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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 7353/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2009/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 13/10/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982030013169408 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 2009 del 2025 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 298 2023 0013169408 000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento per "omesso pagamento tassa automobilistica", di € 196,03, notificata il 21/11/2023, conseguente al mancato pagamento della tassa anno 2020 (cfr. appello in atti).
Ha dedotto l'illegittimtà del provvedimento e della relativa pretesa: ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato sostenendo che dallo stesso “ … deriva senza alcun dubbio un danno grave ed irreparabile al patrimonio del ricorrente già gravemente pregiudicato …” (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione e la Regione Siciliana non risultano costituiti.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Colegio nel corso dell'udienza odierna.
L'appello è infondato.
L'appellante ha riproposto i medesimi motivi già sottoposti al primo Giudice e da questo ritenuti infondati:
- l'art. 4 DM 321/99 prevede un termine ordinario (non perentorio): nessuna illegittimità consegue nell'ipotesi di inosservanza;
- non è stato provato che il ruolo sia stato reso esecutivo in difetto dei dati del contribuente;
- l'ADER è subentrata a Riscossione Sicilia spa ope legis: non sussisteva alcun obbligo di convocazione della Conferenza Stato-Regioni ex D.Lgs. 281/97;
- l'eventuale violazione di norme sovranazionali non pregiudica la legittimità della cartella;
- eventuali vizi di notifica sono stati "sanati" dall' impugnazione (art. 156 cpc);
- la cartella è stata notificata il 21/11/2023: la prescrizione triennale (anno d'imposta 2020) non può ritenersi maturata;
- l'applicabilità ed i relativi importi delle sanzioni sono disciplinati da norme di legge conoscibili erga omnes;
- la cartella indica i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese. Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO EN
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 7353/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2009/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 13/10/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982030013169408 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 2009 del 2025 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 298 2023 0013169408 000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento per "omesso pagamento tassa automobilistica", di € 196,03, notificata il 21/11/2023, conseguente al mancato pagamento della tassa anno 2020 (cfr. appello in atti).
Ha dedotto l'illegittimtà del provvedimento e della relativa pretesa: ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato sostenendo che dallo stesso “ … deriva senza alcun dubbio un danno grave ed irreparabile al patrimonio del ricorrente già gravemente pregiudicato …” (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione e la Regione Siciliana non risultano costituiti.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Colegio nel corso dell'udienza odierna.
L'appello è infondato.
L'appellante ha riproposto i medesimi motivi già sottoposti al primo Giudice e da questo ritenuti infondati:
- l'art. 4 DM 321/99 prevede un termine ordinario (non perentorio): nessuna illegittimità consegue nell'ipotesi di inosservanza;
- non è stato provato che il ruolo sia stato reso esecutivo in difetto dei dati del contribuente;
- l'ADER è subentrata a Riscossione Sicilia spa ope legis: non sussisteva alcun obbligo di convocazione della Conferenza Stato-Regioni ex D.Lgs. 281/97;
- l'eventuale violazione di norme sovranazionali non pregiudica la legittimità della cartella;
- eventuali vizi di notifica sono stati "sanati" dall' impugnazione (art. 156 cpc);
- la cartella è stata notificata il 21/11/2023: la prescrizione triennale (anno d'imposta 2020) non può ritenersi maturata;
- l'applicabilità ed i relativi importi delle sanzioni sono disciplinati da norme di legge conoscibili erga omnes;
- la cartella indica i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese. Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO EN