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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
RG NO Presidente est.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 485/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 5/6/2025 senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 nata a [...] il [...], difesa dall'avv. Lisa Celeghin, e (c.f. , CP_1 CodiceFiscale_2 nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/2/2021 la signora , premesso di aver sposato il signor Parte_1 CP_1 il 14/7/1991 a Sora (FR) e di non aver avuto figli da costui durante la convivenza, ha dedotto che
[...]
l'unione tra le parti è venuta meno a causa di gravi violazioni dei doveri di assistenza morale e materiale imputabili al marito, responsabile di aver abbandonato la casa coniugale nel settembre 2020 senza più farvi ritorno. Ha riferito, inoltre, di essere nell'impossibilità di fare fronte alle esigenze personali in conseguenza del perdurante stato di disoccupazione e dell'assenza di ogni forma di sostegno economico da parte del resistente, assunto come autista presso la Sardelliti Trasporti s.r.l. di Isola del Liri (FR). Sulla scorta di tali rilievi ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito in capo al consorte, la condanna di quest'ultimo a corrispondere € 600,00 al mese rivalutabili a titolo di mantenimento e il versamento diretto delle relative somme ad opera del datore di lavoro dell'obbligato.
*** CP_ Il signor è rimasto contumace.
***
All'udienza del 21/7/2021 la signora ha dichiarato di essere ancora priva di occupazione, di percepire Pt_1 un reddito di cittadinanza di € 500,00 al mese e di essere pagare canoni di locazione per € 350,00 al mese. CP_ Con ordinanza presidenziale del 22/7/2021 il signor per il mantenimento della moglie si è visto condannare al pagamento di € 350,00 al mese rivalutabili senza versamento diretto del datore di lavoro.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che la volontà della signora di separarsi e il fallimento di ogni tentativo di riconciliazione, attesa anche la contumacia del signor Pt_1 CP_
rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito dell'intollerabilità della convivenza richiamato dall'art. 151 c.c.. Nulla osta, dunque, alla pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi.
*** Come anticipato, la ricorrente ha individuato l'origine della definitiva disgregazione del rapporto di coniugio in comportamenti contrari agli obblighi di rispetto e collaborazione assunti dalla controparte.
Per la signora , segnatamente, il resistente si sarebbe allontanato senza preavviso dall'abitazione Pt_1 coniugale nel settembre del 2020 e dopo circa un mese avrebbe manifestato l'intenzione di separarsi.
Le deduzioni attoree sulle ragioni dell'interruzione del vincolo matrimoniale sono state confermate dalle signore e amiche dell'istante, sentite entrambe come testimoni. Parte_2 Testimone_1
Si è al cospetto di un contegno senz'altro in grado di determinare l'intollerabilità della convivenza. CP_ A fronte di un simile quadro probatorio, la crisi coniugale non può che essere addebitata al signor
***
Sulle altre tematiche dibattute si rileva che per la giurisprudenza prevalente “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari
a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”
(Cass. 24/6/2019, n. 16809; cfr. Cass. 10/2/2022, n. 4327; v. ante Cass. 16/5/2017, n. 12196).
Ancorché non sia stata documentata l'attivazione del rapporto locatizio citato all'udienza del 21/7/2021, nella fase istruttoria non sono emersi elementi in grado di smentire le deduzioni della signora a Pt_1 proposito del proprio stato di indigenza, ricondotto dalla donna all'assenza di stabili occasioni di impiego. CP_ Non è emersa, del pari, alcuna modifica della situazione reddituale del signor titolare, sulla scorta della lettera di assunzione allegata al ricorso introduttivo di uno stipendio di quasi € 1.600,00 lordi al mese.
In coerenza con l'orientamento interpretativo esaminato, il Collegio ritiene che il contributo di mantenimento disposto in sede presidenziale vada aumentato da € 350,00 a € 450,00 al mese rivalutabili.
Tale importo appare congruo in relazione a tutti i parametri rilevanti, tenuto conto della differenza reddituale di cui s'è detto, delle limitate potenzialità lavorative della signora , giunta alla soglia dei Pt_1 sessantadue anni senza fruire di esperienze professionali qualificanti e delle risorse presumibilmente a CP_ disposizione del dissolto nucleo familiare, connotato da entrate derivanti solo dal lavoro del signor
***
L'assenza di prove circa l'assolvimento degli oneri di contribuzione sanciti in via provvisoria giustificano l'adozione dell'ordine di versamento diretto stabilito dall'art. 156 c.c. applicabile ratione temporis.
*** CP_ Secondo soccombenza il signor è tenuto al rimborso degli oneri di giudizio, stimabili in base ai valori del D.M. n. 55/2014 in € 2.700,00 (€ 700,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
800,00 per la fase di trattazione, € 500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato per effetto di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino del 26/3/2021, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 485/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ addebita la separazione a;
CP_1
➢ ordina la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sora
(FR) per l'annotazione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno cinque di ogni mese, CP_1 Parte_1 di un assegno di € 450,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del coniuge;
➢ dispone che il datore di lavoro di versi a una quota delle retribuzioni CP_1 Parte_1 spettanti mese per mese al resistente di entità corrispondente al predetto assegno mensile;
➢ condanna al pagamento in favore dell'Erario degli oneri di giudizio, stimabili in base ai valori CP_2 del D.M. n. 55/2014 in complessivi € 2.700,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 13/6/2025
il Presidente est.
RG NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
RG NO Presidente est.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 485/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 5/6/2025 senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 nata a [...] il [...], difesa dall'avv. Lisa Celeghin, e (c.f. , CP_1 CodiceFiscale_2 nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/2/2021 la signora , premesso di aver sposato il signor Parte_1 CP_1 il 14/7/1991 a Sora (FR) e di non aver avuto figli da costui durante la convivenza, ha dedotto che
[...]
l'unione tra le parti è venuta meno a causa di gravi violazioni dei doveri di assistenza morale e materiale imputabili al marito, responsabile di aver abbandonato la casa coniugale nel settembre 2020 senza più farvi ritorno. Ha riferito, inoltre, di essere nell'impossibilità di fare fronte alle esigenze personali in conseguenza del perdurante stato di disoccupazione e dell'assenza di ogni forma di sostegno economico da parte del resistente, assunto come autista presso la Sardelliti Trasporti s.r.l. di Isola del Liri (FR). Sulla scorta di tali rilievi ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito in capo al consorte, la condanna di quest'ultimo a corrispondere € 600,00 al mese rivalutabili a titolo di mantenimento e il versamento diretto delle relative somme ad opera del datore di lavoro dell'obbligato.
*** CP_ Il signor è rimasto contumace.
***
All'udienza del 21/7/2021 la signora ha dichiarato di essere ancora priva di occupazione, di percepire Pt_1 un reddito di cittadinanza di € 500,00 al mese e di essere pagare canoni di locazione per € 350,00 al mese. CP_ Con ordinanza presidenziale del 22/7/2021 il signor per il mantenimento della moglie si è visto condannare al pagamento di € 350,00 al mese rivalutabili senza versamento diretto del datore di lavoro.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che la volontà della signora di separarsi e il fallimento di ogni tentativo di riconciliazione, attesa anche la contumacia del signor Pt_1 CP_
rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito dell'intollerabilità della convivenza richiamato dall'art. 151 c.c.. Nulla osta, dunque, alla pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi.
*** Come anticipato, la ricorrente ha individuato l'origine della definitiva disgregazione del rapporto di coniugio in comportamenti contrari agli obblighi di rispetto e collaborazione assunti dalla controparte.
Per la signora , segnatamente, il resistente si sarebbe allontanato senza preavviso dall'abitazione Pt_1 coniugale nel settembre del 2020 e dopo circa un mese avrebbe manifestato l'intenzione di separarsi.
Le deduzioni attoree sulle ragioni dell'interruzione del vincolo matrimoniale sono state confermate dalle signore e amiche dell'istante, sentite entrambe come testimoni. Parte_2 Testimone_1
Si è al cospetto di un contegno senz'altro in grado di determinare l'intollerabilità della convivenza. CP_ A fronte di un simile quadro probatorio, la crisi coniugale non può che essere addebitata al signor
***
Sulle altre tematiche dibattute si rileva che per la giurisprudenza prevalente “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari
a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”
(Cass. 24/6/2019, n. 16809; cfr. Cass. 10/2/2022, n. 4327; v. ante Cass. 16/5/2017, n. 12196).
Ancorché non sia stata documentata l'attivazione del rapporto locatizio citato all'udienza del 21/7/2021, nella fase istruttoria non sono emersi elementi in grado di smentire le deduzioni della signora a Pt_1 proposito del proprio stato di indigenza, ricondotto dalla donna all'assenza di stabili occasioni di impiego. CP_ Non è emersa, del pari, alcuna modifica della situazione reddituale del signor titolare, sulla scorta della lettera di assunzione allegata al ricorso introduttivo di uno stipendio di quasi € 1.600,00 lordi al mese.
In coerenza con l'orientamento interpretativo esaminato, il Collegio ritiene che il contributo di mantenimento disposto in sede presidenziale vada aumentato da € 350,00 a € 450,00 al mese rivalutabili.
Tale importo appare congruo in relazione a tutti i parametri rilevanti, tenuto conto della differenza reddituale di cui s'è detto, delle limitate potenzialità lavorative della signora , giunta alla soglia dei Pt_1 sessantadue anni senza fruire di esperienze professionali qualificanti e delle risorse presumibilmente a CP_ disposizione del dissolto nucleo familiare, connotato da entrate derivanti solo dal lavoro del signor
***
L'assenza di prove circa l'assolvimento degli oneri di contribuzione sanciti in via provvisoria giustificano l'adozione dell'ordine di versamento diretto stabilito dall'art. 156 c.c. applicabile ratione temporis.
*** CP_ Secondo soccombenza il signor è tenuto al rimborso degli oneri di giudizio, stimabili in base ai valori del D.M. n. 55/2014 in € 2.700,00 (€ 700,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
800,00 per la fase di trattazione, € 500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato per effetto di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino del 26/3/2021, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 485/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ addebita la separazione a;
CP_1
➢ ordina la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sora
(FR) per l'annotazione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
➢ condanna al pagamento in favore di , entro il giorno cinque di ogni mese, CP_1 Parte_1 di un assegno di € 450,00 al mese, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del coniuge;
➢ dispone che il datore di lavoro di versi a una quota delle retribuzioni CP_1 Parte_1 spettanti mese per mese al resistente di entità corrispondente al predetto assegno mensile;
➢ condanna al pagamento in favore dell'Erario degli oneri di giudizio, stimabili in base ai valori CP_2 del D.M. n. 55/2014 in complessivi € 2.700,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 13/6/2025
il Presidente est.
RG NO