Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7983/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7983/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in NA AI (S , presso lo studio dell'avv. Maria Michela Albano dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliato in IP (SA), alla via Tri dell'avv. Lina Mastia dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
2019 nel Comune di Montecorvino OV (SA) e che dall' unione coniugale era nato un figlio, (04.03.2021), chiedeva pronunciarsi la separazione dal Per_1 coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore con residenza prevalente presso di se e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche con l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla richiesta CP_1 di separazione e chiedeva la regola i rapporti personali e patrimoniali tra le parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione, opponendosi in particolare alle richieste di contenuto economico avanzate dalla ricorrente. In data 4 marzo 2025, i coniugi erano comparsi dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 3. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con Per_1 residenza prevalente presso la madre;
- i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
- salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì), nonché a week end alternati dal sabato mattina al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna;
durante le festività natalizie e pasquali il figlio trascorrerà con ciascun genitore le diverse festività seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni (anche non consecutivi), da concordarsi in base alle esigenze del figlio e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, a CP_1
00,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Parte_1
di mantenimento del figlio minore;
- il sig. si obbliga al pagamento della mensa scolastica pari a € 60,00 mensili CP_1
e a rin e alla propria quota di assegno unico;
- nel caso in cui non pranzerà a scuola negli anni futuri, il sig. verserà Per_1 CP_1 alla sig.ra e la somma di € 60,00 per il mantenimento da Pt_1 Per_1 settembre o;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc.…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
IP (Sa) il 29.06.1994, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1 nato a [...] il [...] CodiceFiscale_2 contratto matrimonio concordatario in el Comune di Montecorvino OV (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecorvino OV (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2019, Atto n. 32, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi