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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 689/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 01/10/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato SARTORI DAVIDE e Parte_1 C.F._1
BURZACCHI NICOLETTA ( MERO DOMICILIATARIO - VIA C.F._2
DELLA SELVA PESCAROLA 12/4 BOLOGNA;
con domicilio eletto in C/O AVV. NICOLETTA BURZACCHI VIA DELLA SELVA PESCAROLA 12/4 BOLOGNA
- appellante - contro
(C.F. ) con l'Avvocato ZECCA FEDERICA e CP_1 C.F._3 con domicilio eletto in VIA DEI MILLE 10 43015 NOCETO
- appellato –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 127/2022 del
26/01/2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE
1 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 127/2002 il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa n. 5669/2016 R.G. promossa da nei confronti di e CP_1 CP_2
, , avente ad oggetto azione revocatoria, ha così deciso: CP_3 Parte_1
- Ha rigettato la domanda di declaratoria di inefficacia della compravendita tra CP_2
e con atto stipulato Notaio in data 14/02/2013,
[...] Parte_1 Per_1
ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
- Ha condannato al pagamento a favore di delle spese CP_1 Parte_1
di giudizio;
- Ha rigettato la domanda di condanna ex art 96 c.p.c formulata da nei Parte_1
confronti di CP_1
La sentenza del Tribunale di Parma che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e Parte_1
l'accoglimento della domanda di condanna ex art 96 c.p.c. proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1- Violazione ed errata interpretazione dell'art. 96 c.p.c.; errata valutazione delle risultanze processuali relative ai presupposti di accoglimento della domanda revocatoria proposta da omessa e/o insufficiente motivazione;
CP_1
2 - Violazione degli artt.4 d.m" 10.3.2014 n.55,91 e 92 c.p.c., 132 tt.3 c.p.c.; omessa motivazione della decisione di liquidare i compensi in misura di poco superiore ai valori minimi.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 01/10/2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda di condanna ex art 96 c.p.c. formulata nei confronti dell'odierno appellato.
2 Deduce la mancata valutazione da parte del primo giudice della ricorrenza dell'eventus damni di cui all'art. 96 c.pc., attesa la conoscenza da parte dell'attore dell'atto di compravendita prima della proposizione del giudizio. Controparte_4
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria, secondo cui al creditore incombe solamente l'onere della prova per effetto dell'atto di disposizione, della variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio del debitore, cui, per contro, spetta la prova della piena capienza del proprio patrimonio in misura idonea al soddisfacimento del credito all'esito dell'atto pregiudizievole.
Essa, dunque, deve ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di detto elemento, unitamente all'ammontare del credito e alla sua preesistenza, emerge che, per effetto dell'atto dispositivo, è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito (Cass. Ord. n. 7201 del 18/03/2024).
Dalla documentazione agli atti, come evidenziato dal giudicante, emerge la mancata configurabilità dell'eventus damni, attesa la permanenza del patrimonio del convenuto in revocatoria di un cespite idoneo a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie dell'attore.
Circostanza peraltro di cui l'attore avrebbe potuto avere agilmente contezza fin dall'instaurazione del giudizio, avvalorata altresì dalla mancata contestazione del valore del bene residuo come indicato dalla convenuta in revocatoria quale prezzo della compravendita del bene residuo, poi successivamente avvenuta.
Detto elemento è stato ritenuto dirimente in prime cure per il rigetto della domanda nei confronti dell'odierna appellante.
Quanto sopra consente di ritenere meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nei termini di cui sopra.
In tema di liquidazione del danno ex art 96 c.p.c., non sono previsti limiti di liquidazione, pertanto, attingendo al criterio equitativo, attesa la genericità delle allegazioni in tema di pregiudizio alla sfera psicologica dell'odierna appellante, subito a seguito dell'instaurazione del giudizio, di natura ed entità non differente dal disagio comunemente accompagnato dal coinvolgimento in una controversia, nonché la mancata allegazione di specifici riferimenti circa l'effettiva ricorrenza di eventi pregiudizievoli ricollegabili all'iscrizione della domanda giudiziale, appare equa la quantificazione della somma in misura pari al 50% delle spese processuali liquidate a favore dell'odierna appellante in primo grado, pari ad € 2.000,00 (cfr. Cass. Ord. n. 8943 del 18/03/2022).
3 Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea regolamentazione delle spese processuali, deducendo l'irragionevole liquidazione dei compensi secondo valori di poco superiori ai minimi.
Con sentenza n.89 del 07/01/2021,l la S.C ha stabilito che, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”.
In tale ottica il motivo non è meritevole e va rigettato.
Stante la reciproca soccombenza tra le parti, le spese del grado vengono integralmente compensate (cfr. Cass. Ord. n. 15102 del 31/05/2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Parma n. 127/2022 , in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna al pagamento a favore di della somma di CP_1 Parte_1
€. 2.000,00;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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