TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/09/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
2989/2024 in data 24/06/2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Proto, Carlo
Maria Martino e Silvio Martuccelli
parte attrice appellante
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo D'Auria parte convenuta in appello
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
parte convenuta in appello, contumace
avente per oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo;
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte appellante : Parte_1
“1.in linea principale, accertare e dichiarare la nullità
degli avvisi di accertamento impugnati stante l'assoluta indeterminatezza degli atti impositivi e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo – da al Pt_1 [...]
; Controparte_2
2. in linea subordinata, per l'ipotesi in cui la pretesa racchiusa negli avvisi di accertamento fosse riferita al canone patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019: i) accertare e dichiarare che nessun debito è sorto, con riferimento all'attività svolta nel Comune di CP_2
, in capo a soggetto che non occupa,
[...] Pt_1
neppure in via mediata, suolo pubblico;
ii) accertare e dichiarare che quanto ingiunto è stato indebitamente corrisposto da al Pt_1 Controparte_2
iii) per l'effetto, annullare gli avvisi di accertamento impugnati e condannare il a Controparte_2
restituire a la somma di Euro 1.724,00, unitamente Pt_1
agli interessi dal giorno del pagamento (in particolare, agli interessi maturati sulla somma di Euro 800,00 a partire dal 14 giugno 2022, e sulla somma di Euro 924,00 a partire dal 5 maggio 2023) sino all'effettivo soddisfo;
3. in linea ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse reputato dovuto il canone unico patrimoniale
Pag. 2 di 10 ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 con riferimento all'attività svolta nel Comune di da Controparte_2
i) accertare e dichiarare che nessun debito è Pt_1
sorto in capo a nei confronti del a tale Pt_1 CP_2
titolo, poiché – ai sensi dell'art. 25, comma 4, del
Regolamento Comunale recante la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con Delibera n. 69 del 22 dicembre
2021 – il canone è esigibile unicamente nei confronti del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione;
ii) accertare e dichiarare che quanto ingiunto è stato indebitamente corrisposto da al Pt_1 Controparte_2
iii) per l'effetto annullare gli avvisi di
[...]
accertamento impugnati e condannare il Controparte_2
a restituire a la somma di Euro
[...] Pt_1
1.724,00, unitamente agli interessi dal giorno del pagamento (in particolare, agli interessi maturati sulla somma di Euro 800,00 a partire dal 14 giugno 2022, e sulla somma di Euro 924,00 a partire dal 5 maggio 2023) sino all'effettivo soddisfo;
5. in linea di estremo subordine,
per l'ipotesi in cui la pretesa racchiusa negli avvisi di accertamento impugnati fosse riferita al canone patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 e tale canone fosse reputato effettivamente dovuto: i) accertare e dichiarare che quanto dovuto è stato già pagato da Pt_1
al e che di conseguenza Controparte_2
nessun importo è ancora dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
ii) per l'effetto, annullare gli avvisi di accertamento impugnati e
Pag. 3 di 10 condannare il a restituire a Controparte_2
la somma di Euro 63,20, unitamente agli interessi Pt_1
dal giorno del pagamento. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
per parte convenuta : CP_1
“Si chiede pertanto che il Tribunale adìto confermi la sentenza n. 1407/2023 del 13.12.2023 del Giudice di Pace di
Treviso – dott. Rizzo RG 5151/2023 – e respinga l'appello proposto da accertando e dichiarando la Parte_1
legittimità e fondatezza degli avvisi di accertamento n. 1
del 28.06.2023 e n. 1 del 19.07.2023 emessi da CP_1
a carico di per i motivi tutti di cui alla Parte_1
comparsa di costituzione e risposta e successive difese con ogni conseguenziale statuizione di legge. In ogni caso con vittoria nelle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Giudice di Pace di Treviso per Parte_1
sentir dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento n.
1 del 28/6/2023 e dell'avviso di accertamento n. 1 del
19/7/2023 notificati da per il CP_1 [...]
recanti ingiunzione di pagamento di Controparte_2
euro 2.310 complessivamente, dovuti a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 comma 831 L 27/12/2019 n. 160
Pag. 4 di 10 per gli anni 2021 e 2022 e a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva:
1. la nullità degli avvisi di accertamento perché privi di indicazioni circa i presupposti di fatto e di diritto della pretesa del , in violazione di quanto prescritto CP_2
dall'art 1 comma 162 L 296/2006; inoltre mancava un verbale di contestazione;
2. che il canone preteso dal non era dovuto da CP_2 Pt_1
operatore che commercializza il servizio di telefonia senza essere titolare di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e senza utilizzare materialmente infrastrutture di soggetti terzi (presupposti richiesti alternativamente dall'art 1 comma 831 L 160/2019 per l'applicazione del canone);
3.che il Regolamento del Comune di Controparte_2
prevedeva l'obbligo di pagare il canone esclusivamente a carico del titolare della concessione all'occupazione di suolo pubblico;
4. che il canone relativo agli anni 2021 e 2022 era stato tempestivamente pagato il 14/6/2022 e il 5/5/2023.
Il Comune rimaneva contumace.
si costituiva in giudizio e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli
Pag. 5 di 10 avvisi di accertamento, precisando che il secondo avviso di accertamento era stato annullato per intervenuto parziale pagamento;
era poi intervenuto anche il pagamento del successivo avviso di accertamento relativo al residuo.
L'eccezione di nullità era infondata perché gli atti impugnati riportavano l'indicazione di tutti i presupposti e riferimenti normativi, e non era necessario alcun prodromico verbale di contestazione.
Infine, l'obbligo di versare il canone sussisteva anche in capo agli operatori telefonici che, sebbene non intestatari di concessione, di fatto utilizzano le reti in virtù di accordi con il concessionario Controparte_3
Il giudice di pace rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello da la quale ha riproposto gli argomenti Parte_1
svolti in primo grado e ha lamentato l'omessa pronuncia del giudice sui punti 3 e 4 di cui sopra.
Si è costituita la sola chiedendo la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. L'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento è
infondata.
Pag. 6 di 10 E' vero che l'atto richiama l'art 1 l 160/2019 commi da 816
a 847; ma la tabella incorporata contiene dati sufficienti per comprendere che si tratta dell'ipotesi prevista dal comma 831 perché è indicata la relativa tariffa e perché
con l'espressione “servizi di pubblica utilità” è fatto riferimento al comma 831, unica disposizione che menziona tali servizi.
2. L'art. 1, comma 831 l n. 160/2019 in origine stabiliva che il canone fosse dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico, il quale aveva poi diritto di rivalsa nei confronti degli alti soggetti utilizzatori dell'infrastruttura del concessionario.
La norma è stata modificata con l. 178/2020: “il canone è
dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione
dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,
attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del
soggetto titolare della concessione…”
L'unica eccezione si ha quando, ai sensi dell'art. 5, comma
14-quinquies d.l. n. 146/2021, convertito in legge n.
215/2021 – norma di interpretazione autentica del comma 831
in esame - sussista una “separazione, in ragione di
assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i
soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti
Pag. 7 di 10 titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla
clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in
via mediata ed alcun utilizzo materiale delle
infrastrutture da parte della società di vendita” ; in tali casi il canone è dovuto solo dal concessionario.
Con tale disposizione il legislatore ha chiarito l'elemento decisivo per individuare il soggetto passivo dell'obbligo.
Solo ove sussista separazione “in ragione di assetti
normativi, regolamentari o contrattuali” tra titolare dell'infrastruttura e soggetto che commercializza il servizio (esempio nel settore del gas o dell'energia elettrica), allora soggetto obbligato è solo il primo;
perché il venditore non occupa in via mediata e non utilizza il suolo pubblico, solo commercializza il prodotto non operando in alcun modo sull'infrastruttura.
Diversamente avviene nel caso delle telecomunicazioni, in cui l'operatore – nel nostro caso – non è Parte_1
un mero venditore ed utilizza anche se in via mediata le infrastrutture del concessionario.
La conclusione è che anche società di telefonia come
[...]
possono essere ritenutie soggetti passivi Pt_1
dell'obbligo in questione.
3. A fronte della suddetta normativa, non rileva quanto disposto dal Regolamento del Comune di il cui art. CP_2
Pag. 8 di 10 dell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 – sopra menzionato – le cui modifiche legislative prevalgono ora sul regolamento.
4. E' stato eccepito il pagamento (punto 6 del ricorso avanti al giudice di pace); ha confermato di avere CP_1
annullato l'avviso di accertamento del 19/7/2023 per intervenuto pagamento (pagina 3 della comparsa di costituzione in primo grado); rimane da pagare la somma residua di cui all'avviso di accertamento del 28/6/2023.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio,
considerati i contrasti giurisprudenziali in ordine alla interpretazione della normativa, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1407/2023 del giudice di pace di
Treviso, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello, compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, dando atto che l'avviso di accertamento n 1 del 19/7/2023 è stato annullato per intervenuto pagamento.
Così deciso a Treviso in data 1/9/2025
Pag. 9 di 10 Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 10 di 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 invocato dall'appellante ricalca la versione originaria