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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2493/2020
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2493/2020 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Locri (RC), alla via Parte_1 C.F._1
Marconi n. 87, presso lo studio dell'avv. Francesco Scruci che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente E
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA (ASP), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, Dirigente Ufficio
Legale, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in
Palazzo Tibi II Tronco S. Anna
Resistente
Oggetto: differenze retributive a titolo di indennità di divisa
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2020, deduceva: - di prestare servizio alle Parte_1
dipendenze dell' (già Controparte_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal Controparte_2
24.06.2000, con qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere, posizione economica
7D3, matricola n. 114974; - di avere obbligo, nell'ambito della prestazione lavorativa, di indossare e dismettere la divisa di lavoro quale operazione preliminare, propedeutica e necessaria;
- che tale operazione comporta un'attività di dimissione dei propri abiti (comprese le calzature) per indossare quelli messi a disposizione dalla Azienda, per poi rivestirsi alla fine del turno di lavoro, sempre all'interno del presidio ospedaliero;
- che in base allo schema proposto dal regolamento Aziendale per la disciplina giuridica delle presenze – assenze dell' , “al personale che ha l'obbligo di Parte_2
indossare la divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”; - che al netto di n.
52 domeniche annue e 32 giorni di ferie annui, le giornate lavorative utili ai fini del calcolo risulta essere pari a 281 giorni;
- che per ognuno di tali giorni l' riconosce d'ufficio 30 minuti per Parte_2
un totale di 8430 minuti annui;
- che alla luce dell'art. 37, comma 2, lett. c), C.C.N.L. del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. del 07.04.1999, nonché dalla busta paga prodotta, il compenso spettante risulta essere pari ad € 15,93 all'ora, ovvero 15.93/60= € 0,26 al minuto;
- che conseguentemente, per ogni giorno di lavoro, ricorrendo d'ufficio il tempo di 30 minuti per il cambio tuta, ha diritto al riconoscimento della relativa indennità in misura di € 6,22 al giorno, ovvero € 186,62 al mese o €
2.239,47 all'anno; - che il riconoscimento dell'indennità di divisa, al netto della prescrizione quinquennale del diritto, in forza dell'atto di diffida e messa in mora notificato in data 21.12.2018, deve farsi decorrere dal 21.12.2013.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «..accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente del diritto alla percezione della differenza retributiva a titolo di indennità di divisa, dal 21.12.2018 ad oggi, ovvero dalla diversa data che verrà accertata in corso di giudizio e, per l'effetto, condannare la resistente , in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, al pagamento della somma di Euro 11.894,69, oltre alle somme maturate fino all'emanazione della sentenza di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria se ed in quanto dovuti, o della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accerta, anche in via equitativa ex art.
432 c.p.c., in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria osservando ed eccependo: - l'inammissibilità della domanda in quanto azione non contrattualmente prevista e/o richiesta dal datore di lavoro;
- l'assenza di direttive specifiche da parte dell'Azienda in merito all'attività di vestizione che quindi rientrerebbe nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore, ed in quanto tale priva di autonoma remunerazione;
- la mancata prova dei giorni di effettiva presenza in servizio, per il periodo dedotto.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 02.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di conseguire il pagamento della cosiddetta indennità di divisa, dovuta in relazione al tempo necessario per indossare e dismettere la divisa richiesta per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In base a quanto previsto dall'art. 27, “Clausole speciali”, del contratto integrativo 1999, al personale, durante l'orario di servizio, è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature: tale disposizione è riportata nell'art. 16 del Contratto Decentrato dell'ex A.S.L. di Locri
(v. documentazione allegata in atti).
Il tempo necessario ad eseguire tale operazione deve essere retribuito come rientrante nell' orario di lavoro. Tale conclusione interpretativa trova conforto sia nella giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre
2015 in C-266/14), nonché della Suprema Corte (Sez. L, Sentenza n. 1352 del 26/01/2016).
La ricorrente lamenta il mancato pagamento dell'indennità da divisa, con decorrenza dal
21.12.2013, essendo stata la pretesa limitata entro il quinquennio, tenuto conto della lettera di messa in mora depositata da parte ricorrente e inoltrata all'Azienda convenuta in data 21.12.2018.
Con riferimento al merito della richiesta, occorre premettere che quanto dedotto in comparsa circa la necessità di adozione di regolamento aziendale da parte dell'A.S.P. convenuta, con riferimento all'indennità di divisa evidenzia che anche per l'Azienda resistente sussistono i presupposti per la remunerabilità del tempo di vestizione.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, l'assenza di un regolamento aziendale (come era all'epoca) non sarebbe elemento dirimente per escludere la spettanza della suddetta voce indennitaria;
il diritto al ristoro del tempo di vestizione, infatti, trova il suo fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, nella contrattazione decentrata, ma anche nella giurisprudenza prevalente.
In particolare, l'articolo a comma 2 lettera a del D.Lgs. n, 66/2003, nel fornire una definizione di orario di lavoro, testualmente stabilisce: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per :a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
L'art. 27 comma 3 suddetto testualmente stabilisce: “
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D. Lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La giurisprudenza ha chiarito che, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare/dismettere la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro, che può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7738 del 28/03/2018).
In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che il tempo di vestizione-svestizione deve essere retribuito, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cassazione Civile, Sez. L, Ordinanza n. 12935 del 24/05/2018).
Tra l'altro, dall'esame della giurisprudenza emerge che, anche in assenza di una specifica disposizione contrattuale collettiva, occorre valutare in concreto, ai fini della remunerabilità del tempo necessario per indossare la divisa, se indossare la divisa integri un obbligo.
In generale, l'art. 149 del D.Lgs 106/2009 (Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) dispone che, quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali, devono essere messi a disposizione dei lavoratori locali appositamente destinati a spogliatoi, che, a loro volta, devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
Occorre, dunque, in concreto esaminare l'attività svolta dalla ricorrente al fine di valutare la necessità di una specifica divisa, da indossare sul posto di lavoro, nonché l'etero imposizione della stessa.
In applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, grava su chi invoca il diritto provare la sussistenza del fondamento della propria pretesa.
Tuttavia, nella specie, fermo l'obbligo di indossare la divisa previsto dal CCNL menzionato, trattandosi di attività svolta in ospedale, la ricorrente opera come infermiera, in ragione del luogo e dell'attività svolta, anche in assenza di un regolamento aziendale che lo preveda espressamente,
l'obbligo di indossare una specifica divisa, non un semplice abbigliamento pulito, direttamente sul luogo di lavoro e non preventivamente a casa, può considerarsi in re ipsa.
Del resto, la sussistenza dell'obbligo in questione è stata riscontrata anche dall'esame testimoniale svolto
Infatti, la teste , collega della ricorrente, nel periodo d'interesse, all'udienza Testimone_1
del 07.05.2024 ha dichiarato che: “conosco la ricorrente perché lavoriamo insieme all'Ospedale di
Locri dal 2000, anche negli stessi reparti, quello di Medicina Generale e di Medicina d'urgenza. Da un paio di anni io lavoro in Chirurgia ma continuiamo a vederci al cambio turno, all'entrata e all'uscita. Gli orari di servizio sono 7/14, 14/21, 21/7. Attualmente né io né la ricorrente facciamo il turno dinotte. Arriviamo al cambio turno già con la divisa: arriviamo, ci cambiamo einiziamo a lavorare. Sia io che la ricorrente indossiamo pantaloni e casacca, aipiedi dei sandali. Nel corso degli anni la divisa ci è stata fornita ma quando è necessario la compriamo pure noi. La divisa dovremmo sempre tenerla lì in Ospedale ma siccome il servizio lavanderia non è puntuale io preferisco portarla
a casa e lavarla da sola. Non è possibile lavorare senza divisa, anche per una questione di igiene, siamo a continuo contatto con i pazienti. Una volta indossata la divisa timbriamo ed iniziamo il turno.
C'è un apposito spogliatoio con armadietti personali. Gli spogliatoi sono divisi uomini e donne. La vestizione comporta un impiego di tempo di circa 10/15 minuti. Questo è il tempo impiegato più o meno da tutti, gli orari sono importanti per dare il cambio ai colleghi. Finito il turno andiamo a timbrare e poi ci andiamo a cambiare. Abbiamo degli orari da rispettare per cui è necessario procedere in questo modo, non abbiamo ricevuto disposizioni specifiche sul punto. Ho anch'io una causa con l'ASP per le stesse ragioni”.
Ciò premesso, deve altresì rilevarsi che l'Azienda convenuta ha genericamente dedotto la non spettanza dell'indennità da divisa, senza, però, negare espressamente la necessità di indossare una divisa sul luogo di lavoro, come dedotta dalla ricorrente, o la sussistenza di spogliatoi usati dai dipendenti per il suddetto cambio.
Pertanto, può dirsi provato in astratto l'obbligo di divisa gravante sulla ricorrente e, dunque, alla luce della citata giurisprudenza, la spettanza della relativa remunerazione del tempo di vestizione.
Quanto alla prova delle effettive giornate lavorative svolte nel periodo oggetto di giudizio, è vero che l'onere della prova grava su chi intende far valere il diritto azionato ma in materia di obbligazioni contrattuali, il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento.
Inoltre, accertata la natura retributiva dell'indennità da divisa, quale elemento di ristoro di minuti che rientrano nel normale orario di lavoro, giova ricordare che, in tema di contenzioso sulla retribuzione del dipendente, una volta che il lavoratore abbia fornito la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, incombe sulla parte datoriale l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo.
Nel caso di specie, è provato e comunque non contestato, il contratto di lavoro, nonché
l'obbligo di indossare divisa, che come sopra evidenziato deriva da disposizioni di legge e dal CCNL
e contratti integrativi di categoria.
Sul punto, ad ogni modo, occorre evidenziare che è presente in atti documentazione comprovante le presenze a lavoro della ricorrente;
documentazione che riscontra l'arco temporale di interesse per la definizione del presente giudizio ed i calcoli di parte ricorrente, ciò nonostante l'Azienda resistente non abbia provveduto all'allegazione richiesta delle timbrature di entrata ed uscita di per sé comunque non idonee a dar conto della contabilizzazione o meno del tempo di divisa da parte dell'Azienda.
Risulta dalla documentazione in atti, che così come dedotto dalla ricorrente, la stessa svolge l'attività di infermiera con prestazione sistematica di attività lavorativa organizzata per turni.
Con riferimento alla quantificazione, pertanto, appare coerente il criterio adottato dalla difesa di parte ricorrente che prevede, per tali operazioni un tempo di quindici minuti per la vestizione e quindici minuti per la svestizione, per il numero totale di ore indicate in ricorso, viste le attestazioni di presenza allegate.
Del resto, giova rimarcare che la Suprema Corte (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006) ha specificato che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”.
Dunque, i conteggi di parte attrice vanno accreditati al presente giudizio in relazione alla quantificazione della pretesa, non solo in quanto non specificamente contestati da parte dell'azienda resistente, ma anche perché condotti con criteri logici e congrui, dovendosi peraltro considerare che il numero di ore svolto per turno dalla ricorrente, sulla base di quanto risultante dalla documentazione allegata dall'ASP, non è stato lo stesso per ogni giornata lavorativa e che in base alla testimonianza resa il tempo di vestizione impiegato era di 10/15 minuti e quindi non sempre corrispondente ai 15 minuti massimi indicati per ogni cambio.
Per i sopra indicati motivi non si è disposta consulenza tecnica contabile, ritenuta la stessa superflua.
Pertanto, l'Azienda sanitaria convenuta, in accoglimento della domanda, va condannata alla liquidazione, in favore del ricorrente della somma di € 11.894,69, oltre interessi legali come per legge, dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente dichiaratosi antistatario, con applicazione dei minimi tariffari, con riduzione, in ragione della mancanza di questioni di fatto e/o di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2493/2020, disattesa ogni Parte_1 C.F._1
contraria istanza, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere, in favore di , per le causali di cui al ricorso, Parte_1
la somma di € € 11.894,59, oltre interessi legali come per legge, dal dovuto al soddisfo.
- Condanna l'A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 20.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2493/2020
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2493/2020 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Locri (RC), alla via Parte_1 C.F._1
Marconi n. 87, presso lo studio dell'avv. Francesco Scruci che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente E
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA (ASP), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, Dirigente Ufficio
Legale, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in
Palazzo Tibi II Tronco S. Anna
Resistente
Oggetto: differenze retributive a titolo di indennità di divisa
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2020, deduceva: - di prestare servizio alle Parte_1
dipendenze dell' (già Controparte_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal Controparte_2
24.06.2000, con qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere, posizione economica
7D3, matricola n. 114974; - di avere obbligo, nell'ambito della prestazione lavorativa, di indossare e dismettere la divisa di lavoro quale operazione preliminare, propedeutica e necessaria;
- che tale operazione comporta un'attività di dimissione dei propri abiti (comprese le calzature) per indossare quelli messi a disposizione dalla Azienda, per poi rivestirsi alla fine del turno di lavoro, sempre all'interno del presidio ospedaliero;
- che in base allo schema proposto dal regolamento Aziendale per la disciplina giuridica delle presenze – assenze dell' , “al personale che ha l'obbligo di Parte_2
indossare la divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione”; - che al netto di n.
52 domeniche annue e 32 giorni di ferie annui, le giornate lavorative utili ai fini del calcolo risulta essere pari a 281 giorni;
- che per ognuno di tali giorni l' riconosce d'ufficio 30 minuti per Parte_2
un totale di 8430 minuti annui;
- che alla luce dell'art. 37, comma 2, lett. c), C.C.N.L. del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. del 07.04.1999, nonché dalla busta paga prodotta, il compenso spettante risulta essere pari ad € 15,93 all'ora, ovvero 15.93/60= € 0,26 al minuto;
- che conseguentemente, per ogni giorno di lavoro, ricorrendo d'ufficio il tempo di 30 minuti per il cambio tuta, ha diritto al riconoscimento della relativa indennità in misura di € 6,22 al giorno, ovvero € 186,62 al mese o €
2.239,47 all'anno; - che il riconoscimento dell'indennità di divisa, al netto della prescrizione quinquennale del diritto, in forza dell'atto di diffida e messa in mora notificato in data 21.12.2018, deve farsi decorrere dal 21.12.2013.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «..accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente del diritto alla percezione della differenza retributiva a titolo di indennità di divisa, dal 21.12.2018 ad oggi, ovvero dalla diversa data che verrà accertata in corso di giudizio e, per l'effetto, condannare la resistente , in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, al pagamento della somma di Euro 11.894,69, oltre alle somme maturate fino all'emanazione della sentenza di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria se ed in quanto dovuti, o della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accerta, anche in via equitativa ex art.
432 c.p.c., in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria osservando ed eccependo: - l'inammissibilità della domanda in quanto azione non contrattualmente prevista e/o richiesta dal datore di lavoro;
- l'assenza di direttive specifiche da parte dell'Azienda in merito all'attività di vestizione che quindi rientrerebbe nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore, ed in quanto tale priva di autonoma remunerazione;
- la mancata prova dei giorni di effettiva presenza in servizio, per il periodo dedotto.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 02.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di conseguire il pagamento della cosiddetta indennità di divisa, dovuta in relazione al tempo necessario per indossare e dismettere la divisa richiesta per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In base a quanto previsto dall'art. 27, “Clausole speciali”, del contratto integrativo 1999, al personale, durante l'orario di servizio, è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature: tale disposizione è riportata nell'art. 16 del Contratto Decentrato dell'ex A.S.L. di Locri
(v. documentazione allegata in atti).
Il tempo necessario ad eseguire tale operazione deve essere retribuito come rientrante nell' orario di lavoro. Tale conclusione interpretativa trova conforto sia nella giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre
2015 in C-266/14), nonché della Suprema Corte (Sez. L, Sentenza n. 1352 del 26/01/2016).
La ricorrente lamenta il mancato pagamento dell'indennità da divisa, con decorrenza dal
21.12.2013, essendo stata la pretesa limitata entro il quinquennio, tenuto conto della lettera di messa in mora depositata da parte ricorrente e inoltrata all'Azienda convenuta in data 21.12.2018.
Con riferimento al merito della richiesta, occorre premettere che quanto dedotto in comparsa circa la necessità di adozione di regolamento aziendale da parte dell'A.S.P. convenuta, con riferimento all'indennità di divisa evidenzia che anche per l'Azienda resistente sussistono i presupposti per la remunerabilità del tempo di vestizione.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, l'assenza di un regolamento aziendale (come era all'epoca) non sarebbe elemento dirimente per escludere la spettanza della suddetta voce indennitaria;
il diritto al ristoro del tempo di vestizione, infatti, trova il suo fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, nella contrattazione decentrata, ma anche nella giurisprudenza prevalente.
In particolare, l'articolo a comma 2 lettera a del D.Lgs. n, 66/2003, nel fornire una definizione di orario di lavoro, testualmente stabilisce: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per :a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
L'art. 27 comma 3 suddetto testualmente stabilisce: “
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D. Lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La giurisprudenza ha chiarito che, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare/dismettere la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro, che può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7738 del 28/03/2018).
In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che il tempo di vestizione-svestizione deve essere retribuito, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cassazione Civile, Sez. L, Ordinanza n. 12935 del 24/05/2018).
Tra l'altro, dall'esame della giurisprudenza emerge che, anche in assenza di una specifica disposizione contrattuale collettiva, occorre valutare in concreto, ai fini della remunerabilità del tempo necessario per indossare la divisa, se indossare la divisa integri un obbligo.
In generale, l'art. 149 del D.Lgs 106/2009 (Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) dispone che, quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali, devono essere messi a disposizione dei lavoratori locali appositamente destinati a spogliatoi, che, a loro volta, devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
Occorre, dunque, in concreto esaminare l'attività svolta dalla ricorrente al fine di valutare la necessità di una specifica divisa, da indossare sul posto di lavoro, nonché l'etero imposizione della stessa.
In applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, grava su chi invoca il diritto provare la sussistenza del fondamento della propria pretesa.
Tuttavia, nella specie, fermo l'obbligo di indossare la divisa previsto dal CCNL menzionato, trattandosi di attività svolta in ospedale, la ricorrente opera come infermiera, in ragione del luogo e dell'attività svolta, anche in assenza di un regolamento aziendale che lo preveda espressamente,
l'obbligo di indossare una specifica divisa, non un semplice abbigliamento pulito, direttamente sul luogo di lavoro e non preventivamente a casa, può considerarsi in re ipsa.
Del resto, la sussistenza dell'obbligo in questione è stata riscontrata anche dall'esame testimoniale svolto
Infatti, la teste , collega della ricorrente, nel periodo d'interesse, all'udienza Testimone_1
del 07.05.2024 ha dichiarato che: “conosco la ricorrente perché lavoriamo insieme all'Ospedale di
Locri dal 2000, anche negli stessi reparti, quello di Medicina Generale e di Medicina d'urgenza. Da un paio di anni io lavoro in Chirurgia ma continuiamo a vederci al cambio turno, all'entrata e all'uscita. Gli orari di servizio sono 7/14, 14/21, 21/7. Attualmente né io né la ricorrente facciamo il turno dinotte. Arriviamo al cambio turno già con la divisa: arriviamo, ci cambiamo einiziamo a lavorare. Sia io che la ricorrente indossiamo pantaloni e casacca, aipiedi dei sandali. Nel corso degli anni la divisa ci è stata fornita ma quando è necessario la compriamo pure noi. La divisa dovremmo sempre tenerla lì in Ospedale ma siccome il servizio lavanderia non è puntuale io preferisco portarla
a casa e lavarla da sola. Non è possibile lavorare senza divisa, anche per una questione di igiene, siamo a continuo contatto con i pazienti. Una volta indossata la divisa timbriamo ed iniziamo il turno.
C'è un apposito spogliatoio con armadietti personali. Gli spogliatoi sono divisi uomini e donne. La vestizione comporta un impiego di tempo di circa 10/15 minuti. Questo è il tempo impiegato più o meno da tutti, gli orari sono importanti per dare il cambio ai colleghi. Finito il turno andiamo a timbrare e poi ci andiamo a cambiare. Abbiamo degli orari da rispettare per cui è necessario procedere in questo modo, non abbiamo ricevuto disposizioni specifiche sul punto. Ho anch'io una causa con l'ASP per le stesse ragioni”.
Ciò premesso, deve altresì rilevarsi che l'Azienda convenuta ha genericamente dedotto la non spettanza dell'indennità da divisa, senza, però, negare espressamente la necessità di indossare una divisa sul luogo di lavoro, come dedotta dalla ricorrente, o la sussistenza di spogliatoi usati dai dipendenti per il suddetto cambio.
Pertanto, può dirsi provato in astratto l'obbligo di divisa gravante sulla ricorrente e, dunque, alla luce della citata giurisprudenza, la spettanza della relativa remunerazione del tempo di vestizione.
Quanto alla prova delle effettive giornate lavorative svolte nel periodo oggetto di giudizio, è vero che l'onere della prova grava su chi intende far valere il diritto azionato ma in materia di obbligazioni contrattuali, il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento.
Inoltre, accertata la natura retributiva dell'indennità da divisa, quale elemento di ristoro di minuti che rientrano nel normale orario di lavoro, giova ricordare che, in tema di contenzioso sulla retribuzione del dipendente, una volta che il lavoratore abbia fornito la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, incombe sulla parte datoriale l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo.
Nel caso di specie, è provato e comunque non contestato, il contratto di lavoro, nonché
l'obbligo di indossare divisa, che come sopra evidenziato deriva da disposizioni di legge e dal CCNL
e contratti integrativi di categoria.
Sul punto, ad ogni modo, occorre evidenziare che è presente in atti documentazione comprovante le presenze a lavoro della ricorrente;
documentazione che riscontra l'arco temporale di interesse per la definizione del presente giudizio ed i calcoli di parte ricorrente, ciò nonostante l'Azienda resistente non abbia provveduto all'allegazione richiesta delle timbrature di entrata ed uscita di per sé comunque non idonee a dar conto della contabilizzazione o meno del tempo di divisa da parte dell'Azienda.
Risulta dalla documentazione in atti, che così come dedotto dalla ricorrente, la stessa svolge l'attività di infermiera con prestazione sistematica di attività lavorativa organizzata per turni.
Con riferimento alla quantificazione, pertanto, appare coerente il criterio adottato dalla difesa di parte ricorrente che prevede, per tali operazioni un tempo di quindici minuti per la vestizione e quindici minuti per la svestizione, per il numero totale di ore indicate in ricorso, viste le attestazioni di presenza allegate.
Del resto, giova rimarcare che la Suprema Corte (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006) ha specificato che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”.
Dunque, i conteggi di parte attrice vanno accreditati al presente giudizio in relazione alla quantificazione della pretesa, non solo in quanto non specificamente contestati da parte dell'azienda resistente, ma anche perché condotti con criteri logici e congrui, dovendosi peraltro considerare che il numero di ore svolto per turno dalla ricorrente, sulla base di quanto risultante dalla documentazione allegata dall'ASP, non è stato lo stesso per ogni giornata lavorativa e che in base alla testimonianza resa il tempo di vestizione impiegato era di 10/15 minuti e quindi non sempre corrispondente ai 15 minuti massimi indicati per ogni cambio.
Per i sopra indicati motivi non si è disposta consulenza tecnica contabile, ritenuta la stessa superflua.
Pertanto, l'Azienda sanitaria convenuta, in accoglimento della domanda, va condannata alla liquidazione, in favore del ricorrente della somma di € 11.894,69, oltre interessi legali come per legge, dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente dichiaratosi antistatario, con applicazione dei minimi tariffari, con riduzione, in ragione della mancanza di questioni di fatto e/o di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2493/2020, disattesa ogni Parte_1 C.F._1
contraria istanza, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere, in favore di , per le causali di cui al ricorso, Parte_1
la somma di € € 11.894,59, oltre interessi legali come per legge, dal dovuto al soddisfo.
- Condanna l'A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 20.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli