CASS
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2024, n. 20046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20046 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) CC BL nato a [...] 1'1/9/1976 2) CC TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 13 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto d BL CC e per il rigetto del ricorso proposto da TI CC;
lette le richieste del difensore di TI CC, Avv. Marco Meoli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha depositato a sostegno del primo motivo, il certificato storico di detenzione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20046 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. BL CC e TI CC ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., quanto al primo, ed ai reati di cui agli artt. 337 e 635, comma primo, cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, quanto al secondo. 2.BL CC, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di errata applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta recidiva, ravvisata dalla Corte territoriale senza considerare che i fatti contestati si collocano in un contesto di forte emotività correlato alla protezione del fratello, delle cui difficili condizioni psicofisiche dà atto la stessa sentenza impugnata. 3.TI CC deduce due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo deduce la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, in quanto eseguito presso il difensore domiciliatario anziché presso il luogo di detenzione dell'imputato. 3.2 Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, rispetto alla quale la Corte territoriale ha omesso di valutare le deduzioni difensive e la sussistenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo sulla recidiva dedotto da entrambi gli imputati è infondato. Sebbene la motivazione della sentenza impugnata sia particolarmente sintetica sul punto, emerge, comunque, che la Corte territoriale, senza incorrere in vizi logici o giuridici, ha adeguatamente valutato la gravità deit- condotte criminose in correlazione con i rispettivi precedenti penali, reputandole quale indice sintomatico della maggiore pericolosità degli imputati. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla 2 natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè Rv. 247838). 2. Anche il primo motivo di ricorso dedotto da CC TI è infondato. Dall'esame del fascicolo relativo al giudizio di appello, cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, risulta, infatti, che il decreto di citazione è stato correttamente notificato in carcere al CC in data 1/8/2022. 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto d BL CC e per il rigetto del ricorso proposto da TI CC;
lette le richieste del difensore di TI CC, Avv. Marco Meoli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed ha depositato a sostegno del primo motivo, il certificato storico di detenzione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20046 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. BL CC e TI CC ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., quanto al primo, ed ai reati di cui agli artt. 337 e 635, comma primo, cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, quanto al secondo. 2.BL CC, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di errata applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta recidiva, ravvisata dalla Corte territoriale senza considerare che i fatti contestati si collocano in un contesto di forte emotività correlato alla protezione del fratello, delle cui difficili condizioni psicofisiche dà atto la stessa sentenza impugnata. 3.TI CC deduce due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo deduce la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, in quanto eseguito presso il difensore domiciliatario anziché presso il luogo di detenzione dell'imputato. 3.2 Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, rispetto alla quale la Corte territoriale ha omesso di valutare le deduzioni difensive e la sussistenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo sulla recidiva dedotto da entrambi gli imputati è infondato. Sebbene la motivazione della sentenza impugnata sia particolarmente sintetica sul punto, emerge, comunque, che la Corte territoriale, senza incorrere in vizi logici o giuridici, ha adeguatamente valutato la gravità deit- condotte criminose in correlazione con i rispettivi precedenti penali, reputandole quale indice sintomatico della maggiore pericolosità degli imputati. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla 2 natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè Rv. 247838). 2. Anche il primo motivo di ricorso dedotto da CC TI è infondato. Dall'esame del fascicolo relativo al giudizio di appello, cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, risulta, infatti, che il decreto di citazione è stato correttamente notificato in carcere al CC in data 1/8/2022. 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2024