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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG nr. 501/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 11/07/2021 da P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Simone Forte del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila n. 4/A Parte appellante contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Dall'asta ed elettivamente domiciliata in Via P. Bulloni 12 Brescia, Parte appellata e contro
Controparte_2
P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Melograni ed elettivamente domiciliato in Padova presso l'Ufficio legale della Sede Prov.le in Galleria Trieste n. 5, Parte appellata e contro Controparte_3
[...] rappresentato e difeso dagli Avvocati Pasquale Schiavulli e Francesco Cappelluti ed elettivamente domiciliata in Venezia S.Croce, 712, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 321/2020 del Tribunale di Venezia;
in punto: altre controversia in materia di previdenza obbligatoria;
*
CONCLUSIONI conclusioni per parte appellante: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.11920140008367363 e degli avvisi di addebito: n.41920112000042469, n.41920140002177501, n.41920140002177602, n.41920140002165365, n.41920140002165163, n.41920140002165264, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza degli avvisi di addebito n.41920140002165365, n.41920140002165163, n.41920140002165264, n.41920160001651306, n.41920190000149705, n.41920190000149806 e n.41920190000149907, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza delle cartelle di pagamento n.11920150017589512, n.11920140008367363, n.11920170006925812, n.11920150008640884 e degli avvisi di addebito in premessa: n.41920180001117326 n.41920140002840225 n.41920150000233978 n.41920150000225688 n.41920150000243884 n.41920150002510761 n.41920150002523604 n.41920150002636416 n.41920160001536163 n.41920160001543342 n.41920160003599450 n.41920160003618454 n.41920170000151254 n.41920170000167026 n.41920170002492430 n.41920170002506073 n.41920112000042469 n.41920140002177501 n.41920140002177602 n.41920140002165365 n.41920140002165163 n.41920140002165264 n.41920160001651306 n.41920190000149705 n.41920190000149806 n.41920190000149907 e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
per l'effetto, anche della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976201900002230000, fascicolo n. 2019/104032 e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante, nonché degli atti prodromici e conseguenti, con conseguente estinzione del titolo;
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976201900002230000, fascicolo n. 2019/104032, per le ragioni chiaramente illustrate in epigrafe;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accoglier il presente ricorso, compensare le spese di entrambi giudizi, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente ricorso, come evidenziate, anche, nel giudizio di primo grado. conclusioni per parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, 1) CP_2 confermare la sentenza di primo grado rigettando il ricorso di primo grado, siccome infondato in fatto ed in diritto rigettando le domande tutte nei confronti di con la sentenza n. 321/2020 per i motivi CP_2 esposti;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) riformare la sentenza nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali. conclusioni per parte appellata : 1) Respingersi l'appello perché inammissibile, CP_3 improponibile e infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato. 2) Confermare in ogni sua statuizione l'impugnata sentenza. 3) Spese legali come di giustizia. conclusioni per parte appellata Si ritiene, pertanto, che l'impugnazione potrà essere CP_4 rigettata con il favore delle spese.
* Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso – depositato in data 29/11/2019 - con il quale allegato di Parte_1 avere casualmente appreso, in data 11/10/2019, della lettura dell'estratto di ruolo, dell'esistenza di numerosi avvisi di addebito e cartelle di pagamento che affermava non esserle mai stati notificati (ovvero, se notificati, affetti da notificazione nulla), proponeva opposizione avverso gli stessi oltre che avverso l'estratto di ruolo.
➢ avvisi di addebito: - n. 41920180001117326 (n. 0000975 e 0000976/2018) ; - n. 41920140002840225 (n. 0001837 e 00001838/2014) ; - n. 41920150000233978 (n. 0000402 e 0000403/2015) ; - n. 41920150000225688 (n. 0000402 e 0000403/2015) ; - n. 41920150000243884 (n. 0000402 e 0000403/2015) ; - n. 41920150002510761 (n. 0001295 e 0001296/2015) ; - n. 41920150002523604 (n. 0001295 e 0001296/2015) ; - n. 41920150002636416 (n. 0001295 e 0001296/2015) ; - n. 41920160001536163 (n. 0000888 e 0000889/2016) ; - n. 41920160001543342 (n. 0000888 e 0000889/2016) ; - n. 41920160003599450 (n. 0001939 e 0001940/2016) ; - n. 41920160003618454 (n. 0001939 e 0001940/2016) ; - n. 41920170000151254 (n. 0000444 e 0000445/2017) ; - n. 41920170000167026 (n. 0000444 e 0000445/2017) ; - n. 41920170002492430 (n. 0001458 e 0001459/2017); - n. 41920170002506073 (n. 0001458 e 0001459/2017); - n. 41920112000042469 (n. 0000352/2011); - n. 41920140002177501 (n. 0001302 e 0001303/2014); - n. 41920140002177602 (n. 0001302 e 0001303/2014); - n. 41920140002165365 (n. 0001302 e 0001303/2014) ; - n. 41920140002165163 (n. 0001302 e 0001303/2014); - n. 41920140002165264 (n. 0001302 e 0001303/2014); - n. 41920160001651306 (n. 0000888 e 0000889/2016); - n. 41920190000149705 (n. 0000180 e 0000181/2019); - n. 41920190000149806 (n. 0000180 e 0000181/2019); - n. 41920190000149907 (n. 0000180 e 0000181/2019);
➢ cartelle di pagamento: - n. 11920150017589512 (n. 0000156/2015); - n. 11920170006925812 (n. 0000035/2017); - n. 11920140008367363 (n. 0000036/2014); - n. 11920150008640884 (n. 0000036/2015). ontestava inoltre la nullità della comunicazione preventiva Parte_1
d'iscrizione ipotecaria n. 11976201900002230000 fascicolo n. 2019/104032 oltre che l'omessa notifica degli avvisi e delle intimazioni di pagamento presupposte: n. 41920112000042469; - n. 41920160001651306; - n. 41920170002492430 ; - n. 41920170002506073 ; - n. 41920190000149705 ; - n. 41920190000149806 ; - n. 41920190000149907----- ed inoltre le cartelle (tutte non opposte in tale sede) n. 11920170013036114; n. 11920170013436216; n. 11920190003250250 ; n. 11920190003250351 ; n. 11920190004371207 ; n. 11920190004371308 ; n. 11920190006310455. Tesi di parte appellante era, ed è ancora oggi, l'estinzione di ogni proprio debito per effetto di intervenuta prescrizione.
1.1. Il Tribunale di Venezia, argomentato in ordine all'interesse di agire di ha rilevato la genericità del disconoscimento operato dalla Parte_1 società delle copie prodotte delle relate di notifica rispetto agli originali e, inoltre, ha rilevato non avere nel contestare le Parte_1 sottoscrizioni apposte sulle medesime relate di notifica, proposto querela di falso.
Il Tribunale di Venezia, inoltre, ha evidenziato come le notifiche non potessero essere messe seriamente in discussione <alla luce delle ripetute successive richieste di rateizzazione e di adesione alla definizione agevolata>>; richieste che, benché forse non idonee ad interrompere il decorso della prescrizione in ogni caso dimostravano la ricezione degli avvisi e delle cartelle e, con ciò, la correttezza della procedura notificatoria.
In definitiva il Tribunale di Venezia, in termini analitici, per ciascun avviso di addebito ovvero per ciascuna cartella opposta (anche quelle sottese alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria), ha indicato, per come documentalmente riscontrate, la data di perfezionamento della notifica e la data in cui veva avanzato – con ciò anche interrompendo Parte_1 il decorso della prescrizione - richiesta di rateizzazione ovvero di accesso a definizione agevolata. Secondo il Tribunale di Venezia vi era quindi prova diretta ed indiretta della notifica delle cartelle e degli avvisi e, quindi, inammissibilità, per sua tardività, dell'opposizione.
Il Tribunale di Venezia, nel rigettare il ricorso, inoltre, compensava integralmente le spese di giudizio <in ragione della novità della questione trattata in riferimento alle specifiche questioni oggetto di causa>>.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1 base di numerosi ed al proprio interno articolati motivi di impugnazione.
2.1. Con un primo ed articolato motivo contesta, Parte_1 ritenendone succinta la motivazione e non coerente con i principii espressi dalla Cassazione, la porzione di sentenza che ha statuito in merito al disconoscimento effettuato della documentazione ex adeverso depositata ed alle sottoscrizioni rinvenibili in calce alle relate. Rileva inoltre parte appellante non avere il giudice di prime cure disposto, anche perché non richiesto in tal senso dalle controparti onerate della prova, alcuna attività istruttoria atta a ricostruire l'iter delle notificazioni degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento sottese all'opposto estratto di ruolo ovvero alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
2.2. Con un ulteriore motivo di impugnazione contesta la Parte_1 pronuncia gravata per non avere preso in considerazione le eccezioni formulate in ordine alla nullità delle notifiche in quanto consegnate a persona sconosciuta (non riconoscibile) ovvero in quanto mancanti di seconda raccomandata con avviso di preliminare consegna.
Nell'ambito di tale articolato motivo di appello, si duole Parte_1 per avere il giudice di primo grado ritenuto perfezionate alcune notifiche per compiuta giacenza e per avere ritenuto provate le notifiche effettuate a mezzo pec ritenute irregolari/invalide sotto molteplici profili.
2.3. Con successivo motivo di impugnazione contesta Parte_1
l'affermazione fatta dalla pronuncia gravata secondo cui la richiesta di rateazione equivale ad acquiescenza o interruzione della prescrizione.
2.4. Con un ultimo motivo di impugnazione dubita della Parte_1 legittimità della costituzione di a mezzo di avvocato del libero foro. CP_4
3. Si sono costituiti gli appellati e rispettivamente con CP_2 CP_4 CP_3 atti del 12/12/2022, del 27/12/2022 e del 28/11/2022, prendendo specifica posizione sulle doglianze esposte dalla parte appellante in atto introduttivo del giudizio e, in ogni caso ( e , contestando la sussistenza di CP_2 CP_4 interesse ad agire, soprattutto alla luce della previsione dell'art.
3-bis del DL n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis.
3.1. Ha inoltre proposto appello incidentale con riferimento alle spese CP_2 di giudizio in quanto integralmente compensate in primo grado di giudizio nonostante il rigetto della domanda formulata da Parte_1
4. La causa, iscritta a ruolo in data 11/7/2021 e con prima udienza fissata al 12/1/2023, è stata più volte rinviata per ragioni organizzative (con decreti del 2/1/2023, del 17/1/2024 e del 10/9/2024) ed è stata quindi finalmente trattata nel corso dell'udienza in data 26/6/2025 e decisa come da dispositivo letto in udienza. *
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere deciso.
6. L'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellante di difetto di jus postulandi per essersi difesa con l'avvocato del libero Controparte_1 foro anziché mediante personale interno è infondata.
Secondo l'art. 1, co. 8 DL 193/16, per la parte che qui interessa, l
[...]
«è autorizzato ad avvalersi del patrocinio Controparte_5 dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
L'art. 43, RD 1611/33, a sua volta recita: «L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».
L'art. 1, co. 8 DL 193/16, è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art.
4-novies del DL 34/19 secondo cui : «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, Controparte_6 intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
La Corte di Cassazione, con sentenza a sezioni unite 30018/19, ad esito di un approfondito complesso iter motivazionale, ha, al punto 33, sancito i seguenti principi di diritto «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di CP_1 indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo CP_1 dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma non obbligata, ad Controparte_1 avvalersi dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell' di non avvalersi di un funzionario affidando, CP_5 invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
Quanto, invece, al rapporto con l'Avvocatura dello Stato, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui sopra, il conferimento del mandato all'avvocato del libero foro anche in materia compresa nella Convenzione del 5/7/17 implica, di per sé stessa, l'indisponibilità dell'Avvocatura, ossia il presupposto che legittima ad Controparte_1 avvalersi dell'avvocato del libero foro.
Inoltre, la Convenzione del 5/7/17 prevede che nelle azioni di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'Ente solo nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura, ciò che nel caso di specie non è.
Non è quindi ravvisabile alcuna irregolarità, foriera delle conseguenze prospettate dall'appellante, per effetto dell'affidamento da parte di CP_4 della propria difesa ad un avvocato del libero foro.
7. Posto quanto sopra in punto regolarità della rappresentanza in giudizio di tutte le parti, occorre ora evidenziare come sulla soluzione della controversia in oggetto esplichi assorbente rilievo la questione – preliminarmente formulate dalle parti resistenti che hanno riproposto tematica in effetti già sollevata in primo grado di giudizio e dal giudice di prime cure appositamente decisa – dell'interesse ad agire, i cui presupposti sono stati, con riferimento alle impugnazioni dell'estratto di ruolo, specificamente individuati dal legislatore con DL 146/21, successivo all'instaurazione del presente procedimento.
Premesso che il difetto dell'interesse ad agire era stato - con motivazioni naturalmente non fondate sulla legge non ancora emanata - eccepita dalle parti nel giudizio di primo grado e che il giudice si era su di esse pronunciato, la specifica questione siccome fondata sul DL 146/21 è stata esplicitamente prospettata dalle parti appellate in coerenza con orientamento ormai consolidato di questa Corte d'Appello.
Un tanto posto, l'art.
3-bis del DL n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis, recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 26283/2022, ha precisato: 1) che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, ivi compresi i crediti contributivi e previdenziali;
2) che la norma “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; 3) che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt.3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost, quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione”.
Nel caso di specie nessuno degli specifici pregiudizi che determinano la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo secondo il dettato legislativo è stato, dal ricorrente, non solo dimostrato, ma neanche allegato e, pertanto, il ricorso si appalesa come inammissibile già dalla sua proposizione in primo grado.
8. Ogni altra questione rimane assorbita dovendosi in ogni caso rilevare come la sentenza appellata abbia posto in evidenzia, per ciascun avviso di addebito e cartella di pagamento sottesi al ruolo ed alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (della cui notifica in atto di appello nulla viene contestato) come siano state presentate da parte di richieste di Parte_1 rateizzazione e, inoltre, di accesso alla procedura di definizione agevolata.
Orbene, una simile affermazione effettuata dalla sentenza appellata, non sottoposta a critica in atto di appello con riferimento alla ricostruzione del fatto, è condivisibile e, in ogni caso, assorbente.
Ed infatti, se per un verso è certamente condivisibile l'affermazione secondo cui le suddette istanze di rateizzazione e di accesso alla procedura di definizione agevolata confermano, costituendone prova indiretta, il perfezionamento della notifica di cartelle ed avvisi di addebito, è altrettanto condivisibile e suffragata da oramai consolidata giurisprudenza di legittimità l'affermazione in base alla quale le suddette istanze (la richiesta di rateazione e di definizione agevolata) integrano atti ricognitivi del debito e, come tali, sono interruttivi della prescrizione che, pertanto, non è certamente maturata. Ed infatti, quanto alla correttezza del suddetto assunto, quindi a conferma che alcuna prescrizione è maturata per effetto dell'ammissiva istanza di rateizzazione, si veda, da ultimo, Cass. civ. n. 9221 del 08/04/2024 (ordinanza) a mente della quale <La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore)>>.
Parimenti infondate sono le difese di parte appellante in punto decadenza alla luce delle condivisibili considerazioni svolte dalla difesa di in ordine CP_2 all'operatività dell'art. 38, co. 12, DL 78/2010 ed alla sua incidenza sulla decadenza di cui all'art. 25, co. 1, DLgs 49/1999.
9. L'appello deve conseguentemente essere rigettato in quanto inammisibilmente proposta l'originaria domanda e le spese del presente grado, al pari di quelle del primo, compensate in ragione della fondatezza della preliminare eccezione sollevata dagli appellati in forza di norma di legge sopravvenuta all'instaurazione del giudizio.
Nulla può invece essere statuito in punto spese – peraltro compensate - del giudizio di primo grado in assenza di autonomo motivo di impugnazione da parte dell'appellante così come deve essere disatteso il corrispondente motivo di appello proposto da trovando la presente decisione prevalente CP_2 ragione in normazione sopravvenuta alla decisone appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 11/07/2021 da P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Simone Forte del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila n. 4/A Parte appellante contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Dall'asta ed elettivamente domiciliata in Via P. Bulloni 12 Brescia, Parte appellata e contro
Controparte_2
P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Melograni ed elettivamente domiciliato in Padova presso l'Ufficio legale della Sede Prov.le in Galleria Trieste n. 5, Parte appellata e contro Controparte_3
[...] rappresentato e difeso dagli Avvocati Pasquale Schiavulli e Francesco Cappelluti ed elettivamente domiciliata in Venezia S.Croce, 712, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 321/2020 del Tribunale di Venezia;
in punto: altre controversia in materia di previdenza obbligatoria;
*
CONCLUSIONI conclusioni per parte appellante: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.11920140008367363 e degli avvisi di addebito: n.41920112000042469, n.41920140002177501, n.41920140002177602, n.41920140002165365, n.41920140002165163, n.41920140002165264, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza degli avvisi di addebito n.41920140002165365, n.41920140002165163, n.41920140002165264, n.41920160001651306, n.41920190000149705, n.41920190000149806 e n.41920190000149907, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza delle cartelle di pagamento n.11920150017589512, n.11920140008367363, n.11920170006925812, n.11920150008640884 e degli avvisi di addebito in premessa: n.41920180001117326 n.41920140002840225 n.41920150000233978 n.41920150000225688 n.41920150000243884 n.41920150002510761 n.41920150002523604 n.41920150002636416 n.41920160001536163 n.41920160001543342 n.41920160003599450 n.41920160003618454 n.41920170000151254 n.41920170000167026 n.41920170002492430 n.41920170002506073 n.41920112000042469 n.41920140002177501 n.41920140002177602 n.41920140002165365 n.41920140002165163 n.41920140002165264 n.41920160001651306 n.41920190000149705 n.41920190000149806 n.41920190000149907 e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
per l'effetto, anche della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976201900002230000, fascicolo n. 2019/104032 e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante, nonché degli atti prodromici e conseguenti, con conseguente estinzione del titolo;
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976201900002230000, fascicolo n. 2019/104032, per le ragioni chiaramente illustrate in epigrafe;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accoglier il presente ricorso, compensare le spese di entrambi giudizi, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente ricorso, come evidenziate, anche, nel giudizio di primo grado. conclusioni per parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, 1) CP_2 confermare la sentenza di primo grado rigettando il ricorso di primo grado, siccome infondato in fatto ed in diritto rigettando le domande tutte nei confronti di con la sentenza n. 321/2020 per i motivi CP_2 esposti;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) riformare la sentenza nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali. conclusioni per parte appellata : 1) Respingersi l'appello perché inammissibile, CP_3 improponibile e infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato. 2) Confermare in ogni sua statuizione l'impugnata sentenza. 3) Spese legali come di giustizia. conclusioni per parte appellata Si ritiene, pertanto, che l'impugnazione potrà essere CP_4 rigettata con il favore delle spese.
* Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso – depositato in data 29/11/2019 - con il quale allegato di Parte_1 avere casualmente appreso, in data 11/10/2019, della lettura dell'estratto di ruolo, dell'esistenza di numerosi avvisi di addebito e cartelle di pagamento che affermava non esserle mai stati notificati (ovvero, se notificati, affetti da notificazione nulla), proponeva opposizione avverso gli stessi oltre che avverso l'estratto di ruolo.
➢ avvisi di addebito: - n. 41920180001117326 (n. 0000975 e 0000976/2018) ; - n. 41920140002840225 (n. 0001837 e 00001838/2014) ; - n. 41920150000233978 (n. 0000402 e 0000403/2015) ; - n. 41920150000225688 (n. 0000402 e 0000403/2015) ; - n. 41920150000243884 (n. 0000402 e 0000403/2015) ; - n. 41920150002510761 (n. 0001295 e 0001296/2015) ; - n. 41920150002523604 (n. 0001295 e 0001296/2015) ; - n. 41920150002636416 (n. 0001295 e 0001296/2015) ; - n. 41920160001536163 (n. 0000888 e 0000889/2016) ; - n. 41920160001543342 (n. 0000888 e 0000889/2016) ; - n. 41920160003599450 (n. 0001939 e 0001940/2016) ; - n. 41920160003618454 (n. 0001939 e 0001940/2016) ; - n. 41920170000151254 (n. 0000444 e 0000445/2017) ; - n. 41920170000167026 (n. 0000444 e 0000445/2017) ; - n. 41920170002492430 (n. 0001458 e 0001459/2017); - n. 41920170002506073 (n. 0001458 e 0001459/2017); - n. 41920112000042469 (n. 0000352/2011); - n. 41920140002177501 (n. 0001302 e 0001303/2014); - n. 41920140002177602 (n. 0001302 e 0001303/2014); - n. 41920140002165365 (n. 0001302 e 0001303/2014) ; - n. 41920140002165163 (n. 0001302 e 0001303/2014); - n. 41920140002165264 (n. 0001302 e 0001303/2014); - n. 41920160001651306 (n. 0000888 e 0000889/2016); - n. 41920190000149705 (n. 0000180 e 0000181/2019); - n. 41920190000149806 (n. 0000180 e 0000181/2019); - n. 41920190000149907 (n. 0000180 e 0000181/2019);
➢ cartelle di pagamento: - n. 11920150017589512 (n. 0000156/2015); - n. 11920170006925812 (n. 0000035/2017); - n. 11920140008367363 (n. 0000036/2014); - n. 11920150008640884 (n. 0000036/2015). ontestava inoltre la nullità della comunicazione preventiva Parte_1
d'iscrizione ipotecaria n. 11976201900002230000 fascicolo n. 2019/104032 oltre che l'omessa notifica degli avvisi e delle intimazioni di pagamento presupposte: n. 41920112000042469; - n. 41920160001651306; - n. 41920170002492430 ; - n. 41920170002506073 ; - n. 41920190000149705 ; - n. 41920190000149806 ; - n. 41920190000149907----- ed inoltre le cartelle (tutte non opposte in tale sede) n. 11920170013036114; n. 11920170013436216; n. 11920190003250250 ; n. 11920190003250351 ; n. 11920190004371207 ; n. 11920190004371308 ; n. 11920190006310455. Tesi di parte appellante era, ed è ancora oggi, l'estinzione di ogni proprio debito per effetto di intervenuta prescrizione.
1.1. Il Tribunale di Venezia, argomentato in ordine all'interesse di agire di ha rilevato la genericità del disconoscimento operato dalla Parte_1 società delle copie prodotte delle relate di notifica rispetto agli originali e, inoltre, ha rilevato non avere nel contestare le Parte_1 sottoscrizioni apposte sulle medesime relate di notifica, proposto querela di falso.
Il Tribunale di Venezia, inoltre, ha evidenziato come le notifiche non potessero essere messe seriamente in discussione <alla luce delle ripetute successive richieste di rateizzazione e di adesione alla definizione agevolata>>; richieste che, benché forse non idonee ad interrompere il decorso della prescrizione in ogni caso dimostravano la ricezione degli avvisi e delle cartelle e, con ciò, la correttezza della procedura notificatoria.
In definitiva il Tribunale di Venezia, in termini analitici, per ciascun avviso di addebito ovvero per ciascuna cartella opposta (anche quelle sottese alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria), ha indicato, per come documentalmente riscontrate, la data di perfezionamento della notifica e la data in cui veva avanzato – con ciò anche interrompendo Parte_1 il decorso della prescrizione - richiesta di rateizzazione ovvero di accesso a definizione agevolata. Secondo il Tribunale di Venezia vi era quindi prova diretta ed indiretta della notifica delle cartelle e degli avvisi e, quindi, inammissibilità, per sua tardività, dell'opposizione.
Il Tribunale di Venezia, nel rigettare il ricorso, inoltre, compensava integralmente le spese di giudizio <in ragione della novità della questione trattata in riferimento alle specifiche questioni oggetto di causa>>.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1 base di numerosi ed al proprio interno articolati motivi di impugnazione.
2.1. Con un primo ed articolato motivo contesta, Parte_1 ritenendone succinta la motivazione e non coerente con i principii espressi dalla Cassazione, la porzione di sentenza che ha statuito in merito al disconoscimento effettuato della documentazione ex adeverso depositata ed alle sottoscrizioni rinvenibili in calce alle relate. Rileva inoltre parte appellante non avere il giudice di prime cure disposto, anche perché non richiesto in tal senso dalle controparti onerate della prova, alcuna attività istruttoria atta a ricostruire l'iter delle notificazioni degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento sottese all'opposto estratto di ruolo ovvero alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
2.2. Con un ulteriore motivo di impugnazione contesta la Parte_1 pronuncia gravata per non avere preso in considerazione le eccezioni formulate in ordine alla nullità delle notifiche in quanto consegnate a persona sconosciuta (non riconoscibile) ovvero in quanto mancanti di seconda raccomandata con avviso di preliminare consegna.
Nell'ambito di tale articolato motivo di appello, si duole Parte_1 per avere il giudice di primo grado ritenuto perfezionate alcune notifiche per compiuta giacenza e per avere ritenuto provate le notifiche effettuate a mezzo pec ritenute irregolari/invalide sotto molteplici profili.
2.3. Con successivo motivo di impugnazione contesta Parte_1
l'affermazione fatta dalla pronuncia gravata secondo cui la richiesta di rateazione equivale ad acquiescenza o interruzione della prescrizione.
2.4. Con un ultimo motivo di impugnazione dubita della Parte_1 legittimità della costituzione di a mezzo di avvocato del libero foro. CP_4
3. Si sono costituiti gli appellati e rispettivamente con CP_2 CP_4 CP_3 atti del 12/12/2022, del 27/12/2022 e del 28/11/2022, prendendo specifica posizione sulle doglianze esposte dalla parte appellante in atto introduttivo del giudizio e, in ogni caso ( e , contestando la sussistenza di CP_2 CP_4 interesse ad agire, soprattutto alla luce della previsione dell'art.
3-bis del DL n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis.
3.1. Ha inoltre proposto appello incidentale con riferimento alle spese CP_2 di giudizio in quanto integralmente compensate in primo grado di giudizio nonostante il rigetto della domanda formulata da Parte_1
4. La causa, iscritta a ruolo in data 11/7/2021 e con prima udienza fissata al 12/1/2023, è stata più volte rinviata per ragioni organizzative (con decreti del 2/1/2023, del 17/1/2024 e del 10/9/2024) ed è stata quindi finalmente trattata nel corso dell'udienza in data 26/6/2025 e decisa come da dispositivo letto in udienza. *
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere deciso.
6. L'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellante di difetto di jus postulandi per essersi difesa con l'avvocato del libero Controparte_1 foro anziché mediante personale interno è infondata.
Secondo l'art. 1, co. 8 DL 193/16, per la parte che qui interessa, l
[...]
«è autorizzato ad avvalersi del patrocinio Controparte_5 dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
L'art. 43, RD 1611/33, a sua volta recita: «L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».
L'art. 1, co. 8 DL 193/16, è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art.
4-novies del DL 34/19 secondo cui : «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, Controparte_6 intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
La Corte di Cassazione, con sentenza a sezioni unite 30018/19, ad esito di un approfondito complesso iter motivazionale, ha, al punto 33, sancito i seguenti principi di diritto «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di CP_1 indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo CP_1 dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma non obbligata, ad Controparte_1 avvalersi dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell' di non avvalersi di un funzionario affidando, CP_5 invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
Quanto, invece, al rapporto con l'Avvocatura dello Stato, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui sopra, il conferimento del mandato all'avvocato del libero foro anche in materia compresa nella Convenzione del 5/7/17 implica, di per sé stessa, l'indisponibilità dell'Avvocatura, ossia il presupposto che legittima ad Controparte_1 avvalersi dell'avvocato del libero foro.
Inoltre, la Convenzione del 5/7/17 prevede che nelle azioni di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'Ente solo nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura, ciò che nel caso di specie non è.
Non è quindi ravvisabile alcuna irregolarità, foriera delle conseguenze prospettate dall'appellante, per effetto dell'affidamento da parte di CP_4 della propria difesa ad un avvocato del libero foro.
7. Posto quanto sopra in punto regolarità della rappresentanza in giudizio di tutte le parti, occorre ora evidenziare come sulla soluzione della controversia in oggetto esplichi assorbente rilievo la questione – preliminarmente formulate dalle parti resistenti che hanno riproposto tematica in effetti già sollevata in primo grado di giudizio e dal giudice di prime cure appositamente decisa – dell'interesse ad agire, i cui presupposti sono stati, con riferimento alle impugnazioni dell'estratto di ruolo, specificamente individuati dal legislatore con DL 146/21, successivo all'instaurazione del presente procedimento.
Premesso che il difetto dell'interesse ad agire era stato - con motivazioni naturalmente non fondate sulla legge non ancora emanata - eccepita dalle parti nel giudizio di primo grado e che il giudice si era su di esse pronunciato, la specifica questione siccome fondata sul DL 146/21 è stata esplicitamente prospettata dalle parti appellate in coerenza con orientamento ormai consolidato di questa Corte d'Appello.
Un tanto posto, l'art.
3-bis del DL n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis, recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 26283/2022, ha precisato: 1) che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, ivi compresi i crediti contributivi e previdenziali;
2) che la norma “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; 3) che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt.3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost, quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione”.
Nel caso di specie nessuno degli specifici pregiudizi che determinano la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo secondo il dettato legislativo è stato, dal ricorrente, non solo dimostrato, ma neanche allegato e, pertanto, il ricorso si appalesa come inammissibile già dalla sua proposizione in primo grado.
8. Ogni altra questione rimane assorbita dovendosi in ogni caso rilevare come la sentenza appellata abbia posto in evidenzia, per ciascun avviso di addebito e cartella di pagamento sottesi al ruolo ed alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (della cui notifica in atto di appello nulla viene contestato) come siano state presentate da parte di richieste di Parte_1 rateizzazione e, inoltre, di accesso alla procedura di definizione agevolata.
Orbene, una simile affermazione effettuata dalla sentenza appellata, non sottoposta a critica in atto di appello con riferimento alla ricostruzione del fatto, è condivisibile e, in ogni caso, assorbente.
Ed infatti, se per un verso è certamente condivisibile l'affermazione secondo cui le suddette istanze di rateizzazione e di accesso alla procedura di definizione agevolata confermano, costituendone prova indiretta, il perfezionamento della notifica di cartelle ed avvisi di addebito, è altrettanto condivisibile e suffragata da oramai consolidata giurisprudenza di legittimità l'affermazione in base alla quale le suddette istanze (la richiesta di rateazione e di definizione agevolata) integrano atti ricognitivi del debito e, come tali, sono interruttivi della prescrizione che, pertanto, non è certamente maturata. Ed infatti, quanto alla correttezza del suddetto assunto, quindi a conferma che alcuna prescrizione è maturata per effetto dell'ammissiva istanza di rateizzazione, si veda, da ultimo, Cass. civ. n. 9221 del 08/04/2024 (ordinanza) a mente della quale <La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore)>>.
Parimenti infondate sono le difese di parte appellante in punto decadenza alla luce delle condivisibili considerazioni svolte dalla difesa di in ordine CP_2 all'operatività dell'art. 38, co. 12, DL 78/2010 ed alla sua incidenza sulla decadenza di cui all'art. 25, co. 1, DLgs 49/1999.
9. L'appello deve conseguentemente essere rigettato in quanto inammisibilmente proposta l'originaria domanda e le spese del presente grado, al pari di quelle del primo, compensate in ragione della fondatezza della preliminare eccezione sollevata dagli appellati in forza di norma di legge sopravvenuta all'instaurazione del giudizio.
Nulla può invece essere statuito in punto spese – peraltro compensate - del giudizio di primo grado in assenza di autonomo motivo di impugnazione da parte dell'appellante così come deve essere disatteso il corrispondente motivo di appello proposto da trovando la presente decisione prevalente CP_2 ragione in normazione sopravvenuta alla decisone appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot