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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 10931/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RIGATTIERI ROBERTA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RIGATTIERI ROBERTA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 22/05/2025, con cui e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Botticino-BS in data 10.12.11 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Botticino al numero 15 parte II serie A dell'anno 2011), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.6.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 14.2.19;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. i coniugi continueranno a mantenere la residenza separata, con obbligo, in caso di variazione della residenza, a darne
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reciproca comunicazione;
2. la casa coniugale, sita in Botticino (BS), via Seminario n° 6/B, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota di 1/2, assegnata in sede di separazione alla sig.ra , è concessa in locazione a terzi, sino all'eventuale vendita Parte_1 del bene;
3. il mutuo ipotecario gravante sull'immobile coniugale è addebitato su conto corrente cointestato ai sig.ri e ed CP_1 Pt_1 alimentato dai versamenti da parte di terzi relativi al canone di locazione, sino all'eventuale vendita del bene e/o sino all'estinzione del debito;
4. i coniugi stabiliscono che il ricavato della futura vendita dell'immobile sarà distribuito nella misura del 60% alla sig.ra e nella misura del 40% al sig. ; Parte_1 CP_1
5. ciascun coniuge conserva la titolarità, l'amministrazione, il godimento esclusivo di ogni bene acquistato prima e durante il matrimonio in regime di separazione dei beni;
6. le figlie minori ed sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e dimora Per_1 Per_2 abituale presso la residenza della madre;
7. le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto esclusivamente del loro interesse;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza delle minori con sé, eccezion fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita medica specialistica, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori;
8. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori ed quando lo vorrà, previo accordo con la madre, nel Per_1 Per_2 rispetto delle necessità scolastiche e di crescita delle bambine, compatibilmente agli impegni delle minori e dei genitori e comunque:
- a fine settimana alterni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- due giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, concordati tra i coniugi, dal pomeriggio (o dall'uscita di scuola) con pernottamento presso il padre, sino al mattino successivo (anche eventualmente con accompagnamento a scuola);
- due giorni durante le festività pasquali e una settimana nel periodo natalizio, da concordarsi ogni anno con la madre, secondo le esigenze di lavoro dei genitori;
- durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre;
9. i coniugi si impegnano ad adeguare il regime di visita sopra definito alle esigenze di crescita delle minori perché sia salvaguardato il rapporto con entrambi i genitori;
10. il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e l'assegno mensile Per_2 Per_1 di Euro 500,00 (cinquecento//00), specificatamente Euro 250,00 (duecentocinquanta//00) per ciascuna figlia, con bonifico sul conto corrente della sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, importo che sarà rivalutato ogni anno Pt_1 secondo l'indice Istat;
11. il padre si impegna a versare alla madre un importo forfettario pari ad Euro 2.000,00 (duemila//00) a titolo di mancato adeguamento Istat per il quinquennio antecedente dell'assegno mensile di mantenimento delle figlie minori Per_2
e con bonifico sul conto corrente della sig.ra entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione;
Per_1 Pt_1
12. le spese straordinarie, scolastiche, mediche e ricreative per le minori ed saranno a carico di entrambi i Per_1 Per_2 genitori nella misura del 50%, così come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia noto alle parti;
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13. i coniugi, salvo quanto sopra, dichiarano di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro e di rinunciare a qualsivoglia forma di sostentamento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
14. i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio di passaporto o di documenti d'identità validi per l'espatrio, anche per le figlie minori e;
Per_2 Per_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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