni di parte convenuta in ordine alla asserita inabitabilità dell'Immobile.
Né in senso ostativo a quanto anzidetto potrebbe assumere alcun rilievo un'eventuale comunicazione con la quale il Controparte_4
avrebbe indicato al convenuto la propria volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale di cui al preliminare con lo stesso sottoscritto (e per tale ragione è stata rigettata l'istanza di ordine di esibizione formulata sul punto dall'attore ex
pagina 7 di 10 art. 210 c.p.c.), che del resto sarebbe in contrasto con le risultanze sia della perizia versata in atti dal convenuto sub doc. 13 (v. pag. 14), sia della corrispondenza intercorsa tra il predetto e i legali del convenuto (v. docc. 14 e 15 CP_3
conv.).
In ogni caso, anche a voler escludere la tolleranza – che invece emerge dai fatti di causa alla stregua di quanto anzidetto – l'inerzia dell'attore smentisce la presunzione di utilizzo fruttuoso dell'Immobile anche nei termini chiariti da Cass.
S.U. n. 33645/2022, sicché l'ulteriore danno lamentato dall'attore sarebbe comunque indimostrato.
3. Ciò posto, quanto al danno risarcibile, si osserva quanto segue.
L'attore non ha subito alcun danno ingiusto dall'occupazione dell'Immobile da parte del convenuto, poiché questa è stata tollerata fino al 14/12/2021 e l'attore ha cessato di essere proprietario dal 9/12/2021.
Il risarcimento spetta dunque alla coniuge dell'attore (qui rappresentata da quest'ultimo) ed è limitato al periodo di occupazione non tollerato, cioè dal
14/12/2021 al 31/1/2022 (48 giorni).
Dovendo il danno essere parametrato equitativamente alla rendita ricavabile dalla locazione dell'Immobile alla luce dell'insegnamento di Cass. S.U. n. 33645/2022, si osserva che parte attrice ha stimato il valore locatizio dell'Immobile in € 600 mensili (sulla base delle quotazioni del mercato immobiliare: v. pag. 12 del ricorso e doc. 7 att.) e che detto importo non è stato fatto oggetto di alcuna specifica contestazione da parte convenuta, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Quindi, il danno risarcibile deve essere liquidato in € 960,00 = [(600:30)*48].
Sulla somma anzidetta non posso essere riconosciuti a favore di parte attrice interessi e rivalutazione monetaria, in assenza di un'espressa domanda in tal senso e anche tenuto conto dei principi – ritenuti pienamente condivisibili – espressi pagina 8 di 10 dalla pronuncia di Cass. n. 4938/2023, a mente della quale “nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda”.
4. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, devesi rilevare quanto segue.
Detta parte si è limitata a richiamare il verbale di consegna dell'Immobile sottoscritto dall'attore, quale rappresentante della coniuge, e il sig. Perico, nel quale si legge che “Le parti danno atto che i beni mobili presenti nell'immobile verranno ritenuti da valutandoli concordemente le parti in Euro 5.000,00 Parte_1
(cinquemila/00)” (v. doc. 11 att.).
Alla luce di quanto sopra, non è pertanto postulabile la sussistenza di un indebito ex art. 2033 c.c., poiché difetta l'allegazione (prima ancora che la prova) dell'assenza di un titolo di legittimazione dell'accipiens a trattenere tali beni.
In altri termini, non risulta dimostrata la fondatezza del credito restitutorio vantato da parte convenuta, di talché la domanda riconvenzionale dalla stessa formulata deve essere rigettata.
5. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né si ritengono ricorrenti le altre ipotesi previste nell'art. 92, II comma c.p.c. per derogare al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali (v. anche
Cass. S.U. n. 32061/2022, a mente della quale “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo
pagina 9 di 10 non dà luogo a reciproca soccombenza”), che viene pertanto operata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore per cui la domanda attorea risulta accolta.
Ai sensi dell'art. 92, I comma c.p.c. anche le spese anticipate da parte attrice per il contributo unificato devono dichiararsi ripetibili nel limite dell'importo del contributo unificato dovuto per lo scaglione di valore della condanna, ossia limitatamente a € 43,00.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 960,00;
rigetta ogni altra domanda formulata dalle parti;
condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 662,00 per compensi e in € 97,59 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Bergamo, 25 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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