Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di ConIGlio, in persona dei magistrati IGnori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.374/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'Avv. CAFARO MARIA GIOVANNA, presso la quale elettivamente domicilia, e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 atti, dall'Avv. GIUSEPPE QUAGLIERI, presso il quale elettivamente domicilia, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 05/06/1999;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3
n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data
03/05/22 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data
10/05/22. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli (Giovanna, nata il [...]; , nato l'[...])) – Persona_1 hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il IG. , lavora con contratto a tempo pieno e indeterminato e contribuirà al Parte_2 mantenimento dei due figli maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi e/o autosufficienti, conviventi con la madre, corrispondendo per gli stessi, alla IG.ra
[...]
, un assegno mensile pari ad € 500.00 (cinquecento), oltre rivalutazione Parte_1
ISTAT come per legge, a mezzo bonifico, ricarica postepay e/o altro modo equivalente entro
e non oltre il gg 5 di ogni mese. Spese straordinarie al 50%;
3. L'assegno unico previsto per il figlio è erogato dall'INPS, per intero, Persona_2 direttamente al medesimo, in quanto maggiorenne secondo la legislazione vigente;
4. La casa coniugale sita in CA (CE) alla via Aeroporto n. 8, condotta in locazione, resta assegnata alla IG.ra , che continuerà ad abitarla;
Parte_1
5. Spese e compensi di lite interamente compensati tra le parti e gli Avvocati Maria Giovanna
Cafaro e Giuseppe Quaglieri sottoscrivono per autentica e rinuncia alla solidarietà di cui alla legge professionale forense.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/06/1999 in CA (CE) da , nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 22, Parte II, Serie A, Anno 1999).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 01/04/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso