Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/02/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 518/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to CUCUGLIELLI Parte_1
MARIA LUCREZIA
ricorrente contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti MERCURIO CARLO CP_1
e BAVARO PASQUALE resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per impugnativa di licenziamento illegittimo, inefficace e nullo, con domanda riconvenzionale di risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali.
Conclusioni: come note conclusionali depositate dalle parti.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: 1) di essere stata alle dipendenze della società resistente dal 20.09.2018 al 31.07.2020, data di decorrenza delle dimissioni volontarie rassegnate per giusta causa;
2) di essere stata collocata in C.I.G. in deroga a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 dall'11.03.2020 al
15.07.2020; 3) in data 15.07.2020 l'amministratore unico della
4) di aver rifiutato la proposta di modifica contrattuale per ragioni economiche ed organizzative e di aver preannunciato le dimissioni;
4) di aver tentato di rassegnare le dimissioni sin dal 16.07.2020 e di esservi riuscita tramite patronato solo in data 30.07.2020; 5) di aver ricevuto successivamente, precisamente in data 03.08.2020, lettera di licenziamento con effetto immediato intimato per assenza ingiustificata non preceduta da rituale contestazione disciplinare;
lamentando la violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 per omessa contestazione dell'illecito disciplinare, impugnava il recesso datoriale per inefficacia e domandava la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria pari ad una mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata o altra di giustizia, con il favore delle spese processuali. Avanzava istanze istruttorie e produceva documentazione.
Veniva trasformato il rito da c.d. Fornero ad ordinario e concessi i termini per il deposito di note integrative.
Si costituiva la società resistente per affermare l'infondatezza delle domande azionate avendo ritualmente contestato l'assenza ingiustificata alla lavoratrice ricorrente e legittimamente comminato, all'esito della procedura disciplinare, il licenziamento per assenza ingiustificata protrattasi per n. 5 giorni, e per domandare il rigetto del promosso ricorso;
in via riconvenzionale domandava il ristoro dei pregiudizi subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, anche all'immagine, pari alla complessiva somma di € 986,40, corrispondente alla retribuzione spettante per n. 30 giorni lavorativi,
o altra di giustizia, a causa dell'assenza ingiustificata della ricorrente che aveva arrecato disagio organizzativo e determinato contrazione
Pag. 2 di 22 dei ricavi, con chiusura dell'attività commerciale in alcuni giorni per mancanza di personale, ed in subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, domandava la compensazione della somma pretesa a titolo risarcitorio con l'eventuale indennizzo riconosciuto alla parte ricorrente, con il favore delle spese processuali da distrarre.
Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
L'impugnativa del licenziamento in esame è inammissibile tenuto conto delle seguenti decisive circostanze acclarate in questo giudizio:
1) la parte ricorrente ha rassegnato le dimissioni volontarie dal rapporto lavorativo in esame con decorrenza 31.07.2020, trasmettendo con modalità telematica, tramite patronato, apposito modello di recesso fornito dal , Controparte_2 secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 nella versione operante ratione temporis1; 1 Questo l'art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 nella versione operante ratione temporis per il caso in esame <
1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché' gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché' degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Pag. 3 di 22 2) la parte ricorrente ha ricevuto solo in data 03.08.2020 la missiva datata 29.07.2020 di licenziamento con effetto immediato.
Ebbene, tenuto conto della sequenza temporale degli accadimenti per come narrati e documentati dalla stessa parte ricorrente, deve ritenersi inammissibile l'impugnativa del licenziamento in esame in quanto carente di interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c.
A bene vedere, infatti, il licenziamento per cui è causa, pervenuto nella sfera di conoscibilità della lavoratrice ricorrente successivamente alla risoluzione del rapporto lavorativo del 31.07.2020 per dimissioni volontarie, si è perfezionato solo in data 03.08.2020, e, pertanto, è da ritenersi del tutto ininfluente ai fini della risoluzione di un rapporto lavorativo già sciolto.
Ed infatti, per costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, sia il licenziamento che la contestazione disciplinare che lo precede vanno qualificati quali atti unilaterali recettizi per i quali deve trovare applicazione la disciplina generale disposta dagli artt.
1334 e 1335 c.c.
Quella prevista dall'art. 1335 c.c. è una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto unilaterale che opera quando lo stesso giunge
6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
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Pag. 4 di 22 all'indirizzo del destinatario e che può essere superata esclusivamente dalla prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa.
