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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2628/2024 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso da sé medesimo;
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1
- resistente contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.04.2024 ha proposto opposizione al decreto del Parte_1
20.03.2023 con cui il Tribunale di Lecce - Sezione I Penale, ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi presentata l'11.10.2023 per l'attività prestata quale difensore d'ufficio di , CP_2 [...]
e , imputati nel procedimento penale rubricato al R.G.N.R. n.8573/2017 – R.G.T. CP_3 CP_4
n.378/2019, per le distinte ragioni illustrate in ricorso.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica, il resistente è rimasto contumace.
All'esito della discussione della causa ex artt. 281terdecies – 281sexies c.p.c. all'udienza del 28.01.2025, il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che il ricorso meriti accoglimento. Costituisce giurisprudenza ormai risalente ed univocamente ribadita che ai fini della liquidazione di cui all'art. 117 D.P.R. 115/2002 non occorra la formale dichiarazione di irreperibilità, ma “…una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisce di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale”, Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, n.16585.
Poiché le notifiche eseguite nel corso del giudizio, anche all'esito dell'udienza del 21.02.2022, sono state compiute ex art. 161 c.p.c. proprio per l'impossibilità di individuazione del domicilio degli imputati, e comunque anche dalla consultazione in atti dei servizi anagrafici non è dato rinvenire un luogo in cui rintracciarli, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la liquidazione invocata ex art. 117 D.P.R., da eseguire tuttavia secondo le modalità indicate dalla recente Cassazione civile sez. II,
14/02/2024, n.4048: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”.
Ne consegue che, avendo il difensore partecipato all'intero processo quale difensore di ufficio dei tre imputati, nominato il 18.12.2020, egli ha diritto a percepire il compenso minimo (da egli stesso invocato in sede di istanza) di € 1.797,00 (già corrispondente al 50% del medio), ridotto ad € 1.198,00 ex art. 106bis D.P.R. 115/2002, oltre accessori e le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore in questa sede riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
al decreto del 20.03.2023 emesso dal Tribunale di Lecce - Sezione I Penale nel giudizio n. 378/2019
R.G.T.:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, integralmente riformando il decreto opposto, liquida a ex art. 117 D.P.R. 115/2002 per l'opera prestata quale difensore di Parte_1 [...]
, e nel giudizio n. 378/2019 R.G.T. l'onorario di € 1.198,00, CP_2 CP_3 CP_4
oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
2) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese della presente opposizione, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 852,00, oltre € 98,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 28/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2628/2024 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso da sé medesimo;
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1
- resistente contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.04.2024 ha proposto opposizione al decreto del Parte_1
20.03.2023 con cui il Tribunale di Lecce - Sezione I Penale, ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi presentata l'11.10.2023 per l'attività prestata quale difensore d'ufficio di , CP_2 [...]
e , imputati nel procedimento penale rubricato al R.G.N.R. n.8573/2017 – R.G.T. CP_3 CP_4
n.378/2019, per le distinte ragioni illustrate in ricorso.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica, il resistente è rimasto contumace.
All'esito della discussione della causa ex artt. 281terdecies – 281sexies c.p.c. all'udienza del 28.01.2025, il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che il ricorso meriti accoglimento. Costituisce giurisprudenza ormai risalente ed univocamente ribadita che ai fini della liquidazione di cui all'art. 117 D.P.R. 115/2002 non occorra la formale dichiarazione di irreperibilità, ma “…una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisce di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale”, Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, n.16585.
Poiché le notifiche eseguite nel corso del giudizio, anche all'esito dell'udienza del 21.02.2022, sono state compiute ex art. 161 c.p.c. proprio per l'impossibilità di individuazione del domicilio degli imputati, e comunque anche dalla consultazione in atti dei servizi anagrafici non è dato rinvenire un luogo in cui rintracciarli, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la liquidazione invocata ex art. 117 D.P.R., da eseguire tuttavia secondo le modalità indicate dalla recente Cassazione civile sez. II,
14/02/2024, n.4048: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”.
Ne consegue che, avendo il difensore partecipato all'intero processo quale difensore di ufficio dei tre imputati, nominato il 18.12.2020, egli ha diritto a percepire il compenso minimo (da egli stesso invocato in sede di istanza) di € 1.797,00 (già corrispondente al 50% del medio), ridotto ad € 1.198,00 ex art. 106bis D.P.R. 115/2002, oltre accessori e le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore in questa sede riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
al decreto del 20.03.2023 emesso dal Tribunale di Lecce - Sezione I Penale nel giudizio n. 378/2019
R.G.T.:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, integralmente riformando il decreto opposto, liquida a ex art. 117 D.P.R. 115/2002 per l'opera prestata quale difensore di Parte_1 [...]
, e nel giudizio n. 378/2019 R.G.T. l'onorario di € 1.198,00, CP_2 CP_3 CP_4
oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
2) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese della presente opposizione, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 852,00, oltre € 98,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 28/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore