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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/11/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Livorno, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Franco Pastorelli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Alberto Cecconi Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 94/ DELL'ANNO 2025 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. IV ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Livorno viale Petrarca n. 196, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Controparte_1
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05/09/2025, , in qualità di socio e ex lavoratore Parte_1 dipendente – vantando un credito di € 39.312,59 (oltre interessi e spese di procedura), in forza del decreto ingiuntivo n. 15/2024, pronunciato dal Tribunale di Livorno sezione lavoro, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 1 ricorrente;
cfr. ordinanza ex art. 648 c.p.c. – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 3 ricorrente), con il quale era stato accertato il mancato pagamento degli emolumenti stipendiali e del tfr – chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
(P. IV ), con sede in Livorno viale Petrarca n. 196, in persona del
[...] P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore potendosi desumere lo stato di Controparte_1 insolvenza dal mancato pagamento del dovuto e dall'esito negativo di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Chiariva, a fondamento della domanda, i) di essere socio non amministratore, ed ex dipendente dal 1° marzo 2020 al 24 luglio 2023, della società resistente;
ii) di essersi dimesso per giusta causa;
iii) di non avere ottenuto il pagamento di tutti gli emolumenti stipendiali e del tfr;
iv) di avere ottenuto una statuizione di condanna con il decreto ingiuntivo, n. 15/2024, pronunciato dal Tribunale di Livorno sezione lavoro, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo
– doc. 1 ricorrente;
cfr. ordinanza ex art. 648 c.p.c. – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 3 ricorrente); v) di avere intrapreso una procedura esecutiva mobiliare presso terzi quali istituti di credito che risultavano intrattenere rapporti di conto corrente con la resistente, con esito solo parzialmente positivo per la minor somma di € 659,50 (cfr. atto di pignoramento presso terzi e dichiarazioni dei terzi pignorati – docc.
4-5 ricorrente); vi) che la resistente non risulta proprietaria di beni immobili;
vii) che la società debitrice veniva posta in liquidazione volontaria a seguito dell'accertata impossibilità del suo funzionamento (cfr. verbale assemblea soci – doc. 6 ricorrente) e che l'amministratore veniva revocato giudizialmente a seguito di gravi condotte di concorrenza sleale poste in essere verso la stessa società (cfr. ordinanza Tribunale Imprese – doc. ricorrente). Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente.
Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per la resistente
[...]
(P. IV ), e ne deve, Controparte_2 P.IVA_1 pertanto, essere dichiarata la contumacia. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' , dell Controparte_3 Controparte_4
, dell' e del Registro delle imprese, nonché sulle
[...] Controparte_5 pendenze di eventuali procedure esecutive e sulla pronuncia di decreti ingiuntivi. All'udienza del 22/10/2025, la parte ricorrente insisteva all'accoglimento del ricorso, richiamando altresì quanto allegato nella memoria integrativa e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 09/09/2025, il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.).
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La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 22/10/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 09/09/2025.
2. LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE. L'art. 37 comma 2 CCII così recita: “La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso […] di uno o più creditori […]”. In questa parte, ricalca pedissequamente il dettato del comma 1 dell'art. 6 L. Fall., La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della precedente legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018). Nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011). La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al
“creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022). Dunque, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022). Orbene, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento all'obbligazione di pagamento degli emolumenti stipendiali e di fine rapporto, dimostrato dal decreto ingiuntivo n. 15/2024, pronunciato dal Tribunale di Livorno sezione lavoro, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 1 ricorrente;
cfr. ordinanza ex art. 648 c.p.c. – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 3 ricorrente). Pertanto, il credito trova riscontro nel decreto ingiuntivo ottenuto e dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice dell'opposizione ex art. 648 c.p.c. e comunque non contestato nel presente giudizio:
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si tratta, dunque, di documentazione sufficiente per attribuire all'imprenditore individuale ricorrente la qualità di creditore, ai fini della legittimazione della istanza di apertura di liquidazione giudiziale.
3. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
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1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'impresa, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Livorno. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D. Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività. Invero, risulta “attiva” seppur con una procedura di liquidazione volontaria aperta in data 04/12/2024 (cfr. visura storica resistente aggiornata - Registro imprese). Non risulta la cancellazione della società dal Registro (cfr. visura storica resistente aggiornata - Registro imprese). Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Peraltro, va considerato che lo stato di liquidazione non determina di per sé la cessazione dell'attività di impresa, perché la liquidazione stessa è attività di impresa, sebbene svolta in modo funzionale alla stessa liquidazione: l'assemblea dei soci, chiamata a deliberare sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, decide anche sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio, eventualmente anche di singoli rami in funzione del migliore realizzo (art. 2487 c.c.). La società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “amministrazione di beni immobili per conto terzi […]” (cfr. visura storica resistente), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019.
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La società resistente, chiamata ritualmente in giudizio a seguito di un'istanza di liquidazione giudiziale, ha omesso di depositare, nel presente procedimento, la documentazione aggiornata attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso: circostanza quest'ultima, in particolare, che incide negativamente sulla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di non apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la cui prova va desunta innanzi tutto dai bilanci o, anche, da documenti altrettanto significativi (Sez. I, 22/04/2015, n. 8226; Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Inoltre, la resistente ha omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi (Sez. VI - 1 Ord., 22/12/2021, n. 41285 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, formatosi nella vigenza della abrogata legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, stante il medesimo tenore letterale della disposizione sulla prova di rientrare nell'alveo delle imprese minori, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento di apertura di liquidazione giudiziale, che impone al Tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che né il giudice del reclamo, né prima di lui il tribunale è tenuto a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l'inesistenza di requisiti per la dichiarazione apertura di liquidazione giudiziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Corte App. Genova sent. 73/2017 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Invero, all'esito dell'istruttoria, si è riscontrato il mancato deposito di tutti e tre i bilanci, relativi al triennio di interesse dalla data di ricorso introduttivo del presente giudizio (05/09/2025), posto che l'ultimo bilancio depositato è stato quello chiuso al 31/12/2021 (si ricorda che in data 30/05/2025
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è scaduto anche il termine ordinario per la pubblicazione del bilancio di esercizio secondo il termine ordinario per il bilancio da chiudersi al 31/12/2024). Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. RICAVI LORDI. In ogni caso, dall'ultimo bilancio depositato presso la IA (cfr. bilancio d'esercizio al 31/12/2021
– Registro imprese), si rileva, che l'ammontare dei ricavi lordi annui è indicato, nel bilancio chiuso al 31/12/2021 in € 518.489,00 (parametro risultante dal conto economico voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni), con conseguente superamento della soglia di € 200.000,00. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 2 D. Lgs. 14/2019, costituito dai ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021
- principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo consolidata giurisprudenza, per l'individuazione dei "ricavi lordi", considerati quali ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett. A". Dunque, il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione richiamata restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare) (Sez. I, Sent., 26-08-2021, n. 23484 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Si rammenta che i requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie volte ad individuare l'impresa minore. Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
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“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. . INSOLVENZA PATRIMONIALE. Controparte_6
Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020). Dunque, il raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive, non deve avvenire in modo atomistico ed acritico, al contrario esatto, occorre analizzare la prospettiva concreta e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori sociali. La valutazione del giudice, in tale ipotesi, non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito (Sez. 1, Ordinanza n. 24948 del 2019). Invero, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito dell'insolvenza deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo;
tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020) (Sez. 1, Ordinanza n. 30435 del 2022). Tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (Sez. 1 - , Sentenza n. 25167 del 07/12/2016). COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. Sennonché, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene alla situazione debitoria: i) il mancato pagamento degli emolumenti all'ex lavoratore dipendente (odierna parte ricorrente); ii) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per almeno € 127.789,53, in assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
aggiornata in data 19/09/2025); Controparte_4
iii) la esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 61.500,00,
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inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770 e Unico, riferite agli anni di imposta 2023/2024, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
in data 09/10/2025); CP_3 iv) assenza di beni immobili (cfr. bilancio chiuso al 31/12/2023); v) assenza di liquidità nei conti correnti, stante l'esito solo parzialmente positivo di una esecuzione mobiliare presso gli Istituti di credito;
vi) indebitamento complessivo risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2021 (ultimo disponibile approvato) di € 145.545,00. In conclusione, l'indebitamento complessivo è di almeno € 359.500,00. POSTE ATTIVE DA LIQUIDARE. Di contro, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene allo stato patrimoniale: i) un attivo indicato nell'ultimo bilancio per € 275.260,00, secondo un valore che non è stato rettificato alla luce dello stato di liquidazione volontaria che tenga conto di un loro pronto incasso, in applicazione del principio contabile 5 OIC (cfr. voce attivo stato patrimoniale bilancio chiuso al 31/12/2021): di cui € 188.792,00 derivante da crediti verso terzi, voce in aumento rispetto al bilancio precedente. In ogni caso, ne emerge un quadro secondo cui le risorse attive appaiono inadeguate a far fronte alla consistente esposizione debitoria (di € 359.500,00). In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza patrimoniale, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo l'insufficienza dell'attivo patrimoniale a coprire interamente le passività della società. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. La sommatoria dei crediti della parte ricorrente con i crediti non ancora cartellizzati vantati da per € 127.789,53,00 (dichiarazione scritta resa da Controparte_3 CP_3 in data 19/09/2025), comporta ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale
[...] ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI LIVORNO, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 94-1 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. IV ), con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Livorno viale Petrarca n. 196, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore Controparte_1
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore il DOTT. , iscritto all'Albo dei dottori Persona_1 commercialisti ed esperti contabili di Livorno, nonché iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice
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della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
4. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 20/01/2026 alle ore 10:20, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Livorno, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
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maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Livorno, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Franco Pastorelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Livorno, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Franco Pastorelli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Alberto Cecconi Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 94/ DELL'ANNO 2025 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. IV ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Livorno viale Petrarca n. 196, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Controparte_1
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05/09/2025, , in qualità di socio e ex lavoratore Parte_1 dipendente – vantando un credito di € 39.312,59 (oltre interessi e spese di procedura), in forza del decreto ingiuntivo n. 15/2024, pronunciato dal Tribunale di Livorno sezione lavoro, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 1 ricorrente;
cfr. ordinanza ex art. 648 c.p.c. – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 3 ricorrente), con il quale era stato accertato il mancato pagamento degli emolumenti stipendiali e del tfr – chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
(P. IV ), con sede in Livorno viale Petrarca n. 196, in persona del
[...] P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore potendosi desumere lo stato di Controparte_1 insolvenza dal mancato pagamento del dovuto e dall'esito negativo di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Chiariva, a fondamento della domanda, i) di essere socio non amministratore, ed ex dipendente dal 1° marzo 2020 al 24 luglio 2023, della società resistente;
ii) di essersi dimesso per giusta causa;
iii) di non avere ottenuto il pagamento di tutti gli emolumenti stipendiali e del tfr;
iv) di avere ottenuto una statuizione di condanna con il decreto ingiuntivo, n. 15/2024, pronunciato dal Tribunale di Livorno sezione lavoro, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo
– doc. 1 ricorrente;
cfr. ordinanza ex art. 648 c.p.c. – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 3 ricorrente); v) di avere intrapreso una procedura esecutiva mobiliare presso terzi quali istituti di credito che risultavano intrattenere rapporti di conto corrente con la resistente, con esito solo parzialmente positivo per la minor somma di € 659,50 (cfr. atto di pignoramento presso terzi e dichiarazioni dei terzi pignorati – docc.
4-5 ricorrente); vi) che la resistente non risulta proprietaria di beni immobili;
vii) che la società debitrice veniva posta in liquidazione volontaria a seguito dell'accertata impossibilità del suo funzionamento (cfr. verbale assemblea soci – doc. 6 ricorrente) e che l'amministratore veniva revocato giudizialmente a seguito di gravi condotte di concorrenza sleale poste in essere verso la stessa società (cfr. ordinanza Tribunale Imprese – doc. ricorrente). Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente.
Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per la resistente
[...]
(P. IV ), e ne deve, Controparte_2 P.IVA_1 pertanto, essere dichiarata la contumacia. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' , dell Controparte_3 Controparte_4
, dell' e del Registro delle imprese, nonché sulle
[...] Controparte_5 pendenze di eventuali procedure esecutive e sulla pronuncia di decreti ingiuntivi. All'udienza del 22/10/2025, la parte ricorrente insisteva all'accoglimento del ricorso, richiamando altresì quanto allegato nella memoria integrativa e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 09/09/2025, il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.).
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La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 22/10/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 09/09/2025.
2. LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE. L'art. 37 comma 2 CCII così recita: “La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso […] di uno o più creditori […]”. In questa parte, ricalca pedissequamente il dettato del comma 1 dell'art. 6 L. Fall., La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della precedente legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018). Nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011). La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al
“creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022). Dunque, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022). Orbene, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma delibazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento all'obbligazione di pagamento degli emolumenti stipendiali e di fine rapporto, dimostrato dal decreto ingiuntivo n. 15/2024, pronunciato dal Tribunale di Livorno sezione lavoro, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. (cfr. ricorso e decreto ingiuntivo – doc. 1 ricorrente;
cfr. ordinanza ex art. 648 c.p.c. – doc. 2 ricorrente;
cfr. atto di precetto – doc. 3 ricorrente). Pertanto, il credito trova riscontro nel decreto ingiuntivo ottenuto e dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice dell'opposizione ex art. 648 c.p.c. e comunque non contestato nel presente giudizio:
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si tratta, dunque, di documentazione sufficiente per attribuire all'imprenditore individuale ricorrente la qualità di creditore, ai fini della legittimazione della istanza di apertura di liquidazione giudiziale.
3. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
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1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'impresa, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Livorno. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D. Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività. Invero, risulta “attiva” seppur con una procedura di liquidazione volontaria aperta in data 04/12/2024 (cfr. visura storica resistente aggiornata - Registro imprese). Non risulta la cancellazione della società dal Registro (cfr. visura storica resistente aggiornata - Registro imprese). Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Peraltro, va considerato che lo stato di liquidazione non determina di per sé la cessazione dell'attività di impresa, perché la liquidazione stessa è attività di impresa, sebbene svolta in modo funzionale alla stessa liquidazione: l'assemblea dei soci, chiamata a deliberare sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, decide anche sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio, eventualmente anche di singoli rami in funzione del migliore realizzo (art. 2487 c.c.). La società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “amministrazione di beni immobili per conto terzi […]” (cfr. visura storica resistente), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019.
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La società resistente, chiamata ritualmente in giudizio a seguito di un'istanza di liquidazione giudiziale, ha omesso di depositare, nel presente procedimento, la documentazione aggiornata attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso: circostanza quest'ultima, in particolare, che incide negativamente sulla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di non apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la cui prova va desunta innanzi tutto dai bilanci o, anche, da documenti altrettanto significativi (Sez. I, 22/04/2015, n. 8226; Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Inoltre, la resistente ha omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi (Sez. VI - 1 Ord., 22/12/2021, n. 41285 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, formatosi nella vigenza della abrogata legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, stante il medesimo tenore letterale della disposizione sulla prova di rientrare nell'alveo delle imprese minori, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento di apertura di liquidazione giudiziale, che impone al Tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che né il giudice del reclamo, né prima di lui il tribunale è tenuto a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l'inesistenza di requisiti per la dichiarazione apertura di liquidazione giudiziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Corte App. Genova sent. 73/2017 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Merita sottolineare come la società resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Invero, all'esito dell'istruttoria, si è riscontrato il mancato deposito di tutti e tre i bilanci, relativi al triennio di interesse dalla data di ricorso introduttivo del presente giudizio (05/09/2025), posto che l'ultimo bilancio depositato è stato quello chiuso al 31/12/2021 (si ricorda che in data 30/05/2025
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è scaduto anche il termine ordinario per la pubblicazione del bilancio di esercizio secondo il termine ordinario per il bilancio da chiudersi al 31/12/2024). Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. RICAVI LORDI. In ogni caso, dall'ultimo bilancio depositato presso la IA (cfr. bilancio d'esercizio al 31/12/2021
– Registro imprese), si rileva, che l'ammontare dei ricavi lordi annui è indicato, nel bilancio chiuso al 31/12/2021 in € 518.489,00 (parametro risultante dal conto economico voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni), con conseguente superamento della soglia di € 200.000,00. Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 2 D. Lgs. 14/2019, costituito dai ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021
- principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo consolidata giurisprudenza, per l'individuazione dei "ricavi lordi", considerati quali ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett. A". Dunque, il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione richiamata restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare) (Sez. I, Sent., 26-08-2021, n. 23484 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Si rammenta che i requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie volte ad individuare l'impresa minore. Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
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“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. . INSOLVENZA PATRIMONIALE. Controparte_6
Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020). Dunque, il raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive, non deve avvenire in modo atomistico ed acritico, al contrario esatto, occorre analizzare la prospettiva concreta e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori sociali. La valutazione del giudice, in tale ipotesi, non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito (Sez. 1, Ordinanza n. 24948 del 2019). Invero, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito dell'insolvenza deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo;
tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020) (Sez. 1, Ordinanza n. 30435 del 2022). Tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (Sez. 1 - , Sentenza n. 25167 del 07/12/2016). COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. Sennonché, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene alla situazione debitoria: i) il mancato pagamento degli emolumenti all'ex lavoratore dipendente (odierna parte ricorrente); ii) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per almeno € 127.789,53, in assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
aggiornata in data 19/09/2025); Controparte_4
iii) la esistenza di passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di € 61.500,00,
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inclusi gli interessi maturati e maturandi dalla data di omesso versamento, a seguito del controllo delle dichiarazioni modd. 770 e Unico, riferite agli anni di imposta 2023/2024, presentate alla data di ricevimento della fissazione dell'udienza ex art. 41 CCI (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
in data 09/10/2025); CP_3 iv) assenza di beni immobili (cfr. bilancio chiuso al 31/12/2023); v) assenza di liquidità nei conti correnti, stante l'esito solo parzialmente positivo di una esecuzione mobiliare presso gli Istituti di credito;
vi) indebitamento complessivo risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2021 (ultimo disponibile approvato) di € 145.545,00. In conclusione, l'indebitamento complessivo è di almeno € 359.500,00. POSTE ATTIVE DA LIQUIDARE. Di contro, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene allo stato patrimoniale: i) un attivo indicato nell'ultimo bilancio per € 275.260,00, secondo un valore che non è stato rettificato alla luce dello stato di liquidazione volontaria che tenga conto di un loro pronto incasso, in applicazione del principio contabile 5 OIC (cfr. voce attivo stato patrimoniale bilancio chiuso al 31/12/2021): di cui € 188.792,00 derivante da crediti verso terzi, voce in aumento rispetto al bilancio precedente. In ogni caso, ne emerge un quadro secondo cui le risorse attive appaiono inadeguate a far fronte alla consistente esposizione debitoria (di € 359.500,00). In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza patrimoniale, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo l'insufficienza dell'attivo patrimoniale a coprire interamente le passività della società. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. La sommatoria dei crediti della parte ricorrente con i crediti non ancora cartellizzati vantati da per € 127.789,53,00 (dichiarazione scritta resa da Controparte_3 CP_3 in data 19/09/2025), comporta ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale
[...] ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI LIVORNO, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 94-1 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. IV ), con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Livorno viale Petrarca n. 196, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore Controparte_1
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore il DOTT. , iscritto all'Albo dei dottori Persona_1 commercialisti ed esperti contabili di Livorno, nonché iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice
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della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
4. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 20/01/2026 alle ore 10:20, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Livorno, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
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maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Livorno, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Franco Pastorelli
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