Per la Corte di Cassazione, infatti, il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, in questo caso in data 03.08.2020, con la conseguenza che la decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione del recesso opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro2.
A bene vedere, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia la contestazione che il licenziamento producono effetti nella sfera giuridica del lavoratore quando giungono al suo indirizzo di residenza o di domicilio laddove l'indirizzo sia conosciuto dal datore di lavoro.
In queste ipotesi, per consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, opera la presunzione di conoscenza da parte del destinatario ex art. 1335 c.c. ed il licenziamento è pienamente efficace, così come lo è la contestazione disciplinare3.
In concreto, per tutti gli atti aventi natura recettizia, in caso di loro comunicazione a mezzo del servizio postale, gli stessi devono ritenersi conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. se quest'ultimo non 2 Cfr. Cass n. 6845/2014 e Cass. n. 9268/2019.
Pag. 5 di 22 prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Detta presunzione, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria4.
4 Cfr. Cass. n. 15397/2023 in cui vengono affermati i seguenti princìpi: “… (omissis)… 7. A norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione. Affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario. Pertanto, occorre, in caso di contestazione in giudizio, procedere ad un accertamento di fatto (appunto probatorio), che deve fondarsi su un governo logico, coerente e motivato delle risultanze probatorie, soltanto in questi limiti censurabile in sede di legittimità.
8. Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio (ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice), pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da , dalle quali si desumono la mancata consegna della CP_3 raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza;
documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di , soggetto al quale è affidato il CP_3 servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione.
9. A fronte di tale documentazione, giudicata, appunto, idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335 c.c. con motivazione logica e congrua, basandosi la presunzione su dati univoci, precisi e concordanti, come descritti nella sentenza impugnata, non è stata fornita, da parte della destinataria della comunicazione del licenziamento, la prova dell'impossibilità di averne notizia senza colpa, trattandosi del suo indirizzo comunicato al datore di lavoro e sussistendo un preciso obbligo contrattuale collettivo (documentato dalla banca fin dal primo grado) del personale al quale si applica il
CCNL credito (art. 38, comma 6) di "comunicare con sollecitudine all'impresa ogni mutamento di residenza o domicilio".
10. Neppure sussiste incongruenza con i precedenti di questa Corte richiamati nel motivo di ricorso. Invero, nel caso in esame, la presunzione di conoscenza dell'atto (la lettera di licenziamento), del quale è contestato il pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata (come nei casi esaminati da Cass. n. 19232/2018 e n. 12822/2016), essendo documentate le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza, e non vertendosi, dunque, in ipotesi di licenziamento orale.
11. Al contrario, la sentenza impugnata è coerente con l'orientamento espresso di recente da Cass. n.
31845/2022 (vedi anche Cass. n. 511/2019), secondo cui il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile (e nei casi, diversi dal presente, in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento): laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui
Pag. 6 di 22 Tanto chiarito, nel caso in esame, il licenziamento per cui è causa si è perfezionato in data 03.08.2020, quando la missiva che lo conteneva
è giunta nella sfera di conoscibilità della lavoratrice ricorrente.
Ebbene, tenuto conto dell'intervenuta risoluzione del rapporto lavorativo già a decorrere dal 31.07.2020 attraverso la procedura di trasmissione telematica disciplinata dall'art. 26 D.L.vo n. 151/2015, il recesso datoriale impugnato è assolutamente privo di qualunque rilevanza ed efficacia giuridica in quanto intervenuto in un momento in cui il rapporto lavorativo era stato già risolto dal 31.07.2020 per dimissioni volontarie della lavoratrice.
Si consideri, infatti, che la procedura telematica per formalizzare le dimissioni volontarie delineata dall'art. 26 del D.L.vo n. 151/2015, la quale prevede l'utilizzo di un apposito modello ministeriale, la trasmissione telematica al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione, mira a garantire certezza della data delle dimissioni, in questo caso inequivocabilmente decorrenti dal 31.07.20205, e, soprattutto, è posta a garanzia della formazione libera, genuina ed incondizionata all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato. Alla suddetta valutazione in fatto dei mezzi di prova utili a fondare complessivamente la presunzione legale di conoscenza, non limitati alla sola prova dell'invio della raccomandata, ha proceduto la Corte di merito, dandone conto con motivazione logica e adeguata. 12. Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e l'allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione. … (omissis)…”.
Pag. 7 di 22 della volontà del lavoratore di risolvere il rapporto lavorativo in assenza di costrizioni datoriali.
Pertanto, il rispetto della procedura telematica è posto a pena di inefficacia dell'atto unilaterale risolutivo del lavoratore, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione cui dare continuità.
Questi i principi di diritto affermati con una recente pronuncia dalla
Corte di Cassazione sulla natura e sull'efficacia delle dimissioni volontarie dal rapporto lavorativo sotto la vigenza dell'art. 26 D.L.vo n. 151/2015 che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“… (omissis)… La Corte territoriale ha richiamato consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale - nella vigenza del criterio, dettato dall'art. 2118 c.c., della libertà delle forme per il recesso del lavoratore - ha espresso un principio di diritto necessario per risolvere i profili di incertezza sulla effettiva causa di estinzione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo al criterio di riparto dell'onere probatorio ove, a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro senza formalità scritte, una parte (il lavoratore) deduca un sopravvenuto provvedimento di espulsione dall'azienda e l'altra parte
(il datore di lavoro) eccepisca l'intervenuta determinazione di dimissioni (Cass. n. 3822 del 2019; nello stesso senso, Cass. n.
13195 del 2019; da ultimo, Cass. n. 16013 del 2022); la sentenza impugnata non si è, peraltro, avveduta della circostanza che le ipotesi esaminate dalla Suprema Corte erano sottratte alla più incisiva normativa introdotta, dapprima, con la L. n. 188 del 2007, art. 1 (abrogato subito dopo con il D.L. n. 112 del 2008, art. 39, convertito con L. n. 133 del 2008; su tale disposizione, cfr. Cass. n. 24750 del 2017) e, successivamente, (con la L. n.
92 del 2012, art. 4, comma 16, e poi) con il D.Lgs. n. 151 del
2015, art. 26, che - a pena di nullità, ex L. n. 188 citata, e a
Pag. 8 di 22 pena di inefficacia, ex D.Lgs. n. 151 citato - ha introdotto per le dimissioni (e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) l'onere della forma scritta. L'applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati non si attaglia, pertanto, al caso di specie, che ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2015.
5. La normativa (preceduta, nel tempo, da alcune previsioni di determinati contratti collettivi;
cfr. sul punto Cass. n. 9554 del
2001, Cass. n. 5454 del 2011 e Cass. n. 29329 del 2022) che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede - ai fini dell'efficacia dell'atto - il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione. Tali procedure mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, dovendosi esprimere il seguente principio di diritto: ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2015, art. 26, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa
Pag. 9 di 22 adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto. … (omissis)…”6.
Ebbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente emerge in modo evidente la ritualità della procedura da ultimo osservata dalla lavoratrice ricorrente per il tramite del patronato a ciò abilitato, attraverso l'utilizzo del modello ministeriale e, soprattutto, con inoltro delle dimissioni per via telematica in data 30.07.2020.
Tanto conforta la validità e l'efficacia delle dimissioni volontarie rassegnate dalla lavoratrice ricorrente in data 30.07.2020 con le formalità prescritte dall'art. 26 D.L.vo n. 151/2015, con decorrenza dal 31.07.2020.
Pertanto, essendo stato risolto il rapporto lavorativo per volontà inequivoca della lavoratrice ricorrente già dal 31.07.2020, nessuna rilevanza giuridica né alcuna efficacia avrebbe potuto spiegare il recesso datoriale in esame in quanto perfezionatosi in data
03.08.2020 ovvero successivamente alla risoluzione unilaterale del rapporto.
In concreto, detto recesso datoriale non può né incidere né avere rilevanza alcuna su un rapporto lavorativo inesistente poiché già cessato alla data del 03.08.2020 in cui il licenziamento si è perfezionato.
Tanto conforta l'inammissibilità della promossa impugnativa per carenza di un interesse attuale e concreto in capo alla lavoratrice ricorrente all'annullamento di un atto, il licenziamento, risultato, nel caso di specie, del tutto ininfluente ed incapace di spiegare effetti risolutivi sul rapporto lavorativo in esame, in quanto intervenuto in un
Pag. 10 di 22 momento in cui detto rapporto era già stato risolto per volontà unilaterale della stessa lavoratrice ricorrente.
Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnativa del licenziamento per cui è causa.
Tanto concluso, passando all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente, occorre affermarne immediatamente l'infondatezza per omessa prova della sussistenza di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali arrecati dalla presunta condotta inadempiente della lavoratrice ricorrente.
Nella fattispecie in esame, infatti, manca la prova dei pregiudizi economici ed all'immagine concretamente subiti dalla CP_4 resistente a causa del presunto inadempimento della lavoratrice agli obblighi contrattuali di cui si chiede ristoro.
Si consideri, infatti, che per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: “… (omissis)… anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente. Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento. … (omissis)…”7.
Questi i princìpi di diritto sistematicamente affermati dalla Suprema
Corte di Cassazione in tema di tutela risarcitoria dei pregiudizi lamentati da inadempimento contrattuale cui occorre dare continuità
e che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att.
c.p.c.: “… (omissis)… In tema di responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando
Pag. 11 di 22 all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetta, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Ex art. 1223 c.c. il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno).
Quindi per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità
(Cass., 5 marzo 1973, n. 608). … (omissis)…”8.
Ebbene, la società resistente ha omesso qualunque produzione documentale, come i libri contabili, ed offerta di prova da cui inferire la contrazione dei ricavi a causa del disagio organizzativo arrecato dalla dedotta assenza ingiustificata della lavoratrice ricorrente.
Ma soprattutto, appare del tutto sguarnita di fondamento giuridico la domanda risarcitoria dei presunti pregiudizi subiti se si tiene conto di quanto rappresentato in memoria dalla stessa parte resistente.
La società resistente, infatti, costituendosi, ha allegato i seguenti fatti storici:
Pag. 12 di 22 1) a causa della pandemia da Covid-19 e delle restrizioni imposte l'esercizio commerciale (il bar) rimaneva chiuso dagli inizi di marzo 2020 fino agli inizi del mese di luglio 2020;
2) prima del rientro al lavoro dalla C.I.G., nel luglio 2020, veniva formulata una proposta alla lavoratrice ricorrente di modifica dell'orario lavorativo, da full-time a part-time per sole due ore giornaliere a causa della significativa contrazione dell'attività gestita … e del correlato fatturato9 e delle gravissime difficoltà economiche attraversate dalla
Società già agli inizi del mese di luglio 202010.
Ebbene, alla luce delle inequivoche circostanze dedotte dalla società resistente, emerge chiaramente che la chiusura dell'attività durante il periodo immediatamente precedente a quello in contestazione sia stata determinata dalla pandemia e dalle restrizioni imposte dalla disciplina emergenziale;
la contrazione dell'attività gestita e del fatturato era sussistente già molto tempo prima del presunto inadempimento contrattuale della lavoratrice;
la lavoratrice avrebbe dovuto osservare al suo rientro un orario ridotto lavorando esclusivamente per due ore al giorno;
la contrazione dell'attività e dei ricavi, così come le gravissime difficoltà economiche attraversate dalla società resistente sono state le ragioni che hanno costretto la parte datoriale a proporre una modifica peggiorativa dell'orario lavorativo osservato dalla ricorrente riducendolo a due sole ore giornaliere.
Se ne desume l'insussistenza del nesso causale tra il presunto inadempimento, l'assenza della lavoratrice, contenuta, tra l'altro, in due sole ore giornaliere per cinque giorni, ed il mancato guadagno 9 Cfr. pag. n. 3 della memoria costitutiva della parte resistente.
Pag. 13 di 22 per perdita dei ricavi lamentato dalla società resistente, soprattutto se si considera che la contrazione dell'attività e dei ricavi così come le gravissime difficoltà economiche attraversate dalla parte resistente, secondo quanto rappresentato in memoria dalla stessa società resistente, erano già sussistenti al momento del rientro in servizio della ricorrente e rappresentano la ragione specifica della proposta di modifica dell'orario lavorativo, tra l'altro contenuto a due ore giornaliere.
A tal proposito, inoltre, occorre mettere in evidenza che appare quanto meno improbabile che un'eventuale assenza ingiustificata circoscritta a due sole ore al giorno possa aver impedito l'apertura di un'attività commerciale per intere giornate.
Pertanto, pur a voler ritenere anche solo astrattamente ingiustificata l'assenza della lavoratrice nei cinque giorni di cui si discute, circostanza, questa, che si esclude radicalmente secondo quanto infra verrà chiarito, in ogni caso manca la prova che la condotta inadempiente della lavoratrice abbia provocato o quanto meno abbia contribuito a provocare un disagio organizzativo tale da determinare la chiusura dell'attività per alcune intere giornate e, soprattutto, la perdita di utili (lucro cessante ex art. 1223 c.c. da mancato guadagno) ed abbia arrecato non meglio precisati pregiudizi non economici all'immagine per presunta compromissione della rispettabilità dell'esercizio commerciale11.
A bene vedere, infatti, nel corso del giudizio, il teste Testimone_1 escusso all'udienza del 23.10.2023, particolarmente attendibile per conoscenza diretta dei fatti di causa per aver lavorato assieme alla lavoratrice ricorrente alle dipendenze della società resistente, ha dichiarato di aver sentito chiaramente la lavoratrice ricorrente, in
Pag. 14 di 22 data 15.07.2020, convocata dall'amministratore unico della società resistente, rifiutare la proposta di modifica peggiorativa dell'orario lavorativo.
Non solo, lo stesso teste ha confermato che in quella medesima occasione, il 15.07.2020, la lavoratrice ricorrente ha anticipato all'amministratore unico che avrebbe rassegnato le dimissioni.
Ebbene, detta ultima circostanza, avere la lavoratrice ricorrente rappresentato alla parte datoriale che avrebbe rassegnato le dimissioni, è ulteriormente corroborata dai tentativi di formalizzare le dimissioni già a partire dal 16.07.2020 ampiamente dimostrati dalla produzione documentale offerta dalla parte ricorrente.
Pertanto, risultando ampiamente edotta la società resistente già dal
15.07.2020 del rifiuto della ricorrente della proposta di modifica dell'orario lavorativo e, soprattutto, che la lavoratrice avrebbe rassegnato le dimissioni, eventuali pregiudizi economici e non economici eventualmente subiti nel periodo di assenza della lavoratrice, dei quali, in ogni caso, non vi è traccia in questo giudizio, sarebbero riconducibili esclusivamente ad un'incapacità organizzativa imputabile alla società resistente.
Destituito di qualunque rappresentazione e di supporto probatorio, inoltre, è il lamentato pregiudizio all'immagine invocato dalla società resistente.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il danno all'immagine non è in re ipsa, trattandosi di danno conseguenza, che, pertanto, deve essere specificamente allegato e, soprattutto, adeguatamente provato12.
Pag. 15 di 22 Allegazione e prova che, nel caso di specie, mancano radicalmente.
Questi i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19551/2023 cui dare continuità: “… (omissis)… In linea generale, la questione prospettata con le censure formulate concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale, con riferimento, nel caso di specie, alla violazione del ‹‹diritto alla immagine›› od alla ‹‹reputazione sociale›› di una società commerciale, inteso come diritto della personalità, che trova fondamento nella Cost., art. 2 e nell'art. 8 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE.
Abbandonata la originaria tesi, secondo cui la condotta lesiva era di per sé dimostrativa del pregiudizio di natura non patrimoniale risarcibile, questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione ‹‹condotta materiale - evento-lesivo - conseguenza dannosa›› (artt.
1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).”.
Pag. 16 di 22 conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso.
Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008,
n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3,
13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471).
Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come
‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del
06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594 del 28/03/2018; Cass. sez. 3,
n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3.
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n.
19434).
3.2. Anche nei confronti delle persone giuridiche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è
Pag. 17 di 22 configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059
c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass., sez.
3, 04/06/2007, n. 12929; Cass., sez. 1, 25/07/2013, n. 18082;
Cass., sez. L, 01/10/2013, n. 22396; Cass., sez. 1, 16/11/2015, n.
23401; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo).
Questa Corte ha già da tempo precisato (Cass., sez. 3, 04/06/2007,
n. 12929) che un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., sez. 3, 12/04/2011,
Pag. 18 di 22 n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1,
26/09/2013, n. 22100; Cass., sez. 3, 15/07/2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
4. Nel caso in esame, il giudice d'appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 16/04/2018, n.
9385; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643 e Cass., sez. 3,
26/10/2017, n. 25420) che esclude che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno- conseguenza, coincida con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, ha posto in rilievo che l'(Omissis) s.p.a. non ha offerto elementi idonei a far ritenere realizzato il danno conseguenza, ‹‹nemmeno con il ricorso a presunzioni semplici››, essendosi limitata ad invocare i criteri di liquidazione del danno di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c..
In particolare, la Corte d'appello, con un percorso argomentativo del tutto in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, ha evidenziato che la società ‹‹non ha, ad esempio, allegato di avere avuto una qualche contezza dai suoi interlocutori commerciali della effettiva lettura e quindi della consapevolezza del contenuto dei messaggi diffamatori, non apparendo affatto remota l'eventualità che simili comunicazioni recapitate da uno sconosciuto nella casella di posta elettronica vengano cestinate senza neppure essere aperte;
né
è azzardato ipotizzare che quelle stesse mails non abbiano affatto raggiunto la meta giacché i messaggi di posta elettronica indirizzati
Pag. 19 di 22 ad una moltitudine di destinatari sono molto spesso bloccati dai filtri cd. anti-spam predisposti dai gestori della posta elettronica in arrivo››. In altri termini, i giudici di merito, alla luce delle risultanze istruttorie, hanno ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che l'(Omissis) s.p.a. ‹‹non avesse offerto alcun elemento dal quale ricavare che i suoi interlocutori istituzionali avessero effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente e che a causa di ciò l'immagine della società ne fosse risultata, apprezzabilmente, sminuita››, non avendo neppure allegato che, per effetto della condotta diffamatoria posta in essere dal F., ‹‹un qualche affare o relazione commerciale fossero stati impediti o anche soltanto ostacolati››.
La decisione, neanche censurata sotto il profilo motivazionale, è conforme ai principi enunciati da questa Corte (tra le tante, Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929), che, distinguendo tra evento lesivo e danno-conseguenza, puntualizza come anche nella lesione della
‹‹reputazione sociale››, intesa come immagine di serietà ed affidabilità dell'ente collettivo proiettata all'esterno, il danno conseguenza deve essere provato, ben potendosi pervenire anche attraverso elementi presuntivi alla dimostrazione della conseguenza pregiudizievole derivata - ex art. 1223 c.c. - all'ente collettivo dalla deminutio della propria immagine determinata dall'invio delle e-mail.
Anche in questa sede la società ricorrente non fornisce alcuna specifica indicazione sul pregiudizio effettivamente patito in rapporto alla lesione della propria immagine subita nella concreta vicenda in esame, né indica eventuali elementi presuntivi, allegati nel giudizio di merito ed ivi trascurati, idonei a consentire inferenze sulla reputazione sociale dell'operatore economico, cosicché
Pag. 20 di 22 l'apprezzamento svolto dai giudici di appello, in difetto di validi riscontri probatori, non è minimamente scalfito dalla mera affermazione che ‹‹le email dal contenuto gravemente denigratorio Co del hanno evidentemente ed irrimediabilmente insinuato nei loro destinatari dubbi più o meno forti che, in quanto tali, hanno in ogni caso compromesso in peius l'immagine dell'odierna ricorrente, minandone la credibilità e irridendo l'immagine della stessa›› (pag. 35 del ricorso).
Ne', peraltro, l'eventuale ricorso ad una liquidazione equitativa può valere a superare l'accertamento dei giudici di merito, giacché, sebbene proprio alla liquidazione equitativa (ex artt. 1226 e 2056
c.c.) occorra riferirsi nelle ipotesi come quella in esame, essa presuppone comunque che il danno sussista e sia, come tale, provato. … (omissis)…”.
Ne consegue l'integrale rigetto delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte resistente.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti, le spese di lite andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'inammissibilità dell'impugnativa del licenziamento in esame;
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte resistente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 21 di 22 Bari,27/02/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Cfr. Cass. n. 22295/2017 che ha ritenuto valida l'intimazione del licenziamento inviata all'indirizzo comunicato all'azienda al momento dell'assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza che venisse informato il datore di lavoro, avendo il lavoratore il preciso obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, secondo quanto stabilito dal c.c.n.l., ed in virtù del principio di buona fede nel rapporto di lavoro. Pertanto, il licenziamento inviato all'indirizzo conosciuto è da ritenersi pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Per la piena efficacia della contestazione disciplinare inviata all'indirizzo originario del lavoratore conosciuto dal datore di lavoro non informato dal lavoratore delle successive variazioni di residenza o domicilio cfr. Cass. n. 20519/2019. 5 Cfr. doc. n. 9) in all.ti parte ricorrente. 6 Così Cass. n. 27331/2023 7 Cfr. Cass. 20/11/2007, n. 24140, Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 10/01/2007, n. 238 e Cass. 04/07/2006, n. 15274. 8 Così Cass. n. 24632/2015. 10 Cfr. pag. n. 8 della memoria della società resistente. 11 Cfr. pag. n. 10 della memoria costitutiva della società resistente. 12 Da ultimo cfr. anche Cass. n. 19551/2023 così massimata: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di