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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1022/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.140/2022 depositata il 12.1.2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to S. Schiavone Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 da avv.ti Armando Gambino, Vincenzo Di Maio, Controparte_2
Mauro Elberti, Gianluca Tellone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado e quali Parte_2 Parte_3 genitori dell'allora minore convenivano in Parte_1 giudizio l' per accertare l'illegittimità del diniego del CP_1 riconoscimento del trattamento di reversibilità della pensione
Cat. IO n. 60078706 in favore del figlio, vivente a carico del nonno all'atto del decesso avvenuto il 23.3.2014, Persona_1 instando per la condanna dell'istituto alla liquidazione in favore del minore della predetta pensione di reversibilità dall'1.4.2014, allegando che il minore era a carico del nonno perché essi genitori erano privi di lavoro e non avevano redditi e rendite e non potevano quindi provvedere al suo mantenimento.
L' si costituiva eccependo la decadenza ai sensi dell'art. 47 CP_1 della legge 639/70 e l'infondatezza nel merito della pretesa di parte ricorrente.
Nelle more del giudizio diveniva maggiorenne e Parte_1 quindi si costituiva in proprio insistendo per l'accoglimento della domanda originariamente proposta dai propri genitori.
Il GL di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/70; nello specifico il
Giudice considerava quale dies a quo per il calcolo e la data del provvedimento di reiezione della domanda (12.5.14) quale termine finale e rilevava, pertanto, che la proposizione del ricorso in data 23.06.2017 era tardiva, perché avvenuta oltre il termine di tre anni previsto dalla legge.
Propone appello il rilevando che il GL aveva errato nel Pt_1 calcolo del termine di decadenza in quanto, in assenza di un valido ricorso amministrativo, il dies a quo per l'inizio del computo del termine triennale di decadenza non doveva essere individuato nel 12.5.2014, data del provvedimento di reiezione della domanda, ma nella data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo – pari a trecento giorni - computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione – avvenuta il
09.05.2014 - così come stabilito dall'art. 47, comma 2, del D.P.R.
n. 639/1970.
Nel merito ribadisce la sussistenza del diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico del dante causa essendovi la prova pag. 2/7 documentale del requisito della “vivenza a carico” dell'ascendente al momento del suo decesso (convivenza nella medesima abitazione del defunto nonno, condizione di non autosufficienza economica di esso minore all'epoca, stato di inoccupazione dei genitori) costituita dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di
T'NO (che certifica come egli, alla data del 22.3.14, facesse parte, insieme al fratello e alla madre ER Pt_3
, della famiglia anagrafica del nonno e fosse con lui
[...] residente in [...]), dalla certificazione reddituale attestante, con riferimento anche agli anni precedenti al decesso del dante causa, la totale assenza di redditi e rendite sua, dei genitori e del fratelli , della certificazione rilasciata ER dagli uffici competenti inerenti lo stato di inoccupazione e la dichiarazione di disponibilità al lavoro della madre e del padre, del certificato di frequenza scolastica all'indomani del conseguimento della maggiore età da parte sua.
L'appellante conclude, pertanto, per la riforma della sentenza appellata ed il riconoscimento del suo diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico del nonno con Persona_1 condanna dell' alla corresponsione della prestazione CP_1 dall'1/4/2014, oltre al favore delle spese del doppio grado con distrazione.
Replica l' (tardivamente costituitosi) che era maturato il CP_1 termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30.04.1970
n. 639 per proporre ricorso in via giurisdizionale, tenendo conto che la domanda amministrativa era stata respinta in data
12.05.2014 mentre il ricorso giurisdizionale era stato depositato il 23.06.2017 e che la comunicazione di rigetto era stata ricevuta dall'interessato in data 22.05.2014, come da documentazione depositata nel giudizio di primo grado;
che l'appellante non aveva mai proposto ricorso amministrativo, ma solo una richiesta di pag. 3/7 riesame trasmessa alla sede di Aversa e alla sede di CP_1 CP_1
Caserta.
Precisa l' che la decadenza era maturata, in quanto il termine CP_1 triennale decorreva dalla data di comunicazione del rigetto della domanda amministrativa (22.5.2014), senza che avessero rilievo i termini per il ricorso amministrativo, mai proposto.
Nel merito l' eccepisce che l'appellante non ha provato il CP_3 requisito della “vivenza a carico” del nonno Persona_1 risultando insufficiente lo “stato di famiglia” o altra documentazione avente esclusiva valenza amministrativa.
**********
Dalla piana lettura della sentenza appellata emerge come il
Giudice di primo grado abbia ritenuto maturata la decadenza ex art.47 DPR n.639/70 considerando quale dies a quo la data del
12.5.14 cioè del provvedimento di reiezione della domanda amministrativa, dalla quale erano decorsi 300 giorni al momento del deposito del ricorso giurisdizionale in data 23.06.2017.
Le modalità di calcolo eseguite dal Giudice sono però contrarie alla previsione di legge in questione in considerazione del pacifico dato (ammesso anche in questo grado dall' della CP_3 assenza di ricorso amministrativo all'indomani della reiezione della prestazione con nota 12.5.14 dell' CP_1
La norma in questione (comma 2 per quello che qui rileva) recita
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per CP_3 la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
pag. 4/7 amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
La S.C. (cfr. ordinanza n. 28671 del 07/11/2024) ha precisato che
“la decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n.
639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla sua domanda CP_1 iniziale, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' CP_1
l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (cfr. anche sentenza SSUU n. 12718/2009, S.C. sentenza n. 15969/17)
Ne consegue che nel caso di specie il dies a quo va considerato nella data di presentazione della domanda amministrativa (9.5.14)
e non in quella della reiezione da parte dell' e che dal CP_1
9.5.14 vadano prima calcolati i 300 giorni prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo e, successivamente, il termine di decadenza indicato dalla norma, per cui dal
9/05/2014 al 23/06/2017 (data di deposito del ricorso in primo grado) nessuna decadenza si è maturata (essendo il periodo pari a tre anni e quarantacinque giorni).
Premessa, quindi, la riforma della sentenza sotto il profilo della decadenza occorre esaminare il merito della pretesa.
La domanda volta ad ottenere la prestazione di reversibilità è fondata.
In ordine al requisito della “vivenza a carico” l'orientamento della S.C. appare ormai consolidato nel principio secondo cui se è vero che lo stesso non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, lo stesso va considerato con pag. 5/7 particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il de cuius provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del superstite;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (ex plurimis ordinanza n. 9237 del 13.4.18, ordinanza n.15041 del 29.5.24).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti ritiene il
Collegio che emerga la prova che il fosse a carico nel Pt_1 nonno al momento del decesso di quest'ultimo.
Premesso che vi era convivenza del nipote (e della madre e dell'altro nipote) con il nonno (stato famiglia del Comune di
T'NO che certifica che alla data del decesso di ER
erano conviventi nella medesima abitazione con lui i due
[...] nipoti, l'appellante ed il fratello, nonché la nuora Parte_3 risulta dalle certificazioni reddituali in atti come alla data del decesso di né (padre Persona_1 Parte_2 dell'appellante) né (madre dell'appellante) né il Parte_3 fratello convivente (classe 1995) nè lo stesso appellante ER
(che alla data del decesso del nonno aveva appena compiuto 12 anni) percepissero redditi (cfr. certificazioni dell'Agenzia dell'Entrate datate 29.8.19 e 30.8.19 relative agli anni 2013 e
2014).
Dalle ulteriori certificazioni rilasciate dalla Agenzia delle
Entrate risulta che il padre non abbia percepito redditi Pt_2 neppure negli anni precedenti, il fratello solo fino al 2010, la madre fino al 2009 (importi comunque sempre molto contenuti).
Dall'estratto contributivo di risulta che la CP_1 Parte_3 stessa ha lavorato solo fino al 2004 (a novembre 2013 risulta iscritta al collocamento;
modello C2 storico in atti), dal modello
C2 storico del padre risulta che lo stesso era inoccupato al 2012,
pag. 6/7 dalle schede anagrafiche prodotte la madre risulta inoccupata negli anni 2013 e 2014.
Dal complesso di tali emergenze documentali il Collegio ritiene che emerga la prova che il nonno del ricorrente alla data del suo decesso fosse l'unico soggetto (convivente) a poter sostentare il nipote odierno appellante e che quindi ricorresse il requisito della vivenza a carico necessario per l'ottenimento della prestazione reclamata in questa sede.
Ne consegue, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado dal ricorrente e la condanna dell' all'erogazione della prestazione. CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità per nipote minorenne dalla domanda amministrativa del 9.5.14, condanna l' all'erogazione dei ratei dal primo CP_1 giorno del mese successivo oltre accessori con decorrenza di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado CP_1 liquidate in euro 2.540,00 oltre iva, cpa e rimb. forf.15% per il primo grado ed in euro 1.984,00 oltre iva, cpa e rimb. forf.15% per il presente grado, con distrazione.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1022/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.140/2022 depositata il 12.1.2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to S. Schiavone Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 da avv.ti Armando Gambino, Vincenzo Di Maio, Controparte_2
Mauro Elberti, Gianluca Tellone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado e quali Parte_2 Parte_3 genitori dell'allora minore convenivano in Parte_1 giudizio l' per accertare l'illegittimità del diniego del CP_1 riconoscimento del trattamento di reversibilità della pensione
Cat. IO n. 60078706 in favore del figlio, vivente a carico del nonno all'atto del decesso avvenuto il 23.3.2014, Persona_1 instando per la condanna dell'istituto alla liquidazione in favore del minore della predetta pensione di reversibilità dall'1.4.2014, allegando che il minore era a carico del nonno perché essi genitori erano privi di lavoro e non avevano redditi e rendite e non potevano quindi provvedere al suo mantenimento.
L' si costituiva eccependo la decadenza ai sensi dell'art. 47 CP_1 della legge 639/70 e l'infondatezza nel merito della pretesa di parte ricorrente.
Nelle more del giudizio diveniva maggiorenne e Parte_1 quindi si costituiva in proprio insistendo per l'accoglimento della domanda originariamente proposta dai propri genitori.
Il GL di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/70; nello specifico il
Giudice considerava quale dies a quo per il calcolo e la data del provvedimento di reiezione della domanda (12.5.14) quale termine finale e rilevava, pertanto, che la proposizione del ricorso in data 23.06.2017 era tardiva, perché avvenuta oltre il termine di tre anni previsto dalla legge.
Propone appello il rilevando che il GL aveva errato nel Pt_1 calcolo del termine di decadenza in quanto, in assenza di un valido ricorso amministrativo, il dies a quo per l'inizio del computo del termine triennale di decadenza non doveva essere individuato nel 12.5.2014, data del provvedimento di reiezione della domanda, ma nella data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo – pari a trecento giorni - computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione – avvenuta il
09.05.2014 - così come stabilito dall'art. 47, comma 2, del D.P.R.
n. 639/1970.
Nel merito ribadisce la sussistenza del diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico del dante causa essendovi la prova pag. 2/7 documentale del requisito della “vivenza a carico” dell'ascendente al momento del suo decesso (convivenza nella medesima abitazione del defunto nonno, condizione di non autosufficienza economica di esso minore all'epoca, stato di inoccupazione dei genitori) costituita dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di
T'NO (che certifica come egli, alla data del 22.3.14, facesse parte, insieme al fratello e alla madre ER Pt_3
, della famiglia anagrafica del nonno e fosse con lui
[...] residente in [...]), dalla certificazione reddituale attestante, con riferimento anche agli anni precedenti al decesso del dante causa, la totale assenza di redditi e rendite sua, dei genitori e del fratelli , della certificazione rilasciata ER dagli uffici competenti inerenti lo stato di inoccupazione e la dichiarazione di disponibilità al lavoro della madre e del padre, del certificato di frequenza scolastica all'indomani del conseguimento della maggiore età da parte sua.
L'appellante conclude, pertanto, per la riforma della sentenza appellata ed il riconoscimento del suo diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico del nonno con Persona_1 condanna dell' alla corresponsione della prestazione CP_1 dall'1/4/2014, oltre al favore delle spese del doppio grado con distrazione.
Replica l' (tardivamente costituitosi) che era maturato il CP_1 termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30.04.1970
n. 639 per proporre ricorso in via giurisdizionale, tenendo conto che la domanda amministrativa era stata respinta in data
12.05.2014 mentre il ricorso giurisdizionale era stato depositato il 23.06.2017 e che la comunicazione di rigetto era stata ricevuta dall'interessato in data 22.05.2014, come da documentazione depositata nel giudizio di primo grado;
che l'appellante non aveva mai proposto ricorso amministrativo, ma solo una richiesta di pag. 3/7 riesame trasmessa alla sede di Aversa e alla sede di CP_1 CP_1
Caserta.
Precisa l' che la decadenza era maturata, in quanto il termine CP_1 triennale decorreva dalla data di comunicazione del rigetto della domanda amministrativa (22.5.2014), senza che avessero rilievo i termini per il ricorso amministrativo, mai proposto.
Nel merito l' eccepisce che l'appellante non ha provato il CP_3 requisito della “vivenza a carico” del nonno Persona_1 risultando insufficiente lo “stato di famiglia” o altra documentazione avente esclusiva valenza amministrativa.
**********
Dalla piana lettura della sentenza appellata emerge come il
Giudice di primo grado abbia ritenuto maturata la decadenza ex art.47 DPR n.639/70 considerando quale dies a quo la data del
12.5.14 cioè del provvedimento di reiezione della domanda amministrativa, dalla quale erano decorsi 300 giorni al momento del deposito del ricorso giurisdizionale in data 23.06.2017.
Le modalità di calcolo eseguite dal Giudice sono però contrarie alla previsione di legge in questione in considerazione del pacifico dato (ammesso anche in questo grado dall' della CP_3 assenza di ricorso amministrativo all'indomani della reiezione della prestazione con nota 12.5.14 dell' CP_1
La norma in questione (comma 2 per quello che qui rileva) recita
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per CP_3 la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
pag. 4/7 amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
La S.C. (cfr. ordinanza n. 28671 del 07/11/2024) ha precisato che
“la decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n.
639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla sua domanda CP_1 iniziale, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' CP_1
l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (cfr. anche sentenza SSUU n. 12718/2009, S.C. sentenza n. 15969/17)
Ne consegue che nel caso di specie il dies a quo va considerato nella data di presentazione della domanda amministrativa (9.5.14)
e non in quella della reiezione da parte dell' e che dal CP_1
9.5.14 vadano prima calcolati i 300 giorni prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo e, successivamente, il termine di decadenza indicato dalla norma, per cui dal
9/05/2014 al 23/06/2017 (data di deposito del ricorso in primo grado) nessuna decadenza si è maturata (essendo il periodo pari a tre anni e quarantacinque giorni).
Premessa, quindi, la riforma della sentenza sotto il profilo della decadenza occorre esaminare il merito della pretesa.
La domanda volta ad ottenere la prestazione di reversibilità è fondata.
In ordine al requisito della “vivenza a carico” l'orientamento della S.C. appare ormai consolidato nel principio secondo cui se è vero che lo stesso non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, lo stesso va considerato con pag. 5/7 particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il de cuius provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del superstite;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (ex plurimis ordinanza n. 9237 del 13.4.18, ordinanza n.15041 del 29.5.24).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti ritiene il
Collegio che emerga la prova che il fosse a carico nel Pt_1 nonno al momento del decesso di quest'ultimo.
Premesso che vi era convivenza del nipote (e della madre e dell'altro nipote) con il nonno (stato famiglia del Comune di
T'NO che certifica che alla data del decesso di ER
erano conviventi nella medesima abitazione con lui i due
[...] nipoti, l'appellante ed il fratello, nonché la nuora Parte_3 risulta dalle certificazioni reddituali in atti come alla data del decesso di né (padre Persona_1 Parte_2 dell'appellante) né (madre dell'appellante) né il Parte_3 fratello convivente (classe 1995) nè lo stesso appellante ER
(che alla data del decesso del nonno aveva appena compiuto 12 anni) percepissero redditi (cfr. certificazioni dell'Agenzia dell'Entrate datate 29.8.19 e 30.8.19 relative agli anni 2013 e
2014).
Dalle ulteriori certificazioni rilasciate dalla Agenzia delle
Entrate risulta che il padre non abbia percepito redditi Pt_2 neppure negli anni precedenti, il fratello solo fino al 2010, la madre fino al 2009 (importi comunque sempre molto contenuti).
Dall'estratto contributivo di risulta che la CP_1 Parte_3 stessa ha lavorato solo fino al 2004 (a novembre 2013 risulta iscritta al collocamento;
modello C2 storico in atti), dal modello
C2 storico del padre risulta che lo stesso era inoccupato al 2012,
pag. 6/7 dalle schede anagrafiche prodotte la madre risulta inoccupata negli anni 2013 e 2014.
Dal complesso di tali emergenze documentali il Collegio ritiene che emerga la prova che il nonno del ricorrente alla data del suo decesso fosse l'unico soggetto (convivente) a poter sostentare il nipote odierno appellante e che quindi ricorresse il requisito della vivenza a carico necessario per l'ottenimento della prestazione reclamata in questa sede.
Ne consegue, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado dal ricorrente e la condanna dell' all'erogazione della prestazione. CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità per nipote minorenne dalla domanda amministrativa del 9.5.14, condanna l' all'erogazione dei ratei dal primo CP_1 giorno del mese successivo oltre accessori con decorrenza di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado CP_1 liquidate in euro 2.540,00 oltre iva, cpa e rimb. forf.15% per il primo grado ed in euro 1.984,00 oltre iva, cpa e rimb. forf.15% per il presente grado, con distrazione.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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