Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2905/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, ) Parte_1 CodiceFiscale_1
.f Parte_2 C.F._2 qualit de cuius Sig. , nato a [...] Persona_1 (NA) il 08.10.1931, e deceduto in data 23.07.2015, rappres i dall'Avv. Ezio Bonanni (C.F , del Foro di Roma e con lui elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo - 00193 – in Via Crescenzio (Ang. Piazza Cavour) Scala B int. 3, e ai fini della notifica per PEC all'indirizzo:
, e telefax n. 0773/1888003 Email_1
-appellanti -
E
(C.F. ) e il (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 i rispe res esi ex P.IVA_2 catura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), domiciliataria ex P.IVA_3 lege in Napoli, alla via Diaz n.11, con indirizzo PEC Email_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4520/2022 pubblicata il 10.10.2022 FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò il ricorso proposto da e tendente alla liquidazione delle prestazioni quali Parte_1 Parte_2 orf do nosciuto in favore del proprio genitore. I ricorrenti avevano, infatti, richiesto la concessione dei benefici previsti dal DPR n. 243/2006 per il decesso del congiunto ed avevano lamentato che l'Amministrazione aveva respinto l'istanza adducendo il difetto del presupposto della vivenza a carico del de cuius alla data del decesso dello stesso, come da autocertificazioni prodotte. Pertanto, gli stessi agirono in giudizio chiedendo che fosse accertato e dichiarato il loro diritto a ricevere con decorrenza dal 23/07/2015 (data della morte del Mar. 1^ cl. lo speciale assegno Pt_1 vitalizio di € 1033,00, l'assegno vitalizio non reversibile di € i benefici previsti in favore dei superstiti delle vittime del dovere. Il giudice di primo grado, preso atto delle contestazioni mosse dai convenuti ed applicato un principio che aveva trovato Parte_3 espressione in diversi arr Suprema Corte, respinse la domanda perché riscontrò
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello i germani i quali hanno contestato Pt_1 l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure sott come la stessa finisse per determinare un'ingiustificata disparità di trattamento fra i congiunti delle vittime del dovere (ed equiparati) e delle vittime del terrorismo, implicante questioni di legittimità costituzionale oltre che di compatibilità con la normativa europea. Tanto premesso hanno invocato l'accoglimento della propria domanda, conseguente alla riforma integrale della sentenza impugnata.
I appellati, nel costituirsi in giudizio, hanno resistito al gravame di cui hanno Parte_3 c getto.
Nelle more dell'udienza di discussione è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 23 gennaio 2025. Quindi, acquisite le note di trattazione e riservata la decisione, all'esito della camera di consiglio, la Corte -disattendendo la richiesta di rinvio formulata dall'avv. Ezio Bonanni (impropriamente iscritta telematicamente come “note dell'Avvocatura”) in ragione della rimessione della questione in esame alle Sezioni Unite della Suprema Corte- ha deciso nei termini di seguito espressi.
Preliminarmente il Collegio evidenzia che la richiesta di rinvio deve essere disattesa poiché, in assenza di indicazioni circa la data in cui la questione sarà dibattuta in sede di legittimità, risulta necessario far prevalere le esigenze di pronta definizione del giudizio iscritto a ruolo sin dal 2022.
Giungendo all'esame del merito, la Corte – nel richiamare quanto statuito in una pronuncia di questa Unità resa in un caso analogo (sentenza del 12.06.2023 nel procedimento n. 728/2021 RG, Presidente estensore dr.ssa Catalano)- ritiene che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
La questione in esame riguarda il diritto degli appellanti -figli del M.llo Persona_1 deceduto per mesotelioma per motivi di servizio, ovvero per esposizione a riconosciuto “vittima e” – ad ottenere le prestazioni rivendicate pur se all'epoca del decesso, i figli del erano maggiorenni e non più a carico fiscale del de cuius. Pt_1
Nella presente fattispecie si controverte, dunque, del diritto degli odierni appellati, «figli non a carico» di una vittime del dovere a percepire i benefici di legge previsti per i familiari superstiti .
Questa Corte aderisce al principio affermato da Cass. nr. 11181 del 2022 (ribadito nell'ordinanza n. 6347/2023) secondo cui «i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo
-in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente»;
Ed invero dal quadro normativo di riferimento -in particolare dall'art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2007- si rileva che il Legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria «categorizzazione» dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dalla legge nr. 466 del 1980, art. 6, la quale è rimasta, pertanto, immutata.
Il citato art. 6, che «disegna i confini del ̀rapporto di familiarità ́ con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa», rimane insensibile al richiamo ai «familiari superstiti» da parte della legge nr. 244 del 2007, art. 2, comma 105, il quale rinvia alla legge nr. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, limitatamente all'estensione, ai familiari delle vittime del dovere, delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (cd. «rinvio oggettivo»).
L'interpretazione del (mero) «rinvio oggettivo», d'altronde, si rileva coerente con i passaggi motivazionali di Cass., sez.un., nr.22753 del 2018.
Le sezioni unite, sia pure argomentando in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle, superstiti delle vittime del dovere, hanno osservato come il progressivo raggiungimento del fine, voluto dal Legislatore, di uniformare i benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere con quelli spettanti ai superstiti delle vittime della criminalità non necessariamente contrasta con «una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare.
Mentre nel caso delle vittime del terrorismo e della criminalità il soggetto offeso è lo Stato nella sua integrità, il che giustifica l'ampliamento della platea dei beneficiari delle elargizioni, nel caso delle vittime del dovere l'evento imprevedibile deriva da un servizio prestato in favore di una pubblica amministrazione, e, pertanto, il ristoro, concesso in funzione assistenziale, va riconosciuto soltanto a quei superstiti i quali confidavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento; di tal che, diversamente da quanto previsto in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nel caso delle vittime del dovere si giustifica (e non contrasta col principio di eguaglianza) il riconoscimento dei benefici ai soli superstiti che all'atto dell'evento erano a carico fiscale del dante causa.
La Suprema Corte ha ribadito recentemente questo orientamento nella decisione n.6351/2023 rilevando che il Legislatore era intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere senza modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della I. n. 466 del 1980 la quale è rimasta, pertanto, immutata.
L'art. 6 recita: "La speciale elargizione di cui alla presente legge e alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Dall'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata si ricava una regola di carattere generale, che, in assenza di un'espressa modifica legislativa, rimane tuttora l'unica vigente.
L'appello deve essere quindi respinto con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del doppio grado, attesa la particolare complessità della materia e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali cristallizzati nell'ordinanza interlocutoria della Suprema Corte, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza gravata;
compensa le spese del grado.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano