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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/10/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 538 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra titolare dell'impresa Iso AS di Parte_1 Pt_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MONIA TERZILLI, come da
[...] procura allegata all'atto di citazione;
appellante titolare dell'impresa OR Isolamenti di Parte_2
OR IE, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio De
LI e dall'avv. Annalisa De LI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
appellato
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Teramo n. 1117 pubblicata il giorno 7/11/2022, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni dell'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza pubblicata in data 07.11.2022 resa inter partes dal Tribunale di Teramo,
Dott.ssa Carla Fazzini, nel procedimento civile n. 3690/2018
R.G., comunicata dalla Cancelleria Civile di Teramo in data
07.11.2022, accogliere il presente gravame e per l'effetto:
1) Dichiarare nullo, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1079/2018 del 13.09.2018 emesso nel procedimento
n. 2840/2018 perché infondato sia in fatto che in diritto;
2) in ogni caso per le motivazioni di cui in narrativa accertato
e dichiarato che le fatture indicate nel ricorso sono errate, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge;
3) accertare e dichiarare che la ditta Iso AS Parte_3
ha versato la somma relativa alle fatture correttamente
[...] emesse e, accertato e dichiarato che le fatture in oggetto non sono riconducibili alla ditta Iso AS Parte_3 revocare il decreto ingiuntivo;
4) per i motivi indicati in premessa, accertare e dichiarare che la ditta Iso AS è creditore nei confronti Parte_3 della società OR Isolamenti della somma di euro 50.000,00, per i lavori commissionati da quest'ultima e per l'effetto, condannare la ditta al pagamento in favore della ditta Pt_2
Iso AS della somma di euro 50.000,00 oltre interessi e/o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
5)in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e valutati integralmente i rapporti commerciali intercorsi tra le
2 ditte, effettuare la compensazione delle partite di dare e avere risultanti all'esito della istruttoria;
revocare il decreto ingiuntivo;
6) il tutto con vittoria di spese e competenze di rito”.
Conclusioni dell'appellato:
“(…)affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza reietta, voglia: 1) in via preliminare: accogliere le eccezioni di improcedibilità e /o in ammissibilità e/o nullità dell'interposto appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte al paragrafo I dell'atto di costituzione;
2) Nel merito: rigettare l'appello, con tutte le conseguenze di legge, con integrale conferma della sentenza n. 1117/2022 pubblicata il
07.11.2022 Rep. n. 1535/2022 (RGN 3690/2018) emessa dal
Tribunale civile di Teramo, anche in punto di spese legali e conseguente condanna dell'appellante alle spese del secondo grado di giudizio;
3) condannare sempre e in ogni caso
l'appellate alle spese del doppio grado di giudizio”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 1117, pubblicata il 7/11/2022, il
Tribunale Ordinario di Teramo rigettava l'opposizione proposta dal sig. titolare dell'impresa Iso AS di Parte_1
TO IG, avverso il decreto ingiuntivo n. 1079 del 2018, con il quale gli era stato ingiunto all'opponente di pagare la somma di 35.711,70, oltre ad interessi legali e spese della procedura, al sig. titolare della ditta Parte_2 individuale OR Isolamenti di OR IE, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto all'opposto in forza di dodici fatture emesse negli anni 2013, 2014 e 2015, aventi ad oggetto
3 la fornitura di materiale edile per lavori di isolamento termo- acustico e manufatti in lamiera, dell'importo complessivo €
41.949,64.
1.1. Il Tribunale rigettava inoltre la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente di accertamento del credito di euro 50.000,00 e di condanna della controparte al pagamento di tale somma, da compensare, in subordine, con l'importo riconosciuto alla ditta a titolo di Pt_2 corrispettivo per l'esecuzione di lavori affidatigli dall'opposta in subappalto;
rigettava la domanda dell'opposta di condanna del sig. TO ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese del giudizio.
1.2. Il Tribunale esponeva che l'opponente aveva dedotto:
- che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo non erano idonee a provare l'esistenza del credito azionato;
- che non aveva mai acquistato la merce indicata in tali fatture, avendo già prima dell'instaurazione del giudizio contestato la riferibilità a lui della firma apposta sulle relative bolle di consegna;
- che era creditore dell'opposto della somma di €
50.000,00 circa, a titolo di corrispettivo di lavori di isolamento e coibentazione affidatigli dall'impresa in Pt_2 subappalto, da lui eseguiti negli anni 2012 e 2013 nei cantieri specificamente indicati.
1.3. Il Tribunale rilevava che l'opposto aveva dato prova del credito azionato avendo prodotto in giudizio, oltre alle fatture, anche l'estratto autentico delle scritture contabili, rilevante a sensi dell'art. 2710 c.c.; che inoltre i testi escussi avevano confermato che le forniture venivano effettuate di solito mediante l'annotazione su un foglio della merce ritirata dai dipendenti dell'opponente presso la sede dell'impresa con emissione a fine mese delle relative Pt_2
4 bolle di consegna e che il sig. non era il solo Parte_1 preposto alla ricezione della merce, ma che a tale incombenza provvedevano anche altri operai della ditta, che firmavano le relative bolle;
- che l'opponente non aveva fornito prova del credito vantato in via riconvenzionale, non avendo dimostrato gli accordi intercorsi con la controparte ed essendosi limitato a produrre un elenco unilaterale dei lavori svolti e dei corrispettivi pretesi.
2. Con atto di citazione notificato il giorno 8/5/2023 il sig. proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di due motivi, concludendo come indicato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio il sig. Parte_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto.
2.2 La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 4/3/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 7/3/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal sig. essendo Pt_2 esposte dall'appellante in maniera chiara le censure avverso la
5 sentenza di primo grado ed avendo la presente controversia superato la fase di vaglio prevista dall'art. 348-bis c.p.c.
4. Venendo all'esame del merito, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto dimostrato il credito vantato dalla controparte;
rileva in proposito che le fatture prodotte erano state da lui contestate, che le bolle di consegna non recavano la sua sottoscrizione, che il libro IVA attesta unicamente il debito fiscale e che i testi avevano riferito la circostanza pacifica della sussistenza di rapporti commerciali fra le parti, ma non aveva confermato il prelievo della merce indicate nelle fatture azionate.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Il Tribunale ha dato atto che le fatture, in quanto provenienti dal soggetto che si afferma creditore, non sono di per sé idonee a costituire prova dell'avvenuta prestazione, trattandosi di un documento di formazione unilaterale idoneo a dimostrare l'esistenza del credito unicamente nella fase monitoria. Ha tuttavia correttamente valorizzato gli ulteriori elementi di prova acquisiti nel giudizio di opposizione ed in particolare le risultanze della prova testimoniale alla luce delle contestazioni sollevate dall'odierno appellante nonché la valenza dell'iscrizione nei registri IVA delle fatture azionate dall'impresa . Pt_2
4.2. Sul punto va osservato che la circostanza che i registri IVA non rientrino fra le scritture contabili indicate negli artt. 2709 e 2710 c.c. non implica che alla corretta iscrizione delle fatture in tali registri non possa collegarsi valore indiziario in ordine alla sussistenza del credito, tenuto conto che tale annotazione comporta il riconoscimento da parte dell'imprenditore dell'obbligazione di versamento dell'imposta e quindi di un fatto a lui sfavorevole.
6 4.3. Correttamente il Tribunale ha evidenziato che tali indizi erano corroborati dalle risultanze delle prove testimoniali.
4.3.1. La contestazione sollevata dall'odierno appellante in sede di opposizione verteva sulla non riferibilità a lui della sottoscrizione apposta sulle bolle di consegna della merce. I testi escussi hanno confermato che la merce acquistata all'impresa veniva abitualmente ritirata presso la sede Pt_1 della ditta da dipendenti dell'acquirente e che le bolle Pt_2 di consegna erano redatte a fine mese e sottoscritte non solo dal sig. ma anche da suoi dipendenti. In Parte_1 particolare il sig. fratello dell'odierno Testimone_1 appellante e da lui citato, all'epoca dei fatti dipendente dell'impresa ISO AS, ha riferito che egli si recava anche due volte a settimana a ritirare presso la ditta merce Pt_2 corrispondente a quella indicata nelle fatture, pur non avendo mai visto queste ultime perché non si occupava di contabilità,
e che aveva firmato quattro bolle nell'arco di cinque mesi;
il teste , dipendente dell'impresa ISO AS sino al Tes_2
2014, citato dall'opposta, ha anche lui confermato di essersi recato a prelevare materiale presso l'impresa Pt_2 corrispondente a quello indicato nelle fatture oggetto di causa.
4.4. Suffraga la sussistenza del credito vantato dall'impresa anche la condotta extraprocessuale Pt_2 dell'odierno appellante.
4.4.1. Come meglio si vedrà analizzando il secondo motivo di appello, il sig. ha dedotto di vantare nei confronti Pt_1 dell'impresa un credito di circa 50.000,00 euro per Pt_2 lavori eseguiti negli anni 2012 – 2013 in subappalto su incarico dell'odierna appellata. E' pacifico che fra le parti siano intercorsi rapporti in base ai quali la ISO AS si riforniva di merci dall'impresa e quest'ultima affidava in Pt_2
7 subappalto all'appellante lavori di coibentazione nei cantieri nei quali stava lavorando. I rapporti si interruppero con reciproche pretese di pagamento, che le parti non riuscirono a comporre nonostante un tentativo di chiarimento effettuato nel
2017.
4.4.2. La circostanza che il sig. pur vantando Pt_1 secondo la sua prospettazione un credito di circa 50.000,00 euro sin dal 2013 nei confronti della controparte, non abbia fatto valere tale sua pretesa fino al 2018, quando il sig. gli Pt_2 ha notificato il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 35.711,70, fa presumere che l'odierno appellante ritenesse fondata la pretesa creditoria della controparte per una somma grosso modo equivalente a quella da lui vantata, non trovando altrimenti giustificazione la rinuncia ad un credito di tale consistenza, in relazione al quale non aveva neppure emesso fatture nei confronti della controparte.
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta il rigetto della domanda riconvenzionale da lui proposta di accertamento del credito di € 50.000,00 a titolo di corrispettivo dei lavori di isolamento eseguiti in subappalto su incarico della ditta avversaria e di condanna della controparte al pagamento di tale somma, da compensare, in subordine, con il credito vantato dalla controparte.
5.1. Il sig. richiama in particolare la Pt_1 testimonianza resa dal sig. padre del titolare Tes_3 dell'impresa appellata, il quale aveva confermato che la ISO
AS aveva eseguito i lavori da lui specificamente indicati nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, che i contratti di subappalto non erano stipulati per iscritto, che i lavori venivano pagati a metro e non a corpo, che i conteggi venivano effettuati al termine dei lavori, che erano corrette le
8 misurazioni indicate dall'odierno appellante e che i lavori non erano stati pagati.
5.2. L'appellante lamenta che il giudice non aveva tenuto conto di tali dichiarazioni, nonostante avesse considerato il teste attendibile con riferimento a quanto da lui dichiarato in riferimento al credito vantato dal figlio, oggetto del decreto ingiuntivo.
6. Il motivo è parzialmente fondato.
6.1. Va in primo luogo evidenziato che sin dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo il sig. Pt_1 ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento del credito vantato a titolo di pagamento dei lavori eseguiti in subappalto per incarico dell'impresa e di condanna della Pt_2 controparte al pagamento della relativa somma, indicata nell'importo di euro 50.000,00, non limitandosi a proporre una mera eccezione di compensazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata (si vedano le conclusioni dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo: “per i motivi indicati in premessa, accertare e dichiarare che la ditta Iso AS di
TO IG è creditore nei confronti della società OR
Isolamenti della somma di euro 50.000,00 per i lavori commissionati da quest'ultima e per l'effetto condannare la ditta al pagamento in favore della ditta Iso AS Pt_2 della somma di euro 50.000,00 oltre interessi e/o della maggiore
o minore somma che risulterà di giustizia;
3) in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e valutati integralmente
i rapporti commerciali intercorsi fra le ditte, effettuare la compensazione delle partite di dare avere risultanti all'esito dell'istruttoria”).
6.2. Il sig. ha prodotto un elenco dettagliato dei Pt_1 lavori di cui ha chiesto il pagamento, con indicazione delle lavorazioni eseguite, dell'ubicazione dei vari cantieri, delle
9 relative misurazioni e del corrispettivo preteso per ciascun lavoro (si veda il documento denominato “Resoconto dei lavori eseguiti e non pagati” prodotto dal sig. sia in primo Pt_1 grado che in appello).
6.2.1. L'odierna appellata ha contestato unicamente l'esecuzione da parte del sig. dei lavori indicati al Pt_1 punto 7 ed al punto 10 del predetto documento (
7. Lavori
Francavilla – casa privata - e 10. Lavori presso Vostra sede
– San Nicolò) asserendo che l'impresa del sig. Pt_2 Pt_1 non aveva ultimato i predetti lavori e che quelli eseguiti presso la sua sede presentavano vizi.
6.2.2. Il sig. titolare dell'impresa Parte_2 appellata, in sede di interrogatorio formale, rispondendo alla domanda se tra le parti esistevano rapporti di dare – avere, ha dichiarato: “Per quanto a mia conoscenza qualcosina, nel senso di partita, c'è. Non ho mai visto la contabilità ma so che qualche lavoretto per noi lo ha fatto”, ha poi negato l'esistenza di un credito della controparte dell'importo di euro 50.000,00 ed ha dichiarato di ricordare, fra i cantieri elencati dal sig.
, solo quello relativo alla sede dell'impresa di cui era Pt_1 titolare, lasciato a metà e non eseguito a regola d'arte.
6.2.3. Il teste citato dall'odierna Tes_3 appellata, padre del titolare di quest'ultima, il quale all'epoca di occupava della contabilità, ha dichiarato che l'impresa ISO AS aveva eseguito i lavori indicati dal sig.
, che erano corrette le misure riportate nel resoconto Pt_1 prodotto dall'odierna appellante ad eccezione delle lavorazioni indicate al punto 7 (Lavori Francavilla) e presso la sede dell'impresa , non ultimate e che presentavano vizi. Ha Pt_2 poi precisato che nel cantiere di cui al punto 1 (Villa Pavone)
l'impresa si era limitata a posizionare un solo strato Pt_1 di guaina invece dei due promessi, aveva eliminato i vizi
10 consistenti nella mancata sigillatura della guaina, ma che il cliente aveva comunque contestato i lavori per la mancata applicazione del doppio strato di guaina.
Il teste, come evidenziato dall'appellante, ha confermato che fra le parti non vi erano contratti scritti e che i pagamenti venivano effettuati a misura, sulla base dei conteggi finali, ha poi contestato che i corrispettivi indicati nel resoconto fossero stati pattuiti fra le parti ed ha precisato che non era stato pagato nulla in merito a tali lavori, “né quello che si riteneva giusto né quello richiesto”.
6.2.4. Sulla base di tali risultanze istruttorie risulta provata l'esecuzione da parte dell'impresa ISO AS delle lavorazioni indicate ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 del resoconto prodotto dall'appellante e la parziale esecuzione dei lavori indicati al punto 1. Non è invece possibile tenere conto delle lavorazioni indicate ai punti 7 e 10, non avendo l'appellante fornito prova delle opere effettivamente eseguite.
6.3. Mancando la prova del corrispettivo pattuito dalle parti per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, esso deve essere determinato ai sensi dell'art. 1657 c.c. sulla base delle tariffe in uso in Abruzzo negli anni 2012 – 2013 nei quali il sig. ha dichiarato che furono eseguiti i lavori. Pt_1
6.4. Sul punto la causa non risulta matura per la decisione e deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appellante.
7. Vanno rinviate alla sentenza definitiva l'eventuale revoca del decreto ingiuntivo per compensazione, totale o parziale, del credito vantato dall'impresa con il Pt_2 credito dell'appellante per i lavori eseguiti e la liquidazione delle spese di lite.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il primo motivo di appello;
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per i fini indicati in motivazione;
3) spese al definitivo.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 7/10/2025
La Presidente est. dr. Nicoletta Orlandi
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