Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5374/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del G.M., dott.ssa
Silvia Pirone, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5374/2023 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata al Corso Umberto I n.208, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Gianpaolo Aversa, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
e , elettivamente domiciliate in Torre Controparte_1 Controparte_2
Annunziata alla via Dei Mille n.4, presso lo studio dell'avvocato Arianna Lombardo, che le rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTE
NONCHÈ
in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliato in Torre Annunziata alla via Carlo Poerio n. 11, presso lo studio dell'avvocato
Vincenzo Ferraioli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: responsabilità per danni da cose in custodia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c., , conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, , e il Controparte_1 CP_4 Controparte_3
sito in Torre Annunziata alla Via Dei Mille n. 39, al fine di sentirne dichiarare la loro responsabilità esclusiva in ordine alle infiltrazioni di acqua verificatesi nel proprio immobile ubicato al nono piano di detto fabbricato, con conseguente condanna dei medesimi alla realizzazione dei lavori necessari per l'eliminazione delle cause di detto fenomeno infiltrativo, oltre al risarcimento dei danni, come accertati e quantificati dalla relazione del c.t.u. arch.
all'esito del procedimento di ATP ex art. 696 c.p.c., oltre al rimborso delle spese Persona_1
sostenute.
A tal fine premetteva che i fenomeni evidenti di infiltrazioni con macchie di umidità ed efflorescenze saline nonché distacchi di intonaco sia sulle pareti perimetrali che sul soffitto, che si propagavano copiosi nei vari locali dell'immobile di sua proprietà, provenivano dai sovrastanti terrazzi di proprietà delle convenute, nonché dai muri perimetrali, versanti in stato di dissesto.
Si costituiva il convenuto , in persona dell'amministratore p.t., che, in via CP_3
preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto ed il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che i lamentati danni erano da attribuirsi alle sole infiltrazioni provenienti dai terrazzi di proprietà delle altre convenute. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda dell'attrice con vittoria di spese e attribuzione al difensore antistatario.
Si costituivano altresì le convenute e , le quali, a Controparte_1 CP_4
loro volta, eccepivano la propria carenza di legittimazione in ordine ai lamentati danni, attribuendo la verificazione degli stessi esclusivamente al Condominio e chiedendo pertanto il rigetto della domanda nei loro confronti, con vittoria di spese e attribuzione al difensore antistatario.
Radicatosi il contraddittorio, la causa, basata esclusivamente su allegazioni documentali, è stata rinviata ex art. 281 terdieces cpc all'udienza del 14.02.2025 ed in tale udienza è passata in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc. Così ricostruiti i fatti di causa, va innanzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto . CP_3
Ed invero, i lavori svolti dall'istante, al fine di far cessare i fenomeni infiltrativi, non sono stati risolutivi del problema, come confermato dalla c.t.u..
Pertanto, dato il protrarsi dello stato infiltrativo all'interno dell'immobile, certamente attribuibile, come si vedrà di seguito, anche alla responsabilità del , non può CP_3
considerarsi in alcun modo prescritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e la condanna dei convenuti alla realizzazione dei lavori necessari ad eliminare ogni fenomeno di infiltrazione.
Per quanto concerne la richiesta di rimborso delle spese già affrontate, pari ad euro 2.750,00, esse non si riferiscono a quelle sostenute per il rifacimento della facciata condominiale del
2016, ma a successivi interventi di ristrutturazione interni all'abitazione, come precisato nell'atto di citazione e nelle memorie successive.
Ciò implica il rigetto dell'eccezione di prescrizione della domanda ed assorbe l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Condominio e dalle altre parti convenute.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Ed invero, illuminante si rivela la C.T.U. espletata in sede di ATP ed alla quale la scrivente ritiene di aderire, essendo la stessa priva di vizi logici oltre che esauriente e chiara.
In particolare, il c.t.u., arch. , dopo aver descritto l'immobile interessato dalle Persona_1 infiltrazioni, ha accertato che “l'unità abitativa della ricorrente, posta al 9° piano dell'edificio in condominio, è interessata da infiltrazioni di acque meteoriche che provengono da più punti. In particolare, gli ambienti con affaccio sulla Via Dei Mille sono interessati da fenomeni evidenti di infiltrazioni con macchie di umidità con presenza di efflorescenze saline, con screpolatura della pitturazione e distacchi di intonaco sia sulle pareti perimetrali che sul soffitto.
L'appartamento di presenta sul soffitto dell'ambiente salone, in più punti Parte_1
individuati e localizzati nel rilievo grafico e fotografico, vistose macchie di umidità dovute a forti infiltrazioni” (cfr. pag. 10 della c.t.u.).
Riguardo alle cause di dette infiltrazioni, il c.t.u. riferisce che “i due terrazzi del 10° piano hanno una pendenza del pavimento minima ed insufficiente. In alcuni punti la soglia dei marmi perimetrali è più alta del livello dei pavimenti e ciò fa sì che le acque meteoriche non defluiscono liberamente. Le quote delle pendenze dei terrazzi in questione non sono minimamente in linea con gli standard SIA 248 dove si prevede una pendenza della superficie di almeno il 2%. A peggiorare ed a gravare ancor di più il complesso delle condizioni degli elementi costruttivi del fabbricato (oltre alle macchie di umidità, efflorescenza, muffa e il rigonfiamento e fessurazioni degli intonaci) è l'ossidazione dei ferri con il conseguente pericolo di crollo degli intonaci che costituisce un pericolo a cose e persone sottostanti” (v. pag. 11 della c.t.u.). L'ausiliario conclude quindi sul punto che “in ordine alle cause dei lamentati inconvenienti in base a dati obiettivamente rilevabili, (anche in ordine alla loro evoluzione temporale, con riferimento all'insorgere delle causali, al manifestarsi dei fenomeni, agli interventi eseguiti dalle parti ed alla loro idoneità) si è riscontrato, dopo un'attenta analisi, che detti inconvenienti sono dovuti alle infiltrazioni delle acque meteoriche provenienti dai terrazzi sovrastanti l'appartamento di proprietà della ricorrente”, precisando altresì che i danni provocati all'immobile “sono ulteriormente aggravati dagli interventi di spicconatura commissionati dal ed eseguiti nel corso dell'anno 2014 a cui non è seguito il CP_3 ripristino della muratura” (cfr. pag. 12 dell'elaborato).
Ciò premesso in fatto, in diritto giova osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, ne implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10/10/2012, n. 17268).
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., n. 1106/2011; n.
20943/2022). Quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, va poi ricordato che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051
c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001,
10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008,
11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998).
Ora, in applicazione dei principi sopra richiamati, può ritenersi provato che i danni all'immobile della ricorrente derivino dalle infiltrazioni di acque piovane causate dalla omessa manutenzione dei terrazzi sovrastanti, ed in particolare dalla insufficiente pendenza dei pavimenti che fa sì che le acque meteoriche non defluiscono liberamente, oltre che dallo stato dei muri perimetrali.
Ne consegue che risulta provato il nesso causale tra i danni lamentati all'immobile e la omessa manutenzione dei terrazzi di proprietà di e Controparte_1 CP_4
e della facciata del fabbricato condominiale.
Quanto alle contestazioni formulate dai convenuti, si osserva che: “qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in forza degli obblighi inerenti CP_3
l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”. CP_3
(Cass. SS.UU. 9 maggio 2016 n. 9449).
Tale orientamento attribuisce una responsabilità concorrente e prevalente del in CP_3 tema di danni provocati da infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante l'abitazione danneggiata, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, così come confermato dalla giurisprudenza più recente. (Trib. Latina, I Sez. Civ., 8 settembre 2022 n. 1664).
Pertanto, accertata la causa delle infiltrazioni provenienti dai terrazzi sovrastanti e lo stato della parete perimetrale dello stabile, corrispondente all'appartamento di proprietà della ricorrente, deve applicarsi, al caso di specie, il criterio di riparto della responsabilità ex art. 1126 c.c., posto che la prova dell'imputabilità del danno in via esclusiva alle proprietarie dei terrazzi non può dirsi raggiunta.
In ordine al quantum debeatur, a titolo di danno patrimoniale subito dalla ricorrente a causa delle accertate infiltrazioni, alla sig.ra va riconosciuta la somma di 2.750,00 Parte_1 euro, per gli esborsi sostenuti per la facciata esterna dell'edificio e per il ripristino del locale salone all'interno del proprio appartamento, come documentati dalle fatture in atti, oltre rivalutazione e interessi decorrenti dall'evento lesivo, ovvero dal 19.04.2018 (data di accertamento del denunziato fenomeno infiltrativo da parte dell'ing. , tecnico di CP_5
fiducia del condominio) per un totale complessivo di 3.597,34 euro, che va arrotondato in
3.600,00 euro.
Ne consegue che il , sito in Torre Controparte_6 Parte_2
Annunziata, va condannato al pagamento di due terzi della suddetta somma, mentre le convenute e vanno condannate al pagamento del Controparte_1 CP_4
restante un terzo.
Non andranno riconosciuti alla ricorrente gli ulteriori danni in quanto non provati.
I convenuti, invece, vanno senz'altro condannati, ognuno per quanto di propria spettanza, alla immediata realizzazione delle opere necessarie per eliminare le cause del lamentato fenomeno infiltrativo, consistenti nelle opere specificamente indicate nelle pagg. 13 e 14 della relazione tecnica svolta in sede di a.t.p.
Le spese seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , e del Parte_1 Controparte_1 CP_4 [...]
sito in Torre Annunziata alla Via Dei Mille n. 39, in persona CP_3 dell'Amministratore p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto:
1. condanna , ed il di Controparte_1 CP_4 Controparte_3 via Dei Mille n. 39, sito in Torre Annunziata, in persona dell'amm.re p.t., ognuno per quanto di propria spettanza, alla immediata realizzazione delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause del lamentato fenomeno infiltrativo, consistenti nelle opere specificamente indicate nelle pagg. 13 e 14 della relazione tecnica svolta in sede di a.t.p.;
2. condanna il convenuto, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in CP_3
favore di , della somma di 2.400,00 euro, a titolo di risarcimento danni;
Parte_1
3. condanna e al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_4 [...]
, della somma di 1.200,00 euro, a titolo di risarcimento danni;
Parte_1
B) AN , ed il sito Controparte_1 CP_4 Controparte_3 in Torre Annunziata alla via Dei Mille n. 39, in persona dell'amministratore p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, comprese quelle relative al giudizio per a.t.p., che liquida in euro 5.734,00 per compenso professionale, oltre euro 4.051,00 per spese di CTU, oltre euro 550,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi liquidati,
i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 22 marzo 2025.
Il giudice onorario di pace
(dott.ssa Silvia Pirone)